Articolo 1 della Legge 19 giugno 1951, n. 592
Versione
18 agosto 1951
Art. 1. Articolo unico.

I professori universitari ordinari, nominati a seguito di pubblico concorso direttori straordinari nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, sono esonerati dal compiere il servizio di straordinariato di cui all' art. 46 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 , e conservano il grado gerarchico e la relativa anzianita' acquisiti nel ruolo di provenienza.
La disposizione del precedente comma si applica anche agli attuali direttori straordinari degli Istituti di sperimentazione predetti provenienti dal ruolo dei professori universitari.

Entrata in vigore il 18 agosto 1951