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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2445 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. PIETRO NIGRO e dell'avv. ILARIA BERIOTTO, elettivamente domiciliato in Via Degli Ottoboni n. 16, , presso i difensori avv. ILARIA BERIOTTO e CP_1
avv. PIETRO NIGRO;
-opponente-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE ROTA, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Corso di Porta Vittoria n. 7, , presso il difensore avv. CP_1
GIUSEPPE ROTA;
-opposta-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9.10.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18/01/2022 alla società il Controparte_2
, ha proposto opposizione avverso il Controparte_1 CP_1
decreto ingiuntivo n. 22378/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 29.12.2021 con cui gli è stato ingiunto di pagare a la somma di € 180.458,73 -oltre interessi e Controparte_2 spese della procedura monitoria- portata da dieci fatture (cfr. docc.
2-5 monitorio ed estratto notarile sub doc. 6 monitorio), a fronte di prestazioni rese da quest'ultima.
L'opponente ha dedotto che: - in data 4.10.2019, in qualità di committente, ha stipulato con appaltatrice, un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di opere Controparte_2
di manutenzione ordinaria presso gli otto edifici del complesso condominiale “ sito in CP_1
alla , relativamente sia a parti comuni sia a beni di proprietà dei CP_1 Controparte_1 singoli condòmini. L'inizio dei lavori era previsto per il 14.10.2019, mentre il termine era fissato al 30.06.2020, procrastinabile fino al 31.07.2020. Il corrispettivo dell'appalto era determinato, a forfait, in € 249.400,00= oltre Iva (doc. 2); - ha eseguito i lavori CP_2
soltanto presso cinque edifici, mentre nulla ha svolto sui restanti tre edifici;
- inoltre, con riguardo alle opere realizzate, il D.L. Arch. già in fase di lavorazione, ha Persona_1 contestato ad , vizi e difetti (doc. 3); - quest'ultima ha riconosciuto la propria CP_2
responsabilità nel corso dei sopralluoghi tenutisi con il D.L. nei mesi di gennaio, aprile e maggio 2021 (doc. 3 cit.), tuttavia ha provveduto solo in minima parte all'eliminazione delle riscontrate criticità e non ha eseguito alcun intervento presso gli edifici nn. 4, 5 e 6; - sicché, in data 7.10.2021, il ha risolto il contratto di appalto intercorso tra le parti, Controparte_1 avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 29, dopo aver invano fissato ad un termine per manifestare la volontà di adempiere (docc. 4 e 5); - il CP_2 CP_1
ha già corrisposto all'appaltatrice la somma di € 151.167,50, di cui € 66.000,00 a titolo di acconto sulla fattura n. 1547/2020 che, invece, è stata azionata in via monitoria per l'intero
(docc. 6 e 7); - anche le altre fatture azionate recano somme non dovute in quanto comprese nel prezzo dell'appalto o concernenti opere non commissionate, ovvero in ragione dei riscontrati vizi e difetti;
- tra questi rientrano: la non corretta impermeabilizzazione delle fioriere, riconducibile al mancato rispetto da parte dell'appaltatrice delle indicazioni tecniche provenienti dal fornitore Mapei S.p.A. per l'utilizzo del prodotto AP (doc. 9), nonché la presenza di rigonfiamenti e bolle e il distacco d'intonaco sulle finiture esterne delle fioriere;
-
è dunque responsabile ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. per l'esecuzione CP_2 non a regola d'arte delle opere appaltate, circostanza che ha impedito il collaudo delle stesse e il conseguente rilascio della “Polizza Rimpiazzo Opere” prevista dall'art. 27 del contratto di appalto;
- infine, deve essere condannata al risarcimento dei danni subiti dal CP_2
2 e al pagamento della somma di € 43.200,00 a titolo di penale per il ritardo Controparte_1
(€ 100,00 x 432 gg. di ritardo, dal 1 agosto 2020 al 7 ottobre 2021) prevista dall'art. 22 del contratto di appalto.
L'opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della pretesa creditoria e, in via riconvenzionale, per l'accertamento della responsabilità di Controparte_2
a mente degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. nella causazione dei vizi e difetti delle opere appaltate e, per l'effetto, ha chiesto la condanna di medesima al risarcimento dei CP_2
danni subiti nella misura da accertarsi in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
inoltre, l'accertamento del suo diritto alla penale prevista dal contratto di appalto e, per l'effetto, la condanna di al pagamento, in suo favore, CP_2
della somma di € 43.200,00 di cui si è detto, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.
costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, deducendo che: - non è Controparte_2
dovuta la penale contrattualmente prevista per il ritardo in quanto i lavori sono stati sospesi con autorizzazione del D.L., per 6/7 mesi, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (cfr. art. 91 D.L. n. 18/2020 che ha disposto la non applicazione delle penali contrattuali) e, per 4/5 mesi, a causa delle condizioni metereologiche. Inoltre, il ritardo nell'esecuzione dell'opera non è mai stato contestato ad , eccetto il ritardo nel confezionamento e nella posa CP_2
delle vasche in acciaio o in rame, imputabile tuttavia all'errata indicazione delle misure da parte del Direttore di Cantiere, ing. e all'inerzia del D.L. In ogni caso, l'importo CP_3 richiesto dall'opponente a titolo di penale per il ritardo di cui all'art. 22 del contratto di appalto è manifestamente eccessivo e deve ridursi ad equità ex art. 1384 c.c.; - le somme portate dalle fatture azionate in via monitoria sono dovute. In particolare, la ft. n. 1547/2020 è stata azionata per il residuo, pari all'importo di € 22.000,00, riconosciuto dall'opponente, mentre le ulteriori fatture concernono prestazioni autorizzate dall'amministratore di condominio, dal D.L. o dai singoli condòmini, e la ft. 1216/2020 riguarda l'integrazione del
PSC in conseguenza della predetta emergenza sanitaria;
- il committente è decaduto dalla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, non avendo denunciato le asserite criticità nel termine di decadenza previsto dall'art. 1667, co. 2, c.c.; - inoltre, escluse le doglianze che concernono opere non previste in capitolato o non eseguite per inerzia del D.L., la impermeabilizzazione delle fioriere e la presenza di rigonfiamenti, bolle e distacco di
3 intonaco sulle finiture esterne delle stesse sono riconducibili alle errate indicazioni tecniche del D.L. medesimo, il quale ha omesso di verificare le caratteristiche del prodotto AP
(la relazione della Mapei S.p.A. sub doc. 9 di controparte risale ad un momento successivo al completamento dei lavori); - nessun riconoscimento dei vizi è avvenuto da parte di CP_2
la quale si è limitata a sistemare alcune problematiche, eseguire ritocchi, durante i
[...]
lavori; - il committente ha accettato l'opera per facta concludentia, avendone ricevuto la consegna;
- infine, il mancato rilascio della Polizza Rimpiazzo Opere è dipeso dalla condotta del che non ha consentito ad essa opposta di completare le opere Controparte_1 appaltate e, eventualmente, di eliminare i vizi e difetti, avendo risolto unilateralmente il contratto di appalto.
L'opposta, dunque, ha concluso per il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo de quo, previa concessione della provvisoria esecuzione dello stesso o, in subordine, emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per la parte di credito per cui sussistono i presupposti dell'anzidetta norma;
ha chiesto altresì il rigetto della domanda dell'opponente di risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. e la dichiarazione che l'opposta non è tenuta alla garanzia a mente dell'art. 1667 c.c.; infine, il rigetto della domanda di condanna al pagamento della penale contrattualmente prevista e, in ogni caso, la sua riduzione ad equità ex art. 1384 c.c..
Di talché, promosso dall'opponente ricorso per accertamento tecnico preventivo in corso di causa ex artt. 696 e 696bis c.p.c., depositato in data 10.02.2022, il Giudice ha conferito al CTU, arch. il seguente incarico: “Letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, Persona_2
effettuati i sopralluoghi ritenuti opportuni: 1) descriva brevemente lo stato dei luoghi, avendo cura di indicare le opere effettivamente eseguite dalla resistente, tenuto conto di quanto previsto dal contratto di appalto del 4.10.2019 prodotto sub. 1 allegato al ricorso e dalla documentazione allegata al suddetto contratto;
2) quantifichi, senza considerare in tale quantificazione l'eventuale esistenza di vizi e difformità, il valore delle opere e delle forniture già effettivamente eseguite dalla resistente, sia avuto riguardo al computo metrico estimativo, sia avuto riguardo a prezzi correnti di mercato o al listino prezzi presso la CCIA;
3) dica il C.T.U. se nelle opere realizzate sussistono i vizi e le difformità lamentati dalla ricorrente in ricorso;
4) dica quali sono le cause di tali vizi e difformità, indicandone le responsabilità con specifico riguardo all'attività svolta dalla resistente e fornendo ogni elemento utile al
4 fine di valutare la compromissione della funzionalità e godimento degli immobili interessati dai lavori eseguiti;
5) dica quali sono i lavori necessari per l'eliminazione dei riscontrati vizi e difetti, quantificandone i costi;
6) tenti la conciliazione tra le parti, dando atto della proposta del CTU e delle controproposte delle parti”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti del
28.06.2022, il Gop, dott.ssa Magri, non ha concesso la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.
e ha assegnato alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c..
All'esito del deposito della relazione peritale, con ordinanza resa in data 15.03.2023, rigettate le istanze ex artt. 186bis e 186ter c.p.c. e di prova orale formulate dall'opposta, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni;
successivamente, sostituita la predetta udienza con il deposito di note scritte a mente dell'art. 127ter c.p.c., sulle conclusioni così precisate dalle parti, con ordinanza resa in data 2.11.2023, sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e successive memorie di replica.
Quindi, rimessa la causa sul ruolo istruttorio della scrivente, giusta ordinanza del 21.03.2024 onde procedere al richiamo del c.t.u. per un chiarimento e un'eventuale integrazione della relazione peritale, all'udienza del 18.04.2024 è stata eccepita dall'opposta la mancanza della delibera assembleare necessaria ad autorizzare l'amministratore del opponente a CP_1 proporre la domanda riconvenzionale;
quindi, concesso un termine per provvedervi, il ha versato in atti il verbale della delibera dell'assemblea condominiale assunta il CP_1
25.09.2024 (cfr. doc. 30 depositato con nota del 27.9.2024).
All'udienza del 9.10.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata nuovamente assunta in decisione, con assegnazione del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
*****
In via preliminare, deve esaminarsi la questione relativa all'originario difetto del potere in capo all'amministratore del Condominio, di proporre la domanda riconvenzionale spiegata in giudizio e alla pretesa illegittimità della concessione, da parte della giudice istruttrice, di un termine a parte attrice per provvedere a sanare tale mancanza.
ha invocato, a sostegno delle proprie difese, il principio affermato dalla Pt_1 giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, in ossequio al quale, “i predetti principi in
5 tema di applicabilità dell'art. 182 c.p.c., vanno contemperati con l'altro principio (per cui v. Cass. n.
11898 del 28/05/2014 e sez. U. n. 4248 del 04/03/2016) secondo il quale, mentre ai sensi dell'art. 182
c.p.c., il giudice che rileva d'ufficio un difetto di rappresentanza deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso - come quello in esame - in cui l'eccezione di difetto di rappresentanza sia stata tempestivamente proposta da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o comunque assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire”.
In sostanza, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182, prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass. I, n. 29244/2021).
La scrivente ritiene che, premessa la piena condivisibilità dei principi sopra affermati, nessuna violazione dei predetti sia configurabile nel caso di specie.
Ed invero, mette conto evidenziare che nel presente giudizio, , lungi dall'eccepire Pt_1
“tempestivamente” la carenza dell'autorizzazione assembleare a proporre la domanda riconvenzionale in capo all'amministratore del Condominio opponente, ha eccepito tale carenza, per la prima volta soltanto all'udienza del 18.04.2024 (all'esito della rimessione della causa sul ruolo istruttorio), a ciò è conseguita, pertanto, legittimamente, la concessione a parte opponente di un termine per contraddire sull'eccezione e per, come poi avvenuto, consentire alla parte di sanare tale carenza.
Sempre in via preliminare, occorre poi esaminare la richiesta, da parte dell'opponente, di espunzione dei docc. 2, 3 e 4 dell'opposta, ivi figurando l'e-mail del difensore dell'opposta dell'8.09.2021 recante la dicitura “riservata personale non producibile in giudizio” e, dunque, prodotti in violazione dell'art. 48 del Codice Deontologico Forense.
Anche tale istanza non può essere accolta.
Giova rammentare quanto chiarito dalla Suprema Corte nella recente sentenza a Sezioni
Unite 17.05.2021 n. 13161: “Il codice deontologico forense non ha carattere normativo, essendo costituito da un insieme di regole che gli organi di governo degli avvocati si sono date per attuare i
6 valori caratterizzanti la propria professione e garantire la libertà, la sicurezza e la inviolabilità della difesa, con la conseguenza che la violazione del codice rileva in sede giurisdizionale solo quando si colleghi all'incompetenza, all'eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè ad una delle ragioni per le quali l'art. 36 della l. n. 247 del 2012 consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per censurare unicamente un uso del potere disciplinare da parte degli ordini professionali per fini diversi da quelli per cui la legge lo riconosce.”.
Ne consegue che, non versandosi nell'invocata norma di cui all'art. 36 L. n. 247/2012, la produzione dei citati documenti -suscettibile di fondare un giudizio di responsabilità disciplinare da parte degli organi competenti, laddove sia accertata la violazione della regola di condotta- è tuttavia priva di rilievo in codesto giudizio.
Infine, deve rammentarsi che nel nostro sistema processuale il regime delle produzioni è incentrato sul principio per cui l'eventuale illegittimità (per ragioni sia sostanziali che di rito) della produzione determina esclusivamente una preclusione alla valutazione del documento ai fini della decisione, ma non legittima l'espulsione materiale della produzione dagli atti del processo (cfr. Cass. 2652/95).
Ciò chiarito, passando all'esame del merito della controversia, è pacifico che le parti, in data
4.10.2019, hanno stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione, da parte di di lavori di manutenzione ordinaria presso il Controparte_2 Controparte_1 CP_1
, in (doc. 2 opponente). Controparte_1 CP_1
Segnatamente, l'art. 3 del contratto elenca le seguenti opere: 1) la manutenzione ordinaria dei cementi armati sulle facciate di tutti i fabbricati (scale da 1 a 8); 2) l'impermeabilizzazione delle fioriere con ciclo Mapei o, in alternativa, l'installazione di vasche in rame o acciaio;
3) la manutenzione ordinaria della facciata delle fioriere;
4) la manutenzione ordinaria dei cassonetti in c.a. delle porte finestre dei balconi.
Le opere di cui ai punti 2), 3) e 4) insistono su beni di proprietà individuale dei singoli condòmini.
Il corrispettivo in favore dell'appaltatrice è determinato a corpo nella misura di € 249.400,00, oltre Iva (cfr. art. 13 contratto di appalto).
L'opposta ha dedotto di essere creditrice, nei confronti del Controparte_2 CP_1
della complessiva somma di € 174.215,14, a fronte dell'esecuzione di prestazioni che
[...]
originano dal menzionato contratto di appalto, nonché da ulteriori richieste del CP_4
[...
[...] [
(segnatamente interventi urgenti per la risoluzione di problemi di infiltrazione
[...]
d'acqua sub docc.
3-5 monitorio).
Tuttavia, l'opponente ha contestato l'inadempimento dell'appaltatrice la quale, oltre a non avere completato le opere appaltate, avrebbe svolto i lavori non a regola d'arte determinando l'insorgenza di vizi e difetti;
conseguentemente, ha avanzato domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, a mente degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c..
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera di cui all'art. 1667, co. 2, c.c. sollevata in proposito da CP_2 in quanto è incontestato, oltre che accertato dalla relazione peritale di cui si dirà infra, che le opere oggetto del contratto di appalto intercorso tra le parti non sono state completate e che proprio a causa di tale grave inadempimento e della mancata emenda dei vizi e delle difformità afferenti alle opere eseguite – vizi contestanti mentre ancora era in corso l'esecuzione dell'appalto – il Condominio committente abbia poi invitato parte opposta ad adempiere esattamente agli obblighi assunti (cfr. doc. 4 comunicazione del 5.8.2021) e, quindi, stante il protrarsi dell'inadempimento di , il contratto si sia poi risolto ai sensi degli CP_2
artt. 7 e 29 del contratto di appalto e ex art. 1456 c.c..
Deve rammentarsi, infatti, che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “In tema di contratto d'appalto, le disposizioni specifiche previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c., applicabili nel caso di opera completa ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, questi ultimi, quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali. Rimangono perciò applicabili i principi riguardanti la responsabilità dell'appaltatore secondo gli artt. 1453 e 1455 c.c. nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla”. (Cass. Sez. 3, ord. 13/04/2018 n. 9198; cfr. altresì Cass. nn. 1186/2015,
13983/2011).
Chiarito ciò, tornando alla questione degli asseriti vizi dell'opera, ritiene questa giudice di poter porre a fondamento della propria decisione la relazione depositata dal CTU, Arch.
nel procedimento di ATP in corso di causa in quanto l'elaborato Persona_3
peritale ha vagliato – con i dovuti approfondimenti, con ampia motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto – ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti e ad esse replicando con puntuale attenzione.
8 Il Tribunale – aderendo alle conclusioni del CTU che ha tenuto conto dei rilievi dei CTP, replicandovi – “esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama
Cass. sentenza n. 10222/2009).
Pertanto, le motivazioni della CTU si intendono qui integralmente richiamate, attesa la legittimità della motivazione per relationem all'intero elaborato della CTU, come affermato dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2607/2017.
In particolare, il CTU ha verificato, anzitutto, che l'appaltatrice non ha eseguito le opere concernenti gli edifici 4, 5, 6, e ha così quantificato in € 195.659,09, oltre Iva, il valore delle opere eseguite, comprese le opere extra, secondo i prezzi pattuiti dalle parti.
Il CTU ha, altresì, riscontrato le seguenti criticità: a) con riguardo alle scale 1, 2 e 3, la posa dei gocciolatoi senza il taglio terminale a 45°. Ha evidenziato come tale prestazione, unitamente all'indicazione delle relative modalità di esecuzione, fosse stata oggetto di verbale di servizio n. 05 del 13.02.2020 da parte del D.L. (pag. 61 della CTU;
cfr. altresì doc. 6, fasc. ATP ricorrente); b) i difetti dell'impermeabilizzazione delle fioriere in prossimità degli scarichi nelle scale 7 e 8, in quanto “Il AP appare, in corrispondenza degli scarichi, ammorbidito con formazione di bolle e, in generale in fase più o meno avanzata di distacco dal supporto” (pag. 62 della
CTU); c) la presenza di distacco dello strato di finitura dell'intonaco sulla superficie esterna, lato terrazzi, di alcune fioriere delle scale 7 e 8. Il c.t.u. ha precisato che l'incidenza di tale difetto si attesta forfettariamente sul 30% delle fioriere (pag. 68 della CTU); la mancata fornitura delle vasche metalliche nelle unità immobiliari per le quali vi era la richiesta da parte delle relative proprietà (pag. 69 della CTU).
Il CTU ha poi ricondotto sia la posa dei gocciolatoi senza il taglio terminale a 45° sia il distacco dello strato di finitura dell'intonaco sopra menzionato alla responsabilità dell'appaltatrice (pagg. 71 e 73 della CTU); mentre, con riguardo ai citati difetti di CP_2
impermeabilizzazione delle fioriere, ha individuato la causa nella “presenza in prossimità degli scarichi delle fioriere di materiale del materiale gommoso di origine verosimilmente bituminosa, incompatibile con il materiale utilizzato per l'impermeabilizzazione”, ossia il AP (pag. 72 della CTU).
9 In relazione a tale ultimo difetto si osserva, invero, che il D.L., con verbale di servizio n. 01 del
23.10.2019, ha raccomandato all'appaltatrice di utilizzare i materiali indicati dai tecnici della società fornitrice Mapei - tra cui il AP - allegando la scheda tecnica (doc. 17 opponente); con il successivo verbale di servizio n. 02 del 29.11.2019, il medesimo ha evidenziato nuovamente le caratteristiche di utilizzo dei suddetti materiali (doc. 2).
L'ulteriore documentazione versata in atti ha fatto emergere, poi, come il materiale bituminoso riscontrato dal CTU fosse preesistente ai lavori appaltati;
infatti, con email del
21.01.2021, il D.L. segnalava all'appaltatrice che, in occasione del sopralluogo svolto in pari data, aveva rilevato la presenza di “vecchio bitume” (doc. 22 opponente, cui corrisponde il doc.
17 opposta); sicché, con la successiva email del 27.01.2021, il D.L. contestava ad i CP_2
lavori eseguiti nelle scale 7 e 8 poiché “non a regola d'arte secondo il ciclo Mapei e/o i verbali di servizio inviati” (doc. 22 opponente) e, in data 8.02.2021, evidenziava ulteriormente all'appaltatrice come la stessa avesse scelto di non rimuovere la guaina bituminosa, ignorando gli ordini di servizio e le indicazioni della fornitrice Mapei circa l'applicazione del
AP e la sua incompatibilità con il bitume (doc. 30 opponente).
Sulla scorta delle evidenze documentali sopra riportate, dunque, l'appaltatrice CP_2 dovrebbe ritenersi responsabile anche del difetto di impermeabilizzazione delle fioriere in quanto non risulta che la stessa – o il direttore tecnico di cantiere per suo conto – abbia segnalato al D.L. la presenza del suddetto materiale bituminoso al momento della posa del
AP; né, tantomeno, vi è la prova che nonostante tale segnalazione, l'appaltatrice sia stata indotta ad eseguire la posa quale “nudus minister” (cfr. ex multis Cass., Sez. 2, sent. n.
1981/2016; Cass., Sez. 2, sent. n. 8016/2012); sicché il vizio in questione è riconducibile alla non corretta esecuzione dei lavori da parte di . CP_2
Ciò posto, deve precisarsi, in primo luogo, che, in considerazione della natura ed entità dei vizi accertati, l'ipotesi per cui è causa non rientra nella fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., ravvisabile soltanto nell'ipotesi di rovina o pericolo di rovina o gravi difetti (Cass. Ord. 4 ottobre 2018 n. 24230: “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura”). Ed invero, non può desumersi dall'elaborato peritale la circostanza che i vizi
10 accertati siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile (cfr. Cass., Sez. 2, ordinanza n. 22093 del 04.09.2019; Cass., Sez. 2, ordinanza n. 18061 del 23.06.2023).
Da tutto quanto sopra esposto discende, pertanto, che, oltre che in relazione al mancato completamento delle opere, l'appaltatrice deve ritenersi inadempiente al contratto CP_2
di appalto intercorso tra le parti a mente degli art. 1453 e 1455 c.c. anche in relazione all'esecuzione non a regola d'arte di quelle eseguite, come accertato dal CTU, e che, conseguentemente, la stessa va dichiarata tenuta al risarcimento dei danni subiti dal committente e corrispondenti ai costi necessari all'eliminazione dei vizi Controparte_1
medesimi, nei limiti che di seguito si illustrano.
Sul punto, all'esito della replica del CTU alle osservazioni ai CTP e delle ulteriori allegazioni in atti, i costi di rispristino risultano quantificati come segue:
- con riguardo alla posa dei gocciolatoi senza il taglio terminale a 45° nelle scale 1, 2 e 3, ritenendo il vizio non emendabile, ha applicato una percentuale di deprezzamento pari al
30% del valore delle lavorazioni, giungendo alla complessiva somma di € 2.760,00, oltre
Iva (cfr. pag. 15 risposta del CTU alle osservazioni delle parti).
Il consulente nominato ha poi stimato, quali ulteriori costi di ripristino, quelle afferenti agli altri difetti riscontrati e relativi alle parti private e, in particolare:
- per quanto concerne invece il vizio relativo all'impermeabilizzazione delle fioriere in prossimità degli scarichi, scale 7 e 8, il CTU ha quantificato in € 580,75, oltre Iva, cadauna per le fioriere da cm 120 e in € 806,78, oltre Iva, cadauna per le fioriere da cm 240.
- infine, il costo unitario delle opere rimediali per le fioriere lato balconi da cm 120, viene determinato in € 178,86 cadauna, oltre Iva, e per le fioriere lato balconi da cm 140, in € 216,38 cadauna, oltre Iva, con indicazione di un intervento sul 30% delle stesse in via forfettaria.
Ebbene, rispetto a tali voci di danno, osserva chi giudica che – a prescindere dalla possibilità o meno di ritenere il legittimato attivamente ad agire per il risarcimento del danno CP_1
pari al costo dell'eliminazione dei vizi e difformità delle opere eseguite presso le parti private
(impermeabilizzazione fioriere interne e vasche) – deve rilevarsi l'assoluta carenza delle allegazioni di parte opponente in ordine al numero delle fioriere e delle vasche oggetto
11 dell'intervento dell'appaltatrice e in relazione alle quali, dunque, deve effettuarsi il ripristino e stimarsi il relativo costo.
In proposito basti richiamare quanto affermato dalla CTU arch. a pag. 17 e 18 della Per_2 relazione depositata il 2.12.2022 nel procedimento di ATP esperito in corso di causa (con riferimento al “metodo A” con Mapei il c.t.u. ha dichiarato “Per quanto riguarda la verifica dell'esecuzione di tali opere il CTU sottolinea che non esiste in atti documentazione relativa al numero di fioriere da impermeabilizzarsi con metodo MAPEI effettivamente commissionate dai singoli condomini. Per tale motivo, il CTU non ha potuto verificare, neppure con indagini a campione, il numero complessivo delle impermeabilizzazioni di cui sopra realizzate da parte resistente, rimandando per questa punto ad un'eventuale causa di merito con le necessarie allegazioni. La documentazione inerente agli ordinativi per le parti private è mancante per tutte le opere di competenze privata. Quanto sopra a valersi quindi anche per il ripristino dei cassonetti e della parte interna delle fioriere lato interno balconi” e con riferimento al “metodo B” con le vasche metalliche ha dichiarato che
“anche in questo caso non esiste in atti documentazione relativa alle vasche metalliche effettivamente commissionate dai condomini, tuttavia, dall'analisi dei documenti in atti emerge che non è stata fornita nessuna vasca metallica per le fioriere.”).
In mancanza di più puntuali allegazioni di parte opponente in ordine all'esatto numero di interventi effettuati, in relazione ai quali stimare i costi dei lavori di ripristino, tale quantificazione non risulta possibile e la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno consistente nel costo del suddetto ripristino deve, pertanto, essere respinta.
L'opponente ha chiesto inoltre, sempre in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento della penale prevista all'art. 22 del contratto di appalto per il ritardo nella consegna dell'opera; segnatamente, detta clausola stabilisce che “eventuali ritardi nella consegna dei lavori […] per cause totalmente imputabili all'Appaltatore, e comunque successivi al 31/07/2020 causeranno una penale giornaliera di € 100,00 oltre all'eventuale risarcimento danni che sarà conteggiato dalla Direzione Lavori.”
Invero, l'opponente ha quantificato il ritardo nella somma di € 31.100,00, considerando il periodo di tempo dal 30.11.2020, data a partire dalla quale nessuna lavorazione sarebbe stata più eseguita da , fino al 7.10.2021, data di comunicazione della volontà del CP_2 committente di risolvere il contratto in forza della clausola risolutiva espressa ivi prevista;
si tratterebbe di gg. 311 di ritardo (€100x311).
12 Al riguardo, invero, l'opposta ha documentato che successivamente al 30.11.2020, in più occasioni le parti hanno concordato la sospensione dei lavori per ragioni tecniche afferenti all'esecuzione dell'opera ovvero a causa delle condizioni metereologiche avverse;
segnatamente, proprio con email del 30.11.2020, il D.L. comunicava ad Per_1 CP_2
che, “essendo previste temperature minime comprese tra 2°C e 3°C, si ordina l'interruzione dei lavori fino a data da destinarsi, salvo evidenti modifiche metereologiche che consentano la ripresa dei lavori”
(doc. 21 opposta); ancora, con successiva email del 11.12.2020, il medesimo ribadiva all'appaltatrice l'assenza delle condizioni metereologiche attese, aggiungendo quindi che “Le finiture sulle facciate esterne potranno essere completate a marzo alla ripresa delle lavorazioni con temperature più miti” (doc. 22 opposta;
cfr. anche email dell'appaltatrice sub doc. 24 opposta); risulta poi dai docc. 25 e 26 opposta che i lavori sono stati ripresi, su accordo delle parti, nel mese di giugno 2020.
Le produzioni documentali sopra menzionate hanno fatto emergere come l'opponente non abbia mosso alcuna contestazione all'appaltatrice circa il ritardo dei lavori e, per contro, abbia concordato una sospensione degli stessi, non solo tollerando, ma sostanzialmente concordando o, comunque, accettando lo slittamento del termine pattuito;
ne consegue che non può applicarsi, a carico di , la clausola penale per il ritardo di cui al citato art. CP_2
22 del contratto di appalto.
Peraltro, giova rammentare che, nel caso di specie, è incontestata la circostanza che nel corso dei lavori siano stati richiesti ed eseguiti dall'appaltatrice opere extra-contratto, e che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (Cass. Civ. ord, n. 21515/2019).
Ancora, deve osservarsi che, come già sopra evidenziato, non è chiaro, in quanto non è stato allegato dall'opponente, il numero dei balconi oggetto degli interventi sulle proprietà dei singoli condomini, ciò incidendo, all'evidenza, sulle tempistiche di definizione dei lavori.
13 In ragione di tutte le superiori considerazioni, si ritiene che nessuna somma possa essere riconosciuta a titolo di penale contrattuale per il ritardo in favore del opponente. CP_1
Per quanto concerne, l'ulteriore domanda del di risarcimento del danno Controparte_1 derivante dalla mancata stipulazione, da parte di , della polizza “Rimpiazzo Opere” CP_2
dopo il collaudo, con conseguente perdita della relativa garanzia, valga quanto segue.
Il contratto di appalto prevede, all'art. 27, che “l'appaltatore stipulerà, a Collaudo Positivo avvenuto, adeguata Polizza Rimpiazzo Opere con primaria Compagnia di Assicurazione a garanzia dei lavori eseguiti e alle condizioni previste dalla stessa con decorrenza dalla data del Collaudo Definitivo delle Opere […] La richiesta della polizza di rimpiazzo opere sarà inoltrata al committente all'inizio dei lavori”.
Dunque, deve osservarsi come il danno in questione sia eventuale e incerto in quanto difetta del tutto la prova di una causa attuale dello stesso, che abbia ripercussioni nel tempo;
in altri termini, dalle allegazioni dell'opponente non è consentito individuare fatti obiettivi tali da conferire al lamentato danno la certezza che si verifichi o, quantomeno, un elevo grado di probabilità.
Oltretutto, neppure l'opponente ha documentato la richiesta di polizza dell'appaltatrice, da fornire all'inizio dei lavori a mente dell'invocata clausola contrattuale.
Essendo allora incerto l'an di tale danno, non può logicamente accogliersi il quantum come individuato dall'opponente, né procedersi ad una valutazione equitativa dello stesso.
Sulla scorta delle osservazioni sopra riportate, rilevato l'inadempimento dell'appaltatrice alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto intercorso tra le parti con il conseguente obbligo risarcitorio, come sopra descritto;
rilevato altresì che è incontestato che il committente abbia già corrisposto ad la somma di € 151.167,50 (cfr. anche verbale assemblea CP_2
straordinaria del del 1.07.2020 sub doc. 26 opposta, nonché doc. 7 opponente), non sono dovute all'opposta le ulteriori somme portate dalle fatture nn. 1751, 1752 e 1753 del
21.10.2021, nn. 1547/2020, 1075/2020, 781/2020 e 1216/2020, che originano dall'appalto medesimo.
Parimenti, non risulta dovuto l'ulteriore credito di cui alle fatture nn. 1944/2020, 1303/2020,
1679/2020 giacché, a fronte delle contestazioni sollevate dal non risulta Controparte_1
alcuna prova della effettiva esecuzione delle prestazioni ivi indicate (Cass. S.U. sent. n.
14 13533/2001); si aggiunga, inoltre, che la fattura n. 1679/2020 afferisce ad opere private, in relazione alle quali difetta la titolarità passiva del rapporto in capo al Condominio medesimo.
Va infine confermato il giudizio di inammissibilità della istanza di prova orale articolata dall'opposta e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni;
parimenti, va rigettata l'istanza di integrazione della CTU avanzata dall'opponente, in quanto superflua ai fini della presente decisione.
Dunque, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, va accertato l'inadempimento dell'opposta al contratto di appalto del 4/10/2019, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni quantificati nella somma di €
2.760,00, oltre Iva.
Per tale motivo il decreto ingiuntivo n. 22378/2021 deve essere revocato, con condanna dell'opponente a pagare l'importo di euro 64.057,49 oltre iva (215.224,99 [euro 195.659,09, oltre 10% Iva] - euro 151.167,50) in favore dell'opposta, per le causali di cui in parte motiva, con compensazione della somma di euro 3.036,00 (pari a 2.760,00, oltre Iva) dovuta dall'opposta all'opponente a titolo di risarcimento del danno.
Le spese processuali, ivi comprese quelle relative alla CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14 e 147/22 e tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità, compensandole per 1/3 in ragione del parziale accoglimento delle domande proposte dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione di , ; Controparte_1 CP_1
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 22378/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data
29.12.2021;
3) condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposta la somma di euro 64.057,49 oltre iva e oltre interessi come per legge dal dovuto al soddisfo;
4) in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate dall'opponente, accerta
l'inadempimento di al contratto di appalto intercorso tra le parti e, per Controparte_2
15 l'effetto, condanna al pagamento, in favore, di Controparte_2 Parte_2
, della somma di € 2.760,00, oltre Iva a titolo di risarcimento dei
[...]
danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
5) pone a carico dell'opponente le spese della CTU;
6) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano, già applicata la compensazione di 1/3, in € 6,581,40 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 24.02.2025
La Giudice (Paola Condorelli)
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. PIETRO NIGRO e dell'avv. ILARIA BERIOTTO, elettivamente domiciliato in Via Degli Ottoboni n. 16, , presso i difensori avv. ILARIA BERIOTTO e CP_1
avv. PIETRO NIGRO;
-opponente-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE ROTA, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Corso di Porta Vittoria n. 7, , presso il difensore avv. CP_1
GIUSEPPE ROTA;
-opposta-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9.10.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18/01/2022 alla società il Controparte_2
, ha proposto opposizione avverso il Controparte_1 CP_1
decreto ingiuntivo n. 22378/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 29.12.2021 con cui gli è stato ingiunto di pagare a la somma di € 180.458,73 -oltre interessi e Controparte_2 spese della procedura monitoria- portata da dieci fatture (cfr. docc.
2-5 monitorio ed estratto notarile sub doc. 6 monitorio), a fronte di prestazioni rese da quest'ultima.
L'opponente ha dedotto che: - in data 4.10.2019, in qualità di committente, ha stipulato con appaltatrice, un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di opere Controparte_2
di manutenzione ordinaria presso gli otto edifici del complesso condominiale “ sito in CP_1
alla , relativamente sia a parti comuni sia a beni di proprietà dei CP_1 Controparte_1 singoli condòmini. L'inizio dei lavori era previsto per il 14.10.2019, mentre il termine era fissato al 30.06.2020, procrastinabile fino al 31.07.2020. Il corrispettivo dell'appalto era determinato, a forfait, in € 249.400,00= oltre Iva (doc. 2); - ha eseguito i lavori CP_2
soltanto presso cinque edifici, mentre nulla ha svolto sui restanti tre edifici;
- inoltre, con riguardo alle opere realizzate, il D.L. Arch. già in fase di lavorazione, ha Persona_1 contestato ad , vizi e difetti (doc. 3); - quest'ultima ha riconosciuto la propria CP_2
responsabilità nel corso dei sopralluoghi tenutisi con il D.L. nei mesi di gennaio, aprile e maggio 2021 (doc. 3 cit.), tuttavia ha provveduto solo in minima parte all'eliminazione delle riscontrate criticità e non ha eseguito alcun intervento presso gli edifici nn. 4, 5 e 6; - sicché, in data 7.10.2021, il ha risolto il contratto di appalto intercorso tra le parti, Controparte_1 avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 29, dopo aver invano fissato ad un termine per manifestare la volontà di adempiere (docc. 4 e 5); - il CP_2 CP_1
ha già corrisposto all'appaltatrice la somma di € 151.167,50, di cui € 66.000,00 a titolo di acconto sulla fattura n. 1547/2020 che, invece, è stata azionata in via monitoria per l'intero
(docc. 6 e 7); - anche le altre fatture azionate recano somme non dovute in quanto comprese nel prezzo dell'appalto o concernenti opere non commissionate, ovvero in ragione dei riscontrati vizi e difetti;
- tra questi rientrano: la non corretta impermeabilizzazione delle fioriere, riconducibile al mancato rispetto da parte dell'appaltatrice delle indicazioni tecniche provenienti dal fornitore Mapei S.p.A. per l'utilizzo del prodotto AP (doc. 9), nonché la presenza di rigonfiamenti e bolle e il distacco d'intonaco sulle finiture esterne delle fioriere;
-
è dunque responsabile ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. per l'esecuzione CP_2 non a regola d'arte delle opere appaltate, circostanza che ha impedito il collaudo delle stesse e il conseguente rilascio della “Polizza Rimpiazzo Opere” prevista dall'art. 27 del contratto di appalto;
- infine, deve essere condannata al risarcimento dei danni subiti dal CP_2
2 e al pagamento della somma di € 43.200,00 a titolo di penale per il ritardo Controparte_1
(€ 100,00 x 432 gg. di ritardo, dal 1 agosto 2020 al 7 ottobre 2021) prevista dall'art. 22 del contratto di appalto.
L'opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della pretesa creditoria e, in via riconvenzionale, per l'accertamento della responsabilità di Controparte_2
a mente degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. nella causazione dei vizi e difetti delle opere appaltate e, per l'effetto, ha chiesto la condanna di medesima al risarcimento dei CP_2
danni subiti nella misura da accertarsi in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
inoltre, l'accertamento del suo diritto alla penale prevista dal contratto di appalto e, per l'effetto, la condanna di al pagamento, in suo favore, CP_2
della somma di € 43.200,00 di cui si è detto, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.
costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, deducendo che: - non è Controparte_2
dovuta la penale contrattualmente prevista per il ritardo in quanto i lavori sono stati sospesi con autorizzazione del D.L., per 6/7 mesi, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (cfr. art. 91 D.L. n. 18/2020 che ha disposto la non applicazione delle penali contrattuali) e, per 4/5 mesi, a causa delle condizioni metereologiche. Inoltre, il ritardo nell'esecuzione dell'opera non è mai stato contestato ad , eccetto il ritardo nel confezionamento e nella posa CP_2
delle vasche in acciaio o in rame, imputabile tuttavia all'errata indicazione delle misure da parte del Direttore di Cantiere, ing. e all'inerzia del D.L. In ogni caso, l'importo CP_3 richiesto dall'opponente a titolo di penale per il ritardo di cui all'art. 22 del contratto di appalto è manifestamente eccessivo e deve ridursi ad equità ex art. 1384 c.c.; - le somme portate dalle fatture azionate in via monitoria sono dovute. In particolare, la ft. n. 1547/2020 è stata azionata per il residuo, pari all'importo di € 22.000,00, riconosciuto dall'opponente, mentre le ulteriori fatture concernono prestazioni autorizzate dall'amministratore di condominio, dal D.L. o dai singoli condòmini, e la ft. 1216/2020 riguarda l'integrazione del
PSC in conseguenza della predetta emergenza sanitaria;
- il committente è decaduto dalla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, non avendo denunciato le asserite criticità nel termine di decadenza previsto dall'art. 1667, co. 2, c.c.; - inoltre, escluse le doglianze che concernono opere non previste in capitolato o non eseguite per inerzia del D.L., la impermeabilizzazione delle fioriere e la presenza di rigonfiamenti, bolle e distacco di
3 intonaco sulle finiture esterne delle stesse sono riconducibili alle errate indicazioni tecniche del D.L. medesimo, il quale ha omesso di verificare le caratteristiche del prodotto AP
(la relazione della Mapei S.p.A. sub doc. 9 di controparte risale ad un momento successivo al completamento dei lavori); - nessun riconoscimento dei vizi è avvenuto da parte di CP_2
la quale si è limitata a sistemare alcune problematiche, eseguire ritocchi, durante i
[...]
lavori; - il committente ha accettato l'opera per facta concludentia, avendone ricevuto la consegna;
- infine, il mancato rilascio della Polizza Rimpiazzo Opere è dipeso dalla condotta del che non ha consentito ad essa opposta di completare le opere Controparte_1 appaltate e, eventualmente, di eliminare i vizi e difetti, avendo risolto unilateralmente il contratto di appalto.
L'opposta, dunque, ha concluso per il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo de quo, previa concessione della provvisoria esecuzione dello stesso o, in subordine, emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per la parte di credito per cui sussistono i presupposti dell'anzidetta norma;
ha chiesto altresì il rigetto della domanda dell'opponente di risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. e la dichiarazione che l'opposta non è tenuta alla garanzia a mente dell'art. 1667 c.c.; infine, il rigetto della domanda di condanna al pagamento della penale contrattualmente prevista e, in ogni caso, la sua riduzione ad equità ex art. 1384 c.c..
Di talché, promosso dall'opponente ricorso per accertamento tecnico preventivo in corso di causa ex artt. 696 e 696bis c.p.c., depositato in data 10.02.2022, il Giudice ha conferito al CTU, arch. il seguente incarico: “Letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, Persona_2
effettuati i sopralluoghi ritenuti opportuni: 1) descriva brevemente lo stato dei luoghi, avendo cura di indicare le opere effettivamente eseguite dalla resistente, tenuto conto di quanto previsto dal contratto di appalto del 4.10.2019 prodotto sub. 1 allegato al ricorso e dalla documentazione allegata al suddetto contratto;
2) quantifichi, senza considerare in tale quantificazione l'eventuale esistenza di vizi e difformità, il valore delle opere e delle forniture già effettivamente eseguite dalla resistente, sia avuto riguardo al computo metrico estimativo, sia avuto riguardo a prezzi correnti di mercato o al listino prezzi presso la CCIA;
3) dica il C.T.U. se nelle opere realizzate sussistono i vizi e le difformità lamentati dalla ricorrente in ricorso;
4) dica quali sono le cause di tali vizi e difformità, indicandone le responsabilità con specifico riguardo all'attività svolta dalla resistente e fornendo ogni elemento utile al
4 fine di valutare la compromissione della funzionalità e godimento degli immobili interessati dai lavori eseguiti;
5) dica quali sono i lavori necessari per l'eliminazione dei riscontrati vizi e difetti, quantificandone i costi;
6) tenti la conciliazione tra le parti, dando atto della proposta del CTU e delle controproposte delle parti”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti del
28.06.2022, il Gop, dott.ssa Magri, non ha concesso la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.
e ha assegnato alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c..
All'esito del deposito della relazione peritale, con ordinanza resa in data 15.03.2023, rigettate le istanze ex artt. 186bis e 186ter c.p.c. e di prova orale formulate dall'opposta, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni;
successivamente, sostituita la predetta udienza con il deposito di note scritte a mente dell'art. 127ter c.p.c., sulle conclusioni così precisate dalle parti, con ordinanza resa in data 2.11.2023, sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e successive memorie di replica.
Quindi, rimessa la causa sul ruolo istruttorio della scrivente, giusta ordinanza del 21.03.2024 onde procedere al richiamo del c.t.u. per un chiarimento e un'eventuale integrazione della relazione peritale, all'udienza del 18.04.2024 è stata eccepita dall'opposta la mancanza della delibera assembleare necessaria ad autorizzare l'amministratore del opponente a CP_1 proporre la domanda riconvenzionale;
quindi, concesso un termine per provvedervi, il ha versato in atti il verbale della delibera dell'assemblea condominiale assunta il CP_1
25.09.2024 (cfr. doc. 30 depositato con nota del 27.9.2024).
All'udienza del 9.10.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata nuovamente assunta in decisione, con assegnazione del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
*****
In via preliminare, deve esaminarsi la questione relativa all'originario difetto del potere in capo all'amministratore del Condominio, di proporre la domanda riconvenzionale spiegata in giudizio e alla pretesa illegittimità della concessione, da parte della giudice istruttrice, di un termine a parte attrice per provvedere a sanare tale mancanza.
ha invocato, a sostegno delle proprie difese, il principio affermato dalla Pt_1 giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, in ossequio al quale, “i predetti principi in
5 tema di applicabilità dell'art. 182 c.p.c., vanno contemperati con l'altro principio (per cui v. Cass. n.
11898 del 28/05/2014 e sez. U. n. 4248 del 04/03/2016) secondo il quale, mentre ai sensi dell'art. 182
c.p.c., il giudice che rileva d'ufficio un difetto di rappresentanza deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso - come quello in esame - in cui l'eccezione di difetto di rappresentanza sia stata tempestivamente proposta da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o comunque assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire”.
In sostanza, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182, prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass. I, n. 29244/2021).
La scrivente ritiene che, premessa la piena condivisibilità dei principi sopra affermati, nessuna violazione dei predetti sia configurabile nel caso di specie.
Ed invero, mette conto evidenziare che nel presente giudizio, , lungi dall'eccepire Pt_1
“tempestivamente” la carenza dell'autorizzazione assembleare a proporre la domanda riconvenzionale in capo all'amministratore del Condominio opponente, ha eccepito tale carenza, per la prima volta soltanto all'udienza del 18.04.2024 (all'esito della rimessione della causa sul ruolo istruttorio), a ciò è conseguita, pertanto, legittimamente, la concessione a parte opponente di un termine per contraddire sull'eccezione e per, come poi avvenuto, consentire alla parte di sanare tale carenza.
Sempre in via preliminare, occorre poi esaminare la richiesta, da parte dell'opponente, di espunzione dei docc. 2, 3 e 4 dell'opposta, ivi figurando l'e-mail del difensore dell'opposta dell'8.09.2021 recante la dicitura “riservata personale non producibile in giudizio” e, dunque, prodotti in violazione dell'art. 48 del Codice Deontologico Forense.
Anche tale istanza non può essere accolta.
Giova rammentare quanto chiarito dalla Suprema Corte nella recente sentenza a Sezioni
Unite 17.05.2021 n. 13161: “Il codice deontologico forense non ha carattere normativo, essendo costituito da un insieme di regole che gli organi di governo degli avvocati si sono date per attuare i
6 valori caratterizzanti la propria professione e garantire la libertà, la sicurezza e la inviolabilità della difesa, con la conseguenza che la violazione del codice rileva in sede giurisdizionale solo quando si colleghi all'incompetenza, all'eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè ad una delle ragioni per le quali l'art. 36 della l. n. 247 del 2012 consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per censurare unicamente un uso del potere disciplinare da parte degli ordini professionali per fini diversi da quelli per cui la legge lo riconosce.”.
Ne consegue che, non versandosi nell'invocata norma di cui all'art. 36 L. n. 247/2012, la produzione dei citati documenti -suscettibile di fondare un giudizio di responsabilità disciplinare da parte degli organi competenti, laddove sia accertata la violazione della regola di condotta- è tuttavia priva di rilievo in codesto giudizio.
Infine, deve rammentarsi che nel nostro sistema processuale il regime delle produzioni è incentrato sul principio per cui l'eventuale illegittimità (per ragioni sia sostanziali che di rito) della produzione determina esclusivamente una preclusione alla valutazione del documento ai fini della decisione, ma non legittima l'espulsione materiale della produzione dagli atti del processo (cfr. Cass. 2652/95).
Ciò chiarito, passando all'esame del merito della controversia, è pacifico che le parti, in data
4.10.2019, hanno stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione, da parte di di lavori di manutenzione ordinaria presso il Controparte_2 Controparte_1 CP_1
, in (doc. 2 opponente). Controparte_1 CP_1
Segnatamente, l'art. 3 del contratto elenca le seguenti opere: 1) la manutenzione ordinaria dei cementi armati sulle facciate di tutti i fabbricati (scale da 1 a 8); 2) l'impermeabilizzazione delle fioriere con ciclo Mapei o, in alternativa, l'installazione di vasche in rame o acciaio;
3) la manutenzione ordinaria della facciata delle fioriere;
4) la manutenzione ordinaria dei cassonetti in c.a. delle porte finestre dei balconi.
Le opere di cui ai punti 2), 3) e 4) insistono su beni di proprietà individuale dei singoli condòmini.
Il corrispettivo in favore dell'appaltatrice è determinato a corpo nella misura di € 249.400,00, oltre Iva (cfr. art. 13 contratto di appalto).
L'opposta ha dedotto di essere creditrice, nei confronti del Controparte_2 CP_1
della complessiva somma di € 174.215,14, a fronte dell'esecuzione di prestazioni che
[...]
originano dal menzionato contratto di appalto, nonché da ulteriori richieste del CP_4
[...
[...] [
(segnatamente interventi urgenti per la risoluzione di problemi di infiltrazione
[...]
d'acqua sub docc.
3-5 monitorio).
Tuttavia, l'opponente ha contestato l'inadempimento dell'appaltatrice la quale, oltre a non avere completato le opere appaltate, avrebbe svolto i lavori non a regola d'arte determinando l'insorgenza di vizi e difetti;
conseguentemente, ha avanzato domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, a mente degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c..
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera di cui all'art. 1667, co. 2, c.c. sollevata in proposito da CP_2 in quanto è incontestato, oltre che accertato dalla relazione peritale di cui si dirà infra, che le opere oggetto del contratto di appalto intercorso tra le parti non sono state completate e che proprio a causa di tale grave inadempimento e della mancata emenda dei vizi e delle difformità afferenti alle opere eseguite – vizi contestanti mentre ancora era in corso l'esecuzione dell'appalto – il Condominio committente abbia poi invitato parte opposta ad adempiere esattamente agli obblighi assunti (cfr. doc. 4 comunicazione del 5.8.2021) e, quindi, stante il protrarsi dell'inadempimento di , il contratto si sia poi risolto ai sensi degli CP_2
artt. 7 e 29 del contratto di appalto e ex art. 1456 c.c..
Deve rammentarsi, infatti, che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “In tema di contratto d'appalto, le disposizioni specifiche previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c., applicabili nel caso di opera completa ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, questi ultimi, quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali. Rimangono perciò applicabili i principi riguardanti la responsabilità dell'appaltatore secondo gli artt. 1453 e 1455 c.c. nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla”. (Cass. Sez. 3, ord. 13/04/2018 n. 9198; cfr. altresì Cass. nn. 1186/2015,
13983/2011).
Chiarito ciò, tornando alla questione degli asseriti vizi dell'opera, ritiene questa giudice di poter porre a fondamento della propria decisione la relazione depositata dal CTU, Arch.
nel procedimento di ATP in corso di causa in quanto l'elaborato Persona_3
peritale ha vagliato – con i dovuti approfondimenti, con ampia motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto – ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti e ad esse replicando con puntuale attenzione.
8 Il Tribunale – aderendo alle conclusioni del CTU che ha tenuto conto dei rilievi dei CTP, replicandovi – “esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama
Cass. sentenza n. 10222/2009).
Pertanto, le motivazioni della CTU si intendono qui integralmente richiamate, attesa la legittimità della motivazione per relationem all'intero elaborato della CTU, come affermato dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2607/2017.
In particolare, il CTU ha verificato, anzitutto, che l'appaltatrice non ha eseguito le opere concernenti gli edifici 4, 5, 6, e ha così quantificato in € 195.659,09, oltre Iva, il valore delle opere eseguite, comprese le opere extra, secondo i prezzi pattuiti dalle parti.
Il CTU ha, altresì, riscontrato le seguenti criticità: a) con riguardo alle scale 1, 2 e 3, la posa dei gocciolatoi senza il taglio terminale a 45°. Ha evidenziato come tale prestazione, unitamente all'indicazione delle relative modalità di esecuzione, fosse stata oggetto di verbale di servizio n. 05 del 13.02.2020 da parte del D.L. (pag. 61 della CTU;
cfr. altresì doc. 6, fasc. ATP ricorrente); b) i difetti dell'impermeabilizzazione delle fioriere in prossimità degli scarichi nelle scale 7 e 8, in quanto “Il AP appare, in corrispondenza degli scarichi, ammorbidito con formazione di bolle e, in generale in fase più o meno avanzata di distacco dal supporto” (pag. 62 della
CTU); c) la presenza di distacco dello strato di finitura dell'intonaco sulla superficie esterna, lato terrazzi, di alcune fioriere delle scale 7 e 8. Il c.t.u. ha precisato che l'incidenza di tale difetto si attesta forfettariamente sul 30% delle fioriere (pag. 68 della CTU); la mancata fornitura delle vasche metalliche nelle unità immobiliari per le quali vi era la richiesta da parte delle relative proprietà (pag. 69 della CTU).
Il CTU ha poi ricondotto sia la posa dei gocciolatoi senza il taglio terminale a 45° sia il distacco dello strato di finitura dell'intonaco sopra menzionato alla responsabilità dell'appaltatrice (pagg. 71 e 73 della CTU); mentre, con riguardo ai citati difetti di CP_2
impermeabilizzazione delle fioriere, ha individuato la causa nella “presenza in prossimità degli scarichi delle fioriere di materiale del materiale gommoso di origine verosimilmente bituminosa, incompatibile con il materiale utilizzato per l'impermeabilizzazione”, ossia il AP (pag. 72 della CTU).
9 In relazione a tale ultimo difetto si osserva, invero, che il D.L., con verbale di servizio n. 01 del
23.10.2019, ha raccomandato all'appaltatrice di utilizzare i materiali indicati dai tecnici della società fornitrice Mapei - tra cui il AP - allegando la scheda tecnica (doc. 17 opponente); con il successivo verbale di servizio n. 02 del 29.11.2019, il medesimo ha evidenziato nuovamente le caratteristiche di utilizzo dei suddetti materiali (doc. 2).
L'ulteriore documentazione versata in atti ha fatto emergere, poi, come il materiale bituminoso riscontrato dal CTU fosse preesistente ai lavori appaltati;
infatti, con email del
21.01.2021, il D.L. segnalava all'appaltatrice che, in occasione del sopralluogo svolto in pari data, aveva rilevato la presenza di “vecchio bitume” (doc. 22 opponente, cui corrisponde il doc.
17 opposta); sicché, con la successiva email del 27.01.2021, il D.L. contestava ad i CP_2
lavori eseguiti nelle scale 7 e 8 poiché “non a regola d'arte secondo il ciclo Mapei e/o i verbali di servizio inviati” (doc. 22 opponente) e, in data 8.02.2021, evidenziava ulteriormente all'appaltatrice come la stessa avesse scelto di non rimuovere la guaina bituminosa, ignorando gli ordini di servizio e le indicazioni della fornitrice Mapei circa l'applicazione del
AP e la sua incompatibilità con il bitume (doc. 30 opponente).
Sulla scorta delle evidenze documentali sopra riportate, dunque, l'appaltatrice CP_2 dovrebbe ritenersi responsabile anche del difetto di impermeabilizzazione delle fioriere in quanto non risulta che la stessa – o il direttore tecnico di cantiere per suo conto – abbia segnalato al D.L. la presenza del suddetto materiale bituminoso al momento della posa del
AP; né, tantomeno, vi è la prova che nonostante tale segnalazione, l'appaltatrice sia stata indotta ad eseguire la posa quale “nudus minister” (cfr. ex multis Cass., Sez. 2, sent. n.
1981/2016; Cass., Sez. 2, sent. n. 8016/2012); sicché il vizio in questione è riconducibile alla non corretta esecuzione dei lavori da parte di . CP_2
Ciò posto, deve precisarsi, in primo luogo, che, in considerazione della natura ed entità dei vizi accertati, l'ipotesi per cui è causa non rientra nella fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., ravvisabile soltanto nell'ipotesi di rovina o pericolo di rovina o gravi difetti (Cass. Ord. 4 ottobre 2018 n. 24230: “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura”). Ed invero, non può desumersi dall'elaborato peritale la circostanza che i vizi
10 accertati siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile (cfr. Cass., Sez. 2, ordinanza n. 22093 del 04.09.2019; Cass., Sez. 2, ordinanza n. 18061 del 23.06.2023).
Da tutto quanto sopra esposto discende, pertanto, che, oltre che in relazione al mancato completamento delle opere, l'appaltatrice deve ritenersi inadempiente al contratto CP_2
di appalto intercorso tra le parti a mente degli art. 1453 e 1455 c.c. anche in relazione all'esecuzione non a regola d'arte di quelle eseguite, come accertato dal CTU, e che, conseguentemente, la stessa va dichiarata tenuta al risarcimento dei danni subiti dal committente e corrispondenti ai costi necessari all'eliminazione dei vizi Controparte_1
medesimi, nei limiti che di seguito si illustrano.
Sul punto, all'esito della replica del CTU alle osservazioni ai CTP e delle ulteriori allegazioni in atti, i costi di rispristino risultano quantificati come segue:
- con riguardo alla posa dei gocciolatoi senza il taglio terminale a 45° nelle scale 1, 2 e 3, ritenendo il vizio non emendabile, ha applicato una percentuale di deprezzamento pari al
30% del valore delle lavorazioni, giungendo alla complessiva somma di € 2.760,00, oltre
Iva (cfr. pag. 15 risposta del CTU alle osservazioni delle parti).
Il consulente nominato ha poi stimato, quali ulteriori costi di ripristino, quelle afferenti agli altri difetti riscontrati e relativi alle parti private e, in particolare:
- per quanto concerne invece il vizio relativo all'impermeabilizzazione delle fioriere in prossimità degli scarichi, scale 7 e 8, il CTU ha quantificato in € 580,75, oltre Iva, cadauna per le fioriere da cm 120 e in € 806,78, oltre Iva, cadauna per le fioriere da cm 240.
- infine, il costo unitario delle opere rimediali per le fioriere lato balconi da cm 120, viene determinato in € 178,86 cadauna, oltre Iva, e per le fioriere lato balconi da cm 140, in € 216,38 cadauna, oltre Iva, con indicazione di un intervento sul 30% delle stesse in via forfettaria.
Ebbene, rispetto a tali voci di danno, osserva chi giudica che – a prescindere dalla possibilità o meno di ritenere il legittimato attivamente ad agire per il risarcimento del danno CP_1
pari al costo dell'eliminazione dei vizi e difformità delle opere eseguite presso le parti private
(impermeabilizzazione fioriere interne e vasche) – deve rilevarsi l'assoluta carenza delle allegazioni di parte opponente in ordine al numero delle fioriere e delle vasche oggetto
11 dell'intervento dell'appaltatrice e in relazione alle quali, dunque, deve effettuarsi il ripristino e stimarsi il relativo costo.
In proposito basti richiamare quanto affermato dalla CTU arch. a pag. 17 e 18 della Per_2 relazione depositata il 2.12.2022 nel procedimento di ATP esperito in corso di causa (con riferimento al “metodo A” con Mapei il c.t.u. ha dichiarato “Per quanto riguarda la verifica dell'esecuzione di tali opere il CTU sottolinea che non esiste in atti documentazione relativa al numero di fioriere da impermeabilizzarsi con metodo MAPEI effettivamente commissionate dai singoli condomini. Per tale motivo, il CTU non ha potuto verificare, neppure con indagini a campione, il numero complessivo delle impermeabilizzazioni di cui sopra realizzate da parte resistente, rimandando per questa punto ad un'eventuale causa di merito con le necessarie allegazioni. La documentazione inerente agli ordinativi per le parti private è mancante per tutte le opere di competenze privata. Quanto sopra a valersi quindi anche per il ripristino dei cassonetti e della parte interna delle fioriere lato interno balconi” e con riferimento al “metodo B” con le vasche metalliche ha dichiarato che
“anche in questo caso non esiste in atti documentazione relativa alle vasche metalliche effettivamente commissionate dai condomini, tuttavia, dall'analisi dei documenti in atti emerge che non è stata fornita nessuna vasca metallica per le fioriere.”).
In mancanza di più puntuali allegazioni di parte opponente in ordine all'esatto numero di interventi effettuati, in relazione ai quali stimare i costi dei lavori di ripristino, tale quantificazione non risulta possibile e la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno consistente nel costo del suddetto ripristino deve, pertanto, essere respinta.
L'opponente ha chiesto inoltre, sempre in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento della penale prevista all'art. 22 del contratto di appalto per il ritardo nella consegna dell'opera; segnatamente, detta clausola stabilisce che “eventuali ritardi nella consegna dei lavori […] per cause totalmente imputabili all'Appaltatore, e comunque successivi al 31/07/2020 causeranno una penale giornaliera di € 100,00 oltre all'eventuale risarcimento danni che sarà conteggiato dalla Direzione Lavori.”
Invero, l'opponente ha quantificato il ritardo nella somma di € 31.100,00, considerando il periodo di tempo dal 30.11.2020, data a partire dalla quale nessuna lavorazione sarebbe stata più eseguita da , fino al 7.10.2021, data di comunicazione della volontà del CP_2 committente di risolvere il contratto in forza della clausola risolutiva espressa ivi prevista;
si tratterebbe di gg. 311 di ritardo (€100x311).
12 Al riguardo, invero, l'opposta ha documentato che successivamente al 30.11.2020, in più occasioni le parti hanno concordato la sospensione dei lavori per ragioni tecniche afferenti all'esecuzione dell'opera ovvero a causa delle condizioni metereologiche avverse;
segnatamente, proprio con email del 30.11.2020, il D.L. comunicava ad Per_1 CP_2
che, “essendo previste temperature minime comprese tra 2°C e 3°C, si ordina l'interruzione dei lavori fino a data da destinarsi, salvo evidenti modifiche metereologiche che consentano la ripresa dei lavori”
(doc. 21 opposta); ancora, con successiva email del 11.12.2020, il medesimo ribadiva all'appaltatrice l'assenza delle condizioni metereologiche attese, aggiungendo quindi che “Le finiture sulle facciate esterne potranno essere completate a marzo alla ripresa delle lavorazioni con temperature più miti” (doc. 22 opposta;
cfr. anche email dell'appaltatrice sub doc. 24 opposta); risulta poi dai docc. 25 e 26 opposta che i lavori sono stati ripresi, su accordo delle parti, nel mese di giugno 2020.
Le produzioni documentali sopra menzionate hanno fatto emergere come l'opponente non abbia mosso alcuna contestazione all'appaltatrice circa il ritardo dei lavori e, per contro, abbia concordato una sospensione degli stessi, non solo tollerando, ma sostanzialmente concordando o, comunque, accettando lo slittamento del termine pattuito;
ne consegue che non può applicarsi, a carico di , la clausola penale per il ritardo di cui al citato art. CP_2
22 del contratto di appalto.
Peraltro, giova rammentare che, nel caso di specie, è incontestata la circostanza che nel corso dei lavori siano stati richiesti ed eseguiti dall'appaltatrice opere extra-contratto, e che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (Cass. Civ. ord, n. 21515/2019).
Ancora, deve osservarsi che, come già sopra evidenziato, non è chiaro, in quanto non è stato allegato dall'opponente, il numero dei balconi oggetto degli interventi sulle proprietà dei singoli condomini, ciò incidendo, all'evidenza, sulle tempistiche di definizione dei lavori.
13 In ragione di tutte le superiori considerazioni, si ritiene che nessuna somma possa essere riconosciuta a titolo di penale contrattuale per il ritardo in favore del opponente. CP_1
Per quanto concerne, l'ulteriore domanda del di risarcimento del danno Controparte_1 derivante dalla mancata stipulazione, da parte di , della polizza “Rimpiazzo Opere” CP_2
dopo il collaudo, con conseguente perdita della relativa garanzia, valga quanto segue.
Il contratto di appalto prevede, all'art. 27, che “l'appaltatore stipulerà, a Collaudo Positivo avvenuto, adeguata Polizza Rimpiazzo Opere con primaria Compagnia di Assicurazione a garanzia dei lavori eseguiti e alle condizioni previste dalla stessa con decorrenza dalla data del Collaudo Definitivo delle Opere […] La richiesta della polizza di rimpiazzo opere sarà inoltrata al committente all'inizio dei lavori”.
Dunque, deve osservarsi come il danno in questione sia eventuale e incerto in quanto difetta del tutto la prova di una causa attuale dello stesso, che abbia ripercussioni nel tempo;
in altri termini, dalle allegazioni dell'opponente non è consentito individuare fatti obiettivi tali da conferire al lamentato danno la certezza che si verifichi o, quantomeno, un elevo grado di probabilità.
Oltretutto, neppure l'opponente ha documentato la richiesta di polizza dell'appaltatrice, da fornire all'inizio dei lavori a mente dell'invocata clausola contrattuale.
Essendo allora incerto l'an di tale danno, non può logicamente accogliersi il quantum come individuato dall'opponente, né procedersi ad una valutazione equitativa dello stesso.
Sulla scorta delle osservazioni sopra riportate, rilevato l'inadempimento dell'appaltatrice alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto intercorso tra le parti con il conseguente obbligo risarcitorio, come sopra descritto;
rilevato altresì che è incontestato che il committente abbia già corrisposto ad la somma di € 151.167,50 (cfr. anche verbale assemblea CP_2
straordinaria del del 1.07.2020 sub doc. 26 opposta, nonché doc. 7 opponente), non sono dovute all'opposta le ulteriori somme portate dalle fatture nn. 1751, 1752 e 1753 del
21.10.2021, nn. 1547/2020, 1075/2020, 781/2020 e 1216/2020, che originano dall'appalto medesimo.
Parimenti, non risulta dovuto l'ulteriore credito di cui alle fatture nn. 1944/2020, 1303/2020,
1679/2020 giacché, a fronte delle contestazioni sollevate dal non risulta Controparte_1
alcuna prova della effettiva esecuzione delle prestazioni ivi indicate (Cass. S.U. sent. n.
14 13533/2001); si aggiunga, inoltre, che la fattura n. 1679/2020 afferisce ad opere private, in relazione alle quali difetta la titolarità passiva del rapporto in capo al Condominio medesimo.
Va infine confermato il giudizio di inammissibilità della istanza di prova orale articolata dall'opposta e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni;
parimenti, va rigettata l'istanza di integrazione della CTU avanzata dall'opponente, in quanto superflua ai fini della presente decisione.
Dunque, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, va accertato l'inadempimento dell'opposta al contratto di appalto del 4/10/2019, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni quantificati nella somma di €
2.760,00, oltre Iva.
Per tale motivo il decreto ingiuntivo n. 22378/2021 deve essere revocato, con condanna dell'opponente a pagare l'importo di euro 64.057,49 oltre iva (215.224,99 [euro 195.659,09, oltre 10% Iva] - euro 151.167,50) in favore dell'opposta, per le causali di cui in parte motiva, con compensazione della somma di euro 3.036,00 (pari a 2.760,00, oltre Iva) dovuta dall'opposta all'opponente a titolo di risarcimento del danno.
Le spese processuali, ivi comprese quelle relative alla CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14 e 147/22 e tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità, compensandole per 1/3 in ragione del parziale accoglimento delle domande proposte dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione di , ; Controparte_1 CP_1
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 22378/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data
29.12.2021;
3) condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposta la somma di euro 64.057,49 oltre iva e oltre interessi come per legge dal dovuto al soddisfo;
4) in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate dall'opponente, accerta
l'inadempimento di al contratto di appalto intercorso tra le parti e, per Controparte_2
15 l'effetto, condanna al pagamento, in favore, di Controparte_2 Parte_2
, della somma di € 2.760,00, oltre Iva a titolo di risarcimento dei
[...]
danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
5) pone a carico dell'opponente le spese della CTU;
6) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano, già applicata la compensazione di 1/3, in € 6,581,40 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 24.02.2025
La Giudice (Paola Condorelli)
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