TRIB
Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/08/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4677/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4677/2018, promossa da:
(P.IVA , con il patrocinio dell'avv. CARLOTTA ZOCCA giusta procura Parte_1 P.IVA_1 in atti
ATTRICE - OPPONENTE contro
(P.IVA: Controparte_1
P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: vendita di cose mobili - opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI all'udienza del 26/02/2025 parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e ha chiesto che la causa venisse posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20/11/2018, la società ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1923/2018 - n. 3610/2018 R.G., emesso dal Tribunale di Ragusa in data 11/10/2018 con il pagina 1 di 4 quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di , la somma di € Controparte_1
111.875,52 oltre agli interessi e alle spese della fase monitoria.
La convenuta, seppur ritualmente citata in giudizio, non si è costituita.
All'udienza dell'11/03/2019 il procuratore di parte convenuta compariva al fine di depositare la sentenza dichiarativa del fallimento della e chiedeva dichiararsi l'interruzione del Controparte_1 presente giudizio.
Con provvedimento dell'11/03/2019 si dichiarava dunque l'interruzione del giudizio.
Con ricorso depositato in data 26/03/2019 l'odierna opponente ha proceduto a riassumere il giudizio nei confronti del , con rituale notifica del ricorso e del Controparte_2 provvedimento di fissazione udienza al Curatore nominato, avv. . CP_3
La procedura fallimentare non si è costituita in giudizio.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed è stata assunta in decisione ai all'udienza del 26/02/25, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
La pretesa creditoria azionata dalla società opposta ha ad oggetto la somma di € 111875,52, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 e spese della fase monitoria.
Con l'unico motivo di opposizione la ha contestato l'esistenza del credito vantato dalla Parte_1
. Controparte_1
In particolare, l'odierna opponente ha rilevato che ogni rapporto intercorso tra le parti è stato tacitato e definito con la scrittura privata, stipulata in data 15/10/2016, con la quale la ha ceduto, pro Parte_1 soluto, a il credito vantato nei confronti di Kayen s.r.l. per la somma di € 108.631,17. Controparte_1
Inoltre, nella suddetta scrittura le parti hanno stabilito che: “le società in epigrafe con la sottoscrizione del presente accordo, compensano i propri relativi crediti/ debiti di ulteriori € 3.244,35; di modo che nulla sarà più dovuto per nessuna ragione o causa, da a a saldo delle fatture di Pt_1 CP_1 cui all'allegato 1” (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione).
Detta cessione del credito è stata, poi, regolarmente comunicata al debitore ceduto, Kayen s.r.l.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della Curatela fallimentare della società
. Controparte_1
Nel merito, deve essere ricordato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la loro posizione sostanziale, in quanto si apre un ordinario giudizio di cognizione. Ne consegue che nel giudizio di opposizione la qualità di attore sostanziale spetta alla parte formalmente convenuta - ovvero al creditore che ha chiesto l'ingiunzione (nella specie la società opposta ) - Controparte_1 sulla quale grava l'onere della prova dell'allegato credito e quella di convenuto al debitore opponente (la sul quale, per contro, incombe l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, Pt_1 modificativi o estintivi della pretesa creditoria dell'attore azionata in sede monitoria (cfr. ex plurimis Cass. n. 184/80; Cass. n. 3102/80). pagina 2 di 4 Come, peraltro, chiarito dal Supremo Collegio, sul creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto grava il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, lo stesso potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe, per contro, l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. SS.UU. n. 13533/2001).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'opposta non si è costituita in giudizio e non ha fornito la prova del credito vantato. Di contro, parte opponente ha fornito la prova del fatto estintivo della pretesa considerato che, dalla scrittura privata in atti, emerge chiaramente che i rapporti tra le parti in causa erano stati definiti in via stragiudiziale e transattiva con conseguente estinzione delle obbligazioni assunte da nei confronti della società opposta. Parte_1
Inoltre, la Curatela non si è costituita in giudizio, non manifestando così alcun interesse al recupero del credito azionato da . Controparte_1
In conclusione, l'opposizione è fondata e deve essere perciò accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della Controparte_1
e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della controversia (tariffa
[...] tra media e minima per le fasi studio, introduttiva e decisionale, parametri forensi di cui al D.M. 147/22) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4677/2018 r.g., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1923/2018 – n. 3610/2018 R.G. emesso dal Tribunale di Ragusa in data 11/10/2018;
- condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Ragusa 1.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela A. Favara
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4