Articolo 3 della Legge 4 gennaio 1951, n. 28
Articolo 2Articolo 4
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17 febbraio 1951
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1 agosto 1974
Art. 3. Art. 3:

Nessuno puo' assumere il titolo di maestro di danza ed esercitare la relativa professione se non abbia con seguito nell'Accademia nazionale di danza o in un istituto ad essa pareggiato il diploma del corso di perfezionamento. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 23 luglio 1974, n. 240 (in G.U. 1a s.s. 31/07/1974 n. 201) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28 , "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236 , concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma"."
Entrata in vigore il 1 agosto 1974
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