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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5487 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta sezione civile, dott.ssa Anna Maria Diana, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 3768 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
Rag. , nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(NA) alla Via A. Pio n. 59, C.F. , elettivamente C.F._1
domiciliato in Portici (NA) alla Via C. e L. Giordano n. 14, presso lo studio dell'Avv. Mario Caliendo (C.F. ), che lo rappresenta C.F._2
e difende in virtù di procura in calce al ricorso,
- ricorrente -
CONTRO
- , sito in Quarto (NA) al Corso Italia n. 429, Controparte_1
C.F. in persona dell'amministratore p.t., Ing. nato P.IVA_1 CP_2
a Napoli (NA) il 13 marzo 1982, C.F. , elettivamente C.F._3
domiciliato presso il proprio studio in Quarto (NA) alla Via Vaiani n. 32, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Marino (C.F.
), presso il cui studio in Quarto (NA) alla via E. De C.F._4
Nicola n. 9 è elettivamente domiciliato
- resistente contumace -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il Rag. chiedeva di Parte_1
1 ordinare all'Ing. quale amministratore del CP_2 Controparte_1
" di fornire l'elenco dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63 disp.
[...] att. c.c., al fine di procedere al recupero del credito residuo di € 20.257,59, derivante da:
a) €15.328,13 quale somma residua dell'originario credito di € 26.853,63, risultata incapiente nella procedura esecutiva n. 9588/2021 promossa in forza del decreto ingiuntivo n. 726/2020;
b) € 4.009,46 quale ammontare delle competenze del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, definitosi con sentenza n. 3108/2022 del Tribunale di
Napoli;
c) € 920,00 per imposta di registro del decreto ingiuntivo n. 726/2020.
Il ricorrente rilevava di aver richiesto all'amministratore di condominio, attraverso messaggio PEC del 26/06/2023, l'elenco dei condomini morosi, senza tuttavia ricevere riscontro.
Chiedeva, pertanto, di ordinare all'ing. nella sua qualità di CP_2
amministratore, la trasmissione della lista dei condomini inadempienti, in relazione al credito vantato dal ricorrente nei confronti del condominio, determinando ex art. 614 bis c.p.c., una penale consistente in una somma di danaro a favore del ricorrente per ogni giorno di ritardo, con la condanna del convenuto condominio, al pagamento delle spese e competenze della presente procedura.
Il resistente si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza CP_1
della domanda, in quanto, a dire dell'amministratore, avrebbe già fornito i dati richiesti durante la procedura di negoziazione assistita, avviata su invito del Giudice e conclusasi con verbale negativo in data 12 marzo 2025.
Rappresentava, inoltre, che, in merito alle singole imputazioni delle somme pignorate al condominio, l'amministratore non può più determinare con
2 esattezza la quota del debito riferibile ai singoli condomini morosi, poiché il conto corrente contiene anche versamenti successivi, effettuati da condomini in regola (i cosiddetti "virtuosi") e che l'unico dato certo per individuare i morosi, resta quello originario contenuto nella delibera di approvazione del bilancio, per cui l'amministratore è impossibilitato a ridefinire arbitrariamente la ripartizione del debito sulla base delle somme recuperate tramite pignoramento, mentre i documenti già forniti in sede di negoziazione assistita sono gli unici atti che l'amministratore può legittimamente trasmettere.
All'udienza del 18.04.2025, parte ricorrente richiamava giurisprudenza della suprema corte, ovvero la sentenza n. 1002/2025 e si riportava alle proprie richieste.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione con termine per il deposito di note.
2. Ritiene il Giudicante che ai fini della decisione, bisogna prendere le mosse dal dato letterale della legge n. 220/2012 che, nel novellare l'art. 63 disp. att.
c.c., prevede espressamente che l'amministratore di condominio sia tenuto “a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino, i dati dei condomini morosi” e “che i creditori non possano agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”.
Dalla normativa così novellata discende che l'amministratore è tenuto a comunicare al creditore che intende agire per soddisfare il proprio credito le specifiche generalità dei condòmini morosi, potendo i condomini in regola con i pagamenti essere aggrediti esclusivamente dopo che il comune creditore abbia tentato infruttuosamente di soddisfarsi nei confronti dei primi, stante l'opponibilità a costui del beneficium excussionis.
3 Invero, sussiste in ossequio al principio di buona fede , un obbligo da parte dell'amministratore del condominio, quale mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, di collaborare con il creditore dei medesimi in modo da rendere possibile l'esecuzione del titolo giudiziale ottenuto, conformemente al noto orientamento nomifilattico in tema di parziarietà delle obbligazioni condominiali ( cfr. Cass. civ. Sez. Unite n.9148/2008) a cui è seguita l'introduzione , alla stregua della previsione normativa sopra citata, di un obbligo di preventiva escussione dei condomini non in regola con i pagamenti rispetto a quelli che lo siano.
3. Va, preliminarmente, evidenziato che, nel presente giudizio risulta costituito il condominio e non l'amministratore pro tempore, ma che il ricorso
è stato notificato all'ing. “nella qualità di amm.re del condominio CP_2
in Quarto al C.so Italia n. 429, con studio in Quarto alla via Campana
n.132/B”.
Più di recente, la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, Sez. II
Civile, la quale, con sentenza n. 1002 del 15 gennaio 2025) ha statuito che la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio, atteso che l'amministratore di condominio non necessariamente agisce sempre nell'interesse dei condomini, ma talora addirittura in contrasto con essi.
A titolo esemplificativo, si richiama l'art. 1129, comma 9 c.c., il quale stabilisce che – salva l'espressa dispensa assembleare – l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso;
analogamente, l'art. 1131 c.c. dispone che l'amministratore può agire in giudizio contro i condòmini e contro i terzi.
In tale quadro normativo si pone l'art. 63 disp. att. c.c., che autorizza
4 l'amministratore ad ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dei condòmini morosi senza bisogno di autorizzazione assembleare ed impone al medesimo di fornire ai creditori insoddisfatti che lo interpellino – quindi a soggetti addirittura estranei alla compagine condominiale – i dati dei condòmini morosi.
Tale onere esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, visto che l'amministratore è tenuto a fornire ad un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti;
esso è espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione.
L'obbligo di comunicazione, previsto dal primo comma dell'art. 63 delle disp. att. c.c., è solo funzionale al rispetto, da parte dei creditori, del vincolo fissato dal secondo comma della disposizione, di agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo avere inutilmente aggredito i condomini morosi.
Si tratta di un dovere derivante dalla legge e gravante sull'amministratore in proprio e non quale amministratore del condominio, la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana.
Il ritardo dell'amministratore nella comunicazione al terzo creditore dei dati dei condomini morosi è, infatti, potenzialmente idoneo a causare un danno allo stesso creditore, per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni.
Mentre, in qualità di rappresentante del condominio, gli effetti dell'attività dell'amministratore che realizza nello svolgimento del suo incarico, sono imputabili direttamente al condominio, con riferimento alla comunicazione
5 dei nominativi dei condomini morosi, l'amministratore è destinatario di un comando fissato dalla legge a tutela dei creditori del condominio.
Ne consegue che legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il in persona dell'amministratore. CP_1
Il condominio, quindi, sebbene l'atto introduttivo sia stato notificato all'ing. nella qualità di amministratore, risulta erroneamente costituito in CP_2
proprio e di ciò si terrà conto in sede di statuizione sulle spese di lite.
4. Passando al merito, va precisato quanto segue.
Nel caso in esame, l'amministratore, con pec del 12 marzo 2025, ha ribadito i valori numerici ed i nominativi dei condomini morosi, già peraltro comunicati con pec del 25 novembre 2024.
Tuttavia, il creditore ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità del predetto elenco, in quanto il credito individuato dall'amministratore del Condominio è di importo superiore rispetto al credito vantato dal creditore.
Al riguardo, il ha rappresentato che il credito vantato dal CP_1
ragionier discende ed è documentato dal bilancio approvato sotto Parte_1
la nuova gestione dell'ing. CP_2
Successivamente, dopo la cristallizzazione del credito in sede giudiziaria, il ragionier ha attivato il titolo esecutivo pignorando il conto Parte_1
corrente condominiale e ricavandone da esso il soddisfacimento di parte della somma spettante a titolo di sorta capitale oltre le spese ed interessi.
Ciò ha comportato, secondo la difesa di parte resistente, che l'amministratore in carica non può avere più contezza circa la ripartizione del debito tra i condomini morosi in quanto il conto corrente pignorato contiene i versamenti eseguiti dai condomini, successivamente alla maturazione del credito da parte
6 del creditore e tra questi condomini vi sono certamente i condomini virtuosi, che nulla dovevano al ricorrente, in quanto in regola con i pagamenti, ma anche i condomini che pur non avendo pagato il loro debito nei confronti del precedente amministratore rag. , comunque, nel corso del tempo Parte_1
hanno eseguito versamenti sul conto corrente condominiale, ad esempio per pagare le quote ordinarie. Ciò avrebbe comportato che, sebbene il conto corrente consenta un' imputazione precisa dei versamenti eseguiti, nel momento in cui è stato pignorato in modo indeterminato da un creditore, si è verificato che anche i condomini virtuosi hanno partecipato ripianamento del debito nei confronti del creditore.
Ebbene, l'amministratore è tenuto a comunicare al creditore che ne faccia richiesta non solo l'elenco dei condomini morosi, i dati anagrafici di residenza e fiscali degli stessi, la quota di debito da ognuno di essi dovuta in base alla tabella millesimale.
In caso di pignoramento su conto corrente intestato al condominio, le somme assegnate al creditore vengono prelevate dal conto, nel quale confluiscono i versamenti dei condomini indistintamente.
Tuttavia, è pur sempre possibile, alla luce degli estratti del conto corrente, verificare quali fossero gli importi presenti al momento della notifica del pignoramento nonchè l'entità dei versamenti effettuati in precedenza dai condomini ed escludere, in sede di imputazione, le somme facenti capo ai condomini che avevano già provveduto a pagare quello specifico debito oppure individuarne, comunque, l'ammontare per il successivo recupero.
In ogni caso, risultano applicabili le regole ordinarie dettate dal codice civile in tema di imputazione dei pagamenti agli artt 1192 e ss c.c.
Per quanto farraginoso ed obiettivamente complesso, l'imputazione dei pagamenti ben sarebbe potuta passare, poi, per un vaglio assembleare, ferma
7 restando la possibilità di avvalersi in sede esecutiva (in caso di intrapresa esecuzione nei confronti dei condomini morosi) dei rimedi oppositivi da parte dei condomini stessi.
La domanda va, pertanto, accolta con ordine al resistente, ing di CP_2
comunicare al ricorrente un elenco completo: dei nominativi dei condomini morosi in relazione al credito vantato;
i dati anagrafici di residenza e fiscali degli stessi, la quota di debito da ognuno di essi dovuta in base alla tabella millesimale.
Va accolta anche la domanda ex art.614 bis c.p.c. sicché il resistente ing. va condannato al pagamento della somma di euro 50,00 per ogni CP_2
giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento.
Alla luce della complessità della vicenda, dello spirito collaborativo comunque manifestato dal , si ravvisano gravi e giustificati CP_1
motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sesta sezione civile, in persona della dott.ssa Anna
Maria Diana, sul ricorso proposto dal sig. contro il Parte_1
, in persona del legale rappresentante Ing. Controparte_1 CP_2
[...]
a) Condanna l'amministratore del Condominio " "di CP_1
comunicare alla ricorrente un elenco completo: dei nominativi dei condomini morosi in relazione al credito vantato;
i dati anagrafici di residenza e fiscali degli stessi, la quota di debito da ognuno di essi dovuta in base alla tabella millesimale;
8 b) Condanna l'amministratore del Controparte_1
versare in favore dell'istante la somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento;
c) Spese compensate.
Napoli, così deciso il 03/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta sezione civile, dott.ssa Anna Maria Diana, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 3768 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
Rag. , nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(NA) alla Via A. Pio n. 59, C.F. , elettivamente C.F._1
domiciliato in Portici (NA) alla Via C. e L. Giordano n. 14, presso lo studio dell'Avv. Mario Caliendo (C.F. ), che lo rappresenta C.F._2
e difende in virtù di procura in calce al ricorso,
- ricorrente -
CONTRO
- , sito in Quarto (NA) al Corso Italia n. 429, Controparte_1
C.F. in persona dell'amministratore p.t., Ing. nato P.IVA_1 CP_2
a Napoli (NA) il 13 marzo 1982, C.F. , elettivamente C.F._3
domiciliato presso il proprio studio in Quarto (NA) alla Via Vaiani n. 32, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Marino (C.F.
), presso il cui studio in Quarto (NA) alla via E. De C.F._4
Nicola n. 9 è elettivamente domiciliato
- resistente contumace -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il Rag. chiedeva di Parte_1
1 ordinare all'Ing. quale amministratore del CP_2 Controparte_1
" di fornire l'elenco dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63 disp.
[...] att. c.c., al fine di procedere al recupero del credito residuo di € 20.257,59, derivante da:
a) €15.328,13 quale somma residua dell'originario credito di € 26.853,63, risultata incapiente nella procedura esecutiva n. 9588/2021 promossa in forza del decreto ingiuntivo n. 726/2020;
b) € 4.009,46 quale ammontare delle competenze del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, definitosi con sentenza n. 3108/2022 del Tribunale di
Napoli;
c) € 920,00 per imposta di registro del decreto ingiuntivo n. 726/2020.
Il ricorrente rilevava di aver richiesto all'amministratore di condominio, attraverso messaggio PEC del 26/06/2023, l'elenco dei condomini morosi, senza tuttavia ricevere riscontro.
Chiedeva, pertanto, di ordinare all'ing. nella sua qualità di CP_2
amministratore, la trasmissione della lista dei condomini inadempienti, in relazione al credito vantato dal ricorrente nei confronti del condominio, determinando ex art. 614 bis c.p.c., una penale consistente in una somma di danaro a favore del ricorrente per ogni giorno di ritardo, con la condanna del convenuto condominio, al pagamento delle spese e competenze della presente procedura.
Il resistente si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza CP_1
della domanda, in quanto, a dire dell'amministratore, avrebbe già fornito i dati richiesti durante la procedura di negoziazione assistita, avviata su invito del Giudice e conclusasi con verbale negativo in data 12 marzo 2025.
Rappresentava, inoltre, che, in merito alle singole imputazioni delle somme pignorate al condominio, l'amministratore non può più determinare con
2 esattezza la quota del debito riferibile ai singoli condomini morosi, poiché il conto corrente contiene anche versamenti successivi, effettuati da condomini in regola (i cosiddetti "virtuosi") e che l'unico dato certo per individuare i morosi, resta quello originario contenuto nella delibera di approvazione del bilancio, per cui l'amministratore è impossibilitato a ridefinire arbitrariamente la ripartizione del debito sulla base delle somme recuperate tramite pignoramento, mentre i documenti già forniti in sede di negoziazione assistita sono gli unici atti che l'amministratore può legittimamente trasmettere.
All'udienza del 18.04.2025, parte ricorrente richiamava giurisprudenza della suprema corte, ovvero la sentenza n. 1002/2025 e si riportava alle proprie richieste.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione con termine per il deposito di note.
2. Ritiene il Giudicante che ai fini della decisione, bisogna prendere le mosse dal dato letterale della legge n. 220/2012 che, nel novellare l'art. 63 disp. att.
c.c., prevede espressamente che l'amministratore di condominio sia tenuto “a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino, i dati dei condomini morosi” e “che i creditori non possano agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”.
Dalla normativa così novellata discende che l'amministratore è tenuto a comunicare al creditore che intende agire per soddisfare il proprio credito le specifiche generalità dei condòmini morosi, potendo i condomini in regola con i pagamenti essere aggrediti esclusivamente dopo che il comune creditore abbia tentato infruttuosamente di soddisfarsi nei confronti dei primi, stante l'opponibilità a costui del beneficium excussionis.
3 Invero, sussiste in ossequio al principio di buona fede , un obbligo da parte dell'amministratore del condominio, quale mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, di collaborare con il creditore dei medesimi in modo da rendere possibile l'esecuzione del titolo giudiziale ottenuto, conformemente al noto orientamento nomifilattico in tema di parziarietà delle obbligazioni condominiali ( cfr. Cass. civ. Sez. Unite n.9148/2008) a cui è seguita l'introduzione , alla stregua della previsione normativa sopra citata, di un obbligo di preventiva escussione dei condomini non in regola con i pagamenti rispetto a quelli che lo siano.
3. Va, preliminarmente, evidenziato che, nel presente giudizio risulta costituito il condominio e non l'amministratore pro tempore, ma che il ricorso
è stato notificato all'ing. “nella qualità di amm.re del condominio CP_2
in Quarto al C.so Italia n. 429, con studio in Quarto alla via Campana
n.132/B”.
Più di recente, la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, Sez. II
Civile, la quale, con sentenza n. 1002 del 15 gennaio 2025) ha statuito che la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio, atteso che l'amministratore di condominio non necessariamente agisce sempre nell'interesse dei condomini, ma talora addirittura in contrasto con essi.
A titolo esemplificativo, si richiama l'art. 1129, comma 9 c.c., il quale stabilisce che – salva l'espressa dispensa assembleare – l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso;
analogamente, l'art. 1131 c.c. dispone che l'amministratore può agire in giudizio contro i condòmini e contro i terzi.
In tale quadro normativo si pone l'art. 63 disp. att. c.c., che autorizza
4 l'amministratore ad ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dei condòmini morosi senza bisogno di autorizzazione assembleare ed impone al medesimo di fornire ai creditori insoddisfatti che lo interpellino – quindi a soggetti addirittura estranei alla compagine condominiale – i dati dei condòmini morosi.
Tale onere esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, visto che l'amministratore è tenuto a fornire ad un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti;
esso è espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione.
L'obbligo di comunicazione, previsto dal primo comma dell'art. 63 delle disp. att. c.c., è solo funzionale al rispetto, da parte dei creditori, del vincolo fissato dal secondo comma della disposizione, di agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo avere inutilmente aggredito i condomini morosi.
Si tratta di un dovere derivante dalla legge e gravante sull'amministratore in proprio e non quale amministratore del condominio, la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana.
Il ritardo dell'amministratore nella comunicazione al terzo creditore dei dati dei condomini morosi è, infatti, potenzialmente idoneo a causare un danno allo stesso creditore, per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni.
Mentre, in qualità di rappresentante del condominio, gli effetti dell'attività dell'amministratore che realizza nello svolgimento del suo incarico, sono imputabili direttamente al condominio, con riferimento alla comunicazione
5 dei nominativi dei condomini morosi, l'amministratore è destinatario di un comando fissato dalla legge a tutela dei creditori del condominio.
Ne consegue che legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il in persona dell'amministratore. CP_1
Il condominio, quindi, sebbene l'atto introduttivo sia stato notificato all'ing. nella qualità di amministratore, risulta erroneamente costituito in CP_2
proprio e di ciò si terrà conto in sede di statuizione sulle spese di lite.
4. Passando al merito, va precisato quanto segue.
Nel caso in esame, l'amministratore, con pec del 12 marzo 2025, ha ribadito i valori numerici ed i nominativi dei condomini morosi, già peraltro comunicati con pec del 25 novembre 2024.
Tuttavia, il creditore ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità del predetto elenco, in quanto il credito individuato dall'amministratore del Condominio è di importo superiore rispetto al credito vantato dal creditore.
Al riguardo, il ha rappresentato che il credito vantato dal CP_1
ragionier discende ed è documentato dal bilancio approvato sotto Parte_1
la nuova gestione dell'ing. CP_2
Successivamente, dopo la cristallizzazione del credito in sede giudiziaria, il ragionier ha attivato il titolo esecutivo pignorando il conto Parte_1
corrente condominiale e ricavandone da esso il soddisfacimento di parte della somma spettante a titolo di sorta capitale oltre le spese ed interessi.
Ciò ha comportato, secondo la difesa di parte resistente, che l'amministratore in carica non può avere più contezza circa la ripartizione del debito tra i condomini morosi in quanto il conto corrente pignorato contiene i versamenti eseguiti dai condomini, successivamente alla maturazione del credito da parte
6 del creditore e tra questi condomini vi sono certamente i condomini virtuosi, che nulla dovevano al ricorrente, in quanto in regola con i pagamenti, ma anche i condomini che pur non avendo pagato il loro debito nei confronti del precedente amministratore rag. , comunque, nel corso del tempo Parte_1
hanno eseguito versamenti sul conto corrente condominiale, ad esempio per pagare le quote ordinarie. Ciò avrebbe comportato che, sebbene il conto corrente consenta un' imputazione precisa dei versamenti eseguiti, nel momento in cui è stato pignorato in modo indeterminato da un creditore, si è verificato che anche i condomini virtuosi hanno partecipato ripianamento del debito nei confronti del creditore.
Ebbene, l'amministratore è tenuto a comunicare al creditore che ne faccia richiesta non solo l'elenco dei condomini morosi, i dati anagrafici di residenza e fiscali degli stessi, la quota di debito da ognuno di essi dovuta in base alla tabella millesimale.
In caso di pignoramento su conto corrente intestato al condominio, le somme assegnate al creditore vengono prelevate dal conto, nel quale confluiscono i versamenti dei condomini indistintamente.
Tuttavia, è pur sempre possibile, alla luce degli estratti del conto corrente, verificare quali fossero gli importi presenti al momento della notifica del pignoramento nonchè l'entità dei versamenti effettuati in precedenza dai condomini ed escludere, in sede di imputazione, le somme facenti capo ai condomini che avevano già provveduto a pagare quello specifico debito oppure individuarne, comunque, l'ammontare per il successivo recupero.
In ogni caso, risultano applicabili le regole ordinarie dettate dal codice civile in tema di imputazione dei pagamenti agli artt 1192 e ss c.c.
Per quanto farraginoso ed obiettivamente complesso, l'imputazione dei pagamenti ben sarebbe potuta passare, poi, per un vaglio assembleare, ferma
7 restando la possibilità di avvalersi in sede esecutiva (in caso di intrapresa esecuzione nei confronti dei condomini morosi) dei rimedi oppositivi da parte dei condomini stessi.
La domanda va, pertanto, accolta con ordine al resistente, ing di CP_2
comunicare al ricorrente un elenco completo: dei nominativi dei condomini morosi in relazione al credito vantato;
i dati anagrafici di residenza e fiscali degli stessi, la quota di debito da ognuno di essi dovuta in base alla tabella millesimale.
Va accolta anche la domanda ex art.614 bis c.p.c. sicché il resistente ing. va condannato al pagamento della somma di euro 50,00 per ogni CP_2
giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento.
Alla luce della complessità della vicenda, dello spirito collaborativo comunque manifestato dal , si ravvisano gravi e giustificati CP_1
motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sesta sezione civile, in persona della dott.ssa Anna
Maria Diana, sul ricorso proposto dal sig. contro il Parte_1
, in persona del legale rappresentante Ing. Controparte_1 CP_2
[...]
a) Condanna l'amministratore del Condominio " "di CP_1
comunicare alla ricorrente un elenco completo: dei nominativi dei condomini morosi in relazione al credito vantato;
i dati anagrafici di residenza e fiscali degli stessi, la quota di debito da ognuno di essi dovuta in base alla tabella millesimale;
8 b) Condanna l'amministratore del Controparte_1
versare in favore dell'istante la somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento;
c) Spese compensate.
Napoli, così deciso il 03/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
9