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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 10/12/2024, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 203/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 10/12/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Te ricorrente, l'av sostituzione dell'avv. r l'avv. Iuri;
per l'avv. Spinoglio;
per CP_1 CP_2
l'a CP_3
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ssa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata telematicamente, Parte_1 ttega, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
Controparte_4 convenuta contumace
E CONTRO
Fincantieri s.p.a., rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dall'avv. Maurizio Orione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata Resistente E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, Controparte_5 uri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente
E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, Controparte_6 glio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7 maggio 2024, il ricorrente, premesso d'essere stato dipendente di dal 06.09.2016 al 07.11.2022, e di essere stato CP_4 adibito all'appalto concluso tra questa società e la committente ha CP_3 convenuto in giudizio queste società - quali datrice di lavoro e responsabile ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenere il pagamento, dalla prima, della somma complessiva di euro 15.797,13, e, dalla seconda di euro 14.716,58, dovuta per le voci di cui al prospetto paga di novembre 2022 ed elemento perequativo.
* 2. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. CP_4
* 3. si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso e, in CP_3 caso di suo accoglimento, la condanna di e CP_4 CP_1 CP_2 di cui ha chiesto la chiamata in causa quali appaltatrici e subcommittenti rispetto ad a tenerla indenne dalle conseguenze derivanti dalla statuizione. CP_4
* 4. e si sono costituite in giudizio deducendo che i CP_1 CP_2 loro unici rapporti d'appalto con autorizzati da CP_4 CP_3 atterrebbero, quanto a alla commessa C. 6307, e, quanto a CP_1 [...]
alla commessa C. 6319. ha comunque indicato che CP_2 CP_1
relativamente all'appalto in questione, ha operato nei suoi confronti CP_3 trattenute per euro 36.500,00, sicché un eventuale credito derivante dalla presente sentenza dovrebbe essere compensato con il predetto importo.
In ogni caso, ha precisato che, considerato il suo coinvolgimento, CP_1 sarebbe responsabile per la somma di euro 2.800,56, di cui euro 1.480,63 a titolo di t.f.r. lordo (gennaio 2022/ottobre 2022), euro 915,73 a titolo di retribuzione (esclusa la trasferta) ed euro 404,20 a titolo di elemento perequativo per 10 mensilità; invece, sarebbe responsabile di un importo pari a 30,00 CP_2 euro per i 4 giorni di lavoro coinvolti. Sia che hanno infine chiesto la condanna di CP_1 CP_2
a tenerle indenni dalle conseguenze derivanti dalla statuizione. CP_4
* 5. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa infine dai difensori. Il ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa all'elemento perequativo riportato nel prospetto paga di giugno 2022, pari ad euro 485,00. Per il resto, le parti si sono riportate ai rispettivi atti.
* 6. Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro, sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36, comma 3, Cost. [cfr. Cass. Civ., sent. n. 26985/2009].
6.1. Ciò chiarito, nella specie è incontestata e documentale la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e nonché la sua CP_4 articolazione temporale [cfr. docc. 1, 2, 3 ricorrente]. 6.2. È del pari documentale il credito di cui al prospetto paga di novembre 2022 [cfr. doc. 1].
6.3. Quanto all'elemento perequativo, previsto dall'art. 48 Ccnl e consistente nella somma annuale di euro 485,00 non rilevante ai fini del calcolo del t.f.r., esso è dovuto a tutti i lavoratori in forza al 1 gennaio di ciascun anno qualora costoro non abbiano percepito importi ulteriori – quali superminimi – rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva. Documentale che il Ccnl in questione è stato applicato dalle parti nel corso del rapporto [cfr. doc. 3 ricorrente], sarebbe stato onere datoriale provare il versamento di superminimi in base al contratto individuale, trattandosi di circostanza impeditiva rispetto alla genesi d'un diritto altrimenti proprio del lavoratore. In mancanza, anche questa pretesa è fondata. Non è tuttavia corretto il calcolo compiuto dal ricorrente in ricorso, visto che egli non ha maturato il diritto per l'anno 2016, quando non era in servizio dal 1 gennaio e considerando che questa voce vale a compensare il minor percepito dell'anno anteriore (nella fattispecie il 2015, quando il rapporto non era ancora sorto). Risulta poi integralmente pagato il credito di cui all'annualità riportata nel prospetto di giugno 2022. Ne deriva che il credito del ricorrente a questo titolo è pari ad euro 2.869,62, di cui euro 485,00 già pagati, sicché l'importo dovuto è di euro 2.384,62.
* 6.3. Sarebbe stato onere datoriale provarne l'avvenuto versamento, ma è rimasta contumace e non ha fornito alcuna evidenza. Va così CP_4 condannata al versamento dell'importo di euro 14.625,08.
* 7. Quanto alla posizione di pacifico il rapporto di lavoro e CP_3
l'ammontare del credito, va evidenziato che sussiste la prova della costante adibizione del ricorrente ad appalti coinvolgenti A fronte di questa CP_3 deduzione, la tesi della committente, per cui questa non potrebbe riferire alcunché in merito al rapporto di lavoro intercorso tra il lavoratore e è smentita CP_4 dalle condizioni generali del contratto d'appalto per cui è causa, depositate su ordine del giudice ex art. 421 c.p.c. e richiamate dalla stessa documentazione depositata da attinente agli ordini relativi alle commesse. In esse, nella CP_3 versione vigente dal 2016, all'art. 7.6, è espressamente previsto che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con cadenza mensile, la completa CP_3 documentazione – anche per l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi». Ne deriva che l'opponente è stata contrattualmente posta in condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di subcommittenti e di CP_4 verificare se il lavoratore sia stato o meno costantemente adibito all'appalto e se abbia ricevuto quanto spettante a titolo retributivo. La genericità della sua difesa è dunque ingiustificata, sicché la domanda deve ritenersi provata in virtù del principio di non contestazione. è perciò responsabile e va condannata al pagamento delle voci CP_3 strettamente retributive rivendicate, pari ad euro 13.544,53.
* 8. Va accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_3 CP_4
Sul punto, anche in termini assorbenti rispetto alle difese formulate in proposito da va chiarito trattarsi di una domanda di cui va affermata CP_2 senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale [Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore ( , sia del committente ( , è unico e consiste nella CP_4 CP_3 prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. va dunque condannata a tenere indenne e manlevare di CP_4 CP_3 tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in esame.
* 9. Quanto alle domande verso e esse possono CP_1 CP_2 essere accolta solo parzialmente. Le subcommittenti hanno negato il loro coinvolgimento nella vicenda, indicando che il ricorrente avrebbe prestato attività in un contesto che le riguarda solo rispetto alle commesse sopra precisate. Di seguito, ha precisato CP_1 che, considerato il suo coinvolgimento, sarebbe responsabile per la somma di euro 2.800,56, di cui euro 1.480,63 a titolo di t.f.r. lordo (gennaio 2022/ottobre 2022), euro 915,73 a titolo di retribuzione (esclusa la trasferta) ed euro 404,20 a titolo di elemento perequativo per 10 mensilità; invece, sarebbe responsabile CP_2 per un importo pari a 30,00 euro, maturato in relazione ai 4 giorni di lavoro coinvolti. Queste somme non sono state censurate, bensì avallate da la quale CP_3 non ha assunto alcuna tempestiva iniziativa istruttoria atta a dimostrare il coinvolgimento delle società che ha chiamato in causa. Nella sua memoria, in particolare, non ha allegato alcun elemento utile ad un'estensione della loro responsabilità oltre quanto ammesso dalle terze chiamate e non ha specificamente contestato la deduzione di secondo cui sarebbe stata CP_2 CP_4 coinvolta, su iniziativa della stessa non nella commessa C. 6309 ma CP_2 in quella C. 6319. Nei limiti di quanto pacifico tra la parti rispetto ai loro rapporti negoziali, l'adibizione del ricorrente a quelle commesse è dimostrata in ragione degli impegni assunti da e secondo le condizioni generali d'appalto CP_1 CP_2 sopra richiamate. La loro responsabilità va affermata, quanto a per la somma di CP_1 euro 2.800,56, e, quanto a per la somma di euro 30,00. CP_2
Quanto a va tuttavia precisato che l'importo è suscettibile di CP_1 compensazione impropria rispetto alla pacifica trattenuta cautelativa operata da su importi dovuti a per la cifra di euro 36.500,00, come CP_3 CP_1 risulta da e-mail trasmessa dalla stessa [cfr. doc. 3 . CP_3 CP_1
* 10. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, quanto a quelle a favore del ricorrente, vengono quantificate tenuto conto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. 55 del 2014, con aumento del 15% in conseguenza della predisposizione di link per l'accesso diretto ai documenti allegati al ricorso. Nel governo delle spese tra e si deve tenere conto che CP_3 CP_1 ha avallato una soluzione che è in tutto analoga a quella adottata dalla CP_1 presente statuizione. Il suo rifiuto da parte di è privo di giustificazione. CP_3
Ne deriva che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza limitatamente alla fase di studio e alla fase introduttiva, mentre vengono integralmente compensate rispetto alle successive fasi della trattazione e decisoria, perché l'accoglimento della proposta conciliativa, aderente alla presente decisione, avrebbe consentito di evitarle. Le spese tra e nonché tra questa e stante CP_3 CP_2 CP_4
l'esito del giudizio, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna e in solido con questa nei limiti della Controparte_4 CP_3 somma di euro 13.544,53, a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 14.231,58, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna quest'ultima nei limiti della somma di Controparte_4 CP_1 euro 2.800,56 già coperta dalle trattenute operate da di cui in CP_3 motivazione, e quest'ultima nei limiti di euro 30,00, a tenere CP_2 indenne e manlevare Fincantieri s.p.a. di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza;
condanna a tenere indenni e manlevare e Controparte_4 CP_1 [...] di tutto quanto da esse pagato a in forza della presente CP_2 CP_3 sentenza;
condanna e in solido fra loro, a rifondere a parte Controparte_4 CP_3 ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 2.425,35, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; compensa le spese processuali tra e relative alle fasi CP_3 CP_1 successive a quella introduttiva;
compensa integralmente le spese processuali tra e CP_2 CP_3 condanna e quest'ultima nei limiti della somma Controparte_4 CP_1 di euro 657,00, a rifondere a Fincantieri s.p.a. le spese del giudizio, liquidate in euro 2.109,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. condanna a rifondere a le spese del giudizio, Controparte_4 CP_1 liquidate in euro 2.109,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. compensa integralmente le spese processuali tra e CP_2 CP_4
Gorizia, 10 dicembre 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 10/12/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Te ricorrente, l'av sostituzione dell'avv. r l'avv. Iuri;
per l'avv. Spinoglio;
per CP_1 CP_2
l'a CP_3
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ssa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata telematicamente, Parte_1 ttega, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
Controparte_4 convenuta contumace
E CONTRO
Fincantieri s.p.a., rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dall'avv. Maurizio Orione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata Resistente E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, Controparte_5 uri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente
E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, Controparte_6 glio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7 maggio 2024, il ricorrente, premesso d'essere stato dipendente di dal 06.09.2016 al 07.11.2022, e di essere stato CP_4 adibito all'appalto concluso tra questa società e la committente ha CP_3 convenuto in giudizio queste società - quali datrice di lavoro e responsabile ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenere il pagamento, dalla prima, della somma complessiva di euro 15.797,13, e, dalla seconda di euro 14.716,58, dovuta per le voci di cui al prospetto paga di novembre 2022 ed elemento perequativo.
* 2. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. CP_4
* 3. si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso e, in CP_3 caso di suo accoglimento, la condanna di e CP_4 CP_1 CP_2 di cui ha chiesto la chiamata in causa quali appaltatrici e subcommittenti rispetto ad a tenerla indenne dalle conseguenze derivanti dalla statuizione. CP_4
* 4. e si sono costituite in giudizio deducendo che i CP_1 CP_2 loro unici rapporti d'appalto con autorizzati da CP_4 CP_3 atterrebbero, quanto a alla commessa C. 6307, e, quanto a CP_1 [...]
alla commessa C. 6319. ha comunque indicato che CP_2 CP_1
relativamente all'appalto in questione, ha operato nei suoi confronti CP_3 trattenute per euro 36.500,00, sicché un eventuale credito derivante dalla presente sentenza dovrebbe essere compensato con il predetto importo.
In ogni caso, ha precisato che, considerato il suo coinvolgimento, CP_1 sarebbe responsabile per la somma di euro 2.800,56, di cui euro 1.480,63 a titolo di t.f.r. lordo (gennaio 2022/ottobre 2022), euro 915,73 a titolo di retribuzione (esclusa la trasferta) ed euro 404,20 a titolo di elemento perequativo per 10 mensilità; invece, sarebbe responsabile di un importo pari a 30,00 CP_2 euro per i 4 giorni di lavoro coinvolti. Sia che hanno infine chiesto la condanna di CP_1 CP_2
a tenerle indenni dalle conseguenze derivanti dalla statuizione. CP_4
* 5. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa infine dai difensori. Il ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa all'elemento perequativo riportato nel prospetto paga di giugno 2022, pari ad euro 485,00. Per il resto, le parti si sono riportate ai rispettivi atti.
* 6. Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro, sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36, comma 3, Cost. [cfr. Cass. Civ., sent. n. 26985/2009].
6.1. Ciò chiarito, nella specie è incontestata e documentale la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e nonché la sua CP_4 articolazione temporale [cfr. docc. 1, 2, 3 ricorrente]. 6.2. È del pari documentale il credito di cui al prospetto paga di novembre 2022 [cfr. doc. 1].
6.3. Quanto all'elemento perequativo, previsto dall'art. 48 Ccnl e consistente nella somma annuale di euro 485,00 non rilevante ai fini del calcolo del t.f.r., esso è dovuto a tutti i lavoratori in forza al 1 gennaio di ciascun anno qualora costoro non abbiano percepito importi ulteriori – quali superminimi – rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva. Documentale che il Ccnl in questione è stato applicato dalle parti nel corso del rapporto [cfr. doc. 3 ricorrente], sarebbe stato onere datoriale provare il versamento di superminimi in base al contratto individuale, trattandosi di circostanza impeditiva rispetto alla genesi d'un diritto altrimenti proprio del lavoratore. In mancanza, anche questa pretesa è fondata. Non è tuttavia corretto il calcolo compiuto dal ricorrente in ricorso, visto che egli non ha maturato il diritto per l'anno 2016, quando non era in servizio dal 1 gennaio e considerando che questa voce vale a compensare il minor percepito dell'anno anteriore (nella fattispecie il 2015, quando il rapporto non era ancora sorto). Risulta poi integralmente pagato il credito di cui all'annualità riportata nel prospetto di giugno 2022. Ne deriva che il credito del ricorrente a questo titolo è pari ad euro 2.869,62, di cui euro 485,00 già pagati, sicché l'importo dovuto è di euro 2.384,62.
* 6.3. Sarebbe stato onere datoriale provarne l'avvenuto versamento, ma è rimasta contumace e non ha fornito alcuna evidenza. Va così CP_4 condannata al versamento dell'importo di euro 14.625,08.
* 7. Quanto alla posizione di pacifico il rapporto di lavoro e CP_3
l'ammontare del credito, va evidenziato che sussiste la prova della costante adibizione del ricorrente ad appalti coinvolgenti A fronte di questa CP_3 deduzione, la tesi della committente, per cui questa non potrebbe riferire alcunché in merito al rapporto di lavoro intercorso tra il lavoratore e è smentita CP_4 dalle condizioni generali del contratto d'appalto per cui è causa, depositate su ordine del giudice ex art. 421 c.p.c. e richiamate dalla stessa documentazione depositata da attinente agli ordini relativi alle commesse. In esse, nella CP_3 versione vigente dal 2016, all'art. 7.6, è espressamente previsto che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con cadenza mensile, la completa CP_3 documentazione – anche per l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi». Ne deriva che l'opponente è stata contrattualmente posta in condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di subcommittenti e di CP_4 verificare se il lavoratore sia stato o meno costantemente adibito all'appalto e se abbia ricevuto quanto spettante a titolo retributivo. La genericità della sua difesa è dunque ingiustificata, sicché la domanda deve ritenersi provata in virtù del principio di non contestazione. è perciò responsabile e va condannata al pagamento delle voci CP_3 strettamente retributive rivendicate, pari ad euro 13.544,53.
* 8. Va accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_3 CP_4
Sul punto, anche in termini assorbenti rispetto alle difese formulate in proposito da va chiarito trattarsi di una domanda di cui va affermata CP_2 senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale [Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore ( , sia del committente ( , è unico e consiste nella CP_4 CP_3 prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. va dunque condannata a tenere indenne e manlevare di CP_4 CP_3 tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in esame.
* 9. Quanto alle domande verso e esse possono CP_1 CP_2 essere accolta solo parzialmente. Le subcommittenti hanno negato il loro coinvolgimento nella vicenda, indicando che il ricorrente avrebbe prestato attività in un contesto che le riguarda solo rispetto alle commesse sopra precisate. Di seguito, ha precisato CP_1 che, considerato il suo coinvolgimento, sarebbe responsabile per la somma di euro 2.800,56, di cui euro 1.480,63 a titolo di t.f.r. lordo (gennaio 2022/ottobre 2022), euro 915,73 a titolo di retribuzione (esclusa la trasferta) ed euro 404,20 a titolo di elemento perequativo per 10 mensilità; invece, sarebbe responsabile CP_2 per un importo pari a 30,00 euro, maturato in relazione ai 4 giorni di lavoro coinvolti. Queste somme non sono state censurate, bensì avallate da la quale CP_3 non ha assunto alcuna tempestiva iniziativa istruttoria atta a dimostrare il coinvolgimento delle società che ha chiamato in causa. Nella sua memoria, in particolare, non ha allegato alcun elemento utile ad un'estensione della loro responsabilità oltre quanto ammesso dalle terze chiamate e non ha specificamente contestato la deduzione di secondo cui sarebbe stata CP_2 CP_4 coinvolta, su iniziativa della stessa non nella commessa C. 6309 ma CP_2 in quella C. 6319. Nei limiti di quanto pacifico tra la parti rispetto ai loro rapporti negoziali, l'adibizione del ricorrente a quelle commesse è dimostrata in ragione degli impegni assunti da e secondo le condizioni generali d'appalto CP_1 CP_2 sopra richiamate. La loro responsabilità va affermata, quanto a per la somma di CP_1 euro 2.800,56, e, quanto a per la somma di euro 30,00. CP_2
Quanto a va tuttavia precisato che l'importo è suscettibile di CP_1 compensazione impropria rispetto alla pacifica trattenuta cautelativa operata da su importi dovuti a per la cifra di euro 36.500,00, come CP_3 CP_1 risulta da e-mail trasmessa dalla stessa [cfr. doc. 3 . CP_3 CP_1
* 10. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, quanto a quelle a favore del ricorrente, vengono quantificate tenuto conto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. 55 del 2014, con aumento del 15% in conseguenza della predisposizione di link per l'accesso diretto ai documenti allegati al ricorso. Nel governo delle spese tra e si deve tenere conto che CP_3 CP_1 ha avallato una soluzione che è in tutto analoga a quella adottata dalla CP_1 presente statuizione. Il suo rifiuto da parte di è privo di giustificazione. CP_3
Ne deriva che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza limitatamente alla fase di studio e alla fase introduttiva, mentre vengono integralmente compensate rispetto alle successive fasi della trattazione e decisoria, perché l'accoglimento della proposta conciliativa, aderente alla presente decisione, avrebbe consentito di evitarle. Le spese tra e nonché tra questa e stante CP_3 CP_2 CP_4
l'esito del giudizio, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna e in solido con questa nei limiti della Controparte_4 CP_3 somma di euro 13.544,53, a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 14.231,58, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna quest'ultima nei limiti della somma di Controparte_4 CP_1 euro 2.800,56 già coperta dalle trattenute operate da di cui in CP_3 motivazione, e quest'ultima nei limiti di euro 30,00, a tenere CP_2 indenne e manlevare Fincantieri s.p.a. di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza;
condanna a tenere indenni e manlevare e Controparte_4 CP_1 [...] di tutto quanto da esse pagato a in forza della presente CP_2 CP_3 sentenza;
condanna e in solido fra loro, a rifondere a parte Controparte_4 CP_3 ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 2.425,35, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; compensa le spese processuali tra e relative alle fasi CP_3 CP_1 successive a quella introduttiva;
compensa integralmente le spese processuali tra e CP_2 CP_3 condanna e quest'ultima nei limiti della somma Controparte_4 CP_1 di euro 657,00, a rifondere a Fincantieri s.p.a. le spese del giudizio, liquidate in euro 2.109,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. condanna a rifondere a le spese del giudizio, Controparte_4 CP_1 liquidate in euro 2.109,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. compensa integralmente le spese processuali tra e CP_2 CP_4
Gorizia, 10 dicembre 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri