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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2405/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Dai Checchi Elisa Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2405/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'Avv. Gualtieri Steven (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Montebelluna (TV), Viale Della Vittoria n. 12/a int. 2, PEC:
giusta procura in atti;
Email_1
ricorrente contro nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Milena Barbara Bartolino (C.F.: C.F._3
e Tommaso La Greca (C.F.: , elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliata presso lo studio del dell'Avv. Bartolino sito in Morciano di Romagna (RN), Via G.
Colombari n. 20, PEC: Email_2
giusta procura in atti, Email_3 resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate in data 28.01.2025 e
29.01.2025;
AVENTE AD OGGETTO: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Sig. e la Sig.ra si sono sposati il 24.08.2018 a Skudrinje, Parte_1 Controparte_1
Comune di Mavrovo e Rostushe (Macedonia) e dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio . Persona_1
I coniugi, visto il deteriorarsi del loro rapporto, hanno avviato il procedimento per il divorzio in
Macedonia (luogo di celebrazione del matrimonio), conclusosi in primo grado con la sentenza del
Tribunale di Gostivar, depositata il 12.03.2024 e pubblicata il 15.03.2024, con cui veniva dichiarato sciolto il matrimonio precedentemente contratto.
Con ricorso depositato il 12.09.2024 il Sig. ha promosso il presente giudizio per la Parte_1 regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore , alle condizioni ivi Per_1 formulate, rassegnando le domande così come indicate in ricorso.
Dal punto di vista processuale parte ricorrente con istanza del 10.01.2025, ha chiesto un breve rinvio della prima udienza rappresentando l'intervenuto accordo tra le parti e pertanto il Giudice
Relatore ha fissato l'udienza del 28.01.2025.
Si è costituita nel presente procedimento la resistente Sig.ra on comparsa di costituzione CP_1
e risposta del 27.01.2025, dando atto dell'intervenuto accordo e delle condizioni congiunte delle parti.
All'udienza del 28.01.2025, parte resistente ha rappresentato che le parti hanno raggiunto un accordo e ha chiesto un breve rinvio stante la impossibilità dei difensori di parte ricorrente di presenziare a detta udienza, chiedendo altresì che l'udienza di rinvio venga sostituita dal deposito di note scritte. Il Giudice Relatore ha pertanto rinviato l'udienza al 30 gennaio 2025 disponendo che l'udienza si svolga secondo le modalità ex art. 127 ter c.p.c. ed assegnando termine alle parti per il deposito di note di trattazione scritta
Con ordinanza del 30.01.2025, il Giudice Relatore, stante il regolare e tempestivo deposito delle note scritte in sostituzione d'udienza con le quali le parti hanno precisato congiuntamente le loro conclusioni, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 20.09.2024, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel pagina 2 di 4 processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare
l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Il Collegio deve preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico, rilevato che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio minore , e rispettose delle Per_1 esigenze di mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, nonché esaustive di tutti i possibili profili, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte, così dispone:
“- per il minore viene previsto l'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, la sig.ra Per_1 [...]
con possibilità da parte di quest'ultima di agire autonomamente ed in modo esclusivo per quanto riguarda CP_1 le iscrizioni ad asilo o istituto scolastico, per le viste mediche e l'iscrizione a corsi sportivi;
- il sig. potra vedere liberamente il figlio per almeno due week-end al mese, senza pernotto con il bambino, Parte_1 rendendosi disponibile a recarsi a Rimini dal sabato dopo pranzo fino alla domenica pomeriggio/sera prima di cena e vedere il minore in ambienti che verranno di volta in volta concordati dai due genitori (e che non dovranno coincidere sempre e comunque con la Moschea di Rimini, ma anche, a titolo esemplificativo, parchi e pubblici esercizi) per almeno
3/4 ore alla volta, quindi sia al sabato pomeriggio che alla domenica mattina/pomeriggio ed i predetti incontri dovranno svolgersi senza che i familiari della sig.ra (in particolare il sig. possano Controparte_1 CP_2 interferire durante l'incontro del padre con il minore;
- la sig.ra quando il piccolo avrà compiuto 6 anni, si impegna ad agevolare la Controparte_1 Per_1 frequentazione tra padre e figlio favorendo la circostanza, per almeno 4 volte l'anno, che gli incontri avvengano nelle zone di residenza del sig. (la provincia di Treviso) o comunque in luoghi - concordati preventivamente - Parte_1 situati a metà via tra i diversi domicili dei genitori del minore;
- a partire dall'età di 7 anni del piccolo , o a partire dai 6 anni qualora il padre abbia coltivato un rapporto Per_1 tale con il figlio da consentirne il pernottamento, il sig. potrà pernottare con il figlio per una notte di entrambi Parte_1
i week end di propria competenza (generalmente il sabato, ma previo accordo anche il venerdì o la domenica notte);
pagina 3 di 4 - il piccolo , sempre a partire da 7 anni compiuti, o a partire dai 6 anni, qualora il padre abbia coltivato un Per_1 rapporto tale con il figlio da consentirne il pernottamento, passerà le festività in alternanza tra padre e madre, come da
Protocollo di Bologna;
durante le vacanze estive il figlio, a partire da 7 anni d'età, o a partire dai 6 anni, qualora il padre abbia coltivato un rapporto tale con il figlio da consentirne il pernottamento, potrà pernottare anche per un periodo prolungato con il padre (almeno una settimana, periodo che andrà ad aumentare con il crescere del figlio) e ciò dovrà essere permesso anche quando sia il padre che la madre saranno entrambi al Paese natio in Macedonia per le consuete vacanze estive (contrariamente a qui, lì abitano vicino e questo può favorire gli incontri e la frequentazione con il ricorrente);
- il sig. verserà € 270,00 mensili, rivalutatili annualmente secondo indice ISTAT purché l'indice sia Parte_1 positivo, a titolo del mantenimento del minore e l'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra CP_1 rinunciando il padre al suo 50%;
- le spese straordinarie saranno regolate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, e dunque suddivise al 50% tra i genitori e dovranno essere sempre documentate e, quando possibile, concordate preventivamente tra i genitori, sempre come da Protocolli in vigore;
- alla formalizzazione dell'accordo in sede giudiziale farà seguito la revoca della costituzione di parte civile nel processo
RG Trib. 1324/2024 Tribunale di Rimini e la sig.ra nulla avrà più a pretendere in riferimento Controparte_1 alla controversia pendente di carattere penale, nemmeno in sede civile, con remissione dell'eventuale querela sporta”
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal nei Parte_1 confronti della Sig.ra ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1 dispone:
➢ Dispone l'affidamento e il mantenimento del figlio minore , alle condizioni Persona_1 formulate dalle parti da qui intendersi integralmente trascritte ed omologate;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Dai Checchi Elisa Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2405/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'Avv. Gualtieri Steven (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Montebelluna (TV), Viale Della Vittoria n. 12/a int. 2, PEC:
giusta procura in atti;
Email_1
ricorrente contro nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Milena Barbara Bartolino (C.F.: C.F._3
e Tommaso La Greca (C.F.: , elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliata presso lo studio del dell'Avv. Bartolino sito in Morciano di Romagna (RN), Via G.
Colombari n. 20, PEC: Email_2
giusta procura in atti, Email_3 resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate in data 28.01.2025 e
29.01.2025;
AVENTE AD OGGETTO: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Sig. e la Sig.ra si sono sposati il 24.08.2018 a Skudrinje, Parte_1 Controparte_1
Comune di Mavrovo e Rostushe (Macedonia) e dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio . Persona_1
I coniugi, visto il deteriorarsi del loro rapporto, hanno avviato il procedimento per il divorzio in
Macedonia (luogo di celebrazione del matrimonio), conclusosi in primo grado con la sentenza del
Tribunale di Gostivar, depositata il 12.03.2024 e pubblicata il 15.03.2024, con cui veniva dichiarato sciolto il matrimonio precedentemente contratto.
Con ricorso depositato il 12.09.2024 il Sig. ha promosso il presente giudizio per la Parte_1 regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore , alle condizioni ivi Per_1 formulate, rassegnando le domande così come indicate in ricorso.
Dal punto di vista processuale parte ricorrente con istanza del 10.01.2025, ha chiesto un breve rinvio della prima udienza rappresentando l'intervenuto accordo tra le parti e pertanto il Giudice
Relatore ha fissato l'udienza del 28.01.2025.
Si è costituita nel presente procedimento la resistente Sig.ra on comparsa di costituzione CP_1
e risposta del 27.01.2025, dando atto dell'intervenuto accordo e delle condizioni congiunte delle parti.
All'udienza del 28.01.2025, parte resistente ha rappresentato che le parti hanno raggiunto un accordo e ha chiesto un breve rinvio stante la impossibilità dei difensori di parte ricorrente di presenziare a detta udienza, chiedendo altresì che l'udienza di rinvio venga sostituita dal deposito di note scritte. Il Giudice Relatore ha pertanto rinviato l'udienza al 30 gennaio 2025 disponendo che l'udienza si svolga secondo le modalità ex art. 127 ter c.p.c. ed assegnando termine alle parti per il deposito di note di trattazione scritta
Con ordinanza del 30.01.2025, il Giudice Relatore, stante il regolare e tempestivo deposito delle note scritte in sostituzione d'udienza con le quali le parti hanno precisato congiuntamente le loro conclusioni, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 20.09.2024, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel pagina 2 di 4 processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare
l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Il Collegio deve preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico, rilevato che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio minore , e rispettose delle Per_1 esigenze di mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, nonché esaustive di tutti i possibili profili, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte, così dispone:
“- per il minore viene previsto l'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, la sig.ra Per_1 [...]
con possibilità da parte di quest'ultima di agire autonomamente ed in modo esclusivo per quanto riguarda CP_1 le iscrizioni ad asilo o istituto scolastico, per le viste mediche e l'iscrizione a corsi sportivi;
- il sig. potra vedere liberamente il figlio per almeno due week-end al mese, senza pernotto con il bambino, Parte_1 rendendosi disponibile a recarsi a Rimini dal sabato dopo pranzo fino alla domenica pomeriggio/sera prima di cena e vedere il minore in ambienti che verranno di volta in volta concordati dai due genitori (e che non dovranno coincidere sempre e comunque con la Moschea di Rimini, ma anche, a titolo esemplificativo, parchi e pubblici esercizi) per almeno
3/4 ore alla volta, quindi sia al sabato pomeriggio che alla domenica mattina/pomeriggio ed i predetti incontri dovranno svolgersi senza che i familiari della sig.ra (in particolare il sig. possano Controparte_1 CP_2 interferire durante l'incontro del padre con il minore;
- la sig.ra quando il piccolo avrà compiuto 6 anni, si impegna ad agevolare la Controparte_1 Per_1 frequentazione tra padre e figlio favorendo la circostanza, per almeno 4 volte l'anno, che gli incontri avvengano nelle zone di residenza del sig. (la provincia di Treviso) o comunque in luoghi - concordati preventivamente - Parte_1 situati a metà via tra i diversi domicili dei genitori del minore;
- a partire dall'età di 7 anni del piccolo , o a partire dai 6 anni qualora il padre abbia coltivato un rapporto Per_1 tale con il figlio da consentirne il pernottamento, il sig. potrà pernottare con il figlio per una notte di entrambi Parte_1
i week end di propria competenza (generalmente il sabato, ma previo accordo anche il venerdì o la domenica notte);
pagina 3 di 4 - il piccolo , sempre a partire da 7 anni compiuti, o a partire dai 6 anni, qualora il padre abbia coltivato un Per_1 rapporto tale con il figlio da consentirne il pernottamento, passerà le festività in alternanza tra padre e madre, come da
Protocollo di Bologna;
durante le vacanze estive il figlio, a partire da 7 anni d'età, o a partire dai 6 anni, qualora il padre abbia coltivato un rapporto tale con il figlio da consentirne il pernottamento, potrà pernottare anche per un periodo prolungato con il padre (almeno una settimana, periodo che andrà ad aumentare con il crescere del figlio) e ciò dovrà essere permesso anche quando sia il padre che la madre saranno entrambi al Paese natio in Macedonia per le consuete vacanze estive (contrariamente a qui, lì abitano vicino e questo può favorire gli incontri e la frequentazione con il ricorrente);
- il sig. verserà € 270,00 mensili, rivalutatili annualmente secondo indice ISTAT purché l'indice sia Parte_1 positivo, a titolo del mantenimento del minore e l'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra CP_1 rinunciando il padre al suo 50%;
- le spese straordinarie saranno regolate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, e dunque suddivise al 50% tra i genitori e dovranno essere sempre documentate e, quando possibile, concordate preventivamente tra i genitori, sempre come da Protocolli in vigore;
- alla formalizzazione dell'accordo in sede giudiziale farà seguito la revoca della costituzione di parte civile nel processo
RG Trib. 1324/2024 Tribunale di Rimini e la sig.ra nulla avrà più a pretendere in riferimento Controparte_1 alla controversia pendente di carattere penale, nemmeno in sede civile, con remissione dell'eventuale querela sporta”
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal nei Parte_1 confronti della Sig.ra ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1 dispone:
➢ Dispone l'affidamento e il mantenimento del figlio minore , alle condizioni Persona_1 formulate dalle parti da qui intendersi integralmente trascritte ed omologate;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 4 di 4