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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/06/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4062/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Gianluca Gallucci Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Gilda CP_1
Avena e Umberto Ferrato resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.10.2024 ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di aver lavorato alle dipendenze CP_1 dell' dall'anno 2018 all'anno 2022 svolgendo Parte_2 le mansioni di bracciante agricola, esponeva che con missive dei primi mesi dell'anno 2024 l' aveva chiesto la restituzione delle somme corrisposte CP_2
a titolo di indennità di malattia e di disoccupazione contestualmente comunicando la cancellazione delle giornate di lavoro agricolo.
Deduceva di aver presentato ricorso amministrativo, rimasto senza riscontro, e che l' aveva sollecitato la restituzione di quanto corrisposto per CP_1 disoccupazione agricola per gli anni in questione con la motivazione della
“mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”.
1 Contestava le determinazioni dell' e, assumendo l'illegittima cancellazione CP_1 dagli elenchi dei lavoratori agricoli e la infondatezza della pretesa restitutoria fatta valere dall'Istituto in ragione delle prestazioni di lavoro agricolo rese nelle annualità qui di interesse, concludeva chiedendo “[..] a) accertare e dichiarare che i sig. 102 giornate all'anno, negli anni dal 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 per n. 102 giornate all'anno ha lavorato alle dipendenze dell' Parte_2 quale bracciante agricola e, per l'effetto, dichiarare il diritto
[...] della lavoratrice alla iscrizione nei competenti elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni rispettivamente indicati;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare nullo
e/o illegittimo il provvedimento dell' di cancellazione dagli elenchi dei CP_1 lavoratori agricoli dei ricorrenti per i rispettivi anni indicati e/o disporne la regolare iscrizione;
c) per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai ricorrenti all' a titolo di restituzione delle prestazioni previdenziali CP_1 legittimamente fruite negli anni suindicati [..]”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'intervenuta decadenza ex art. 22 CP_1
D.L. n. 7/1970 nonché l'infondatezza nel merito e concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.6.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile cogliendo nel segno l'eccezione di intervenuta decadenza sollevata dall' . CP_2
Com'è noto, l'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7 prevede un termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli disponendo “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
In particolare, il termine decadenziale - dapprima eliminato a seguito dell'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 come convertito dall'art. 1, comma 1, della
2 Legge 6 agosto 2008, n. 133, - è stato in seguito ripristinato (a far data dal
6.7.2011) per effetto dell'art. 38 D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio
1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi - conformemente ad una interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2005, in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione - determina la decadenza sostanziale del privato, non suscettibile come tale di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533 del 1973”. (così Cass. Sez. lav. 6 luglio 2009, n.
15813).
Ora, nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto che l' nei primi mesi CP_2 dell'anno 2024 (così in ricorso alla pag. 1) ha inviato le comunicazioni con le quali ha chiesto la restituzione delle prestazioni previdenziali fruite in virtù del rapporto di lavoro agricolo, in particolare l'indennità di malattia e disoccupazione, comunicando la cancellazione delle giornate di lavoro agricolo;
a sostegno della allegazione la parte ha depositato (cfr. all. 12 e 13) le richiamate missive dell' . CP_1
Si tratta, osserva il giudice, delle note (datate 30.1.2024) con le quali l' CP_1 ha comunicato la reiezione delle domande della ricorrente volte ad ottenere l'indennità di malattia per le annualità qui di interesse (all. 12) - e ciò sull'assunto della mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per il numero di giornate necessarie per l'anno di inizio della malattia e per quello precedente – nonché di quelle (datate 13.2.2024) con le quali è stato comunicato il rigetto delle domande di parte ricorrente intese ad ottenere, per le medesime annualità, l'indennità di disoccupazione e ciò sulla base del motivo per cui “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”.
3 Ebbene, la conoscenza da parte della ricorrente dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli deve farsi risalire, quantomeno, ai primi mesi di marzo dell'anno 2024, epoca nella quale, per come dedotto, ella ha ricevuto le note di cui trattasi. CP_1
Stante quanto precede, rileva il giudice che l'azione giudiziaria avverso la cancellazione - proposta con l'odierno ricorso depositato il 24.10.2014 - è stata esercitata allorquando il termine decadenziale era ormai spirato.
Ed invero, il ricorso amministrativo del 23.5.2024 (all. 1 fasc. ricorrente) menzionato nell'atto introduttivo del giudizio non può in alcun modo considerarsi utile ad impedire la decadenza ex art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7 posto che con tale atto la parte - lungi dal contestare il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e chiedere la reiscrizione in detti elenchi - si è limitata a contestare le missive dell' analiticamente CP_1 indicate in ricorso (con le quali l' ha comunicato la reiezione delle CP_2 domande di indennità di malattia e delle successive con le quali è stata chiesta la restituzione delle somme erogate a titolo di indennità di malattia e disoccupazione) e a chiederne l'annullamento/revoca.
L'omessa tempestiva impugnazione della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli determina la irretrattabilità del provvedimento dell' e, CP_2 per l'effetto, il rigetto della domanda proposta in questa sede.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 4 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
4
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4062/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Gianluca Gallucci Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Gilda CP_1
Avena e Umberto Ferrato resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.10.2024 ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di aver lavorato alle dipendenze CP_1 dell' dall'anno 2018 all'anno 2022 svolgendo Parte_2 le mansioni di bracciante agricola, esponeva che con missive dei primi mesi dell'anno 2024 l' aveva chiesto la restituzione delle somme corrisposte CP_2
a titolo di indennità di malattia e di disoccupazione contestualmente comunicando la cancellazione delle giornate di lavoro agricolo.
Deduceva di aver presentato ricorso amministrativo, rimasto senza riscontro, e che l' aveva sollecitato la restituzione di quanto corrisposto per CP_1 disoccupazione agricola per gli anni in questione con la motivazione della
“mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”.
1 Contestava le determinazioni dell' e, assumendo l'illegittima cancellazione CP_1 dagli elenchi dei lavoratori agricoli e la infondatezza della pretesa restitutoria fatta valere dall'Istituto in ragione delle prestazioni di lavoro agricolo rese nelle annualità qui di interesse, concludeva chiedendo “[..] a) accertare e dichiarare che i sig. 102 giornate all'anno, negli anni dal 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 per n. 102 giornate all'anno ha lavorato alle dipendenze dell' Parte_2 quale bracciante agricola e, per l'effetto, dichiarare il diritto
[...] della lavoratrice alla iscrizione nei competenti elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni rispettivamente indicati;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare nullo
e/o illegittimo il provvedimento dell' di cancellazione dagli elenchi dei CP_1 lavoratori agricoli dei ricorrenti per i rispettivi anni indicati e/o disporne la regolare iscrizione;
c) per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai ricorrenti all' a titolo di restituzione delle prestazioni previdenziali CP_1 legittimamente fruite negli anni suindicati [..]”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'intervenuta decadenza ex art. 22 CP_1
D.L. n. 7/1970 nonché l'infondatezza nel merito e concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.6.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile cogliendo nel segno l'eccezione di intervenuta decadenza sollevata dall' . CP_2
Com'è noto, l'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7 prevede un termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli disponendo “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
In particolare, il termine decadenziale - dapprima eliminato a seguito dell'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 come convertito dall'art. 1, comma 1, della
2 Legge 6 agosto 2008, n. 133, - è stato in seguito ripristinato (a far data dal
6.7.2011) per effetto dell'art. 38 D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio
1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi - conformemente ad una interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2005, in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione - determina la decadenza sostanziale del privato, non suscettibile come tale di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533 del 1973”. (così Cass. Sez. lav. 6 luglio 2009, n.
15813).
Ora, nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto che l' nei primi mesi CP_2 dell'anno 2024 (così in ricorso alla pag. 1) ha inviato le comunicazioni con le quali ha chiesto la restituzione delle prestazioni previdenziali fruite in virtù del rapporto di lavoro agricolo, in particolare l'indennità di malattia e disoccupazione, comunicando la cancellazione delle giornate di lavoro agricolo;
a sostegno della allegazione la parte ha depositato (cfr. all. 12 e 13) le richiamate missive dell' . CP_1
Si tratta, osserva il giudice, delle note (datate 30.1.2024) con le quali l' CP_1 ha comunicato la reiezione delle domande della ricorrente volte ad ottenere l'indennità di malattia per le annualità qui di interesse (all. 12) - e ciò sull'assunto della mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per il numero di giornate necessarie per l'anno di inizio della malattia e per quello precedente – nonché di quelle (datate 13.2.2024) con le quali è stato comunicato il rigetto delle domande di parte ricorrente intese ad ottenere, per le medesime annualità, l'indennità di disoccupazione e ciò sulla base del motivo per cui “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”.
3 Ebbene, la conoscenza da parte della ricorrente dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli deve farsi risalire, quantomeno, ai primi mesi di marzo dell'anno 2024, epoca nella quale, per come dedotto, ella ha ricevuto le note di cui trattasi. CP_1
Stante quanto precede, rileva il giudice che l'azione giudiziaria avverso la cancellazione - proposta con l'odierno ricorso depositato il 24.10.2014 - è stata esercitata allorquando il termine decadenziale era ormai spirato.
Ed invero, il ricorso amministrativo del 23.5.2024 (all. 1 fasc. ricorrente) menzionato nell'atto introduttivo del giudizio non può in alcun modo considerarsi utile ad impedire la decadenza ex art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7 posto che con tale atto la parte - lungi dal contestare il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e chiedere la reiscrizione in detti elenchi - si è limitata a contestare le missive dell' analiticamente CP_1 indicate in ricorso (con le quali l' ha comunicato la reiezione delle CP_2 domande di indennità di malattia e delle successive con le quali è stata chiesta la restituzione delle somme erogate a titolo di indennità di malattia e disoccupazione) e a chiederne l'annullamento/revoca.
L'omessa tempestiva impugnazione della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli determina la irretrattabilità del provvedimento dell' e, CP_2 per l'effetto, il rigetto della domanda proposta in questa sede.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 4 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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