Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 03/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 923/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di conIGlio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/09/2024 da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Masera (VB) via Strabella n. 124, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Lavazza (C.F.
, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti C.F._2
ricorrente nei confronti di
, (c.f. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno
Stefanetti, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti resistente con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica condizioni divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania
- affidare i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
- disporre il collocamento paritario dei minori e presso entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
residenza anagrafica presso la madre, fatta salva la facoltà per i figli minori, laddove lo desiderino, di permanere presso il padre per periodi ulteriori rispetto alle settimane alternate;
le rispettive posizioni reddituali, quanto percepirà dalla Svizzera a titolo di assegni familiari che il ricorrente si impegna a richiedere al proprio datore di lavoro, mentre la IG.ra percepirà CP_1
integralmente gli assegni familiari in Italia.
- disporre che le spese straordinarie per i tre figli saranno suddivise al 50% tra le parti;
- confermare che resta fermo l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio
nella misura prevista di euro 400,00 mensili;
Per_3
- Spese di lite compensate.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 23/09/2024, , premesso di avere contratto matrimonio in Crodo Parte_1
(VB) in data 1.10.2005 con , che dall'unione coniugale nascevano i figli Controparte_1
(nato a [...] il [...], ora maggiorenne), ed i gemelli e (nati a Varese Per_3 Per_1 Per_2
il 09/03/2009, tuttora minorenni), di essersi consensualmente separato dalla moglie in data
16/04/2015 con decreto n. 2184/2015 dell'intestato tribunale, che in data 20/12/2017 interveniva tra le parti sentenza non definitiva n. 670/2017 che statuiva la cessazione degli effetti civili di matrimonio e con successiva sentenza n. 107/2020 pubblicata il 18/02/2020, il Tribunale statuiva in ordine all'affidamento e collocazione dei figli minori, modalità di visita del genitore non collocatario e concorso di quest'ultimo al loro mantenimento, che i figli minorenni, divenuti adolescenti, avevano mutato le loro eIGenze, ed in particolare, avevano manifestato il desiderio di trascorrere più tempo con lui, trasferendosi presso il medesimo, che la madre non aveva sostenuto le iniziative di supporto al figlio intraprese dal padre stante il carente rendimento scolastico, che la ex moglie aveva Per_2
cambiato il percorso scolastico del figlio senza previamente confrontarsi con lui, che veniva dunque estromesso dalle decisioni che riguardavano i figli.
Tanto premesso, chiedeva il ricorrente, a modifica delle statuizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio in punto collocazione prevalente dei figli minori e consequenziali statuizioni, il loro prevalente collocamento e fissazione della residenza presso il padre, stabilendo, che venissero previste le modalità di frequentazione tra madre e figli tenendo conto delle rispettive eIGenze, e posto a carico della resistente l'obbligo di versare un contributo al mantenimento dei figli minori e sulla base della situazione reddituale e patrimoniale della madre, oltre Per_1 Per_2
al 50% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, delle spese straordinarie, ludiche e sportive previamente concordate come da protocollo di intesa tra avvocati e magistrati del Tribunale di Verbania, che venisse, inoltre, confermato a carico del medesimo il versamento in favore della resistente a titolo di concorso per il mantenimento del figlio maggiorenne , non ancora economicamente indipendente ed attesa la sua attuale residenza presso la madre, Per_3 di assegno mensile di € 400.00.
In data 9.12.2024 si costituiva , contestando quanto dedotto da parte Controparte_1
ricorrente, e, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9.1.2025, il Giudice tentava la conciliazione e, sentite le parti, rinviava la causa per l'audizione dei minori e Per_1 Per_2
Alla successiva udienza del 16.1.2025, entrambi i figli manifestavano l'eIGenza di optare per una collocazione paritaria presso i genitori, trascorrendo una settimana con un genitore e la settimana successiva con l'altro; le parti concordemente chiedevano il rinvio dell'udienza.
Alla successiva udienza del 30.1.2025, le parti trovavano un accordo in punto di affidamento, collocamento, concorso al mantenimento dei figli minori, confermando le condizioni per il concorso al mantenimento del figlio maggiorenne non ancora economicamente indipendente e sulle spese di giudizio, ed il Giudice assegnava termine per note scritte contenenti le conclusioni congiunte, che venivano rassegnate, così come in epigrafe riportate.
Le parti hanno, inoltre, rinunciato ai termini per il deposito di note conclusive.
Il PM ha concluso per l'accoglimento della domanda.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 107/2020 pubblicata il 18/02/2020 e passata in giudicato in data 23/05/2020, dell'intestato tribunale, conferma l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Per_1 Per_2
dispone il collocamento paritario dei minori e presso entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2
anagrafica presso la madre, fatta salva la facoltà per i figli minori, laddove lo desiderino, di permanere presso il padre per periodi ulteriori rispetto alle settimane alternate;
dispone che corrisponda a al fine di riequilibrare la disparità tra le Parte_1 Controparte_1
rispettive posizioni reddituali, quanto percepirà dalla Svizzera a titolo di assegni familiari che il ricorrente si impegna a richiedere al proprio datore di lavoro, mentre la percepirà CP_1
integralmente gli assegni familiari in Italia;
dispone che le spese straordinarie per i tre figli siano suddivise al 50% tra le parti;
conferma l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella misura Per_3
prevista di euro 400,00 mensili.
Spese di lite compensate tra le parti
Così deciso in Verbania, il 26/02/2025
Il Presidente est
Monica Barco