TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/05/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 419/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. Codice CUI Parte_1 C.F._1 C.F._2 data di nascita 29/05/1996, Paese di provenienza: SENEGAL), parte rappresentata e difesa dall'avv. BELLUCCIO DARIO;
RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO
Il processo. Con atto depositato il 09/01/2025 il ricorrente ha riassunto il giudizio originariamente proposto dinanzi a questo Tribunale avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento della protezione speciale negatagli dalla Questura di con CP_1 provvedimento reso in data 18/02/2023. Respinta anche l'impugnazione proposta dinanzi a questo ufficio (ordinanza adottata in data 12/10/2023 nel procedimento iscritto al n.
Pag. 1 di 6 R.G. 6646/2023), aveva proposto ricorso per Parte_1
Cassazione affidato a tre motivi:
1) Violazione e falsa applicazione di legge - Art. 360, co. 1, n. 3 e 5, c.p.c. in relazione agli artt. artt. 5, co. 6, e 19, d.lgs. 286/98, dell'art. 3, d.lgs. 251/07, dell'art. 8, d.lgs.
25/08, dell'art. 10 Cost. e degli artt. 3 e 8 CEDU;
2) Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 2697 c.c., all'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, agli artt. 5, comma 6, e 19 del d.lgs. n. 286/98, degli artt. 1 e 4, L. 4/1953, degli artt. 1 e 2, L. 431/98;
3) Violazione dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. in relazione agli artt. 116 e 117 c.p.c. –
Omessa motivazione in relazione ai documenti prodotti ed alle richieste di prova avanzate dal ricorrente.
La Suprema Corte, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso per la loro stretta connessione, li ha ritenuti tutti fondati chiarendo che “il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale italiano, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro (Cass. 21956/2024; Cass.27475/2023; Cass. 4033/2023). In particolare devono ritenersi utilizzabili, a tali fini, le dichiarazioni rese dal datore di lavoro sul modulo con il quale vengono adempiuti gli obblighi comunicativi nei riguardi dell' inerenti al rapporto di lavoro instaurato con il CP_2 dipendente, c.d. modello "UNILAV"” e, in accoglimento del ricorso, ha cassato il decreto impugnato (Ordinanza n. 27180/2024 depositata in data 21/10/2024) in quanto “il
Tribunale, nel richiedere la necessaria dimostrazione di un pieno, irreversibile e radicale inserimento del richiedente nel contesto sociale e culturale italiano, non si è attenuto ai suesposti principi, a fronte delle allegazioni svolte nel giudizio di merito dall'odierno ricorrente, e indicate in ricorso con sufficiente specificità, circa la ricorrenza di numerosi indici astrattamente sintomatici di un apprezzabile sforzo di integrazione, secondo i criteri di cui si è detto”.
Con il ricorso in riassunzione la parte ha insistito nel riconoscimento della protezione speciale.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del CP_3
, che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
[...]
Pag. 2 di 6 Fissata l'udienza di comparizione del giorno 07/05/2025, sostituita dalla trattazione scritta, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Il ricorrente aveva dichiarato di aver fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato italiano nel 2015, di essere correttamente inserito nel contesto abitativo, lavorativo, sociale ed istituzionale italiano, tanto da rapportarsi stabilmente ed in via tendenzialmente autonoma alla pubblica amministrazione;
aveva aggiunto di non essere incorso in procedimenti penali e di non aver ricevuto condanne.
Alle allegazioni in fatto aveva aggiunto la produzione documentale che attestava sia un percorso, discontinuo, ma costante, di integrazione lavorativa, sia il godimento di una stabile dimora (in atti aveva versato un contratto di locazione registrato decorrente dal
2021 e successivamente rinnovato). In questa sede ha chiarito di svolgere attività lavorativa quale bracciante agricolo, in via tendenzialmente continuativa, e di aver, dunque, proseguito e consolidato il processo di integrazione già da tempo avviato.
DIRITTO
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Tenendo conto della documentazione già prodotta a corredo del ricorso introduttivo e implementata in questa sede di riassunzione, deve essere riconosciuta al ricorrente la forma di tutela complementare richiesta, con il conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.
Al caso di specie si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa – facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della Questura per formulare l'istanza – precede l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato la disposizione sopra richiamata per le domande amministrative successive alla sua entrata in vigore,
11/03/2023).
L'art. 19, comma 1.1. costituisce “una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente
Pag. 3 di 6 diversi dalla precedente protezione umanitaria, in particolare per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria1.
La norma impone una valutazione a parametri vincolati e a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare importanza la natura e l'effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale, oltre alla permanenza di legami familiari culturali o sociali nel Paese
d'origine. La norma è tanto più significativa in quanto la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di
Strasburgo2.
(Segue) Integrazione socioeconomica. Già con il primo ricorso in opposizione al diniego del
Questore il ricorrente aveva depositato copiosa documentazione lavorativa relativa all'arco temporale intercorrente fra il 2016 e il 2023 (integralmente richiamata nell'ordinanza cassata) e il contratto di locazione per un immobile in località CP_1
Rignano Scalo, alla via Rignano n. 6 (ormai scaduto il 31/01/2024) e tanto, così come evidenziato dalla Suprema Corte, avrebbe potuto essere già sufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda di protezione speciale in quanto ricavabili dagli atti una serie di indici sintomatici di un “apprezzabile sforzo di integrazione” più volte richiamato in sede interpretativa (cfr. Cass. 21956/2024; Cass. 27475/2023; Cass. 4033/2023). Ad ogni modo, in questa sede l'interessato ha anche integrato gli atti con altra documentazione idonea a dar conto soprattutto della prosecuzione del percorso lavorativo già avviato e ancora in corso. Nello specifico, sono stati allegati:
- Un Modello di comunicazione di avvio dell'attività lavorativa (modello Unilav) presso la società cooperativa “Agricola Marinelli” decorrente dal 22/10/2024 al
31/12/2024;
- Un Contratto di lavoro a tempo determinato presso la società “Ander Costruzioni” decorrente dal 12/04/2024 e successiva proroga sino al 30/06/2024; - Un Modello C2 (storico occupazionale) attestante la prestazione di attività lavorativa del ricorrente dal febbraio del 2016 sino al settembre del 2024 (ad esclusione dell'anno 2020);
- Il Patto di servizio personalizzato sottoscritto dal ricorrente e dal Centro per l'Impiego di in data 16/01/2024. CP_1
Ebbene, tenendo conto delle ragioni dell'annullamento dell'ordinanza adottata da questo ufficio in data 12/10/2023 nel procedimento iscritto al n. R.G. 6646/2023 e valorizzando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti3, è possibile ritenere che il ricorrente – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato nel 2015 – ha sicuramente avviato un percorso alternante di integrazione lavorativa nel Paese ospitante nel periodo fra il 2016 e il 2022, ma decisamente continuo e costante nel biennio
2023/2024 e tanto gli consente di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita.
Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, è possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di
Pag. 5 di 6 cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato4.
Stante l'esito del ricorso, si confermano entrambe le ammissioni al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato (la prima disposta in via anticipata e provvisoria dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 07/11/2023 per il giudizio di legittimità e la seconda già disposta per il presente giudizio di rinvio con delibera del
19/11/2024). Conseguentemente, si provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi per il giudizio di legittimità e per il presente giudizio di rinvio in favore del difensore, giusta istanza allegata al ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA le ammissioni al Patrocinio a spese dello Stato già disposte dal locale
C.O.A. con delibere del 07/11/2023 e del 19/11/2024, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA sulle spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott. Sergio Di Paola dott.ssa Marisa Attollino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. n. 18455 del 08/06/2022; Cass. n. 37275 del 20/12/2022. 2 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400
Pag. 4 di 6 3 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 4 Cass. S.U. 24413/2021.
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. Codice CUI Parte_1 C.F._1 C.F._2 data di nascita 29/05/1996, Paese di provenienza: SENEGAL), parte rappresentata e difesa dall'avv. BELLUCCIO DARIO;
RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO
Il processo. Con atto depositato il 09/01/2025 il ricorrente ha riassunto il giudizio originariamente proposto dinanzi a questo Tribunale avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento della protezione speciale negatagli dalla Questura di con CP_1 provvedimento reso in data 18/02/2023. Respinta anche l'impugnazione proposta dinanzi a questo ufficio (ordinanza adottata in data 12/10/2023 nel procedimento iscritto al n.
Pag. 1 di 6 R.G. 6646/2023), aveva proposto ricorso per Parte_1
Cassazione affidato a tre motivi:
1) Violazione e falsa applicazione di legge - Art. 360, co. 1, n. 3 e 5, c.p.c. in relazione agli artt. artt. 5, co. 6, e 19, d.lgs. 286/98, dell'art. 3, d.lgs. 251/07, dell'art. 8, d.lgs.
25/08, dell'art. 10 Cost. e degli artt. 3 e 8 CEDU;
2) Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 2697 c.c., all'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, agli artt. 5, comma 6, e 19 del d.lgs. n. 286/98, degli artt. 1 e 4, L. 4/1953, degli artt. 1 e 2, L. 431/98;
3) Violazione dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. in relazione agli artt. 116 e 117 c.p.c. –
Omessa motivazione in relazione ai documenti prodotti ed alle richieste di prova avanzate dal ricorrente.
La Suprema Corte, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso per la loro stretta connessione, li ha ritenuti tutti fondati chiarendo che “il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale italiano, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro (Cass. 21956/2024; Cass.27475/2023; Cass. 4033/2023). In particolare devono ritenersi utilizzabili, a tali fini, le dichiarazioni rese dal datore di lavoro sul modulo con il quale vengono adempiuti gli obblighi comunicativi nei riguardi dell' inerenti al rapporto di lavoro instaurato con il CP_2 dipendente, c.d. modello "UNILAV"” e, in accoglimento del ricorso, ha cassato il decreto impugnato (Ordinanza n. 27180/2024 depositata in data 21/10/2024) in quanto “il
Tribunale, nel richiedere la necessaria dimostrazione di un pieno, irreversibile e radicale inserimento del richiedente nel contesto sociale e culturale italiano, non si è attenuto ai suesposti principi, a fronte delle allegazioni svolte nel giudizio di merito dall'odierno ricorrente, e indicate in ricorso con sufficiente specificità, circa la ricorrenza di numerosi indici astrattamente sintomatici di un apprezzabile sforzo di integrazione, secondo i criteri di cui si è detto”.
Con il ricorso in riassunzione la parte ha insistito nel riconoscimento della protezione speciale.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del CP_3
, che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
[...]
Pag. 2 di 6 Fissata l'udienza di comparizione del giorno 07/05/2025, sostituita dalla trattazione scritta, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Il ricorrente aveva dichiarato di aver fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato italiano nel 2015, di essere correttamente inserito nel contesto abitativo, lavorativo, sociale ed istituzionale italiano, tanto da rapportarsi stabilmente ed in via tendenzialmente autonoma alla pubblica amministrazione;
aveva aggiunto di non essere incorso in procedimenti penali e di non aver ricevuto condanne.
Alle allegazioni in fatto aveva aggiunto la produzione documentale che attestava sia un percorso, discontinuo, ma costante, di integrazione lavorativa, sia il godimento di una stabile dimora (in atti aveva versato un contratto di locazione registrato decorrente dal
2021 e successivamente rinnovato). In questa sede ha chiarito di svolgere attività lavorativa quale bracciante agricolo, in via tendenzialmente continuativa, e di aver, dunque, proseguito e consolidato il processo di integrazione già da tempo avviato.
DIRITTO
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Tenendo conto della documentazione già prodotta a corredo del ricorso introduttivo e implementata in questa sede di riassunzione, deve essere riconosciuta al ricorrente la forma di tutela complementare richiesta, con il conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.
Al caso di specie si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa – facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della Questura per formulare l'istanza – precede l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato la disposizione sopra richiamata per le domande amministrative successive alla sua entrata in vigore,
11/03/2023).
L'art. 19, comma 1.1. costituisce “una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente
Pag. 3 di 6 diversi dalla precedente protezione umanitaria, in particolare per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria1.
La norma impone una valutazione a parametri vincolati e a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare importanza la natura e l'effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale, oltre alla permanenza di legami familiari culturali o sociali nel Paese
d'origine. La norma è tanto più significativa in quanto la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di
Strasburgo2.
(Segue) Integrazione socioeconomica. Già con il primo ricorso in opposizione al diniego del
Questore il ricorrente aveva depositato copiosa documentazione lavorativa relativa all'arco temporale intercorrente fra il 2016 e il 2023 (integralmente richiamata nell'ordinanza cassata) e il contratto di locazione per un immobile in località CP_1
Rignano Scalo, alla via Rignano n. 6 (ormai scaduto il 31/01/2024) e tanto, così come evidenziato dalla Suprema Corte, avrebbe potuto essere già sufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda di protezione speciale in quanto ricavabili dagli atti una serie di indici sintomatici di un “apprezzabile sforzo di integrazione” più volte richiamato in sede interpretativa (cfr. Cass. 21956/2024; Cass. 27475/2023; Cass. 4033/2023). Ad ogni modo, in questa sede l'interessato ha anche integrato gli atti con altra documentazione idonea a dar conto soprattutto della prosecuzione del percorso lavorativo già avviato e ancora in corso. Nello specifico, sono stati allegati:
- Un Modello di comunicazione di avvio dell'attività lavorativa (modello Unilav) presso la società cooperativa “Agricola Marinelli” decorrente dal 22/10/2024 al
31/12/2024;
- Un Contratto di lavoro a tempo determinato presso la società “Ander Costruzioni” decorrente dal 12/04/2024 e successiva proroga sino al 30/06/2024; - Un Modello C2 (storico occupazionale) attestante la prestazione di attività lavorativa del ricorrente dal febbraio del 2016 sino al settembre del 2024 (ad esclusione dell'anno 2020);
- Il Patto di servizio personalizzato sottoscritto dal ricorrente e dal Centro per l'Impiego di in data 16/01/2024. CP_1
Ebbene, tenendo conto delle ragioni dell'annullamento dell'ordinanza adottata da questo ufficio in data 12/10/2023 nel procedimento iscritto al n. R.G. 6646/2023 e valorizzando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti3, è possibile ritenere che il ricorrente – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato nel 2015 – ha sicuramente avviato un percorso alternante di integrazione lavorativa nel Paese ospitante nel periodo fra il 2016 e il 2022, ma decisamente continuo e costante nel biennio
2023/2024 e tanto gli consente di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita.
Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, è possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di
Pag. 5 di 6 cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato4.
Stante l'esito del ricorso, si confermano entrambe le ammissioni al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato (la prima disposta in via anticipata e provvisoria dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 07/11/2023 per il giudizio di legittimità e la seconda già disposta per il presente giudizio di rinvio con delibera del
19/11/2024). Conseguentemente, si provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi per il giudizio di legittimità e per il presente giudizio di rinvio in favore del difensore, giusta istanza allegata al ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA le ammissioni al Patrocinio a spese dello Stato già disposte dal locale
C.O.A. con delibere del 07/11/2023 e del 19/11/2024, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA sulle spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott. Sergio Di Paola dott.ssa Marisa Attollino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. n. 18455 del 08/06/2022; Cass. n. 37275 del 20/12/2022. 2 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400
Pag. 4 di 6 3 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 4 Cass. S.U. 24413/2021.
Pag. 6 di 6