Articolo 6 del Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119
Articolo 5Articolo 7
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11 agosto 2011
Art. 6. Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave 1. All' articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di piu' persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.».
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.».
Note all'art. 6:
- Per il riferimento al citato articolo 33 della legge n. 104 del 1992 , vedasi nelle note all'art.4.
Entrata in vigore il 11 agosto 2011
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