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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 13332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13332 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico Elena Fulgenzi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21225/24 di Ruolo Generale affari contenziosi
TRA
nata a [...], il [...] – (c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Barbara Aquilani
-ricorrente -
E
- (C.F. ) in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore e del suo legale rappresentante Dott. (cf. Controparte_2 Controparte_3
, con sede in Roma, Via Al Quarto Miglio, n. 23 ? C.F._2
- resistente contumace- Oggetto: pagamento compenso amministratore
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. esponendo che Parte_1 nel maggio del 2012 veniva nominata amministratrice del in Roma Controparte_1 svolgendo tale funzione sino al 2021. All'atto della sua nomina il compenso richiesto ed accettato per tale incarico era pari ad € 800,00 oltre oneri (IVA e CPA) per ogni esercizio annuale, e tale importo è rimasto invariato nel corso delle varie annualità.
Nel corso del suo mandato riceveva il pagamento del proprio compenso solo per le annualità 2012 e 2013, mentre per quelle successive dal 2014 al 2021 non riceveva alcun pagamento stante la persistente grave situazione economica data dalla mancanza di liquidità sul conto corrente del Condominio. Oltre a non poter percepire il compenso da amministratore pattuito, l'Avv. – all'inizio del Parte_1 mandato per far fronte alla spesa per lavori urgenti e necessari sulla terrazza condominiale - in data 21/09/2012 provvedeva ad effettuare un prestito personale di € 3.000,00 per il pagamento della ditta edile Bruscella che aveva eseguito i lavori come documentato dai documenti allegati 5 e 6. Tale voce è stata sempre riportata in bilancio tra i debiti verso i fornitori, sino al bilancio conclusivo del 2021, anno in cui la ricorrente ha presentato le proprie dimissioni . Inizialmente le dimissioni sono state pagina 1 di 3 presentate all'assemblea del 21 giugno 2021 ma, in tale occasione su richiesta dei condomini venivano posticipate per reperire un nuovo amministratore e, di conseguenza in data 15 ottobre 2021 le dimissioni irrevocabili dell'amministratrice venivano accettate in assemblea ed il condominio procedeva alla nomina dell'attuale amministratore.
La ricorrente chiedeva quindi il saldo delle proprie competenze per le annualità 2014- 2015- 2016- 2017-2018-2019-2020 e 2021 come da pro-forma allegato (Doc. 9,10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16) oltre al rimborso della somma di € 3.000,00 anticipata il 21/09/2012 come risulta dal bilancio finale del 2021 portato in contabilità e approvato dall'assemblea per un totale dovuto di € 11.104,32. Richiesto inutilmente il pagamento con lettera raccomandata a.r. del 23/06/2022 rimasta inevasa , il procedimento di mediazione instaurato si concludeva negativamente in data 08/11/2022 . Ciò premesso la ricorrente chiede " - in via principale, accertare e dichiarare che l'Avv.
[...]
è creditrice della somma di € 11.104,32 nei confronti del Parte_1 CP_1 Controparte_1
[...
in Roma, per compensi da amministratore e anticipazioni personali e, conseguentemente condannare il resistente al pagamento di detto importo. In ogni caso, vorrà il Tribunale accertare e dichiarare le somme, maggiori o minori di quelle sopra indicate, che saranno ritenute di giustizia in relazione al caso in esame, e che risulteranno dovute, da determinare, ove occorra, anche con valutazione equitativa. Importi sui quali andranno calcolati gli interessi di legge, fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfetario ex L.P. IVA e CPA come per legge”.
2.Ritualmente notificati il ricorso e il decreto di fissazione di udienza , il convenuto è CP_1 rimasto contumace e nelle ultime note scritte depositate , la ricorrente rappresenta che il Condominio nelle more ha effettuato pagamenti parziali pari ad € 3.263,47 per cui la ricorrente ha parzialmente modificato le proprie conclusioni chiedendo il pagamento della minor somma di € 7.840,85 oltre bolli e cassa avvocati .
3.La domanda va accolta nei termini sopra indicati. Principio cardine in tema di inadempimento di obbligazioni è quello secondo cui il creditore che agisca per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca . Nella specie è documentato e non contestato che la ricorrente abbia svolto attività di amministratrice del resistente dal 2012 sino all'anno 2021 richiedendo il compenso , accettato, per tale CP_1 incarico di € 800,00 oltre oneri (IVA e CPA) per ogni esercizio annuale. Il convenuto non costituendosi non ha negato la debenza di tale importo unitamente al CP_1 debito in restituzione del prestito di euro 3.000,00 dimostrato da copia della ricevuta del bonifico in favore del e dall'estratto conto del Condominio, procedendo anzi ad Controparte_1 effettuare pagamenti parziali . Il credito residuo della ricorrente di € 7.840,85 oltre bolli e cassa avvocati è, quindi, provato ed il va condannato al pagamento della predetta somma oltre interessi legali dalle singole CP_1 scadenze al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.m. 55/14 e successivi aggiornamenti
p.q.m.
pagina 2 di 3 - accoglie la domanda e per l'effetto condanna il in Roma al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 7.840,85 oltre bolli e cassa avvocati e interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio che CP_1 liquida in euro 2.600,00 oltre Iva, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali;
Roma, 29 settembre 2025
Il Giudice
Elena Fulgenzi
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