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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 17/4/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 15652/2024, promossa da:
IE ZI, c.f. C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. D'ARGENZIO INES ANNA e RT GU, c.f. C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. REDONA ALESSANDRA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 26/08/2024, con cui IE ZI e RT GU, unitisi in matrimonio a Travagliato-BS in data 8.7.2006 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Travagliato-BS al numero 16 parte II serie A dell'anno 2006), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate, così come modificate con note scritte del 3-4.2.2025, e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 29.8.2024;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del Tribunale di Brescia del 19.12.2022;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
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«a) i coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
b) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
c) disporsi l'affidamento condiviso con collocamento paritario alternato dei figli minori JE (nata il [...]) e NI (nato il [...]) ad entrambi i genitori, con fissazione della loro residenza presso l'abitazione della madre, in Cazzago San Martino Via dei Mille n. 5/a, ora Via G. Angelini, 26/A;
d) in ordine all'organizzazione delle modalità di visita e frequentazione della prole da parte di ciascun genitore, nel rispetto di una gestione pressoché paritaria e dell'affido condiviso, con collocamento paritario, adottarsi il seguente calendario a partire dalla sottoscrizione delle presenti note congiunte:
I) collocazione dei figli minorenni presso un genitore nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e presso l'altro genitore nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica, con alternanza settimanale tra loro e secondo gli orari e le modalità di accudimento come di seguito meglio dettagliate: madre/o padre, a settimane alternate: - il martedì dall'uscita da scuola, ore 12.00, fino al mercoledì mattina, ore 8.00, comprendendo il pernottamento, il prelievo ed il riaccompagno a scuola;
- il giovedì dall'uscita da scuola, ore 12.00, fino al venerdì mattina, ore 8.00, comprendendo i pasti, il pernottamento, il prelievo ed il riaccompagno a scuola;
- il sabato, dall'uscita da scuola, ore 12.00, fino al martedì mattina, ore 8.00, comprendendo i pasti, i pernottamenti, il prelievo ed il riaccompagno a scuola;
padre/o madre, a settimane alternate: - il mercoledì dall'uscita da scuola, ore 12.00, fino al giovedì mattina, ore 8.00, comprendendo i pasti, il pernottamento, il prelievo ed il riaccompagno a scuola;
- il venerdì dall'uscita da scuola, ore 12.00, fino al sabato mattina, ore 8.00, comprendendo i pasti, il pernottamento, il prelievo ed il riaccompagno a scuola;
- nell'ipotesi in cui nei giorni indicati non sia prevista la scuola, l'orario di prelievo e consegna dei figli è da intendersi per le ore 8,30 od orario più tardo, come da accordi via via presi concordemente dai genitori nell'interesse dei minori;
II) nei giorni ed orari sopra previsti, ciascun genitore potrà fare affidamento o delegare per specifici compiti le persone di supporto rispettivamente individuate (partner, nonni, zii, baby sitter);
III) nei giorni in cui i figli sono con un genitore, l'altro potrà fare una telefonata o video chiamata nell'arco della giornata, in orario compatibile con gli impegni familiari e della prole;
IV) durante le vacanze natalizie o pasquali, restano comunque vigenti gli orari delle settimane alternate come individuate nei punti ut supra con la precisazione che, ad anni alterni, i figli passeranno con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il Giorno di Natale;
si precisa che il giorno di Natale 2024, i bambini resteranno con la mamma, dato che il Natale scorso sono rimasti con il papà;
V) ciascun genitore potrà trascorrere con i figli, durante le vacanze scolastiche estive, due settimane, eventualmente da spezzarsi in due periodi di una settimana ciascuno, da stabilirsi entro la fine del mese di maggio dell'anno interessato. Le parti concordano sin d'ora che le due settimane centrali di agosto, coincidenti con il periodo di ferie estive delle attività di lavoro di entrambi, saranno ripartite in modo che ciascuno abbia con sé i figli in una delle due settimane libere dal lavoro e viceversa, salvo eventuali diversi accordi dei genitori;
per l'estate 2024 i figli trascorreranno le vacanze con il padre dal 10 al 16 di agosto e con la madre dal 17 al 23 di agosto;
VI) le Parti prevedono fin da ora che, nel giorno della cresima e comunione di ciascuno dei figli, sia il padre che la madre parteciperanno alla cerimonia religiosa e, salvo diversi e successivi accordi, per il pranzo il minore resterà con il genitore che, secondo il calendario sopra previsto, avrà con sé il figlio e per la cena con l'altro genitore;
VII) le Parti prevedono che, nei giorni di compleanno dei figli, nel caso in cui i genitori si accordassero per l'organizzazione della festa di compleanno in uno spazio neutro (sala dell'oratorio o saletta civica, parco pubblico, ecc.), entrambi i genitori concorreranno all'organizzazione con concorso alle spese secondo la ripartizione prevista per le spese
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straordinarie; in subordine, il genitore che avrà con sé il minore secondo il calendario sopra previsto festeggerà nella prima parte della giornata e consentirà che l'altro genitore tenga il figlio con sé dall'uscita dal lavoro (ore 18,30 circa) per la cena, con pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina seguente o comunque a casa dell'altro genitore, se così prevista secondo il citato calendario;
VIII) i genitori collaboreranno tra loro nei trasferimenti dei figli dalle rispettive abitazioni, con la precisazione che il genitore che avrà collocati i figli presso di sé, qualora i minori necessitassero di beni personali o strumenti di studio lasciati nell'abitazione dell'altro genitore, si premurerà di recuperare quanto necessario presso il secondo;
durante i periodi di vacanza scolastica, i figli vengono accompagnati da un genitore all'altro e riaccompagnati da questi al primo e viceversa;
IX) ciascun genitore deve esimersi da giudizi negativi espressi l'un verso l'altra e viceversa, e così gli stessi devono adoperarsi affinchè i rispettivi familiari si astengano dall'esprimere detti eventuali giudizi negativi;
X) nelle occasioni di prelievo dei bambini da parte della mamma, il padre si impegna ad evitare che i propri familiari eventualmente presenti interferiscano nella relazione della mamma con i bambini;
XI) i genitori si rilasciano reciproco consenso ed autorizzazione all'eventuale espatrio dei figli per vacanze, salute;
XII) in merito al mantenimento dei figli - essendo stato concordato un affido condiviso con collocazione paritaria, le Parti concordano che la signora RZ riceva in via esclusiva l'assegno unico universale attualmente erogato dell'INPS per la prole;
per il resto, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli per il periodo in cui i minori si trovano presso lo stesso;
XIII) il sig. UI contribuirà nella misura del 60% alle spese straordinarie dei figli come previsti dal Protocollo del Tribunale di Brescia che, allegato al presente scritto, è da considerarsi parte integrante del medesimo, e con le seguenti precisazioni: 1) la signora RZ, essendovi la disponibilità gratuita dei nonni paterni, sosterrà integralmente le spese della propria baby sitter senza nulla chiedere al sig. UI;
XIV) fino a quando i figli frequenteranno la scuola primaria, il sig. UI sosterrà integralmente il costo dell'abbonamento dell'autobus. Dalle medie ciascun genitore sosterrà il costo dell'abbonamento del mezzo di trasporto necessario per raggiungere la propria abitazione dalla scuola frequentata;
XV) le somme depositate nell'interesse dei figli presso la Banca BPM di Ospitaletto, su due conti correnti riferibili ai figli, fino alla loro maggiore età, potranno essere eventualmente utilizzate nel solo esclusivo interesse dei minori, e su accordo dei genitori.
XVI) la casa coniugale sita in Cazzago San Martino (BS), Via Regina Elena, 95, di cui il sig. UI è proprietario resta allo stesso assegnata;
XVII) le parti dichiarano di aver definito ogni questione relativa alla divisione del patrimonio comune acquisito nel corso del rapporto coniugale e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro in relazione alla comunione legale e allo scioglimento della stessa, il tutto anche a definizione di ogni rapporto patrimoniale inerente al matrimonio, al fine della completa risoluzione di ogni questione economica esistente tra gli stessi, e quale elemento funzionale per la soluzione della crisi familiare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L. n. 74/87;
XVIII) le Parti considerano manifestamente superfluo l'ascolto dei figli minori nella presente sede, avendo raggiunto un accordo nel loro esclusivo interesse»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
(segue)
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
IE ZI e RT GU alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 17/4/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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