Articolo 343 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 342Articolo 344
Versione
1 gennaio 1993
Art. 343.
(Limitazioni temporanee di velocita')
1. In prossimita' di scuole, istituti, campi sportivi, o quando si svolgono manifestazioni varie, possono essere imposti su una strada o parte di essa, a cura dell'ente proprietario, limiti temporanei di velocita' per tutto il periodo o i periodi di tempo della giornata, nei quali tale limitazione sia ritenuta necessaria ai fini della sicurezza della circolazione. L'imposizione di questi limiti deve essere portata a conoscenza dei conducenti mediante i prescritti segnali.
2. L'ente proprietario della strada, qualora sussistano particolari situazioni di pericolo, puo' prescrivere lungo il tratto di strada interessato, opportune limitazioni di velocita' mediante i prescritti segnali.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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