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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/08/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1598/2025 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione promossa congiuntamente da:
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, c.f. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato CALDARO LAURA
In punto: modifica condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ed ai contributi economici in favore di questi.
Conclusioni comuni delle parti: i ricorrenti congiuntamente chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito, modificando il precedente decreto del tribunale per i Minorenni di Venezia, voglia così provvedere:
1- Disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_1 autorizzando ciascuno di essi ad esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. La minore avrà collocazione prevalente presso il padre ma manterrà la residenza presso la madre, con facoltà di quest'ultima di concordare con la figlia le visite alla luce dell'età della stessa e degli impegni scolastici ed extrascolastici.
1 Le decisioni di maggior rilievo e interesse relative all'educazione, alla formazione, all'istruzione e alla salute della figlia saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa. Entrambi
i genitori provvederanno a seguire la figlia nelle attività scolastiche ed extrascolastiche, in ragione di una gestione equilibrata e complessiva delle reciproche responsabilità genitoriali, per gli aspetti educativi e formativi, come per quelli ludici e ricreativi.
2- Nulla disporre in merito alla casa familiare essendo stata rilasciata da entrambi i genitori già da diversi anni.
3- I genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia ed il sig. acconsente che CP_1 la sig.ra continui a percepire, in via esclusiva, l'Assegno Unico e Universale per i Parte_1
Figli erogato dall'INPS, prendendo atto che il presente accordo è già in vigore tra i genitori da aprile 2024.
4- Inoltre, il sig. si accollerà al 100% le spese straordinarie di carattere scolastico e CP_1 ricreativo sostenute per la figlia. Per le spese straordinarie mediche le parti concordano che verranno ripartite al 50% solo quelle non coperte da servizio sanitario nazionale e fino all'importo di € 500 per spesa medica. Se la spesa superasse il predetto importo le parti si accorderanno di volta in volta. La signora rimborserà sul conto corrente del sig. Parte_1 la spesa, entro il giorno 20 del mese successivo alla presentazione delle pezze CP_1 giustificative.
5- Prendere atto che le spese legali della presente procedura sono a carico del sig. CP_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 28/04/2025 e CP_1
hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale Parte_1 per i Minorenni di Venezia n. 1439/2011 cron. datato 25/03/2011 e depositato in data
07/04/2011.
In particolare, le parti chiedono di modificare il regime di affidamento e mantenimento della loro figlia di quasi diciassette anni, avendo la stessa espresso il desiderio di trasferirsi Per_1
a vivere in maniera prevalente presso il padre e ritenendo i genitori che questo mutamento risponda maggiormente alle esigenze della ragazza.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in
2 quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse della minore.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui al decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia n.
1439/2011 cron. datato 25/03/2011 e depositato in data 07/04/2011 vengano modificate nei termini seguenti:
- conferma l'affido in via condivisa della figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_1 autorizzando ciascuno di essi ad esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. La minore avrà collocazione prevalente presso il padre ma manterrà la residenza presso la madre, con facoltà di quest'ultima di concordare con la figlia le visite alla luce dell'età della stessa e degli impegni scolastici ed extrascolastici.
Le decisioni di maggior rilievo e interesse relative all'educazione, alla formazione, all'istruzione e alla salute della figlia saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa. Entrambi i genitori provvederanno a seguire la figlia nelle attività scolastiche ed extrascolastiche, in ragione di una gestione equilibrata e complessiva delle reciproche responsabilità genitoriali, per gli aspetti educativi e formativi, come per quelli ludici e ricreativi;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto della figlia;
- pone a carico del padre al 100% le spese straordinarie di carattere scolastico e ricreativo sostenute per la figlia e prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti circa la suddivisione delle spese straordinarie mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale che verranno ripartite al 50% e fino all'importo di € 500 per spesa medica. Se la spesa superasse il predetto importo le parti si accorderanno di volta in volta. La signora rimborserà sul conto Parte_1 corrente del sig. la spesa, entro il giorno 20 del mese successivo alla presentazione delle CP_1 pezze giustificative;
- prende altresì atto dell'accordo, già in vigore tra i genitori da aprile 2024, circa l'Assegno
Unico e Universale per i Figli erogato dall'INPS che la sig.ra continuerà a percepire Parte_1
3 in via esclusiva;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza il 31 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Ludovico Rossi
4
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1598/2025 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione promossa congiuntamente da:
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, c.f. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato CALDARO LAURA
In punto: modifica condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ed ai contributi economici in favore di questi.
Conclusioni comuni delle parti: i ricorrenti congiuntamente chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito, modificando il precedente decreto del tribunale per i Minorenni di Venezia, voglia così provvedere:
1- Disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_1 autorizzando ciascuno di essi ad esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. La minore avrà collocazione prevalente presso il padre ma manterrà la residenza presso la madre, con facoltà di quest'ultima di concordare con la figlia le visite alla luce dell'età della stessa e degli impegni scolastici ed extrascolastici.
1 Le decisioni di maggior rilievo e interesse relative all'educazione, alla formazione, all'istruzione e alla salute della figlia saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa. Entrambi
i genitori provvederanno a seguire la figlia nelle attività scolastiche ed extrascolastiche, in ragione di una gestione equilibrata e complessiva delle reciproche responsabilità genitoriali, per gli aspetti educativi e formativi, come per quelli ludici e ricreativi.
2- Nulla disporre in merito alla casa familiare essendo stata rilasciata da entrambi i genitori già da diversi anni.
3- I genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia ed il sig. acconsente che CP_1 la sig.ra continui a percepire, in via esclusiva, l'Assegno Unico e Universale per i Parte_1
Figli erogato dall'INPS, prendendo atto che il presente accordo è già in vigore tra i genitori da aprile 2024.
4- Inoltre, il sig. si accollerà al 100% le spese straordinarie di carattere scolastico e CP_1 ricreativo sostenute per la figlia. Per le spese straordinarie mediche le parti concordano che verranno ripartite al 50% solo quelle non coperte da servizio sanitario nazionale e fino all'importo di € 500 per spesa medica. Se la spesa superasse il predetto importo le parti si accorderanno di volta in volta. La signora rimborserà sul conto corrente del sig. Parte_1 la spesa, entro il giorno 20 del mese successivo alla presentazione delle pezze CP_1 giustificative.
5- Prendere atto che le spese legali della presente procedura sono a carico del sig. CP_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 28/04/2025 e CP_1
hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale Parte_1 per i Minorenni di Venezia n. 1439/2011 cron. datato 25/03/2011 e depositato in data
07/04/2011.
In particolare, le parti chiedono di modificare il regime di affidamento e mantenimento della loro figlia di quasi diciassette anni, avendo la stessa espresso il desiderio di trasferirsi Per_1
a vivere in maniera prevalente presso il padre e ritenendo i genitori che questo mutamento risponda maggiormente alle esigenze della ragazza.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in
2 quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse della minore.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui al decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia n.
1439/2011 cron. datato 25/03/2011 e depositato in data 07/04/2011 vengano modificate nei termini seguenti:
- conferma l'affido in via condivisa della figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_1 autorizzando ciascuno di essi ad esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. La minore avrà collocazione prevalente presso il padre ma manterrà la residenza presso la madre, con facoltà di quest'ultima di concordare con la figlia le visite alla luce dell'età della stessa e degli impegni scolastici ed extrascolastici.
Le decisioni di maggior rilievo e interesse relative all'educazione, alla formazione, all'istruzione e alla salute della figlia saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa. Entrambi i genitori provvederanno a seguire la figlia nelle attività scolastiche ed extrascolastiche, in ragione di una gestione equilibrata e complessiva delle reciproche responsabilità genitoriali, per gli aspetti educativi e formativi, come per quelli ludici e ricreativi;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto della figlia;
- pone a carico del padre al 100% le spese straordinarie di carattere scolastico e ricreativo sostenute per la figlia e prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti circa la suddivisione delle spese straordinarie mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale che verranno ripartite al 50% e fino all'importo di € 500 per spesa medica. Se la spesa superasse il predetto importo le parti si accorderanno di volta in volta. La signora rimborserà sul conto Parte_1 corrente del sig. la spesa, entro il giorno 20 del mese successivo alla presentazione delle CP_1 pezze giustificative;
- prende altresì atto dell'accordo, già in vigore tra i genitori da aprile 2024, circa l'Assegno
Unico e Universale per i Figli erogato dall'INPS che la sig.ra continuerà a percepire Parte_1
3 in via esclusiva;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza il 31 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Ludovico Rossi
4
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello