Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00388/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00678/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 678 del 2017, proposto dalla sig.ra ET AG, rappresentata e difesa dall’avv. Ermanno Martusciello, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Sandra Salvigni in Latina, via dello Statuto 24 e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Fondi, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza del Comune di Fondi n. 52079/P del 10 dicembre 2015, con cui è stato ingiunto alla ricorrente il pagamento della somma di euro 2.500,00 per non aver ottemperato all’ordinanza di ingiunzione a demolire n. 77/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. NO SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 10 dicembre 2015, con cui il Comune di Fondi le ha ingiunto il pagamento della somma di euro 2.500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4- bis del d.P.R. n. 380/2001, per non aver ottemperato nel termine di legge all’ordinanza di demolizione n. 77 del 19 maggio 2015;
- il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi: i) riproposizione, quali ragioni di invalidità derivata dell’atto impugnato, delle censure già articolate avverso il provvedimento demolitorio (in tesi quest’ultimo non poteva essere adottato poiché le opere oggetto di quest’ultimo erano opere di manutenzione ordinaria); ii) mancanza di un atto ufficiale di accertamento dell’inottemperanza della ricorrente all’ordine di demolizione, essendo il verbale della Polizia locale un atto con valenza endoprocedimentale;
- in vista dell’udienza, la ricorrente ha rappresentato che, con la sentenza n. 249/2022, questo Tribunale ha accolto il gravame proposto dalla ricorrente avverso l’ordinanza di demolizione n. 77/2015 e l’ha annullata;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 marzo 2026, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che il ricorso deve essere accolto, in quanto è fondato, secondo quanto di seguito spiegato;
Considerato, in particolare, che:
- che l’art. art. 31, 4- bis del d.P.R. n. 380/2001, norma questa posta a base del provvedimento oggi gravato, stabilisce, fra l’altro, che “ l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti... ”;
- la chiara littera legis depone nel senso che il provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa in parola presupponga indefettibilmente la previa perdurante efficacia e validità dell’ordine demolitorio, la cui inottemperanza è stigmatizzata: non avrebbe alcun senso, infatti, sanzionare l’inosservanza di un ordine ab origine inesistente o inefficace o divenuto tale in via sopravvenuta, per effetto di una pronuncia giurisdizionale o di un provvedimento di autotutela;
- su tali basi, effettivamente la sentenza di questo Tribunale n. 249/2022, passata in giudicato in quanto non attinta da alcuna impugnazione, ha annullato l’ordinanza comunale di demolizione n. 77/2015, la cui inottemperanza nei novanta giorni dalla sua notifica ha determinato l’applicazione, nei confronti della ricorrente, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4- bis del d.P.R. n. 380/2001 con il provvedimento oggi gravato;
- una volta caducato l’atto presupposto (ordinanza di demolizione), la stessa sorte non può non toccare all’atto presupponente (ordinanza recante la sanzione ex art. 31, 4- bis del d.P.R. n. 380/2001), specie ove si consideri che: i) quest’ultimo è stato oggetto di tempestiva impugnazione in sede giurisdizionale; ii) in tale sede, è stata espressamente fatta valere l’illegittimità di quest’ultimo derivata dall’illegittimità del primo (cfr. primo mezzo del ricorso introduttivo del presente giudizio); sussistono quindi i presupposti perché nella specie perché l’illegittimità dell’atto presupposto possa essere trasmessa all’atto presupponente e inficiarlo (invalidità derivata di tipo viziante);
Ritenuto che le spese di lite devono seguire la soccombenza ed essere liquidate nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, come identificato in epigrafe.
Condanna il Comune di Fondi al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese legali, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad oneri come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AC TR, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
NO SC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO SC | AC TR |
IL SEGRETARIO