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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/11/2025, n. 4560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4560 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 28.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 1134 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Francesco L. de Cesare;
Ricorrente
E
Controparte_1
-, in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Margherita De Pasquale;
Resistente
OGGETTO: malattia professionale
*******
Con ricorso depositato in data 26.01.2024 ha premesso Parte_1 di aver lavorato come operaio specializzato martellista, dall'1.12.1983 fino al
31.12.2019.
Ha esposto di essere affetto da ernia discale - lombare e di aver inutilmente presentato domanda all' per il riconoscimento della malattia come CP_1 conseguenza dell'attività lavorativa svolta. Avendo l'Istituto reiterato il proprio diniego anche a seguito di opposizione amministrativa, l'odierno istante ha, pertanto, domandato in giudizio il riconoscimento del danno biologico nella misura pari al 20% (tenendo anche conto delle preesistenze - trauma distorsivo spalla dx / lesione del sovra spinoso spalle con deficit scapolo omerale e tendinopatia bilaterale - già riconosciute con grado complessivo pari al 15%), con condanna dell' CP_1 convenuto alla liquidazione della relativa rendita ex art. 13 comma 2 lett. a)
e b) D.lgs. 38/2000.
Costituitosi in giudizio, l' convenuto ha ribadito l'assenza del nesso CP_1 causale tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta, altresì, una consulenza medico-legale, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da è fondato e va, pertanto, accolto. Parte_1
Giova premettere, in punto di diritto, che per il riconoscimento della malattia professionale, il giudice di merito deve accertare l'esistenza del nesso eziologico tra la malattia e la lavorazione espletata, ed in particolare che il rapporto causale con lo specifico rischio lavorativo sia diretto (ossia tale da escludere le malattie non derivanti dal rischio specifico), ed efficiente, tale cioè da rivelare l'idoneità della lavorazione a produrre l'effetto.
A tale proposito, deve operarsi una distinzione tra le malattie tabellate e quelle non tabellate.
Infatti, in relazione alle prime, il cui elenco è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, il lavoratore non deve fornire la prova del nesso causale tra lo svolgimento di una determinata attività lavorativa e la contrazione di una certa malattia, avendo il legislatore a monte determinato una presunzione legale sull'origine professionale delle stesse, e sempre che la stessa sia denunciata entro i termini massimi di indennizzabilità.
Pag. 2 di 7 In dette ipotesi, il nesso eziologico è dunque presunto per legge, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella.
In tali casi, infatti, l'origine professionale della patologia è “di elevata probabilità” e ciò determina una presunzione legale in ordine al rapporto causale, o concausale, con la conseguenza che mentre, da una parte, il lavoratore ha il solo onere di dimostrare la presenza del fattore scatenante la malattia fra il materiale abitualmente adoperato nel lavoro, dall'altra parte l'Istituto assicuratore è onerato di dare la prova dell'inesistenza del nesso eziologico, che può consistere nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno extra-lavorativo, dotato di efficacia esclusiva, oppure che, per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all'esposizione a rischio, avuto riguardo ai tempi di esposizione allo stesso e di manifestazione della malattia.
Riguardo alle seconde (malattie cd. non tabellate) ovvero quelle indicate con la loro denominazione scientifica ma causate da attività lavorative non incluse nella tabella, il lavoratore assicurato deve dimostrare: a) l'esistenza della malattia;
b) le caratteristiche morbigene della lavorazione;
c) la sussistenza del nesso causale tra la malattia e il lavoro concretamente svolto.
A questo proposito l'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 38/2000 prevede che sono '... malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3, delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale'.
In tali casi, dunque, la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore, e deve essere valutata dal giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità o di probabilità qualificata (rilevante, elevata, marcata, concreta) escludendo, quindi, la semplice possibilità e, tantomeno, la mera probabilità.
Pag. 3 di 7 Sul punto, ossia in tema di malattie plurifattoriali, si precisa che le alterazioni devono essere peculiarmente rapportabili, con legame di causalità tutt'altro che ipotetico, alle attività lavorative cui si vogliono attribuire.
Deve, cioè, essere riconosciuto nel lavoro l'agente causale o concausale eziopatogeneticamente valido ed indispensabile a produrre lo specifico danno.
Come sancito dai giudici di legittimità (cfr. Cass. 18270/10) "nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di 'probabilità qualificata', da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico" (cfr. successivamente nel medesimo senso Cass. 21825/14 e Cass. 25050/15).
Venendo al caso oggetto del ricorso deve, innanzitutto, tenersi conto delle risultanze della prova orale relative alla tipologia di attività prestata, così come – in particolare - emerse mediante la testimonianza di
[...]
. Tes_1
Quest'ultimo, collega del ricorrente ed adibito alle sue medesime mansioni
(“più o meno io ed il ricorrente abbiamo svolto le stesse mansioni, che hanno riguardato pali, scavi, tracce, compressori… noi quindi ci occupavamo di scavi e di messa in opera di cavi… confermo che il ricorrente era operaio specializzato martellista e che io ero un suo aiutante ... La maggior parte delle volte io ed il ricorrente lavoravamo insieme”) ha dichiarato che “per fare le buche per la messa in opera dei pali utilizzavano i martelli pneumatici” ed ha aggiunto che “essendo impossibile portare il paranco in certe zone, i pali li portavamo a spalla e li alzavamo con la forza”
e che “a seconda delle dimensioni e del diametro del cavo, intendo i cavi
Pag. 4 di 7 telefonici in rame, utilizzavamo una fune che tiravamo a mano oppure utilizzavamo il paranco oppure altri strumenti”.
Il teste ha inoltre confermato “l'apertura di pozzetti di ghisa e…. anche che si trattava di sollevare anche di più di 50kg, a seconda del peso e dei casi”.
Infine, in riferimento a quelle situazioni in cui vi era l'impossibilità di utilizzare i mezzi, ha confermato che il lavoro consisteva nel “portare Testimone_1
a mano le cassette con tutti gli attrezzi” e che “per 6 ore al giorno più o meno, era frequente che dovessimo fare piegamenti con il busto, sollecitando tutto, compresa la parte lombare del corpo”, precisando anche
“che c'era da accovacciarsi per entrare nei pozzetti, che erano tutti di diametro ristretto”.
In questo contesto, vanno dunque prese in considerazione le risultanze della consulenza tecnica effettuata dal CTU dott. . Persona_1
Orbene l'ausiliario del giudice, all'esito delle indagini effettuate, ha espresso il seguente giudizio: “Tenuto conto che il lavoratore ha sempre svolto (fino al
2019 anno del pensionamento) mansione di operaio addetto all'installazione
e manutenzione di impiantistica telefonica e alla posa di fibra ottica (scavo di tracce con utilizzo di martelli pneumatici, posizionamento di pali e tralicci) e che tale attività lavorativa lo esponeva a rischi noti per lo sviluppo di ernia discale lombare (vibrazioni trasmesse al corpo intero dal martello pneumatico, movimentazione manuale di carichi, posture obbligate e incongrue), si ritiene sussistente quanto meno un rapporto di causalità fra la lavorazione svolta e la malattia denunciata (ernia discale L4-L5). Basti pensare che la malattia risulterebbe tabellata per la specifica lavorazione di martellista (per le vibrazioni trasmesse al corpo intero) se non fosse per il superamento del periodo massimo di indennizzabilità (1 anno dalla cessazione della lavorazione, n. 73, M52.1, Gazz. Uff. Gen. n. 270 del
18/11/2023) della presentazione della denuncia da parte del lavoratore”. Ha, inoltre, specificato che “si è in presenza di un'unica ernia (L4-L5) correlabile
Pag. 5 di 7 al lavoro, responsabile di sintomatologia algico – disfunzionale di media entità e di segni elettromiografici di neuropatia” e che quindi “si ritiene … legittimo attribuire alla menomazione derivante dall'ernia di origine lavorativa un punteggio del 6%”.
Ha perciò concluso affermando che, essendo il ricorrente affetto da ernia discale L4-L5, la malattia “non tabellata (per il superamento del periodo massimo di indennizzabilità), è da ritenersi causata dall'attività lavorativa svolta” ed i postumi di danno biologico permanente “possono essere indicati nella misura complessiva del 20%, tenuto conto dell'indennizzo in capitale del 15% già percepito per preesistenze lavorative”.
Orbene, l'apprezzamento espresso dal consulente tecnico (adeguatamente motivato) è condiviso da questo giudice, in quanto trae origine da una meditata valutazione di elementi clinici ed anamnestici ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico- conseguenziale.
L' deve pertanto essere condannato al pagamento del dovuto a titolo di CP_1 rendita per danno biologico.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Anche le spese di consulenza tecnica sono poste a definitivo carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1134 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024 promosso da contro l' Parte_1 [...]
- -, in persona del Controparte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, così provvede:
Pag. 6 di 7 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire la rendita per danno biologico nella misura del 20%, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre accessori di legge;
CP_1
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 4.638,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
3) pone a carico della parte resistente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
Bari, 28.11.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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