Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/05/2025, n. 2957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2957 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. R.G. 4782/2022, riservata in decisione all'udienza collegiale del 13.5.2025, sostituita dallo scambio anticipato di comparse conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c. come da decreto di questa Corte del 3.04.2025, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore elett.te dom.ta in Roma, via G. Antonelli n. 4, presso lo studio dell'Avvocato Danilo Lombardo, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.
e rapp.ta e difesa dal Email_1
medesimo per procura generale alle liti allegata alla citazione in appello
Appellante
e
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante, sig.ra CP_1
elett.te dom.ta in Roma, viale Pasteur n. 33, presso lo studio dell'Avvocato Gianluca Silenzi, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.
e rapp.ta e difesa dal Email_2
medesimo e, anche disgiuntamente, dall'Avvocato Riccardo
Carnevali, per procura allegata alla comparsa di costituzione con appello incidentale;
Appellata e appellante incidentale nonché
CP_2
Appellata non costituita
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n.1700/2022 pubblicata il 2.02.2022.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi del giudizio e rispettive note contenenti le conclusioni. 3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società di convenne in giudizio la CP_1 CP_1
banca dinanzi al Tribunale di Roma, premettendo Parte_1
che: essa, dal settembre 1993, aveva stipulato il conto corrente n.
000400044703 (ex 33359) nonché il rapporto di conto corrente anticipi, estinto;
lamentando che: nel corso del suddetto rapporto erano state indeterminate le condizioni economiche applicate ed era stato violato l'art. 117
t.u.b., oltre ad essere stati applicati interessi non pattuiti;
era stata verificata usura sopravvenuta;
era stato posto in essere un fido di fatto, perché non si disponeva dell'originario conto corrente, né del contratto di affidamento;
erano state applicate invalide commissioni di massimo scoperto;
vi era stato scorretto esercizio dello ius variandi da parte della banca.
Tutto ciò esposto, chiese “accertare e dichiarare, la nullità del contratto di conto corrente ordinario n. 000500019781 ex 2504-57
e la conseguente gratuità dello stesso per usura bancaria oggettiva derivante da superamento dei tassi ex L. 108/96, e per l'effetto condannare contestualmente la (ex Parte_1 CP_3
alla restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di
[...]
interessi passivi, spese, commissioni, polizze, per un importo, così 4
come accertato nella allegata perizia o nella diversa somma
risultante dalla espletanda CTU tecnico-contabile, nonché ulteriori interessi, rivalutazioni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero la somma minore o maggiore che il Giudice riterrà di giustizia, operando la compensazione con le somme di cui risulta creditrice la banca;
− accertare e dichiarare , in via subordinata, per quanto indicato in narrativa, la violazione da parte della dell'art. 117 Testo Unico Bancario, Parte_1
comma 6, e per l'effetto dichiarare nulle le clausole di determinazione dei tassi di interesse applicati dall'Istituto di
Credito, con conseguente riconteggio ed applicazione, relativamente ad entrambi i contratti in narrativa, del tasso sostitutivo al tasso minimo dei b.o.t., così come previsto dall'art.
117 T.u.b comma 7; − - in subordine, accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o parziale del rapporto di conto corrente in narrativa e/o la annullabilità del suddetto contratto per usura sopravvenuta e/o usura soggettiva, e/o anatocismo, nonché per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1418,
1346 Codice Civile, e per l'effetto condannare contestualmente la alla restituzione di tutte le somme corrisposte a Parte_1
titolo di interessi passivi, spese, commissioni, polizze, per un importo, così come accertato nelle allegate perizie, pari ad euro
97.391,16 (novantasettemilatrecentonovantuno/16), nonché 5
ulteriori interessi, rivalutazioni e spese successivamente maturate
e maturande, ovvero la somma minore o maggiore che il Giudice riterrà di giustizia, operando la compensazione con le somme di cui risulta creditrice la banca;
− - condannare, per l'effetto, la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A., da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario.
e, per essa, la mandataria si costituì Parte_1 CP_4
in giudizio, eccependo la violazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. - avendo l'attrice omesso di produrre in giudizio il contratto di conto corrente ed i relativi estratti conto attestanti l'andamento del rapporto - e chiedendo, nel merito, il rigetto della pretesa avversaria.
Nel merito, la banca contestò l'insussistenza dell'asserita natura usuraria dei tassi previsti nel contratto di conto corrente, nonché la piena validità dello ius variandi dalla stessa esercitato.
Intervenne in giudizio, quale cessionaria dei crediti della Parte_1
convenuta, la aderendo alle conclusioni della cedente. CP_2
La causa fu istruita con c.t.u. contabile e con la sua integrazione.
Con la sentenza impugnata, per quanto rileva ai fini del presente giudizio di appello, il Tribunale ha osservato che: non avendo eccepito l'inammissibilità della domanda di Parte_1
ripetizione dell'indebito, doveva presumersi che il saldo del conto 6
corrente - calcolato dal c.t.u. nell'importo di euro 98.628,94, a fronte di un saldo a debito della società correntista determinato dalla banca nella somma di euro 108.942,24 - fosse stato effettivamente pagato.
Il Tribunale, sul presupposto che il saldo del conto corrente era stato pagato dalla correntista e tenuto conto degli indebiti accertati dal c.t.u., ha accolto parzialmente la domanda della società attrice, condannando a restituire, quale differenziale in Parte_1
favore della correntista, la somma di euro 10.295,30 oltre interessi, ponendo a carico della banca le spese di lite e quelle di c.t.u.
nel valido contraddittorio con la sola attrice, ha Parte_1
impugnato la predetta sentenza, affidando il proprio appello ai seguenti motivi: il Tribunale aveva errato nel presumere che l'importo pari ad euro
108.924,24, risultante a debito della correntista al momento del passaggio a sofferenza - 31.10.2017 - era stato pagato dalla correntista.
In particolare, secondo l'appellante, il primo Giudice, in violazione del disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., aveva posto in tal modo a carico della banca convenuta l'onere della prova in ordine al mancato pagamento del saldo negativo del conto corrente, 7
anziché gravare la società attrice dell'onere di provare l'intervenuto pagamento di tale saldo;
il Giudice di primo grado aveva, peraltro, erroneamente determinato il saldo negativo a carico della società correntista in euro 98.628,94, anziché in euro 103.352,76, come ricalcolato dal c.t.u. all'esito dell'integrazione peritale.
L'appellante ha, pertanto, chiesto, in via principale e nel merito, la condanna della al pagamento del credito vantato dalla CP_1
banca, pari alla somma di € 103.352,76, nonché al pagamento dell'ulteriore importo di euro 10.295,30 già corrisposto dalla banca in favore della società appellata in adempimento della sentenza di primo grado, condannandosi la al pagamento delle CP_1
spese di lite e di c.t.u. del primo grado;
o, in subordine, disponendo la compensazione delle stesse;
nonché condannandosi la società appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In via subordinata, l'appellante ha chiesto di essere condannata a restituire alla società appellata la minor somma di euro 5.571,48, pari al differenziale tra il saldo negativo del conto, ammontante ad euro 103.352,76, ed il saldo determinato dalla banca, di importo pari ad euro 108.924,24. 8
La si è costituita contestando la fondatezza CP_1
dell'appello avversario e proponendo, altresì, appello incidentale, affidandolo ai seguenti motivi: il primo Giudice avrebbe omesso di statuire in ordine all' illecito addebito di interessi anatocistici sul conto corrente, in violazione del divieto di anatocismo sancito dall'art. 120 T.U.B. ); ciò sia perché l'adeguamento non sarebbe avvenuto con una nuova pattuizione tra le parti, sia perché in sentenza non sarebbe stata chiara la sottrazione degli interessi anatocistici post 2014.
Aderendo in maniera acritica ai rilievi del c.t.u., il primo Giudice avrebbe erroneamente respinto la domanda della società volta ad ottenere il riconteggio del saldo del conto corrente, previa eliminazione degli interessi anatocistici applicati dalla banca dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2013 (primi tre motivi di appello incidentale);
la pronuncia di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alle modalità di esercizio dello ius variandi da parte della la quale aveva operato in violazione degli obblighi CP_3
informativi (quarto motivo di appello incidentale);
la sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso, sia originariamente che in sede di ius variandi, la sussistenza di interessi usurari (quinto e sesto motivo di appello incidentale); 9
il Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi circa la presunta inosservanza della disciplina in materia di trasparenza bancaria in relazione al contratto stipulato tra le parti (settimo motivo di appello incidentale);
il primo Giudice avrebbe erroneamente recepito il riconteggio del saldo del conto corrente effettuato dal c.t.u. in sede di perizia integrativa (ottavo motivo di appello incidentale);
le spese di lite del primo grado dovevano essere poste a carico della odierna appellante in misura maggiore rispetto a quella statuita dal primo Giudice (nono motivo di appello incidentale).
Con l' ordinanza del 9.5.2023, questa Corte - invitato l'appellante a depositare nuovamente la relata di notifica dell'appello ad
[...]
non costituita, in quanto alcuni allegati telematici risultavano CP_2
non leggibili – ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza.
L'udienza è stata in seguito sostituita dallo scambio di note anticipate conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c., al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Entrambe le parti costituite hanno depositato note.
È stata, pertanto, emessa la presente sentenza con motivazione contestuale. 10
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Pregiudizialmente, non può ritenersi validamente integrato il contraddittorio nei confronti della in quanto la relazione CP_2
di notifica dell'appello nei confronti della predetta società, prodotta dall'appellante, da ultimo, in data 28.03.2025, contiene nuovamente degli allegati telematici non leggibili.
Trattandosi, tuttavia, di un rapporto giuridico distinto ed autonomo, il quale è, ai sensi dell'art. 332 c.p.c., scindibile dalle posizioni assunte delle altre parti, la causa può essere decisa nel merito.
Conforta tale conclusione la circostanza che, come allegato in comparsa conclusionale dall'appellante, ha retrocesso il CP_2
credito in favore di onde certamente può emettersi Parte_1
la sentenza tra l'originaria titolare del preteso credito e la società correntista.
2. Ancora pregiudizialmente, il numero del conto corrente rispettivamente indicato nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado e quello indicato nelle relative conclusioni sono differenti;
tuttavia, è incontestato tra le parti il rapporto litigioso derivante dal conto corrente n. 000400044703.
3.Ritiene la Corte che l'appello principale sia fondato e vada accolto.
3.1.Il primo motivo è fondato. 11
Sulla scorta del principio generale sancito dalla Corte di Cassazione
a Sezioni Unite n. 13533 del 2001, giurisprudenza granitica, il creditore è esclusivamente tenuto a dare prova della fonte negoziale del proprio diritto, mentre sarà il debitore a dover fornire la prova del fatto estintivo costituito dall'avvenuto esatto adempimento, salvo che sia stato impossibile eseguire la prestazione per causa a lui non imputabile.
Con particolare riferimento alla ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c. opera il principio generale per cui l'onere della prova è sempre posto a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento che la mancanza di una causa che lo giustifichi: cfr., fra le tante, Cass. n. 30713 del 2018 e, con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario, Cass.
n. 24948 del 2017.
Pertanto, se è vero che, quando è la banca attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, grava su di essa l'onere di provare il credito vantato, con rideterminazione del saldo finale e ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti del conto a partire dalla sua apertura, altrettanto non avviene nella diversa ipotesi in cui sia il correntista ad agire con l'azione di ripetizione, come su esposto. 12
Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale, non avendo la correntista provato di aver pagato il saldo negativo, implicitamente anzi affermandosi debitrice allorquando ha chiesto la compensazione tra il proprio debito ed il dedotto indebito della banca, avrebbe dovuto concludere che la correntista non aveva provato di aver pagato il saldo, ma solo proposto domanda di ripetizione di indebito, da compensarsi con il proprio debito verso la banca.
3.2.Il secondo motivo dell'appello principale è, del pari, fondato.
Dalle conclusioni definitive contenute nell'integrazione dell'elaborato peritale, emerge, infatti, che nel ricalcolo effettuato dal c.t.u. in relazione al saldo dare/avere tra le parti del contratto di conto corrente, alla data del 31.10.2017 risultava l'importo di euro
103.352,76 (e non, invece, quello di euro 98.628,94) a debito della società correntista e a credito della banca (cfr. allegato n. 6 alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale).
Pertanto, il primo Giudice è incorso in un errore.
Sebbene, infatti, il Tribunale abbia chiaramente manifestato la propria volontà porre a fondamento della decisione le risultanze della c.t.u. integrativa (cfr. pag.
5-6 della sentenza di primo grado), nel richiamare le conclusioni di tale c.t.u. suppletiva, egli non ha,
tuttavia, riportato i valori indicati nella relazione integrativa definitiva. 13
Occorre quindi tener conto che il Tribunale ha preso quale riferimento per la decisione la c.t.u. integrativa e che non può ritenersi pagato il saldo negativo del conto corrente, solo da esso dovendosi detrarre gli addebiti illegittimi risultati dal supplemento peritale.
Si provvede come in seguito si dirà.
4. L'appello incidentale, ad avviso della Corte, è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Occorre evidenziare che in citazione in primo grado ( composta di
21 pagine) l'attrice – richiamati soltanto il conto corrente n.
000400044703 ed il conto anticipi n. 30019729, in essere dal 1993 ed il secondo dei quali “ ormai estinto”, ha lamentato:
indeterminatezza delle condizioni economiche applicate al conto corrente n. 000400044703 e violazione dell'art. 117 t.u.b. ed interessi mai pattuiti;
usura sopravvenuta;
fido di fatto, poiché non si disponeva del contratto originario di conto corrente e “ del contratto di affidamento”;
commissione di massimo scoperto;
non corretto esercizio dello ius variandi, anch'esso lamentato in guisa del tutto generica, senza cioè indicare quando e come esso 14
fosse stato esercitato ed in qual modo fosse stato peggiorativo per il cliente.
L'attrice non ha prodotto alcun contratto.
La seconda censura si è dimostrata di per sé infondata perché la banca ha prodotto il conto corrente ed i contratti di affidamento;
mentre la censura sulla c.m.s. è di per sé generica, in quanto in citazione sono contenuti soltanto principi generali sull'istituto, avendo l'attrice scelto di introdurre il giudizio, senza neppure provare di aver richiesto la documentazione bancaria a suo sostegno ai sensi dell'art. 119 t.u.b.
Analogamente è da dirsi per la doglianza circa lo ius variandi.
A ciò deve aggiungersi quanto segue.
L'attrice non ha mosso alcuna contestazione ai quesiti posti al c.t.u.
e, dopo l'invio da parte dello stesso, della bozza dell'elaborato peritale, non ha mosso alla c.t.u. alcuna contestazione ( cfr. pag. 6 della prima c.t.u.), in tal modo facendo sì che il c.t.u. la depositasse senza evidentemente alcuna risposta a contestazioni da parte attrice.
Dopo il deposito della c.t.u., l'attrice ha chiesto ( cfr. le note depositate il 15.10.2020) la convocazione del c.t.u. affinché precisasse se il T.A.E.G. applicato dalla banca fosse pari al 15
15,310% e se fosse superiore o meno a quello contrattuale, pari al
13,10%.
E' stata disposta l'integrazione della c.t.u., su altri quesiti, alla quale l'attrice, nuovamente, non ha mosso alcuna contestazione ( pag. 2
c.t.u. integrativa).
In comparsa conclusionale di primo grado l'attrice ha chiesto rinnovarsi la c.t.u. in quanto il c.t.u. non avrebbe precisato nulla circa l'anatocismo “post” 1.1.2014; avrebbe mantenuto la capitalizzazione trimestrale dall'entrata in vigore della delibera
CICR del febbraio 2000 e sino al 31.12.2013, sebbene la banca non avesse comunicato le “nuove condizioni contrattuali”; interessi usurari.
Il contenuto dell'appello incidentale (composto di 78 pagine) è del tenore riassunto in narrativa.
La Corte ritiene che le questioni oggetto dell'appello incidentale ed esposte nei motivi di appello, esclusi in parte il quarto ed esclusi l'ottavo ed il nono, costituiscano altrettante domande nuove, le quali sono inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.c.
Esse invero sono proposte con l'appello per la prima volta. 16
Nessuna di esse è contenuta in citazione, è opportuno ripeterlo,
confezionata senza neppure aver esaminato i contratti di conto corrente e di affidamento, né nelle note ex art. 183 c.p.c.
La domanda, ad avviso della Corte, non è specifica se rimanda genericamente ad un istituto, nella specie all'anatocismo o all'usura o agli altri istituti del diritto bancario richiamati in appello, ma lo è quando – con riferimento al concreto atteggiarsi degli istituti nei contratti costituenti la causa petendi – si lamenti la violazione della legge.
Istituti quali l'anatocismo, l'usura, in particolare, sono disciplinati il primo da norme affatto diverse, a seconda che riguardino il periodo sino all'entrata in vigore della delibera CICR del febbraio
2000; il periodo ad essa successivo e sino al 31.12.2013; il periodo successivo al 1.1.2014; la seconda da una stringente normativa di settore, tra cui la l. 1996/108.
Le carenze di allegazione non possono essere colmate dal rilievo d'ufficio delle nullità, cui pure l'appellante incidentale si è richiamata, in quanto il rilievo d'ufficio avviene nell'ambito della domanda e nella misura in cui essa è precisata.
Devono essere indicate tutte le circostanze fattuali che consentano di risalire alla nullità ( così recentissima Cass. del 2025 n. 1851); devono cioè essere “ ritualmente” allegati i relativi fatti costitutivi, 17
ovverosia nei termini ex art. 183 c.p.c. fissati per la definitiva proposizione del tema del decidere: Cass. del 2023 n. 20713 e precedenti conformi.
Anche la giurisprudenza di legittimità la quale ha ritenuto rilevabile d'ufficio la nullità contrattuale di alcune clausole, per violazione di norme imperative, pur in relazione a profili in origine non dedotti, ha precisato che “ le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi”: Cass. del 2023 n. 28983 e
Cass. del 2024 n. 4867.
Quest'ultima ha precisato che è necessario che i relativi presupposti di fatto, anche non dedotti, “siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie”.
Orbene:
quanto al primo motivo di appello incidentale, che ha avuto unitariamente ad oggetto l'anatocismo “post” 1.1.2014 e quello compreso tra la delibera CICR del febbraio 2000 ed il 31.12.2013, esso è inammissibile. Né in citazione, né nelle note ex art. 183 c.p.c. vi è alcuna doglianza circa la sua applicazione o circa la sua illegittimità, corrispondenti a quelle proposte in appello.
Quanto al secondo ed al terzo motivo di appello incidentale, con il quale la società si è doluta che il Tribunale avrebbe ritenuto 18
validamente adeguato il contratto alla delibera CICR, anche in tal caso negli atti introduttivi su riportati manca qualsivoglia allegazione circa tale adeguamento, le sue modalità e la pretesa illegittimità della condotta della banca. Tale conclusione è confortata dal fatto che, nonostante due c.t.u. e due consecutive possibilità per ciascuna delle parti di svolgere osservazioni, parte attrice non ne ha depositata nessuna. Evidentemente, la questione non era litigiosa tra le parti.
Quanto al IV motivo, inerente al preteso illegittimo esercizio dello ius variandi, anch'esso costituente un autonomo fatto costitutivo della pretesa attrice, esso è infondato.
Invero, l'attrice non ha indicato nel contratto l'omessa previsione dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca.
La doglianza contenuta in citazione ed anche nelle note ex art. 183
c.p.c. è del tutto generica, per quanto su già osservato.
I motivi V e VI concernono l'usura.
Essi sono inammissibili.
La S.C. ( Cass. S.U. del 2020 n. 19597) ha con chiarezza espresso che la doglianza circa l'usura negli interessi moratori deve essere esposta richiamando, cioè allegando negli atti introduttivi:
il tipo contrattuale;
19
le clausole pretese nulle;
il tasso moratorio in concreto applicato;
la misura del t.e.g.m.;
gli altri elementi contenuti nei D.M. di riferimento, quindi anche il tasso-soglia di riferimento, in modo da evidenziare plasticamente il suo superamento.
Si tratta di osservazioni di carattere generale, valide in tutti i casi in cui l'usura sia lamentata.
Tale deduzione manca del tutto negli atti introduttivi.
E ciò dovendosi comunque aggiungere che in citazione, in primo grado, è stata lamentata solo l'usura sopravvenuta, pacificamente irrilevante: così Cass. S.U. del 2017 n. 24675.
Con il VII motivo l'appellante incidentale si è doluta che il primo
Giudice abbia ritenuto, contrariamente alle previsioni di legge, che il tasso annuo effettivo globale – c.d. t.a.e.g. - non costituisca elemento fondamentale del contratto, avuto riguardo agli affidamenti.
Anche questo motivo è inammissibile, in quanto in citazione e nelle note ex art. 183 c.p.c. non è contenuta alcuna menzione di tale questione, avuto riguardo all'unico contratto di affidamento menzionato. 20
E ciò dovendo aggiungersi che tale dato, in quanto rappresenta il principale elemento di trasparenza nei contratti di credito al consumo, deve essere contenuto in questi ultimi, mentre i contratti conclusi dalla odierna appellante incidentale ne sono del tutto estranei.
Per i contratti estranei rispetto a quelli del credito al consumo, il t.a.e.g. o i.s.c. – indice sintetico di costo - è un elemento estraneo al contratto, rappresentando l'indicatore sintetico del costo dello stesao, cosicché non rientra tra gli elementi essenziali ex art. 117
T.U.B.: cfr. Cass. del 2021 n. 39169.
L'ottavo motivo concerne l'avvenuto recepimento da parte del
Giudice della c.t.u. integrativa.
Esso sembra aver censurato il ricalcolo del c.t.u. tenuto conto dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca per alcune voci.
La Corte non può che riportarsi a quanto già su osservato in ordine alla genericità di tale doglianza.
L'ultimo motivo concerne le spese di lite ed esso è assorbito dall'accoglimento dell'appello principale.
5. Conclusivamente, la domanda attrice di condanna deve essere respinta, mentre dal saldo negativo del conto corrente, pari ad euro 21
108.942,24, deve detrarsi unicamente l'importo di addebiti risultati illegittimi per euro 5.627,13, cosicché il debito della società attrice al tempo della notificazione della citazione deve accertarsi nella misura di euro 103.315,17.
Entro tali limiti la domanda attrice va accolta.
Dalle conclusioni dell'odierna appellante in primo grado emerge che non siano state proposte domande di condanna, in quanto essa ha concluso per il rigetto della domanda di controparte.
Deve invece accogliersi la domanda restitutoria degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado ( i documenti comprovanti il pagamento sono allegati all'appello), cosicché deve condannarsi al pagamento in favore della banca CP_1
della somma di euro 10.295,30.
Poiché la domanda attrice è risultata nella sua gran parte infondata, le spese processuali del doppio grado di giudizio devono porsi a carico della stessa;
esse possono essere compensate nella misura del
30% alla luce del parziale riconoscimento di indebiti applicati dalla banca.
Esse si liquidano come in dispositivo.
Restano a carico dell'appellata le spese di c.t.u. 22
Non vi sono i presupposti per applicare l'art. 96 c.p.c. invocato dall'appellante.
Al rigetto dell'appello incidentale segue che debba darsi atto dell'obbligo della società del versamento dell'ulteriore CP_1
importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1 comma17 legge 24 dicembre 2012 n.228, se dovuto: così Cass. del
2020 n. 4315.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale avverso la sentenza indicata in epigrafe, proposti rispettivamente da nei Parte_1
confronti della e da quest'ultima Controparte_1
nei confronti dell'appellante:
accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
accerta che al tempo della notificazione della citazione il saldo debitore del conto corrente indicato in motivazione era a debito della società appellata nella misura di euro 103.315,17;
condanna l'appellata al pagamento in favore della appellante CP_3
della somma di euro 10.295,30; 23
respinge l'appello incidentale;
condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante che, già compensate per il 30%, sono liquidate per il primo grado in euro
9.872, oltre spese generali e per il presente grado di giudizio in euro
10.021 oltre spese generali, ponendo a carico dell'appellata altresì le spese di c.t.u.;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello incidentale, se dovuto.
Roma, 13.05.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella