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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/07/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc Nella causa iscritta al n. 3955 R.G.A.C. per l'anno 2023
TRA
, c.f. elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via A. Parte_1 C.F._1
Turco n. 27/A, presso lo studio legale dell'Avv. Gennaro Pierino Mellea, (c.f. CodiceFiscale_2 dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto - p.e.c.:
Email_1
- ricorrente opponente-
CONTRO
codice fiscale Controparte_1
elettivamente domiciliata agli effetti della seguente procedura in Vibo Valentia alla P.IVA_1 via N. Machiavelli n. 13 presso e nello studio dell'avv. Nicola Lo Torto (C.F. da C.F._3 cui è rappresentata e difesa, come da procura in atti – pec: Email_2
- resistente opposto-
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 466/2023 (R.G. 1944/2023) emesso il 10.06.2023 dal
Tribunale di Catanzaro dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. i è opposta al decreto di cui all'oggetto con cui le si ingiungeva di pagare Parte_1 all la somma di € 7.827,78 oltre interessi come richiesti in ricorso, nonchè delle spese e CP_1 competenze del procedimento, a titolo di canoni di locazione non corrisposti e di successiva scrittura di riconoscimento del debito.
Ha ammesso di avere sottoscritto il “riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. e impegno relativo al pagamento” in data 02.04.2019, aggiungendo tuttavia di avere subito danni all'immobile da lei condotto a causa di infiltrazioni, di cui ha sostenuto le spese di riparazione quantificate in €
8.296,00 come da fattura allegata.
Pertanto ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed, in via riconvenzionale, ha chiesto, di accertare che la sig.ra a effettuato lavori per € 8.296,00 a causa di infiltrazioni Parte_1 nell'immobile; di condannare l al pagamento della somma di € 468,22 (differenza tra la CP_1 somma di € 8.296,00 dovuta alla sig.ra dall e la somma di € 7.827,78 dovuta dalla Pt_1 CP_1 sig.ra all ). Pt_1 CP_1 1.1 Nel costituirsi in giudizio, l'Aterp ha chiesto di respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, e di rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente per essere la stessa completamente infondata.
2. Non è sorta alcuna contestazione sull'importo oggetto di riconoscimento di debito, anzi proprio in sede di opposizione è stato riconosciuto il quantum debeatur pari ad € 7.827,78, posto in compensazione col maggior credito asseritamente vantato da parte opponente.
3. Senonchè parte opposta ha proposto una efficace eccezione sulla fondatezza del controcredito, rilevando che dall'art. 7 (migliorie e innovazioni) del contratto firmato tra le parti “il conduttore non potrà apportare alcuna miglioria, innovazione o modifica senza il preventivo consenso scritto del locatore”, specificando che nel caso di specie nessun preventivo consenso è stato fornito dall CP_1 né diversamente poteva essere non avendo mai ricevuto alcuna denuncia da parte della . Pt_1
D'altra parte, anche ove si ritenesse che le lavorazioni siano state effettivamente eseguite e pagate
(parte opponente ha depositato solo una fattura non quietanzata), manca qualsivoglia dimostrazione della tempestiva denuncia dei vizi da parte della conduttrice ex art. 1577 cc. Invero quest'ultima può chiedere il rimborso delle spese sostenute per le riparazioni straordinarie, solo, però, nel caso in cui abbia dato tempestivo avviso al locatore del vizio e questi sia rimasto colpevolmente inerte. "È infatti ius receptum che il conduttore ha diritto al rimborso delle spese per le riparazioni eccedenti la normale manutenzione se, avendo il carattere dell'urgenza, il conduttore ha avvisato il locatore e nell'inerzia di questi, ha provveduto direttamente ai lavori (ex multis Cass.
10742 del 2002, 4583 del 2008,16136 del 2010)" (Corte di Cassazione, sent. n. 4064/2014). 4. Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, va rigettata l'opposizione e la domanda riconvenzionale in essa contenuta. Di conseguenza il decreto ingiuntivo va confermato.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M.
10 marzo 2014 n. 55 con applicazione dello scaglione di riferimento (€ 5.201/26.000,00), secondo i minimi tariffari stante il valore della causa prossimo all'importo minimo dello scaglione ed esclusa la fase istruttoria assente nel caso di specie
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale.
- conferma il decreto ingiuntivo opposto.
- Condanna alla rifusione - a favore di Parte_1 Controparte_1
- delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.700,00 oltre rimb.
[...] forf., Iva e Cpa.
Sentenza resa ex art. 429 cpc.
Catanzaro, lì 01.07.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc Nella causa iscritta al n. 3955 R.G.A.C. per l'anno 2023
TRA
, c.f. elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via A. Parte_1 C.F._1
Turco n. 27/A, presso lo studio legale dell'Avv. Gennaro Pierino Mellea, (c.f. CodiceFiscale_2 dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto - p.e.c.:
Email_1
- ricorrente opponente-
CONTRO
codice fiscale Controparte_1
elettivamente domiciliata agli effetti della seguente procedura in Vibo Valentia alla P.IVA_1 via N. Machiavelli n. 13 presso e nello studio dell'avv. Nicola Lo Torto (C.F. da C.F._3 cui è rappresentata e difesa, come da procura in atti – pec: Email_2
- resistente opposto-
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 466/2023 (R.G. 1944/2023) emesso il 10.06.2023 dal
Tribunale di Catanzaro dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. i è opposta al decreto di cui all'oggetto con cui le si ingiungeva di pagare Parte_1 all la somma di € 7.827,78 oltre interessi come richiesti in ricorso, nonchè delle spese e CP_1 competenze del procedimento, a titolo di canoni di locazione non corrisposti e di successiva scrittura di riconoscimento del debito.
Ha ammesso di avere sottoscritto il “riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. e impegno relativo al pagamento” in data 02.04.2019, aggiungendo tuttavia di avere subito danni all'immobile da lei condotto a causa di infiltrazioni, di cui ha sostenuto le spese di riparazione quantificate in €
8.296,00 come da fattura allegata.
Pertanto ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed, in via riconvenzionale, ha chiesto, di accertare che la sig.ra a effettuato lavori per € 8.296,00 a causa di infiltrazioni Parte_1 nell'immobile; di condannare l al pagamento della somma di € 468,22 (differenza tra la CP_1 somma di € 8.296,00 dovuta alla sig.ra dall e la somma di € 7.827,78 dovuta dalla Pt_1 CP_1 sig.ra all ). Pt_1 CP_1 1.1 Nel costituirsi in giudizio, l'Aterp ha chiesto di respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, e di rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente per essere la stessa completamente infondata.
2. Non è sorta alcuna contestazione sull'importo oggetto di riconoscimento di debito, anzi proprio in sede di opposizione è stato riconosciuto il quantum debeatur pari ad € 7.827,78, posto in compensazione col maggior credito asseritamente vantato da parte opponente.
3. Senonchè parte opposta ha proposto una efficace eccezione sulla fondatezza del controcredito, rilevando che dall'art. 7 (migliorie e innovazioni) del contratto firmato tra le parti “il conduttore non potrà apportare alcuna miglioria, innovazione o modifica senza il preventivo consenso scritto del locatore”, specificando che nel caso di specie nessun preventivo consenso è stato fornito dall CP_1 né diversamente poteva essere non avendo mai ricevuto alcuna denuncia da parte della . Pt_1
D'altra parte, anche ove si ritenesse che le lavorazioni siano state effettivamente eseguite e pagate
(parte opponente ha depositato solo una fattura non quietanzata), manca qualsivoglia dimostrazione della tempestiva denuncia dei vizi da parte della conduttrice ex art. 1577 cc. Invero quest'ultima può chiedere il rimborso delle spese sostenute per le riparazioni straordinarie, solo, però, nel caso in cui abbia dato tempestivo avviso al locatore del vizio e questi sia rimasto colpevolmente inerte. "È infatti ius receptum che il conduttore ha diritto al rimborso delle spese per le riparazioni eccedenti la normale manutenzione se, avendo il carattere dell'urgenza, il conduttore ha avvisato il locatore e nell'inerzia di questi, ha provveduto direttamente ai lavori (ex multis Cass.
10742 del 2002, 4583 del 2008,16136 del 2010)" (Corte di Cassazione, sent. n. 4064/2014). 4. Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, va rigettata l'opposizione e la domanda riconvenzionale in essa contenuta. Di conseguenza il decreto ingiuntivo va confermato.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M.
10 marzo 2014 n. 55 con applicazione dello scaglione di riferimento (€ 5.201/26.000,00), secondo i minimi tariffari stante il valore della causa prossimo all'importo minimo dello scaglione ed esclusa la fase istruttoria assente nel caso di specie
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale.
- conferma il decreto ingiuntivo opposto.
- Condanna alla rifusione - a favore di Parte_1 Controparte_1
- delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.700,00 oltre rimb.
[...] forf., Iva e Cpa.
Sentenza resa ex art. 429 cpc.
Catanzaro, lì 01.07.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo