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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4223 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3564/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 3564 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c.;
TRA
, elettivamente domiciliata in Cardito (NA) alla Via P. Donadio, n. 38, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Francesco Magno, dal quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Napoli alla via Guantai Nuovi, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Cinzia Viterale, dalla quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPOSTA
E
; in persona del Controparte_2
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla G. Porzio 4 Isola G/1 80143, presso lo studio dell'Avv. Massimo Collà Ruvolo, dalla quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 02820180013802644002, nonché alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202400000147000, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 74.197,06, dovuta alla in qualità di Controparte_3 garante pubblico per il finanziamento alle piccole e medie imprese, secondo la disciplina prevista dall'art.2 co.100 lett.a della L.23/12/96 n.662
Nell'atto di citazione l'opponente lamentava l'illegittimità della cartella, stante l'impossibilità di ricorrere alla riscossione a mezzo ruolo in assenza di un valido titolo esecutivo.
L si costituiva, eccependo l'inammissibilità per tardività delle eccezioni Controparte_1 formulate dall'opponente.
Si costituiva eccependo la validità della Controparte_2 cartella, in considerazione dell'ammissibilità della riscossione a mezzo ruolo del diritto di credito oggetto del presente giudizio, anche in assenza di un titolo esecutivo.
Tanto premesso, l'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
Innanzitutto, si deve specificare che essa ha ad oggetto un vizio attinente alla facoltà dell'Istituto di credito di agire mediante riscossione a mezzo ruolo. Tuttavia, tale contestazione doveva essere fatta valere mediante opposizione a cartella entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, giacché concerne un vizio dell'atto impositivo. Quest'ultimo, infatti, può esser fatto valere con opposizione ad iscrizione ipotecaria solo ove sia dimostrato il difetto di notifica della cartella. Dunque, il debitore deve dimostrare di non aver potuto far valere in precedenza suddetto vizio in quanto non ha avuto conoscenza del presente atto impositivo fino alla notifica dell'iscrizione ipotecaria. Laddove, invece, la parte non contesti e provi la mancata conoscenza, si presume decaduto dal potere di proporre opposizione. L'iscrizione ipotecaria, quindi, potrà essere oggetto di impugnazione solo limitatamente a vizi di forma attinenti a suddetto atto, senza che possano esser fatti valere vizi inerenti alla cartella esattoriale.
In tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha specificato che solo “in caso di omessa o invalida notificazione della cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa” (Cass. Sez. Un. N. 15354/2015).
Nel caso oggetto del presente giudizio, l' dava prova Controparte_4 dell'avvenuta notifica della cartella esattoria in data 8.03.2019, la quale non è mai stata oggetto di opposizione;
peraltro, l'attore, anche in questa sede, non ha contestato la regolarità della notifica.
Ne consegue che l'opposizione sia inammissibile, in quanto tardiva. Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3564/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 Controparte_1 nella misura complessiva di euro 7.433,00 oltre rimborso delle spese generali nella
[...] misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] nella misura complessiva di euro 7.433,00 oltre rimborso delle Controparte_3 spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
Così deciso in Aversa, il 28.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 3564 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c.;
TRA
, elettivamente domiciliata in Cardito (NA) alla Via P. Donadio, n. 38, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Francesco Magno, dal quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Napoli alla via Guantai Nuovi, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Cinzia Viterale, dalla quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPOSTA
E
; in persona del Controparte_2
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla G. Porzio 4 Isola G/1 80143, presso lo studio dell'Avv. Massimo Collà Ruvolo, dalla quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 02820180013802644002, nonché alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202400000147000, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 74.197,06, dovuta alla in qualità di Controparte_3 garante pubblico per il finanziamento alle piccole e medie imprese, secondo la disciplina prevista dall'art.2 co.100 lett.a della L.23/12/96 n.662
Nell'atto di citazione l'opponente lamentava l'illegittimità della cartella, stante l'impossibilità di ricorrere alla riscossione a mezzo ruolo in assenza di un valido titolo esecutivo.
L si costituiva, eccependo l'inammissibilità per tardività delle eccezioni Controparte_1 formulate dall'opponente.
Si costituiva eccependo la validità della Controparte_2 cartella, in considerazione dell'ammissibilità della riscossione a mezzo ruolo del diritto di credito oggetto del presente giudizio, anche in assenza di un titolo esecutivo.
Tanto premesso, l'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
Innanzitutto, si deve specificare che essa ha ad oggetto un vizio attinente alla facoltà dell'Istituto di credito di agire mediante riscossione a mezzo ruolo. Tuttavia, tale contestazione doveva essere fatta valere mediante opposizione a cartella entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, giacché concerne un vizio dell'atto impositivo. Quest'ultimo, infatti, può esser fatto valere con opposizione ad iscrizione ipotecaria solo ove sia dimostrato il difetto di notifica della cartella. Dunque, il debitore deve dimostrare di non aver potuto far valere in precedenza suddetto vizio in quanto non ha avuto conoscenza del presente atto impositivo fino alla notifica dell'iscrizione ipotecaria. Laddove, invece, la parte non contesti e provi la mancata conoscenza, si presume decaduto dal potere di proporre opposizione. L'iscrizione ipotecaria, quindi, potrà essere oggetto di impugnazione solo limitatamente a vizi di forma attinenti a suddetto atto, senza che possano esser fatti valere vizi inerenti alla cartella esattoriale.
In tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha specificato che solo “in caso di omessa o invalida notificazione della cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa” (Cass. Sez. Un. N. 15354/2015).
Nel caso oggetto del presente giudizio, l' dava prova Controparte_4 dell'avvenuta notifica della cartella esattoria in data 8.03.2019, la quale non è mai stata oggetto di opposizione;
peraltro, l'attore, anche in questa sede, non ha contestato la regolarità della notifica.
Ne consegue che l'opposizione sia inammissibile, in quanto tardiva. Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3564/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 Controparte_1 nella misura complessiva di euro 7.433,00 oltre rimborso delle spese generali nella
[...] misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] nella misura complessiva di euro 7.433,00 oltre rimborso delle Controparte_3 spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
Così deciso in Aversa, il 28.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo