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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2024, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti
Magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente
dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 323/23 R.G., promossa da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Parte_1
Merlo, giusta procura in atti;
-ricorrente
contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal curatore speciale Controparte_1
avv. Vincenzina Pagliazzo, giusta nomina del Presidente del Tribunale allegata in atti;
-resistente
E con il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione dei coniugi
1
FATTO E DIRITTO
premettendo che in data 22.12.1981 aveva contratto matrimonio con Parte_1
- trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Librizzi (ME), atto Controparte_1
n. 1 P.
2. S. C anno 1982 - che dalla relazione erano nati due figli, e , ormai Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni, che successivamente era venuto meno l'affectio maritalis a causa di reciproche incomprensioni, ha chiesto la pronuncia della separazione personale.
Fissata l'udienza per la comparizione dei coniugi il Presidente, stante le condizioni di salute documentate in atti attestanti le gravi patologia di cui era affetta la resistente ha provveduto alla nomina del curatore speciale nella persona dell'avv. Pagliazzo.
Il Curatore speciale, costituitosi in giudizio, ha chiesto in via riconvenzionale l'assegno di mantenimento in favore della resistente.
Nelle more del giudizio è sopravvenuto il decesso di e la causa è stata Controparte_1
rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il Collegio preso atto della dichiarazione di morte della resistente dichiara cessata la materia del contendere.
In materia, conformemente a quanto precisato dalla giurisprudenza maggioritaria, nel caso di morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione o divorzio si determina la c.d. “cessazione della materia del contendere”, ossia non si procede, così come avviene nella regolarità dei casi, all'interruzione del processo ed alla successiva riassunzione ad opera degli eredi, ma si giunge alla declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass., n. 26489/2017).
La morte del coniuge, in pendenza di giudizio di separazione o divorzio fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la morte del coniuge, anche nel corso del giudizio di legittimità, fa cessare la materia del contendere sia nel giudizio sullo "status" che in quello
2 relativo alle domande accessorie, compreso il giudizio sulla richiesta di assegno divorzile, non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, posto che l'obbligo di corresponsione di tale assegno è personalissimo e non trasmissibile agli eredi, trattandosi di posizione debitoria inscindibilmente legata a uno "status" personale, che può essere accertata solo in relazione alla persona cui detto "status" si riferisce. Tale principio deve estendersi anche alle domande accessorie che sono “autonomamente” sub judice al momento della morte del coniuge nei cui confronti era stato richiesto l'assegno” (Cass. 20 febbraio 2018, n. 4092).
La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale comporta, quindi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere anche con riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza (Cass., n. 18130/2013; Cass., n. 5441/2008).
Sulla base di quanto esposto il Tribunale non ha disposto l'interruzione del giudizio dovendosi
- come affermato dalla giurisprudenza - dichiarare cessata la materia del contendere.
Per le medesime considerazioni, nulla va disposto sulle spese di lite stante il decesso della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 323/2023 R.G. così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere.
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 27.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti
Magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente
dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 323/23 R.G., promossa da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Parte_1
Merlo, giusta procura in atti;
-ricorrente
contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal curatore speciale Controparte_1
avv. Vincenzina Pagliazzo, giusta nomina del Presidente del Tribunale allegata in atti;
-resistente
E con il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione dei coniugi
1
FATTO E DIRITTO
premettendo che in data 22.12.1981 aveva contratto matrimonio con Parte_1
- trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Librizzi (ME), atto Controparte_1
n. 1 P.
2. S. C anno 1982 - che dalla relazione erano nati due figli, e , ormai Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni, che successivamente era venuto meno l'affectio maritalis a causa di reciproche incomprensioni, ha chiesto la pronuncia della separazione personale.
Fissata l'udienza per la comparizione dei coniugi il Presidente, stante le condizioni di salute documentate in atti attestanti le gravi patologia di cui era affetta la resistente ha provveduto alla nomina del curatore speciale nella persona dell'avv. Pagliazzo.
Il Curatore speciale, costituitosi in giudizio, ha chiesto in via riconvenzionale l'assegno di mantenimento in favore della resistente.
Nelle more del giudizio è sopravvenuto il decesso di e la causa è stata Controparte_1
rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il Collegio preso atto della dichiarazione di morte della resistente dichiara cessata la materia del contendere.
In materia, conformemente a quanto precisato dalla giurisprudenza maggioritaria, nel caso di morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione o divorzio si determina la c.d. “cessazione della materia del contendere”, ossia non si procede, così come avviene nella regolarità dei casi, all'interruzione del processo ed alla successiva riassunzione ad opera degli eredi, ma si giunge alla declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass., n. 26489/2017).
La morte del coniuge, in pendenza di giudizio di separazione o divorzio fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la morte del coniuge, anche nel corso del giudizio di legittimità, fa cessare la materia del contendere sia nel giudizio sullo "status" che in quello
2 relativo alle domande accessorie, compreso il giudizio sulla richiesta di assegno divorzile, non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, posto che l'obbligo di corresponsione di tale assegno è personalissimo e non trasmissibile agli eredi, trattandosi di posizione debitoria inscindibilmente legata a uno "status" personale, che può essere accertata solo in relazione alla persona cui detto "status" si riferisce. Tale principio deve estendersi anche alle domande accessorie che sono “autonomamente” sub judice al momento della morte del coniuge nei cui confronti era stato richiesto l'assegno” (Cass. 20 febbraio 2018, n. 4092).
La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale comporta, quindi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere anche con riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza (Cass., n. 18130/2013; Cass., n. 5441/2008).
Sulla base di quanto esposto il Tribunale non ha disposto l'interruzione del giudizio dovendosi
- come affermato dalla giurisprudenza - dichiarare cessata la materia del contendere.
Per le medesime considerazioni, nulla va disposto sulle spese di lite stante il decesso della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 323/2023 R.G. così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere.
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 27.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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