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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/05/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1480 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Nocera Maria Elena, giusta procura allegata al ricorso intro- duttivo attrice
CONTRO
, nato ad [...], il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Danile Carmelita, giusta procura allegata alla memoria di costituzione convenuto
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto del 12 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 27 giugno 2024, , premetten- Parte_1
do di avere – in data 30 agosto 2018 – contratto matrimonio con CP_1
, dalla cui unione è nata nel 2022 una figlia, minorenne, ha chie-
[...] Per_1
sto che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dal marito.
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che - dopo un pri- mo periodo di serena convivenza – il rapporto coniugale si sarebbe progressi- vamente deteriorato a causa del comportamento del il quale, dopo la CP_1
nascita della figlia, avrebbe assunto un atteggiamento di morboso attaccamen- to nei confronti di quest'ultima, cominciando ad accusarla di non essere in grado di svolgere il ruolo di madre.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa co- niugale, la previsione in capo al di provvedere al mantenimento della CP_1
figlia, mediante il versamento di un assegno mensile di importo pari ad euro
250,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, con percezione integrale da parte della medesima dell'assegno unico erogato dall'INPS per il nucleo, non- ché di provvedere al mantenimento della medesima, versandole un assegno mensile pari ad euro 250,00, domandando, infine, la condanna del CP_1
alla restituzione della somma pari ad euro 6000,00 corrispondente alla metà dell'importo utilizzato per l'acquisto dell' autovettura “BMW X1”.
- 2 - Costituitosi con memoria, depositata il 21 ottobre 2024, Controparte_1
non si è opposto alla domanda di separazione, né alla richiesta di assegnazione dell'uso della casa coniugale alla e di percezione integrale Parte_1
dell'assegno unico erogato dall'INPS per il nucleo, ma ha chiesto la previsione dell'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento di un assegno mensile di importo pari ad euro 150,00, oltre al
50 % delle spese straordinarie, opponendosi alla richiesta di mantenimento avanzata dalla in suo favore, stante la sua giovane età e abilità al la- Parte_1
voro, nonché alla domanda di restituzione della metà dell'importo del prezzo d'acquisto dell'automobile.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 22 ottobre 2024, il giudice delegato ha adottato i provvedimen- ti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, all'esito del deposito degli scritti conclusivi.
La causa, istruita mediante produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 28 marzo 2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dall'attrice, conside- rato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Venendo al resto, in assenza di elementi di novità, va confermato quanto stabilito con i provvedimenti temporanei e urgenti del 12 dicembre 2024.
Pertanto, va disposto l'affidamento condiviso a entrambi i genitori della
- 3 - figlia minore con collocazione prevalente presso il domicilio della ma- Per_1
dre.
Il padre potrà incontrare la figlia liberamente, concordando con l'altro genitore tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di disaccordo, se- condo le modalità stabilite nella predetta ordinanza.
Venendo, adesso, alle statuizioni di ordine patrimoniale, tenuto conto della comparazione reddituale dei coniugi, va confermato l'obbligo in capo al di contribuire al mantenimento della figlia versando a Controparte_1 Per_1
un assegno mensile di euro 200,00, rivalutabili secondo gli Parte_1
indici Istat, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
Nella determinazione di tale importo è stato considerato che l'assegno unico erogato dall'Inps di € 199,00 viene integralmente percepito dalla CP_2
.
[...]
L'uso della casa coniugale va assegnato alla e alla figlia, con lei Parte_1
convivente.
Va disattesa la richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente in suo favore, tenuto conto della breve durata del matrimonio e della giovane età della medesima, la quale, peraltro, è in possesso di una capacità lavorativa, e potendo contare sull'aiuto della famiglia di origine nella gestione della bambi- na, può attivamente impegnarsi nella ricerca di una occupazione.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la restituzione da parte del della metà dell'importo CP_1
speso per l'acquisto dell'automobile, trattandosi di domanda soggetta al rito ordinario e non connessa da un vincolo di connessione forte ai sensi dell'art.
- 4 - 40 c.p.c.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della
contro
- versia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, defini- tivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Iasi (Romania), il 15 novembre 1989, e , nato ad [...], il 7 Controparte_1
maggio 1975, i quali hanno contratto matrimonio il 30 agosto 2018, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Angelo Muxaro, anno
2018, parte 2, Serie A, numero 4; dispone l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i Persona_2
genitori, con collocamento stabile presso il domicilio materno, con facoltà per il padre di incontrarla liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modali- tà di cui alla parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
della figlia corrispondendo a , entro il gior- Persona_2 Parte_1
no dieci di ogni mese, un assegno mensile di euro 200,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
assegna l'uso della casa coniugale alla e alla figlia, con lei convi- Parte_1
vente; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri-
- 5 - bunale, 15 maggio 2025.
Il Giudice est.
G. Claudia Ragusa
Il Presidente
Giuseppe Melisenda Giambertoni
- 6 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1480 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Nocera Maria Elena, giusta procura allegata al ricorso intro- duttivo attrice
CONTRO
, nato ad [...], il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Danile Carmelita, giusta procura allegata alla memoria di costituzione convenuto
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto del 12 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 27 giugno 2024, , premetten- Parte_1
do di avere – in data 30 agosto 2018 – contratto matrimonio con CP_1
, dalla cui unione è nata nel 2022 una figlia, minorenne, ha chie-
[...] Per_1
sto che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dal marito.
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che - dopo un pri- mo periodo di serena convivenza – il rapporto coniugale si sarebbe progressi- vamente deteriorato a causa del comportamento del il quale, dopo la CP_1
nascita della figlia, avrebbe assunto un atteggiamento di morboso attaccamen- to nei confronti di quest'ultima, cominciando ad accusarla di non essere in grado di svolgere il ruolo di madre.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa co- niugale, la previsione in capo al di provvedere al mantenimento della CP_1
figlia, mediante il versamento di un assegno mensile di importo pari ad euro
250,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, con percezione integrale da parte della medesima dell'assegno unico erogato dall'INPS per il nucleo, non- ché di provvedere al mantenimento della medesima, versandole un assegno mensile pari ad euro 250,00, domandando, infine, la condanna del CP_1
alla restituzione della somma pari ad euro 6000,00 corrispondente alla metà dell'importo utilizzato per l'acquisto dell' autovettura “BMW X1”.
- 2 - Costituitosi con memoria, depositata il 21 ottobre 2024, Controparte_1
non si è opposto alla domanda di separazione, né alla richiesta di assegnazione dell'uso della casa coniugale alla e di percezione integrale Parte_1
dell'assegno unico erogato dall'INPS per il nucleo, ma ha chiesto la previsione dell'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento di un assegno mensile di importo pari ad euro 150,00, oltre al
50 % delle spese straordinarie, opponendosi alla richiesta di mantenimento avanzata dalla in suo favore, stante la sua giovane età e abilità al la- Parte_1
voro, nonché alla domanda di restituzione della metà dell'importo del prezzo d'acquisto dell'automobile.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 22 ottobre 2024, il giudice delegato ha adottato i provvedimen- ti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, all'esito del deposito degli scritti conclusivi.
La causa, istruita mediante produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 28 marzo 2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dall'attrice, conside- rato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Venendo al resto, in assenza di elementi di novità, va confermato quanto stabilito con i provvedimenti temporanei e urgenti del 12 dicembre 2024.
Pertanto, va disposto l'affidamento condiviso a entrambi i genitori della
- 3 - figlia minore con collocazione prevalente presso il domicilio della ma- Per_1
dre.
Il padre potrà incontrare la figlia liberamente, concordando con l'altro genitore tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di disaccordo, se- condo le modalità stabilite nella predetta ordinanza.
Venendo, adesso, alle statuizioni di ordine patrimoniale, tenuto conto della comparazione reddituale dei coniugi, va confermato l'obbligo in capo al di contribuire al mantenimento della figlia versando a Controparte_1 Per_1
un assegno mensile di euro 200,00, rivalutabili secondo gli Parte_1
indici Istat, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
Nella determinazione di tale importo è stato considerato che l'assegno unico erogato dall'Inps di € 199,00 viene integralmente percepito dalla CP_2
.
[...]
L'uso della casa coniugale va assegnato alla e alla figlia, con lei Parte_1
convivente.
Va disattesa la richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente in suo favore, tenuto conto della breve durata del matrimonio e della giovane età della medesima, la quale, peraltro, è in possesso di una capacità lavorativa, e potendo contare sull'aiuto della famiglia di origine nella gestione della bambi- na, può attivamente impegnarsi nella ricerca di una occupazione.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la restituzione da parte del della metà dell'importo CP_1
speso per l'acquisto dell'automobile, trattandosi di domanda soggetta al rito ordinario e non connessa da un vincolo di connessione forte ai sensi dell'art.
- 4 - 40 c.p.c.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della
contro
- versia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, defini- tivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Iasi (Romania), il 15 novembre 1989, e , nato ad [...], il 7 Controparte_1
maggio 1975, i quali hanno contratto matrimonio il 30 agosto 2018, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Angelo Muxaro, anno
2018, parte 2, Serie A, numero 4; dispone l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i Persona_2
genitori, con collocamento stabile presso il domicilio materno, con facoltà per il padre di incontrarla liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modali- tà di cui alla parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
della figlia corrispondendo a , entro il gior- Persona_2 Parte_1
no dieci di ogni mese, un assegno mensile di euro 200,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
assegna l'uso della casa coniugale alla e alla figlia, con lei convi- Parte_1
vente; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri-
- 5 - bunale, 15 maggio 2025.
Il Giudice est.
G. Claudia Ragusa
Il Presidente
Giuseppe Melisenda Giambertoni
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