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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8249 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34699/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34699/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. AMALIA MAGGIO (p.e.c. Email_1
-attrice-
contro
C.F./P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. MAURO Controparte_1 P.IVA_1
IT (p.e.c. Email_2
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_2 P.IVA_2
CE RI LI (p.e.c. e Email_3
EN MA (p.e.c. Email_4
contumace Controparte_3
contumace Controparte_4
, contumace CP_5
-convenuti- CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
1. Accertare e dichiarare, in quanto rilevabile d'ufficio, la carenza di legittimazione processuale e sostanziale della società nonché delle precedenti sedicenti cessionarie Controparte_1 [...]
, per non aver provato: CP_3 Controparte_6 CP_7
L'esistenza delle presunte e millantate cessioni;
L'esistenza dei presunti contratti di cessione del credito;
L'iscrizione delle presunte cessioni nel Registro delle Imprese ex art. 58 TUB;
L'annotazione del trasferimento dell'ipoteca nei Registri Immobiliari ex art. 2843 c.c.;
L'iscrizione della mandataria ell'albo ex art. 106 TUB;
CP_7
2. Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità dei millantati contratti di cessione del credito, mai prodotti in giudizio;
3. Accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo, in quanto il contratto di mutuo del 24 luglio 2003 costituisce mutuo condizionato, privo della prova dell'avvenuta erogazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata, e pertanto inidoneo ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c., così come da ultimo sancito dalle sezioni unite della
Corte di Cassaizone;
4. Accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'intera procedura esecutiva per vizio originario del titolo;
5. Accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme emessa dal G.E. in data 05/05/2023;
6. Estromettere al presente giudizio per carenza di legittimazione;
Controparte_1
7. Condannare alla restituzione delle somme indebitamente percepite in Controparte_1 favore della SI.ra , pari ad € 181.750,36 (al netto delle prededuzioni), Parte_1 oltre interessi legali dalla data di percezione al saldo;
NEL MERITO:
8. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo del 24 luglio 2003 per:
Indeterminatezza delle condizioni economiche, in violazione dell'art. 117 TUB;
Mancata indicazione del piano di ammortamento, del regime di capitalizzazione e dell'ISC/TAEG;
Usurarietà degli interessi e degli oneri applicati, con superamento del tasso soglia;
9. In subordine, accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative agli interessi e agli oneri, con applicazione della sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. (gratuità del mutuo) o, in via ulteriormente subordinata, dell'art. 117, comma 7, TUB (tasso sostitutivo BOT);
10. Rideterminare il piano di ammortamento applicando:
Il regime di capitalizzazione semplice;
Il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
pagina 2 di 9 L'azzeramento degli interessi ex art. 1815, comma 2, c.c.;
11. Ricostruire il saldo dare/avere tra le parti, imputando a capitale tutti gli importi versati dalla
SI.ra a titolo di interessi, oneri e spese;
Pt_1
12. Accertare e dichiarare l'estinzione del mutuo per avvenuto pagamento integrale del capitale;
13. In via subordinata, accertare e dichiarare l'esistenza di un credito della SI.ra nei Pt_1 confronti della (e successori) per somme indebitamente percepite;
Controparte_8
14. Condannare la (e/o i suoi successori) alla restituzione delle Controparte_8 somme indebitamente percepite, nella misura che risulterà dalla CTU, oltre interessi legali;
15. Condannare la (e/o i suoi successori) Controparte_1 Controparte_8 al risarcimento dei danni subiti dalla SI.ra per: Pt_1
Perdita dell'abitazione principale;
Segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi;
Lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA:
16. Ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla (o al suo legittimo successore, Controparte_8
l'esibizione e produzione dei seguenti documenti: Controparte_3
Contratto di apertura del conto corrente n. 15512;
Estratti conto completi e riassunti scalari dal III trimestre 2003 al II trimestre 2019;
Piano di ammortamento originario e storico;
Quietanze di pagamento delle rate del mutuo;
Polizza di assicurazione incendio;
Quietanza notarile attestante l'avvenuta erogazione della somma mutuata;
17. Ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio econometrica e contabile sui quesiti formulati nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c., che qui si intendono integralmente richiamati e di cui già all'atto di opposizione alla distribuzione (fase della controversia distrubutiva) e di cui all'atto di citazione in riassunzione.
IN OGNI CASO:
18. Condannare le parti soccombenti al pagamento delle spese processuali della fase cautelare e di merito, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario, spese da liquidarsi a seguito di istanza di liquidazione che verrà all'uopo depositata in sede di udienza di discussione, stante l'ammissione della SI.ra al patrocinio a spese dello Pt_1
Stato;
19. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre nei termini e nei modi di legge.
pagina 3 di 9 CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA Controparte_1
In via preliminare accertare e dichiarare la tardività e/o inammissibilità e/o improponibilità dell'opposizione per i motivi e come meglio alla presente difesa e quindi rigettarla.
In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione della procedura così come la richiesta della restituzione dell'importo incassato da ai sensi dell'art. 41, in quanto inammissibili ed CP_1 infondate in fatto e in diritto, per i motivi e come meglio alla presente difesa.
Nel merito rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi e come meglio alla presente difesa e comunque rigettare ogni avversa domanda anche istruttoria.
Sempre nel merito, accertare e dichiarare la definitività del progetto di distribuzione reso in sede esecutiva ed il diritto di trattenere quanto ad oggi percepito e comunque a ricevere il CP_1 pagamento del saldo previsto dal progetto stesso.
In subordine e in ogni caso dare corso alla distribuzione di quanto incassato in sede di asta.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari, compensi oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e
CPA. che, stante il notevole lavoro al quale è stata sottoposta l'attuale comparente, chiediamo vengano liquidate nel massimo previsto dal tariffario e con condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in € 30.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di rito.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA 59” Controparte_2
Voglia il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, estromettere il dal presente giudizio, CP_2 non avendo il (C.F. ) sito in Milano, Via Federico Tesio n. Controparte_2 P.IVA_2
15, alcuna domanda da formulare.
Con vittoria di spese, competenze, oltre rimborso forfettario 15% ed oneri di legge.
pagina 4 di 9 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
Viene qui in decisione il giudizio di merito incardinato a seguito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta dalla SI.ra debitrice Parte_1 esecutata nella procedura esecutiva n. R.G.E. 696/2019.
L'opponente impugna l'ordinanza del 04.05.2023 con cui il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato inammissibili le contestazioni da lei sollevate contro il progetto di distribuzione e lo ha dichiarato esecutivo. In particolare, con il ricorso introduttivo, la SI.ra Pt_1
richiamando quanto già contestato nelle osservazioni al progetto di distribuzione, ha
[...] dedotto, in sintesi: (i) la carenza di legittimazione processuale e sostanziale della società intervenuta ex art. 111 nella procedura esecutiva;
(ii) Controparte_1
l'indeterminatezza della procura ad agire;
(iii) l'invalidità del titolo esecutivo (mutuo) e l'indeterminatezza del relativo credito.
Con ordinanza pronunciata in data 27.06.2023, il Giudice dell'Esecuzione, ritenute infondate le argomentazioni dell'opponente, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando alla parte interessata il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione del 30.09.2023, regolarmente notificato, la SI.ra Parte_1 ha introdotto questo giudizio di merito, ribadendo, in buona sostanza, tutte le contestazioni già sollevate nella fase cautelare. Con rituale comparsa, si è costituita in giudizio la società la quale ha dedotto: (i) la tardività ed Controparte_1 inammissibilità della domanda, in quanto configurabile quale opposizione all'esecuzione;
(ii) la definitività del progetto di distribuzione depositato nella procedura n. R.G.E.
696/2019; (iii) la legittimità della cessione del credito e dei poteri di rappresentanza, anche processuale;
(iv) la corretta quantificazione del credito.
Il primo Giudice, differita la prima udienza ai sensi dell'art. 171-bis terzo comma c.p.c, ha in seguito rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva. Pertanto, è stata fissata una nuova prima udienza di comparizione, con nuova decorrenza dei termini ex art. 171-ter c.p.c. Si è quindi costituito in giudizio il il quale ha richiesto Controparte_2
l'estromissione dal giudizio. Sono rimaste invece contumaci le altre parti, CP_3
e gli avv.ti .
[...] Controparte_4 CP_5
Riassegnato il fascicolo a questo Giudice, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025, previo scambio di note scritte conclusionali.
pagina 5 di 9 2.- Qualificazione della domanda: opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) o opposizione distributiva (artt. 512-617 c.p.c.). Conseguente inammissibilità
L'opponente sostiene che il Giudice dell'esecuzione non abbia motivato in alcun modo la propria decisione, ma questo non è vero. L'ordinanza impugnata del 04.05.2023 è motivata molto sinteticamente, ma la ratio della decisione è chiara: “le osservazioni formulate dalla debitrice esecutata non attengono alla distribuzione ma contestano il Parte_1 diritto della creditrice a dar corso all'esecuzione, e sono pertanto inammissibili in Controparte_1 quanto tardive ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”.
Resta sottointesa a questa affermazione una sottile distinzione che il G.E. dà per nota, ma è utile esplicitare, tra opposizioni all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e opposizioni distributive ai sensi dell'art. 512. Un recente intervento della Suprema Corte ha consentito di fare definitiva chiarezza sui rapporti tra le due azioni, spiegando che esse
“divergono principalmente per l'oggetto delle due azioni, l'una concernente il diritto di procedere all'esecuzione forzata (art. 615 c.p.c.), con statuizione suscettibile di acquisire la valenza del giudicato sul rapporto di credito azionato, spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia, e l'altra il diritto di partecipare alla distribuzione (art. 512 c.p.c.)” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, ord. 31/5/2023, n. 15439).
La citata giurisprudenza di legittimità si riferiva all'assetto normativo anteriore alla modifica dell'art. 615 c.p.c. intervenuta nel 2016 ed affermava che – in quello specifico contesto temporale – le due azioni potessero, a seconda dei casi, concorrere e persino fondarsi sul medesimo fatto costitutivo. Oggi, però, come è noto, il legislatore ha introdotto un limite decadenziale alla proponibilità dell'opposizione all'esecuzione, che incontra uno sbarramento nella data di pronuncia dell'ordinanza di vendita, salve alcune ipotesi eccezionali e residuali (e cioè quando l'opposizione sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile).
Dunque, nella normalità dei casi, al di fuori di quelle rare ipotesi, dopo la delega di vendita non è più possibile contestare il diritto del creditore di agire in via esecutiva. Il che significa che, in sede di approvazione del progetto di distribuzione, le uniche contestazioni ammissibili sono quelle che attengono al diritto di partecipare alla distribuzione (da qualificare come opposizioni distributive ex art. 512 c.p.c.) e non più quelle che attengono al diritto di procedere all'esecuzione forzata (da qualificare come opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.).
Ciò chiarito, si comprende come nel nostro caso il Giudice dell'Esecuzione abbia ritenuto che le contestazioni sollevate dalla debitrice esecutata fossero dirette a contestare radicalmente il diritto della creditrice a promuovere l'esecuzione e non CP_1 solo a partecipare al riparto del ricavato. Per questo, il ricorso è stato riqualificato come pagina 6 di 9 opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e conseguentemente è stato ritenuto inammissibile.
Su questo punto fondamentale e dirimente, la decisione finale del Giudice dell'Esecuzione merita di essere confermata.
A dire il vero, inizialmente la qualificazione della domanda non appariva immediatamente evidente e univoca, soprattutto a causa della farraginosità delle conclusioni. Queste occupano ben 6 pagine dell'atto di citazione per la fase di merito (più altre 3 per richieste di c.t.u.), ma risultano disordinate e ricche di ripetizioni, non seguono un ordine logico-giuridico e contengono apparenti contraddizioni interne.
Tuttavia la parte opponente ha poi riformulato le proprie domande in maniera ordinata all'interno delle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il
7/10/2025, secondo il testo sopra riportato. La lettura delle nuove conclusioni riformulate può fungere da chiave di lettura per interpretare la domanda originaria secondo il significato che l'opponente stessa vi aveva attribuito. Ebbene, le domande appaiono generalmente tese a mettere radicalmente in discussione il diritto della i agire CP_1 in via esecutiva, tanto è vero che si chiede di “dichiarare… la carenza di legittimazione processuale e sostanziale della società nonché delle precedenti sedicenti Controparte_1 cessionarie” (punto 1), “dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo” (punto 3), “dichiarare
l'improcedibilità dell'intera procedura esecutiva per vizio originario del titolo” (punto 4),
“estromettere dal presente giudizio per carenza di legittimazione” (punto Controparte_1
6), “condannare alla restituzione delle somme indebitamente percepite in Controparte_1 favore della SI.ra , pari ad € 181.750,36 (al netto delle prededuzioni), Parte_1 oltre interessi legali dalla data di percezione al saldo”.
Come si vede, le domande dell'opponente non tendono semplicemente ad ottenere una diversa distribuzione del ricavato della vendita, bensì ad escludere ogni pretesa di agire esecutivamente sui beni pignorati. Lo conferma il fatto che viene richiesta la restituzione alla debitrice dell'importo distribuibile di 181.750,36 euro, senza considerare la presenza degli altri creditori diversi da he avrebbero diritto a partecipare in CP_1 sua vece alla distribuzione qualora la stessa fosse esclusa.
In conclusione, si condivide la qualificazione del ricorso della debitrice esecutata quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con la conseguenza che le domande vanno dichiarate inammissibili in quanto presentate dopo la scadenza del termine perentorio previsto dalla legge.
3.- La posizione di uale creditrice intervenuta CP_1
Nelle sue difese successive, la debitrice opponente espressamente dichiara e riconosce che le sue contestazioni avrebbero dovuto essere dichiarate tardive qualora fossero pagina 7 di 9 indirizzate contro il creditore procedente (memoria n. 1, pag. 2: “Le contestazioni, ex art. 512
c.p.c., mosse dalla ricorrente nelle osservazioni formulate al piano di distribuzione, avrebbero potuto ritenersi tardive solo se formulate con riguardo al creditore procedente e non anche con riguardo al creditore intervenuto, così come è stato fatto”).
In questo modo, l'opponente implicitamente riconosce che le sue domande costituiscono una opposizione all'esecuzione. Tanto è vero che non nega che esse sarebbero state tardive, ma, a suo dire, solo se formulate contro il procedente. Questa distinzione tra creditore procedente e intervenuto, però, non ha ragion d'essere: infatti, come ampiamente dimostrato dalla documentazione versata in atti, l'intervento di
è stato depositato molto tempo prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c. Controparte_1 ed è da considerarsi a tutti gli effetti tempestivo. Ne consegue che il termine decadenziale previsto dall'art. 615 comma II c.p.c. doveva applicarsi anche alle opposizioni all'esecuzione volte a contestare l'esistenza di un valido titolo esecutivo in capo alla creditrice intervenuta.
4.- Rilevabilità d'ufficio delle eccezioni
In linea teorica, ha ragione l'opponente nell'affermare che il rigetto delle opposizioni non precludeva al Giudice dell'esecuzione la possibilità di esaminare comunque d'ufficio le eccezioni sollevate, ad esempio con riferimento alla legittimazione attiva e alla sussistenza di un valido titolo esecutivo.
In concreto, però si condivide la decisione del Giudice dell'Esecuzione che non ha inteso sollevare alcuna questione nell'ordinanza impugnata, implicitamente ritenendo la correttezza dell'intervento spiegato da , sia con riferimento alla Controparte_1 legittimazione attiva che alla validità del titolo nonché alla sussistenza del credito vantato.
Al riguardo, si osserva che, mentre il rigetto dell'opposizione richiede una puntuale motivazione su tutte le domande ed eccezioni di parte, invece la valutazione in merito alla mancanza di questioni da rilevare d'ufficio non richiede espressa motivazione. Per quanto occorrer possa, ci limitiamo ad osservare che dalla documentazione versata in atti dalla appare emergere: (i) la piena titolarità del diritto ad agire e Controparte_1
l'esistenza del credito a favore della convenuta, come desumibile da tutti gli atti di cessione intervenuti nel tempo tra gli istituti di credito, dalla regolare pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e dalle dichiarazioni delle società cedenti attestanti la cessione;
(ii) la validità della procura che conferisce “tutte le facoltà di cui all'art. 84 C.P.C.” con piena rappresentanza giudiziale della società oggi convenuta;
(iii) la legittimità del contratto di mutuo, il quale contiene l'immediata messa a disposizione della somma e la quietanza della debitrice, e la corretta individuazione del credito nello stesso dedotto.
pagina 8 di 9 3.- Spese legali
Le spese seguono la soccombenza. Questo Giudice ritiene di giustizia liquidare i compensi a favore delle parti convenute, disponendo come segue: (i) in favore della i parametri medi per la fase di studio ed introduttiva ed i minimi Controparte_1 per la fase istruttoria e decisoria per le cause di valore entro € 260.000,00 stante il fatto che non vi è stata istruttoria e la fase decisione ha seguito le forme della trattazione orale;
(ii) in favore del i parametri minimi per le sole fasi di studio ed Controparte_2 introduttiva per le cause di valore entro € 5.200,00, in considerazione dell'importo minimo distribuito nel progetto e del fatto che il creditore si è costituito al solo fine di chiedere di essere estromesso.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione spiegata da;
Parte_1
2) CONDANNA a rifondere le spese legali a favore di Parte_1 liquidate in € 9.142,00 oltre spese generali 15% ed accessori Controparte_1 di legge;
3) CONDANNA a rifondere le spese legali a favore del Parte_1 liquidate in € 426,00 oltre spese generali 15% ed Controparte_2 accessori di legge.
Milano, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34699/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. AMALIA MAGGIO (p.e.c. Email_1
-attrice-
contro
C.F./P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. MAURO Controparte_1 P.IVA_1
IT (p.e.c. Email_2
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_2 P.IVA_2
CE RI LI (p.e.c. e Email_3
EN MA (p.e.c. Email_4
contumace Controparte_3
contumace Controparte_4
, contumace CP_5
-convenuti- CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
1. Accertare e dichiarare, in quanto rilevabile d'ufficio, la carenza di legittimazione processuale e sostanziale della società nonché delle precedenti sedicenti cessionarie Controparte_1 [...]
, per non aver provato: CP_3 Controparte_6 CP_7
L'esistenza delle presunte e millantate cessioni;
L'esistenza dei presunti contratti di cessione del credito;
L'iscrizione delle presunte cessioni nel Registro delle Imprese ex art. 58 TUB;
L'annotazione del trasferimento dell'ipoteca nei Registri Immobiliari ex art. 2843 c.c.;
L'iscrizione della mandataria ell'albo ex art. 106 TUB;
CP_7
2. Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità dei millantati contratti di cessione del credito, mai prodotti in giudizio;
3. Accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo, in quanto il contratto di mutuo del 24 luglio 2003 costituisce mutuo condizionato, privo della prova dell'avvenuta erogazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata, e pertanto inidoneo ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c., così come da ultimo sancito dalle sezioni unite della
Corte di Cassaizone;
4. Accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'intera procedura esecutiva per vizio originario del titolo;
5. Accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme emessa dal G.E. in data 05/05/2023;
6. Estromettere al presente giudizio per carenza di legittimazione;
Controparte_1
7. Condannare alla restituzione delle somme indebitamente percepite in Controparte_1 favore della SI.ra , pari ad € 181.750,36 (al netto delle prededuzioni), Parte_1 oltre interessi legali dalla data di percezione al saldo;
NEL MERITO:
8. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo del 24 luglio 2003 per:
Indeterminatezza delle condizioni economiche, in violazione dell'art. 117 TUB;
Mancata indicazione del piano di ammortamento, del regime di capitalizzazione e dell'ISC/TAEG;
Usurarietà degli interessi e degli oneri applicati, con superamento del tasso soglia;
9. In subordine, accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative agli interessi e agli oneri, con applicazione della sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. (gratuità del mutuo) o, in via ulteriormente subordinata, dell'art. 117, comma 7, TUB (tasso sostitutivo BOT);
10. Rideterminare il piano di ammortamento applicando:
Il regime di capitalizzazione semplice;
Il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
pagina 2 di 9 L'azzeramento degli interessi ex art. 1815, comma 2, c.c.;
11. Ricostruire il saldo dare/avere tra le parti, imputando a capitale tutti gli importi versati dalla
SI.ra a titolo di interessi, oneri e spese;
Pt_1
12. Accertare e dichiarare l'estinzione del mutuo per avvenuto pagamento integrale del capitale;
13. In via subordinata, accertare e dichiarare l'esistenza di un credito della SI.ra nei Pt_1 confronti della (e successori) per somme indebitamente percepite;
Controparte_8
14. Condannare la (e/o i suoi successori) alla restituzione delle Controparte_8 somme indebitamente percepite, nella misura che risulterà dalla CTU, oltre interessi legali;
15. Condannare la (e/o i suoi successori) Controparte_1 Controparte_8 al risarcimento dei danni subiti dalla SI.ra per: Pt_1
Perdita dell'abitazione principale;
Segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi;
Lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA:
16. Ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla (o al suo legittimo successore, Controparte_8
l'esibizione e produzione dei seguenti documenti: Controparte_3
Contratto di apertura del conto corrente n. 15512;
Estratti conto completi e riassunti scalari dal III trimestre 2003 al II trimestre 2019;
Piano di ammortamento originario e storico;
Quietanze di pagamento delle rate del mutuo;
Polizza di assicurazione incendio;
Quietanza notarile attestante l'avvenuta erogazione della somma mutuata;
17. Ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio econometrica e contabile sui quesiti formulati nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c., che qui si intendono integralmente richiamati e di cui già all'atto di opposizione alla distribuzione (fase della controversia distrubutiva) e di cui all'atto di citazione in riassunzione.
IN OGNI CASO:
18. Condannare le parti soccombenti al pagamento delle spese processuali della fase cautelare e di merito, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario, spese da liquidarsi a seguito di istanza di liquidazione che verrà all'uopo depositata in sede di udienza di discussione, stante l'ammissione della SI.ra al patrocinio a spese dello Pt_1
Stato;
19. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre nei termini e nei modi di legge.
pagina 3 di 9 CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA Controparte_1
In via preliminare accertare e dichiarare la tardività e/o inammissibilità e/o improponibilità dell'opposizione per i motivi e come meglio alla presente difesa e quindi rigettarla.
In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione della procedura così come la richiesta della restituzione dell'importo incassato da ai sensi dell'art. 41, in quanto inammissibili ed CP_1 infondate in fatto e in diritto, per i motivi e come meglio alla presente difesa.
Nel merito rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi e come meglio alla presente difesa e comunque rigettare ogni avversa domanda anche istruttoria.
Sempre nel merito, accertare e dichiarare la definitività del progetto di distribuzione reso in sede esecutiva ed il diritto di trattenere quanto ad oggi percepito e comunque a ricevere il CP_1 pagamento del saldo previsto dal progetto stesso.
In subordine e in ogni caso dare corso alla distribuzione di quanto incassato in sede di asta.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari, compensi oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e
CPA. che, stante il notevole lavoro al quale è stata sottoposta l'attuale comparente, chiediamo vengano liquidate nel massimo previsto dal tariffario e con condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in € 30.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di rito.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA 59” Controparte_2
Voglia il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, estromettere il dal presente giudizio, CP_2 non avendo il (C.F. ) sito in Milano, Via Federico Tesio n. Controparte_2 P.IVA_2
15, alcuna domanda da formulare.
Con vittoria di spese, competenze, oltre rimborso forfettario 15% ed oneri di legge.
pagina 4 di 9 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
Viene qui in decisione il giudizio di merito incardinato a seguito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta dalla SI.ra debitrice Parte_1 esecutata nella procedura esecutiva n. R.G.E. 696/2019.
L'opponente impugna l'ordinanza del 04.05.2023 con cui il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato inammissibili le contestazioni da lei sollevate contro il progetto di distribuzione e lo ha dichiarato esecutivo. In particolare, con il ricorso introduttivo, la SI.ra Pt_1
richiamando quanto già contestato nelle osservazioni al progetto di distribuzione, ha
[...] dedotto, in sintesi: (i) la carenza di legittimazione processuale e sostanziale della società intervenuta ex art. 111 nella procedura esecutiva;
(ii) Controparte_1
l'indeterminatezza della procura ad agire;
(iii) l'invalidità del titolo esecutivo (mutuo) e l'indeterminatezza del relativo credito.
Con ordinanza pronunciata in data 27.06.2023, il Giudice dell'Esecuzione, ritenute infondate le argomentazioni dell'opponente, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando alla parte interessata il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione del 30.09.2023, regolarmente notificato, la SI.ra Parte_1 ha introdotto questo giudizio di merito, ribadendo, in buona sostanza, tutte le contestazioni già sollevate nella fase cautelare. Con rituale comparsa, si è costituita in giudizio la società la quale ha dedotto: (i) la tardività ed Controparte_1 inammissibilità della domanda, in quanto configurabile quale opposizione all'esecuzione;
(ii) la definitività del progetto di distribuzione depositato nella procedura n. R.G.E.
696/2019; (iii) la legittimità della cessione del credito e dei poteri di rappresentanza, anche processuale;
(iv) la corretta quantificazione del credito.
Il primo Giudice, differita la prima udienza ai sensi dell'art. 171-bis terzo comma c.p.c, ha in seguito rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva. Pertanto, è stata fissata una nuova prima udienza di comparizione, con nuova decorrenza dei termini ex art. 171-ter c.p.c. Si è quindi costituito in giudizio il il quale ha richiesto Controparte_2
l'estromissione dal giudizio. Sono rimaste invece contumaci le altre parti, CP_3
e gli avv.ti .
[...] Controparte_4 CP_5
Riassegnato il fascicolo a questo Giudice, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025, previo scambio di note scritte conclusionali.
pagina 5 di 9 2.- Qualificazione della domanda: opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) o opposizione distributiva (artt. 512-617 c.p.c.). Conseguente inammissibilità
L'opponente sostiene che il Giudice dell'esecuzione non abbia motivato in alcun modo la propria decisione, ma questo non è vero. L'ordinanza impugnata del 04.05.2023 è motivata molto sinteticamente, ma la ratio della decisione è chiara: “le osservazioni formulate dalla debitrice esecutata non attengono alla distribuzione ma contestano il Parte_1 diritto della creditrice a dar corso all'esecuzione, e sono pertanto inammissibili in Controparte_1 quanto tardive ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”.
Resta sottointesa a questa affermazione una sottile distinzione che il G.E. dà per nota, ma è utile esplicitare, tra opposizioni all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e opposizioni distributive ai sensi dell'art. 512. Un recente intervento della Suprema Corte ha consentito di fare definitiva chiarezza sui rapporti tra le due azioni, spiegando che esse
“divergono principalmente per l'oggetto delle due azioni, l'una concernente il diritto di procedere all'esecuzione forzata (art. 615 c.p.c.), con statuizione suscettibile di acquisire la valenza del giudicato sul rapporto di credito azionato, spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia, e l'altra il diritto di partecipare alla distribuzione (art. 512 c.p.c.)” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, ord. 31/5/2023, n. 15439).
La citata giurisprudenza di legittimità si riferiva all'assetto normativo anteriore alla modifica dell'art. 615 c.p.c. intervenuta nel 2016 ed affermava che – in quello specifico contesto temporale – le due azioni potessero, a seconda dei casi, concorrere e persino fondarsi sul medesimo fatto costitutivo. Oggi, però, come è noto, il legislatore ha introdotto un limite decadenziale alla proponibilità dell'opposizione all'esecuzione, che incontra uno sbarramento nella data di pronuncia dell'ordinanza di vendita, salve alcune ipotesi eccezionali e residuali (e cioè quando l'opposizione sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile).
Dunque, nella normalità dei casi, al di fuori di quelle rare ipotesi, dopo la delega di vendita non è più possibile contestare il diritto del creditore di agire in via esecutiva. Il che significa che, in sede di approvazione del progetto di distribuzione, le uniche contestazioni ammissibili sono quelle che attengono al diritto di partecipare alla distribuzione (da qualificare come opposizioni distributive ex art. 512 c.p.c.) e non più quelle che attengono al diritto di procedere all'esecuzione forzata (da qualificare come opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.).
Ciò chiarito, si comprende come nel nostro caso il Giudice dell'Esecuzione abbia ritenuto che le contestazioni sollevate dalla debitrice esecutata fossero dirette a contestare radicalmente il diritto della creditrice a promuovere l'esecuzione e non CP_1 solo a partecipare al riparto del ricavato. Per questo, il ricorso è stato riqualificato come pagina 6 di 9 opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e conseguentemente è stato ritenuto inammissibile.
Su questo punto fondamentale e dirimente, la decisione finale del Giudice dell'Esecuzione merita di essere confermata.
A dire il vero, inizialmente la qualificazione della domanda non appariva immediatamente evidente e univoca, soprattutto a causa della farraginosità delle conclusioni. Queste occupano ben 6 pagine dell'atto di citazione per la fase di merito (più altre 3 per richieste di c.t.u.), ma risultano disordinate e ricche di ripetizioni, non seguono un ordine logico-giuridico e contengono apparenti contraddizioni interne.
Tuttavia la parte opponente ha poi riformulato le proprie domande in maniera ordinata all'interno delle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il
7/10/2025, secondo il testo sopra riportato. La lettura delle nuove conclusioni riformulate può fungere da chiave di lettura per interpretare la domanda originaria secondo il significato che l'opponente stessa vi aveva attribuito. Ebbene, le domande appaiono generalmente tese a mettere radicalmente in discussione il diritto della i agire CP_1 in via esecutiva, tanto è vero che si chiede di “dichiarare… la carenza di legittimazione processuale e sostanziale della società nonché delle precedenti sedicenti Controparte_1 cessionarie” (punto 1), “dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo” (punto 3), “dichiarare
l'improcedibilità dell'intera procedura esecutiva per vizio originario del titolo” (punto 4),
“estromettere dal presente giudizio per carenza di legittimazione” (punto Controparte_1
6), “condannare alla restituzione delle somme indebitamente percepite in Controparte_1 favore della SI.ra , pari ad € 181.750,36 (al netto delle prededuzioni), Parte_1 oltre interessi legali dalla data di percezione al saldo”.
Come si vede, le domande dell'opponente non tendono semplicemente ad ottenere una diversa distribuzione del ricavato della vendita, bensì ad escludere ogni pretesa di agire esecutivamente sui beni pignorati. Lo conferma il fatto che viene richiesta la restituzione alla debitrice dell'importo distribuibile di 181.750,36 euro, senza considerare la presenza degli altri creditori diversi da he avrebbero diritto a partecipare in CP_1 sua vece alla distribuzione qualora la stessa fosse esclusa.
In conclusione, si condivide la qualificazione del ricorso della debitrice esecutata quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con la conseguenza che le domande vanno dichiarate inammissibili in quanto presentate dopo la scadenza del termine perentorio previsto dalla legge.
3.- La posizione di uale creditrice intervenuta CP_1
Nelle sue difese successive, la debitrice opponente espressamente dichiara e riconosce che le sue contestazioni avrebbero dovuto essere dichiarate tardive qualora fossero pagina 7 di 9 indirizzate contro il creditore procedente (memoria n. 1, pag. 2: “Le contestazioni, ex art. 512
c.p.c., mosse dalla ricorrente nelle osservazioni formulate al piano di distribuzione, avrebbero potuto ritenersi tardive solo se formulate con riguardo al creditore procedente e non anche con riguardo al creditore intervenuto, così come è stato fatto”).
In questo modo, l'opponente implicitamente riconosce che le sue domande costituiscono una opposizione all'esecuzione. Tanto è vero che non nega che esse sarebbero state tardive, ma, a suo dire, solo se formulate contro il procedente. Questa distinzione tra creditore procedente e intervenuto, però, non ha ragion d'essere: infatti, come ampiamente dimostrato dalla documentazione versata in atti, l'intervento di
è stato depositato molto tempo prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c. Controparte_1 ed è da considerarsi a tutti gli effetti tempestivo. Ne consegue che il termine decadenziale previsto dall'art. 615 comma II c.p.c. doveva applicarsi anche alle opposizioni all'esecuzione volte a contestare l'esistenza di un valido titolo esecutivo in capo alla creditrice intervenuta.
4.- Rilevabilità d'ufficio delle eccezioni
In linea teorica, ha ragione l'opponente nell'affermare che il rigetto delle opposizioni non precludeva al Giudice dell'esecuzione la possibilità di esaminare comunque d'ufficio le eccezioni sollevate, ad esempio con riferimento alla legittimazione attiva e alla sussistenza di un valido titolo esecutivo.
In concreto, però si condivide la decisione del Giudice dell'Esecuzione che non ha inteso sollevare alcuna questione nell'ordinanza impugnata, implicitamente ritenendo la correttezza dell'intervento spiegato da , sia con riferimento alla Controparte_1 legittimazione attiva che alla validità del titolo nonché alla sussistenza del credito vantato.
Al riguardo, si osserva che, mentre il rigetto dell'opposizione richiede una puntuale motivazione su tutte le domande ed eccezioni di parte, invece la valutazione in merito alla mancanza di questioni da rilevare d'ufficio non richiede espressa motivazione. Per quanto occorrer possa, ci limitiamo ad osservare che dalla documentazione versata in atti dalla appare emergere: (i) la piena titolarità del diritto ad agire e Controparte_1
l'esistenza del credito a favore della convenuta, come desumibile da tutti gli atti di cessione intervenuti nel tempo tra gli istituti di credito, dalla regolare pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e dalle dichiarazioni delle società cedenti attestanti la cessione;
(ii) la validità della procura che conferisce “tutte le facoltà di cui all'art. 84 C.P.C.” con piena rappresentanza giudiziale della società oggi convenuta;
(iii) la legittimità del contratto di mutuo, il quale contiene l'immediata messa a disposizione della somma e la quietanza della debitrice, e la corretta individuazione del credito nello stesso dedotto.
pagina 8 di 9 3.- Spese legali
Le spese seguono la soccombenza. Questo Giudice ritiene di giustizia liquidare i compensi a favore delle parti convenute, disponendo come segue: (i) in favore della i parametri medi per la fase di studio ed introduttiva ed i minimi Controparte_1 per la fase istruttoria e decisoria per le cause di valore entro € 260.000,00 stante il fatto che non vi è stata istruttoria e la fase decisione ha seguito le forme della trattazione orale;
(ii) in favore del i parametri minimi per le sole fasi di studio ed Controparte_2 introduttiva per le cause di valore entro € 5.200,00, in considerazione dell'importo minimo distribuito nel progetto e del fatto che il creditore si è costituito al solo fine di chiedere di essere estromesso.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione spiegata da;
Parte_1
2) CONDANNA a rifondere le spese legali a favore di Parte_1 liquidate in € 9.142,00 oltre spese generali 15% ed accessori Controparte_1 di legge;
3) CONDANNA a rifondere le spese legali a favore del Parte_1 liquidate in € 426,00 oltre spese generali 15% ed Controparte_2 accessori di legge.
Milano, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
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