Art. 3. Art. 3:
Nessuno puo' assumere il titolo di maestro di danza ed esercitare la relativa professione se non abbia con seguito nell'Accademia nazionale di danza o in un istituto ad essa pareggiato il diploma del corso di perfezionamento. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 23 luglio 1974, n. 240 (in G.U. 1a s.s. 31/07/1974 n. 201) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28 , "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236 , concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma"."
Nessuno puo' assumere il titolo di maestro di danza ed esercitare la relativa professione se non abbia con seguito nell'Accademia nazionale di danza o in un istituto ad essa pareggiato il diploma del corso di perfezionamento. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 23 luglio 1974, n. 240 (in G.U. 1a s.s. 31/07/1974 n. 201) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28 , "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236 , concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma"."