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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/02/2024, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Giudiziale di:
LE LI DEL NO SRL (C.F. 01976660991);
Visto il ricorso depositato in data 17.11.2023 con cui Iren Mercato S.p.a. ha chiesto che venga aperta la Liquidazione Giudiziale dell'impresa sopra indicata;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e non ha fornito prova di:
1) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
infatti dal bilancio per l'anno 2021 depositato dal ricorrente (doc. 8 ric.), al 31.12.2021 risulta un attivo pari ad euro 512.660,00;
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2) di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad €
200.000,00;
infatti, dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2021 per l'anno di imposta 2020, acquisita
d'ufficio dalla cancelleria, risultano ricavi pari ad euro 438.303,00 mentre invece, dal bilancio depositato per l'anno 2021, al 31.12.2021 risultano ricavi per euro 500.537,00;
3) di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad €
500.000,00;
considerato infatti che se l'imprenditore, nonostante venga raggiunto da istanza di fallimento, in sede di istruttoria prefallimentare non presenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non può sottrarsi alla dichiarazione di fallimento invocando semplicemente la propria natura di piccolo imprenditore
(Cass. Civ. n. 5096/16) dato che l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi degli artt. 2 e
121 CCI: si tratta invero di limiti dimensionali che vanno desunti innanzitutto dalle produzioni documentali gravanti ex lege a carico del debitore (Cass. Civ. n.
8769/2012); ritenuto pertanto che gravava sul debitore l'onere di provare l'insussistenza delle soglie di cui alle suddette disposizioni legislative;
considerato che
sussiste un debito, nei confronti dell'odierna ricorrente, pari ad euro 19.111,00, fondato su decreto ingiuntivo del 25.06.2021 e successiva scrittura
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privata del 13.12.2021 (doc. 4 ric.); inoltre, il ricorrente deduce un ulteriore debito di euro 70.765,65 per fatture non saldate (doc. 5 ric.) di cui, tuttavia, non risulta adeguatamente comprovata l'esistenza in quanto l'elenco ivi contenuto risulta essere non autentico e scevro di elementi probatori utili atti a far ritenere tale credito come certo, liquido ed esigibile; altresì sussistono debiti erariali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, a vario titolo, per euro 103.214,10;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCII, dato che la notifica via
PEC, effettuata dalla Cancelleria dell'intestato Tribunale, risulta avere avuto esito positivo ma che, nonostante tutto, la società debitrice non si è costituita;
risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49 ultimo co. CCII in quanto:
1. risulta essere onere del debitore comprovare di non avere un ammontare di crediti scaduti superiore al suddetto ammontare;
2. molti dei debiti verso l'Agenzia delle Entrate risultano essere già stati notificati tramite cartella di pagamento – l'ultimo, in ordine di tempo, il
15.09.2023 – e, a ben vedere, già la sola somma tra il credito vantato dal ricorrente derivante dal predetto D.I., con residuo di euro 19.111,00 ed il credito notificato da ADR in data 15.09.2023 pari ad euro 10.719,06 e quello notificato in data 22.09.2021 pari ad euro 5.196,42, conduce ad una somma superiore ai suddetti euro 30.000,00;
D) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, apparendo sussistente tale condizione dal doc. 6 ric., consistente in una mail con oggetto “insoluti transazione 13.12.2021 e fatture successive – fornitura energia elettrica” in cui il procuratore legale della società ingiunta, a seguito del sollecito da parte del
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procuratore legale della società ricorrente, riferisce “La mia assistita non è nelle condizioni di poter effettuare alcun pagamento e, come avrà verificato IREN dai consumi , ha cessato l'attività”;
tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
P.Q.M.
visti gli artt. 2 e 121 CCII;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di LE LI DEL NO SRL (C.F.
01976660991) con sede in Genova, Via Pieve di Cadore n. 1/ R;
NOMINA giudice delegato il dott. Tommaso Sdogati;
NOMINA curatore il dott. Paolo Botta che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
ORDINA
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al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA per il giorno 14.05.2024 alle ore 12.15 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di
Genova, piano decimo stanza n. 23), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA 5
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f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
RICORDA AL CURATORE che, ai sensi dell'art. 130, comma 1 CCII, entro 30gg dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società che, ai sensi dell'art. 130 comma 4 CCII, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenterà al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore
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nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale;
che, ai sensi dell'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, dovrà predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e che, in particolare, nel programma deve essere indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento.
Comunque, entro otto mesi dall'apertura della procedura dovrà avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e dovranno iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo diversa autorizzazione espressa del giudice delegato.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'08.02.2024
Il Giudice Rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Giudiziale di:
LE LI DEL NO SRL (C.F. 01976660991);
Visto il ricorso depositato in data 17.11.2023 con cui Iren Mercato S.p.a. ha chiesto che venga aperta la Liquidazione Giudiziale dell'impresa sopra indicata;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e non ha fornito prova di:
1) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
infatti dal bilancio per l'anno 2021 depositato dal ricorrente (doc. 8 ric.), al 31.12.2021 risulta un attivo pari ad euro 512.660,00;
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2) di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad €
200.000,00;
infatti, dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2021 per l'anno di imposta 2020, acquisita
d'ufficio dalla cancelleria, risultano ricavi pari ad euro 438.303,00 mentre invece, dal bilancio depositato per l'anno 2021, al 31.12.2021 risultano ricavi per euro 500.537,00;
3) di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad €
500.000,00;
considerato infatti che se l'imprenditore, nonostante venga raggiunto da istanza di fallimento, in sede di istruttoria prefallimentare non presenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non può sottrarsi alla dichiarazione di fallimento invocando semplicemente la propria natura di piccolo imprenditore
(Cass. Civ. n. 5096/16) dato che l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi degli artt. 2 e
121 CCI: si tratta invero di limiti dimensionali che vanno desunti innanzitutto dalle produzioni documentali gravanti ex lege a carico del debitore (Cass. Civ. n.
8769/2012); ritenuto pertanto che gravava sul debitore l'onere di provare l'insussistenza delle soglie di cui alle suddette disposizioni legislative;
considerato che
sussiste un debito, nei confronti dell'odierna ricorrente, pari ad euro 19.111,00, fondato su decreto ingiuntivo del 25.06.2021 e successiva scrittura
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privata del 13.12.2021 (doc. 4 ric.); inoltre, il ricorrente deduce un ulteriore debito di euro 70.765,65 per fatture non saldate (doc. 5 ric.) di cui, tuttavia, non risulta adeguatamente comprovata l'esistenza in quanto l'elenco ivi contenuto risulta essere non autentico e scevro di elementi probatori utili atti a far ritenere tale credito come certo, liquido ed esigibile; altresì sussistono debiti erariali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, a vario titolo, per euro 103.214,10;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCII, dato che la notifica via
PEC, effettuata dalla Cancelleria dell'intestato Tribunale, risulta avere avuto esito positivo ma che, nonostante tutto, la società debitrice non si è costituita;
risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49 ultimo co. CCII in quanto:
1. risulta essere onere del debitore comprovare di non avere un ammontare di crediti scaduti superiore al suddetto ammontare;
2. molti dei debiti verso l'Agenzia delle Entrate risultano essere già stati notificati tramite cartella di pagamento – l'ultimo, in ordine di tempo, il
15.09.2023 – e, a ben vedere, già la sola somma tra il credito vantato dal ricorrente derivante dal predetto D.I., con residuo di euro 19.111,00 ed il credito notificato da ADR in data 15.09.2023 pari ad euro 10.719,06 e quello notificato in data 22.09.2021 pari ad euro 5.196,42, conduce ad una somma superiore ai suddetti euro 30.000,00;
D) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, apparendo sussistente tale condizione dal doc. 6 ric., consistente in una mail con oggetto “insoluti transazione 13.12.2021 e fatture successive – fornitura energia elettrica” in cui il procuratore legale della società ingiunta, a seguito del sollecito da parte del
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procuratore legale della società ricorrente, riferisce “La mia assistita non è nelle condizioni di poter effettuare alcun pagamento e, come avrà verificato IREN dai consumi , ha cessato l'attività”;
tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
P.Q.M.
visti gli artt. 2 e 121 CCII;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di LE LI DEL NO SRL (C.F.
01976660991) con sede in Genova, Via Pieve di Cadore n. 1/ R;
NOMINA giudice delegato il dott. Tommaso Sdogati;
NOMINA curatore il dott. Paolo Botta che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
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al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA per il giorno 14.05.2024 alle ore 12.15 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di
Genova, piano decimo stanza n. 23), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA 5
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
RICORDA AL CURATORE che, ai sensi dell'art. 130, comma 1 CCII, entro 30gg dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società che, ai sensi dell'art. 130 comma 4 CCII, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenterà al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore
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nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale;
che, ai sensi dell'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, dovrà predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e che, in particolare, nel programma deve essere indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento.
Comunque, entro otto mesi dall'apertura della procedura dovrà avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e dovranno iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo diversa autorizzazione espressa del giudice delegato.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'08.02.2024
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