Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/06/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2630/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2630 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente tra:
codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Maria Berardinelli in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
e codice fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Lucia Aglietti in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 27/5/2025): il ricorrente ha concluso come da ricorso:
1
dal tribunale di Firenze con sentenza n. 3708/2007 per i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese e onorari”; la resistente ha concluso come da comparsa e ha chiesto la condanna alle spese della controparte: “respingere la domanda ex art.473bis.29 cpc dal Signor Parte_1
nei confronti della Signora in quanto inammissibile nella carenza Controparte_1
delle condizioni previste dalla legge, infondata in fatto ed in diritto e non provata.
Con condanna alle spese del giudizio con ogni valutazione in ordine alla violazione degli obblighi di legge, ex art. 473bis.18 cpc.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 febbraio 2025, ha adito il Tribunale di Parte_1
Firenze per chiedere la revoca dell'assegno di divorzio disposto a suo carico, in favore della ex moglie con sentenza n. 3708/2007 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Firenze in data 26/09/2007, all'esito del procedimento n. 8826/2007 R.G. Con tale provvedimento il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, e consistenti, per quanto qui interessa, nell'obbligo del ricorrente di versare un assegno divorzile a favore della dell'importo di € 400,00 mensili. CP_1
A sostegno della propria domanda, ha dedotto la sopravvenuta disparità tra la Pt_1
propria condizione economica e quella della ex moglie;
in particolare, il ricorrente ha dedotto che la era proprietaria della ex casa familiare posta in Firenze, Piazza CP_1
S. Jacopino n. 5/A e, per metà, di altro immobile posto in Firenze, Via Veracini n. 42, e svolgeva inoltre un lavoro che le dava un soddisfacente guadagno;
che, al contrario, il aveva in proprietà 1/6 dell'immobile posto in Firenze, via P. da Palestrina n. Pt_1
46, e, essendosi successivamente risposato, aveva assunto nuovi obblighi economici nei confronti del coniuge ai sensi dell'art. 143 c.c.; di risiedere attualmente nell'immobile adibito a casa familiare, di proprietà esclusiva della coniuge che sarebbe Persona_1
andato in pensione nel corso dell'anno 2025 con conseguente perdita di reddito, dato
2 che l'assegno pensionistico, al netto delle imposte, sarebbe stato di poco superiore a €
1.600,00.
La resistente, costituendosi in giudizio, ha dedotto l'inammissibilità e comunque la infondatezza del ricorso per carenza delle condizioni previste dalla legge;
in particolare, la ha evidenziato: l'irrilevanza della situazione patrimoniale della stessa ex CP_1
moglie; la mancanza di attualità del pensionamento del la circostanza che il Pt_1 pensionamento avrebbe potuto riguardare soltanto l'attività di lavoro dipendente, ma non avrebbe inciso sul reddito derivante dalla partecipazione societaria nella Ratec
S.n.c.; la mancata dimostrazione della presenza di oneri, per il derivanti dal Pt_1
nuovo matrimonio.
1. Occorre premettere che, per poter procedere ad una revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici, l'art. 473bis.29 c.p.c. stabilisce la necessità della sopravvenienza di 'giustificati motivi'. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in relazione all'art. 9 comma 1 legge divorzio, tale espressione è da intendersi riferita alla sopravvenienza di 'nuove circostanze' (Cass.
12235/1992) che incidano concretamente sulle condizioni economiche delle parti per come esistenti al momento della pronuncia attributiva dei contributi economici per la prole ovvero dell'assegno divorzile, e siano quindi idonee a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con tale provvedimento (Cass. civ., 28/11/2017, n. 28436).
Va inoltre rilevato che, in virtù dell'ordinario criterio di riparto stabilito dall'art. 2697
c.c., l'onere della prova dell'esistenza di tali circostanze è posto a carico della parte che domanda la revisione delle condizioni.
2. Ebbene, nel caso di specie il ricorrente non ha fornito la prova del sopravvenuto mutamento in peius della propria complessiva condizione economica.
In primo luogo, deve evidenziarsi come non possa essere presa in esame la circostanza del pensionamento, non essendo essa attuale, mentre la valutazione che il giudice è chiamato ad effettuare si caratterizza per essere rebus sic stantibus.
3. Si deve altresì rilevare che dall'analisi della documentazione prodotta in causa emerge che, sebbene le condizioni economiche degli ex coniugi siano mutate nel corso degli anni, l'equilibrio tra le stesse non risulta modificato: difatti, all'epoca del divorzio la aveva un reddito imponibile annuo pari a € 28.158,00 e il ricorrente pari a CP_1
3 € 52.296,00 (v. doc. 3 del ricorso), mentre all'attualità la ex moglie dispone di redditi di poco superiori a € 40.000,00 e il pari a oltre € 80.007,00: non è dunque mutato Pt_1
il rapporto tra le somme che ciascuno ha a disposizione.
4. Risulta priva di significato, infine, la circostanza per cui il avrebbe contratto Pt_1
un nuovo matrimonio: di per sé si tratta di fatto neutro, rispetto al quale il ricorrente non ha svolto tempestivamente specifiche e concrete deduzioni;
in particolare, egli non ha indicato, nel ricorso, gli oneri economici derivanti dal nuovo matrimonio, salvo dichiarare di vivere nella casa di proprietà della moglie, circostanza che, in verità, comporta un vantaggio piuttosto che un aggravio.
È invece tardiva, in quanto contenuta soltanto nella memoria di cui all'art. 473bis.17 comma 1 c.p.c., la deduzione relativa al pagamento da parte del delle rate di Pt_1
mutuo contratto dalla nuova moglie per la ristrutturazione dell'immobile: trattandosi di un fatto costitutivo della domanda di modifica, esso avrebbe dovuto essere allegato nel ricorso.
In ogni caso, tali versamenti, in considerazione della loro entità (poco più di € 700,00 mensili, ripartiti tra il e la moglie, in quanto addebitati sul conto tra gli stessi Pt_1
cointestato), non determinano un peggioramento della condizione economica del ricorrente tale da influire in modo rilevante sull'equilibrio delineato nella sentenza di divorzio.
Alla luce di quanto sopra, non sussistendo i presupposti per disporre la revoca dell'assegno divorzile, il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valore medio per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione, valore minimo per la fase decisoria, dato il mancato deposito di atti conclusivi), devono essere poste a carico del ricorrente secondo il principio di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
4 - rigetta il ricorso;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 6.164,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 28/5/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
Provvedimento redatto con la collaborazione del m.o.t. dr.ssa Persona_2
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