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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/11/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2994 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
VIA QUINTINO SELLA, 77 PALERMO, presso lo studio dell'avv.
TI RE, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 22/0453 – prot. n.
34840, emessa dall' in data Controparte_1
08/09/2022 e notificata il 16/09/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
02/10/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/10/2022 parte ricorrente proponeva
1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 22/0453 – prot. n. 34840, emessa dall' di Palermo in data 08/09/2022 Controparte_1
e notificata il 16/09/2022, con la quale viene ingiunto il pagamento della somma di € 14.400,00, oltre € 10,50 per notifica, per la violazione dell'art. 3, comma terzo, del D. L. n. 12/02 per aver impiegato lavoratori “subordinati” senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico.
Eccepiva l'opponente l'infondatezza dell'ordinanza impugnata, atteso che gli asseriti lavoratori, e , non avevano mai CP_2 Parte_2
prestato attività lavorativa di alcun genere in favore dello stesso, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
L' convenuto, regolarmente citato in giudizio, non si è costituito CP_1
ed è stato dichiarato contumace.
Espletata la prova testimoniale con i testi e , la CP_2 Parte_2
causa è stata rinviata per discussione e decisione, con termine per note conclusive.
Il ricorso è fondato.
Nel presente giudizio l' resistente, rimasto contumace, non ha provato CP_1
le contestazioni sollevate a carico della parte ricorrente.
In passato, vigeva la norma speciale dell'art. 23 co. 6 L. 689/81, ai sensi della quale “Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.”.
L'attribuzione al giudice di disporre anche d'ufficio qualsiasi mezzo di prova egli ritenesse necessario implicava l'evidente sottrazione alle parti della disponibilità della prova, a causa
2 – presumibilmente – degli interessi preminentemente pubblici che caratterizzano la materia, per cui non poteva nemmeno configurarsi una decadenza delle parti stesse in relazione ai mezzi istruttori. In questi sensi era orientata la giurisprudenza, secondo la quale si rinviene
“nel suddetto art. 23 della legge n. 689 una compiuta ed esaustiva disciplina dell'ammissione dei mezzi di prova, con previsione al riguardo di un'ampia discrezionalità del giudice e con assenza di termini perentori o di sanzione di decadenza a carico delle parti” (Cass. Sez. Lav. 29/11/2005 n. 25945, Cass. 18/10/1997 n. 10197).
Oggi l'art. 6 co. 1 D.lgs. 150/11 ha previsto che alle controversie di cui all'art. 22 L. 689/81, come la presente, si applichino le norme del rito del lavoro.
L'ente che ha irrogato la sanzione non si è costituito, né ha prodotto a propria difesa idonea documentazione per confutare l'assunto di parte ricorrente, pertanto, si versa, quanto meno, nell'ipotesi di cui all'art. 6 co. 11 D.lgs.
150/11, ai sensi del quale “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Tale disposizione sembra codificare il consolidato orientamento secondo cui spetta all'Amministrazione che irroga la sanzione provare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito sanzionato (Cass. S.U. 30/9/2009 n. 20930,
Cass. 4/2/2005 n. 2363, Cass. 16/3/2001 n. 3837, Cass. 15/4/1999 n. 3741).
Stante la mancata costituzione in giudizio è evidente che l' Controparte_1
non ha adempiuto l'onere in questione.
[...]
Peraltro, deve osservarsi che parte opponente, pur non avendone l'onere, ha provato che e non hanno svolto alcuna CP_2 Parte_2
attività lavorativa in suo favore e che il rapporto di lavoro fosse intercorso esclusivamente con il Sig. , n.q. di titolare della struttura Persona_1
ricettiva Gallizza S.r.l., il quale per l'appunto forniva le direttive e retribuiva gli
3 stessi per l'attività svolta.
In applicazione dei suddetti principi il ricorso va, dunque, accolto e l'ordinanza ingiunzione n. 22/0453 – prot. n. 34840, emessa dall'
[...]
in data 08/09/2022 e notificata il Controparte_1
16/09/2022, va annullata per carenza di prova in ordine alla responsabilità dell'opponente.
Le spese seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa, in accoglimento del ricorso proposto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 22/0453 – prot. n. 34840, emessa dall' di Palermo in data 08/09/2022 e Controparte_1
notificata il 16/09/2022; condanna l' di Palermo al pagamento in Controparte_1
favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi €
2.540,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 03/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
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IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2994 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
VIA QUINTINO SELLA, 77 PALERMO, presso lo studio dell'avv.
TI RE, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 22/0453 – prot. n.
34840, emessa dall' in data Controparte_1
08/09/2022 e notificata il 16/09/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
02/10/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/10/2022 parte ricorrente proponeva
1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 22/0453 – prot. n. 34840, emessa dall' di Palermo in data 08/09/2022 Controparte_1
e notificata il 16/09/2022, con la quale viene ingiunto il pagamento della somma di € 14.400,00, oltre € 10,50 per notifica, per la violazione dell'art. 3, comma terzo, del D. L. n. 12/02 per aver impiegato lavoratori “subordinati” senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico.
Eccepiva l'opponente l'infondatezza dell'ordinanza impugnata, atteso che gli asseriti lavoratori, e , non avevano mai CP_2 Parte_2
prestato attività lavorativa di alcun genere in favore dello stesso, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
L' convenuto, regolarmente citato in giudizio, non si è costituito CP_1
ed è stato dichiarato contumace.
Espletata la prova testimoniale con i testi e , la CP_2 Parte_2
causa è stata rinviata per discussione e decisione, con termine per note conclusive.
Il ricorso è fondato.
Nel presente giudizio l' resistente, rimasto contumace, non ha provato CP_1
le contestazioni sollevate a carico della parte ricorrente.
In passato, vigeva la norma speciale dell'art. 23 co. 6 L. 689/81, ai sensi della quale “Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.”.
L'attribuzione al giudice di disporre anche d'ufficio qualsiasi mezzo di prova egli ritenesse necessario implicava l'evidente sottrazione alle parti della disponibilità della prova, a causa
2 – presumibilmente – degli interessi preminentemente pubblici che caratterizzano la materia, per cui non poteva nemmeno configurarsi una decadenza delle parti stesse in relazione ai mezzi istruttori. In questi sensi era orientata la giurisprudenza, secondo la quale si rinviene
“nel suddetto art. 23 della legge n. 689 una compiuta ed esaustiva disciplina dell'ammissione dei mezzi di prova, con previsione al riguardo di un'ampia discrezionalità del giudice e con assenza di termini perentori o di sanzione di decadenza a carico delle parti” (Cass. Sez. Lav. 29/11/2005 n. 25945, Cass. 18/10/1997 n. 10197).
Oggi l'art. 6 co. 1 D.lgs. 150/11 ha previsto che alle controversie di cui all'art. 22 L. 689/81, come la presente, si applichino le norme del rito del lavoro.
L'ente che ha irrogato la sanzione non si è costituito, né ha prodotto a propria difesa idonea documentazione per confutare l'assunto di parte ricorrente, pertanto, si versa, quanto meno, nell'ipotesi di cui all'art. 6 co. 11 D.lgs.
150/11, ai sensi del quale “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Tale disposizione sembra codificare il consolidato orientamento secondo cui spetta all'Amministrazione che irroga la sanzione provare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito sanzionato (Cass. S.U. 30/9/2009 n. 20930,
Cass. 4/2/2005 n. 2363, Cass. 16/3/2001 n. 3837, Cass. 15/4/1999 n. 3741).
Stante la mancata costituzione in giudizio è evidente che l' Controparte_1
non ha adempiuto l'onere in questione.
[...]
Peraltro, deve osservarsi che parte opponente, pur non avendone l'onere, ha provato che e non hanno svolto alcuna CP_2 Parte_2
attività lavorativa in suo favore e che il rapporto di lavoro fosse intercorso esclusivamente con il Sig. , n.q. di titolare della struttura Persona_1
ricettiva Gallizza S.r.l., il quale per l'appunto forniva le direttive e retribuiva gli
3 stessi per l'attività svolta.
In applicazione dei suddetti principi il ricorso va, dunque, accolto e l'ordinanza ingiunzione n. 22/0453 – prot. n. 34840, emessa dall'
[...]
in data 08/09/2022 e notificata il Controparte_1
16/09/2022, va annullata per carenza di prova in ordine alla responsabilità dell'opponente.
Le spese seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa, in accoglimento del ricorso proposto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 22/0453 – prot. n. 34840, emessa dall' di Palermo in data 08/09/2022 e Controparte_1
notificata il 16/09/2022; condanna l' di Palermo al pagamento in Controparte_1
favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi €
2.540,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 03/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
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