Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
R.G.P.U. 83 / 2025
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Gianpiero Scoppa Presidente dott. Francesco Paolo Feo Giudice dott. Edmondo Cacace Giudice relatore
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 marzo 2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 49 c.c.i.i.
La società Organa SPV s.r.l., per mezzo della rappresentante Intrum Italy s.p.a., domanda all'Autorità Giudiziaria di pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale della società Le tre stelle s.r.l.
A fondamento di tale richiesta, la parte ricorrente rappresenta di essere titolare nei confronti della resistente di diritti di credito insoddisfatti pari a 375.162,94 euro (così ricorso, p. 2, nonché precisazione contenuta nel verbale dell'udienza del 18 marzo 2025), derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie dedotte in due contratti di mutuo, e che altresì la società Tre Stelle s.r.l.
Preliminarmente, nonostante la società resistente non si sia costituita nel giudizio, va rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio processuale, in ragione del perfezionamento del procedimento di notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza in modo conforme al modello astratto delineato dall'art. 40 c.c.i.i. e cioè con comunicazione eseguita a mezzo pec da parte della cancelleria.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
La società ricorrente ha fornito dimostrazione della propria legittimazione attiva, nonché del fatto che i diritti di credito di cui è titolare integrino la condizione di procedibilità sancita dall'art. 49 ult. co. c.c.i.i., mediante la produzione dei contratti di mutuo
(doc. 5 e 7 del fascicolo attoreo) rogati in sede notarile.
Dall'esame degli ultimi bilanci disponibili, benché depositati presso la camera di commercio in epoca risalente, nonché dalla stessa consistenza dei debiti verso la ricorrente e di quelli per i quali pendono procedure esecutive immobiliari presso il Tribunale di Arezzo (cfr. il riepilogo contenuto nel doc. 4 e altresì le precisazioni fornite alla suddetta udienza di trattazione) emerge altresì la prova della sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) c.c.i.i., tali da escludere che la convenuta possa essere qualificata come “impresa minore”.
Il mancato deposito dei bilanci successivi all'annualità 2010 e l'elevato e il perdurante inadempimento dei debiti nei confronti della ricorrente sono elementi che, unitamente valutati, rivelano lo stato di insolvenza in cui versa la parte resistente. Per le esposte ragioni la domanda è fondata e merita accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – VII sezione civile, nella composizione sopra evidenziata:
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società Le tre stelle s.r.l., in persona del l.r.p.t., partita iva 03722981218, con sede in Napoli alla via vicinale Spadari n. 13, cap 80126
Ordina che il Curatore provveda a manifestare l'accettazione dell'incarico nel termine di giorni 2 (due) dalla relativa comunicazione, di cui onera la Cancelleria, e proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore
secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario (art. 193 c.c.i.i.);
Nomina
Giudice delegato alla procedura il dott. Edmondo Cacace;
Curatore l'avv. Marcello Penta, in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiono, allo stato, adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213 c.c.i.i.;
Autorizza
Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estratte copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.-l. 78/2010, conv. in legge 122/2010 e succ. mod.; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture
contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - dell'impresa, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap ed iva dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
Fissa
il giorno 12 giugno 2025, ore 10.00, presso l'aula di udienza del Giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna
ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per l'invio via PEC al Curatore delle domande di insinuazione, con relativi allegati in PDF, dovendosi depositare a cura degli stessi in Cancelleria i titoli di credito in originale.
Dispone
Che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto alla liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co. IV c.c.i.i. Si prenoti a debito. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice estensore
dott. Edmondo Cacace
Il Presidente dott. Gian Piero Scoppa