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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/05/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 13281/2024, pendente tra
rappresentato e difeso, in forza di procura allegata al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Nicola Miranda e dall'Avv. Giuseppe Miranda ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Cesare Battisti n.8 ricorrente
e in persona del Direttore delle Risorse Umane e Controparte_1
Procuratore generale con sede in Milano viale Famagosta 75, CP_2 rappresentata e assistit rco MI e UR LI ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Milano, viale Regina Margherita 41, resistente
Oggetto: impugnazione licenziamento per giusta causa
Conclusioni:
Per la ricorrente:
Voglia il Tribunale di Milano, Giudice del Lavoro, previe le più opportune declaratorie, respinta ogni istanza ed eccezione avversaria,
A) in via principale accertare e dichiarare la n i detti in ricorso, del licenziamento per giusta causa comunicato al SI con lettera datata 3 Parte_2 giugno 2024, e per l'effetto condannare , in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pr alla reintegrazione del SI. nel posto di lavoro e nelle mansioni precedentemente Pt_2 svolte, o in altre equivalenti, ed al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione al tallone retributivo di € 1.719,93 lordi mensili, ovvero pari alla diversa somma maggiore o minore decisa di giustizia, oltre
1 rivalutazione monetaria ed interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo, in ogni caso nel numero minimo di cinque;
B) in via subordinata in caso di mancato accoglimento della domanda sub A) accertare e dichiarare l'illegittimità, per i motivi detti in ricorso, del licenziamento per giusta causa a 3 giugno 2024 e per l'effetto Pt_2 condannare in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, ex art 18 c.4 St. Lav. alla reintegrazione del SI nel Pt_2 posto di lavoro e nelle mansioni precedentemente svolte ed al pagamento te le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione al tallone retributivo di € 1.719,93 lordi mensili, ovvero pari alla diversa somma maggiore o minore decisa di giustizia, in ogni caso nel numero massimo di dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo;
C) in via ulteriormente subordinata in caso di mancato accoglimento della domanda sub A) B) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comunicato al SI con lettera datata 3 giugno 2024 e per l'effetto condannare Pt_2
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, ex art 18 c. 5 St. Lav. al pagamento dell'indennità di illegittimo licenziamento pari a non meno di ventiquattro mensilità e quindi ammontante ad € 41.278,53 lordi ovvero pari alla diversa somma maggiore o minore decisa di giustizia oltre interessi di legge e rivalutazione dal licenziamento al saldo;
D) in via di estremo subordine in caso di mancato accoglimento della domanda
), B) e/o C) accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento c con lettera datata 3 giugno 2024 e per l'effetto condannare Pt_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro dodici mensilità e Controparte_3
ad € 20.639,26 lordi ovvero pari alla diversa somma maggiore o minore decisa di giustizia oltre interessi e rivalutazione dal al saldo
E) In caso di mancato accoglimento delle domande sub A) e/o B) accertare e dichiarare il diritto del SI a percepire l'indennità di mancato preavviso pari a 45 Pt_2 giorni e per l'effetto condannar in persona del Controparte_3 suo legale rappresentante pro t corrente di tale indennità ammontante ad € 2.976,80 lordi, ovvero pari alla diversa somma maggiore o minore decisa di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione da ogni singola scadenza al saldo;
F) con vittoria di spese e onorari di giudizio otre rimborso spese forfettario iva e cpa
Per la convenuta:
Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, nel merito respingere le domande della ricorrente, con le conseguenze di legge in ordine alle spese di lite
Svolgimento del processo
2 Il ricorrente ha impugnato il licenziamento per giusta causa comminato dalla società convenuta in data 3.6.2024, chiedendo l'applicazione delle tutele di legge.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.
È stata svolta attività istruttoria con l'escussione di testimoni.
Alla udienza del 1.4.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
1. Il ricorrente è stato assunto dalla convenuta in data 19.11.2001, con contratto a tempo indeterminato, inquadramento al 5° livello del CCNL Cooperative di consumo, con mansioni di addetto alla movimentazione merci e sede di lavoro il supermercato a marchio ” sito a Milano Via Quarenghi 23. CP_3
Con lettera del 15.4.2024 (doc. 5, fascicolo ricorrente) la società convenuta ha contestato al ricorrente quanto segue:
“Risulta che il giorno 11 aprile scorso, presso il punto vendita d al quale lei CP_4 ha detto presso il reparto surgelati e ove ricopre il ruolo di respon ei lavoratori per la sicurezza sia accaduto quanto segue.
Alle ore 8.30 circa Lei usciva dalla cella surgelati con il trans pallet carico di un bancale di merce, movimentandolo in maniera contraria a quanto previsto dalla normativa 81/08 e mettendo ente a rischio la sicurezza dei colleghi, davanti alla quale si trovav , addetto al reparto Ortofrutta, che La Persona_1 intimava a muoversi poiché la sua presenza stava ostacolando il Suo spostamento con il muletto;
Lei allora colpiva volontariamente il bancale del SI. con il Suo Per_1 transpallet ed in seguito si rivolgeva al collega, persona disabile, fandolo con l'epiteto “handicappato” e “mongoloide” e continuando ad insultarlo mentre si allontanava verso la ribalta”.
A fronte di dette contestazioni il ricorrente ha fornito le proprie giustificazioni oralmente.
Con successiva lettera del 3.6.2024 (doc. 6, fascicolo ricorrente), ritenute insufficienti le giustificazioni fornite, la società datrice ha intimato il licenziamento per giusta causa.
2. Al ricorrente è contestato:
a) di avere spinto volontariamente il proprio transpallet, movimentandolo in maniera scorretta rispetto alle procedure, contro i bancali del collega;
Per_1
b) di avere, in tale occasione, apostrofato quest'ultimo, che è persona disabile, con gli epiteti di “handicappato” e “mongoloide”.
Il ricorrente eccepisce la discriminatorietà e la natura ritorsiva del licenziamento, affermando che a seguito della propria nomina a RSA, avrebbe iniziato a subire alcuni soprusi da parte dell'azienda a causa delle modalità zelanti di assolvimento delle proprie funzioni.
3 Lamenta, poi, alcuni vizi formali del licenziamento, tra cui la mancata affissione del codice disciplinare nell'unità produttiva, la genericità della contestazione e l'intempestività della convocazione in sede disciplinare.
Nel merito il ricorrente nega gli addebiti di cui alla contestazione disciplinare, ricostruendo l'episodio in questione come segue:
“➢ il ricorrente era in servizio nel turno della mattina e alle ore 8.30 si trovava fuori dal reparto surgelati, in prossimità dell'incrocio a “T”, e stava aspettando il transito di altri transpallet elettrici per immettersi nel secondo corridoio centrale che permetteva di accedere all'area vendita. Il ricorrente aveva il proprio transpallet elettrico alle sue spalle, con la merce sulle zanche, ed era fermo in attesa di potersi immettere nel corridoio che permetteva l'accesso all'area vendita.
➢ a questo punto il transpallet elettrico del SI veniva colpito da un altro Pt_2 transpallet elettrico che, in maniera scorretta, veniva guidato frontalmente.
➢ il ricorrente non aveva modo di vedere chi fosse alla guida del transpallet elettrico che lo aveva colpito poiché aveva dietro di sé il proprio transpallet carico, poi vi era il transpallet che lo aveva colpito, carico anch'esso, e solo dietro a quest'ultimo si trovava il collega, che stava movimentando il carico.
➢ a questo punto il SI esclamava “mi sembra un reparto di handicappati”; Pt_2
➢ solo successivamente il ricorrente si accorgeva che a colpirlo era stato il SI.
, addetto al reparto ortofrutta e assunto come categoria protetta, che Persona_1 prestava servizio presso il magazzino da oltre dieci anni. ricorrente, mortificato per il possibile fraintendimento, si scusava con il SI.
chiarendo che, con la sua frase, non aveva intenzione di insultarlo Per_1 personalmente.
➢ a quanto risulta a questa difesa, peraltro, il SI , che lavorava presso il Per_1 centro commerciale di Milano – Bonola da dieci anni, e non aveva mai avuto alcun problema con il ricorrente, accettava le scuse del SI .” Pt_2
3. La Suprema Corte ha chiarito che “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, invece di vagliare in via preliminare il giustificato motivo oggettivo addotto, aveva operato un indebito giudizio di comparazione tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali)” (Cass. Sez. L., 04/04/2019, n. 9468, Rv. 653614 - 01).
Nel caso di specie l'istruttoria svolta ha consentito di accertare la fondatezza in punto di fatto delle contestazioni poste alla base del licenziamento;
i fatti contestati, d'altra parte, sono idonei a giustificare la sanzione espulsiva.
4 Inoltre, anche in considerazione della genericità delle deduzioni, non vi è alcuna prova dei problemi che il ricorrente avrebbe riscontrato all'interno dell'azienda in seguito alla sua nomina quale RSA.
Devono essere respinte anche le eccezioni relative alla mancata affissione del codice disciplinare, alla genericità della contestazione ed alla intempestività della convocazione.
Quanto alla mancata affissione del codice disciplinare, la Suprema Corte ha osservato che “ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione“ (Cass. Sez. L., 20/03/2018, n. 6893, Rv. 647505
- 01).
Nel caso di specie, non si tratta di violazione di specifiche procedure aziendali, ma di violazioni di doveri fondamentali del lavoratore e di norme di convivenza civile il cui disvalore è immediatamente riconoscibile come tale a prescindere da qualsivoglia affissione di codici di condotta.
La contestazione disciplinare, inoltre, non risulta essere generica, ben emergendo quali siano i fatti addebitati al ricorrente, tanto che lo stesso ha avuto modo di difendersi compiutamente anche nel presente giudizio proponendo una propria ricostruzione dei fatti.
Del tutto generica, infine, l'eccezione relativa alla asserita violazione del “principio di tempestività della sanzione”.
I fatti oggetto di causa sono avvenuti in data 11.4.2024 e sono stati contestati in data 19.4.2024. L'incontro finalizzato a consentire al dipendente di fornire le proprie giustificazioni è avvenuto il 24.5.2024. Non risulta che vi sia alcuna disposizione che imponga di effettuare tale incontro entro determinati termini ed in ogni caso il ricorrente non contesta alcuna violazione del proprio diritto di difesa.
4. Venendo al merito dei fatti contestati, sugli stessi è stata svolta attività istruttoria. I testi hanno dichiarato quanto segue.
Teste : Testimone_1
“Io ero presente il giorno dei fatti.
Ero fisicamente all'accesso della cella ortofrutta surgelati. Sono il caporeparto e stavo seguendo il lavoro.
C'era il sig , guidava un muletto elettrico. Io stavo passando di là, c'era un Pt_3 collega, il sig. che si accingeva ad uscire dalla cella verso l'area Persona_1 vendita, anche lui con un mezzo.
La cella surgelati è collocata tra l'area vendita e la cella ortofrutta.
è aperta la cella dei surgelati dall le stava uscend;
in quel momento Pt_2
gli ostruiva il passaggio e il sig è uscito con le in avanti andando Per_1 Pt_3 contro e ha incominciato ad apostrofarlo dicendogli “mongoloide”. Per_1
5 Questo perché i gli aveva ostruito il passaggio. Per_1
Preciso che il mezzo si tira e non si fa andare con le pale in avanti;
le pale devono essere dietro dove c'è il carico.
Entrambi avevano i mezzi carichi.
stava passando correttamente. Per_1
Alla scena ha assistito anche il collega che è fuori, sig S_
ADR Avv. Miranda. Sono stato io a segnalare l'accaduto al direttore
Non ci sono state in precedenza discussioni tra me e il ricorrente. Io non faccio discussioni, al massimo indico come deve essere fatto il lavoro.
Da parte mia non ci sono stati confronti sul modo di portare il muletto.
ADR Avv. Miranda. Non ho mai sentito in precedenza insulti da parte del ricorrente all'indirizzo del sig .” Per_1
Teste : Persona_1
“Una mattina sono entrato in ortofrutta, ero munito di un muletto, stavo uscendo dalla cella ortofrutta;
a fianco a me c'era la cella dei surgelati;
è uscito il mio collega,
, con il muletto con le pale in avanti e mi è venuto addosso. Poi lui mi ha Pt_2 incominciato a offendere, ha detto “tutte queste persone mongoloidi vengono assunte in azienda”.
Io poi sono andato nel reparto ortofrutta e sono rimasto lì.
Erano presenti anche il mio caporepart e l'altro mio collega TE Persona_2
Erano proprio lì fisicamente.
Non so poi se sono andati su a parlare con i responsabili, di lì non ho più saluto niente. Io mi sono sentito un po' preso in causa. Io poi avevo chiarito negli spogliatoi con il sig parlandoci direttamente. Pt_2
ADR Avv. Miranda. Il mio transpallet non era carico, io stavo uscendo. Nemmeno quello del sig era carico. Pt_2
Non ricorso di preciso se stavo andando in ribalta o se stavo uscendo dal reparto.
Il ricorrente è uscito dalla cella dei surgelati con le pale alzate e mi è venuto addosso.
Il muletto del ricorrente ha colpito il mio muletto.
Non ricordo di preciso se andavo dritto con le pale oppure se ero girato.
Quando ci siamo chiariti con il ricorrente, ci siamo parlati, lui mi ha chiesto scusa e io ho detto che per me era finita là.
L'unica cosa che sono rimasto male all'inizio perché mi ha offeso. Poi basta, mi sono dimenticato.
Preciso che in passato non avevo mai vissuto episodi del genere con il sig . Pt_2
6 ADR avv. Non mi risulta che il ricorrente abbia avuto in passato delle discussioni con il sig o il sig in relazione alle modalità di guida del transpallet.” TE S_
Teste Testimone_3
“Ero presente il giorno dei fatti, ero più o meno vicino alla cella dei surgelati. Avevo anch'io un mezzo e dovevo passare, dovevo andare nella cella dell'ortofrutta che è a fianco della cella dei surgelati.
E' successo che il sig era fuori dalla cella che stava lavorando;
siccome lo Pt_2 spazio è stretto, gli è stato to se poteva muoversi perché dovevamo passare anche noi;
eravamo in due io . Eravamo tutti due con i muletti e dovevamo passare, Per_1
i era fuori dalla cella e doveva re, non so dove dovesse andare, se in ribalta Per_1 dita. E' stato chiesto quindi di accelerare che dovevamo passare anche Pt_3 noi se l'è presa e ha cominciato ad offendere e poi ha preso il muletto e è andato Pt_2 contro al muletto de . Per_1
Ha detto “mongolo, sei un mongoloide, è un reparto di mongoloidi”.
stava uscendo normale e lui era invece dritto con le pale;
ha preso il Per_1 muletto e l'ha spinto contro il muletto di girando la manopola e facendolo Per_1 accelerare.
Ai fatti ha assistito anch . Quindi presenti eravamo noi tre . TE TE
ADR Avv. Miranda. Il mio bancale era pieno;
il sig non aveva il bacale nel Pt_3 transpallet e il sig invece il bancale ce l'aveva, doveva uscire. Per_1
ADR Avv. Miranda. Non c'erano state discussioni tra me e il ricorrente circa l'uso del muletto. Non ho mai assistito a discussioni tra i e i in relazione alle TE Pt_3 modalità di conduzione del muletto.
ADr Avv. Miranda. In passato c'erano stati episodi simili per quanto riguarda il ricorrente con altre persone, non so poi se sia stato denunciato o meno.
ADR Avv. LI. Non so se il codice disciplinare sia affisso in azienda, non ci ho mai fatto caso.”
5. L'istruttoria svolta e sopra riportata ha confermato i fatti di cui alla contestazione disciplinare.
Tutti i testi escussi hanno riferito che il , movimentando il proprio muletto in Pt_2 maniera scorretta, o le pale in avanti, lo ha volontariamente spinto contro il muletto del collega , il tutto quale reazione alla richiesta di quest'ultimo di Per_1 spostarsi perché stava ostruendo il passaggio.
In aggiunta a quanto sopra, è provato che il abbia apostrofato il collega Pt_2
utilizzando termini quali “handicappato” e “mongoloide”. Per_1
Teste “E' stato chiesto quindi di accelerare che dovevamo passare S_ Pt_3 anche noi se l'è presa e ha cominciat offendere e poi ha preso il muletto e è Pt_2 andato contro al muletto de Pt_4
Ha detto “mongolo, sei un mongoloide, è un reparto di mongoloidi”.
7 stava uscendo normale e lui era invece dritto con le pale;
ha preso il Per_1 muletto e l'ha spinto contro il muletto di girando la manopola e facendolo Per_1 accelerare”
Teste : “è uscito il mio collega , con il muletto con le pale in avanti e Per_1 Pt_2 mi è venuto addosso. Poi lui mi ha incominciato a offendere, ha detto “tutte queste persone mongoloidi vengono assunte in azienda.
(…)
Il ricorrente è uscito dalla cella dei surgelati con le pale alzate e mi è venuto addosso.
Il muletto del ricorrente ha colpito il mio muletto“
Teste : TE
“C'era il si n muletto elettrico. Io stavo passando di là, c'era un Pt_3 collega, il sig. che si accingeva ad uscire dalla cella verso l'area Persona_1 vendita, anche lui con un mezzo.
La cella surgelati è collocata tra l'area vendita e la cella ortofrutta.
Si è aperta la cella dei surgelati dalla quale stava uscend;
in quel momento Pt_2
gli ostruiva il passaggio e il sig è uscito con le pale in avanti andando Per_1 Pt_3 contro e ha incominciato ad apostrofarlo dicendogli “mongoloide”. Per_1
Questo perché il Denaro gli aveva ostruito il passaggio”
Nel corso della discussione, il ricorrente ha contestato l'esito dell'istruttoria sottolineando alcune incongruenze che emergerebbero dai racconti dei testi con riferimento alla posizione, alla provenienza e alla direzione dei carrelli.
A tal proposito, deve osservarsi che anche a voler ritenere che vi siano delle incongruenze in relazione alla esatta posizi ei carrelli, tutti anno rif che vi è stato uno scontro tra il carrello del e quello del;
che il ha Pt_2 Per_1 Pt_2 volontariamente spinto il propr lo quello del fino all'impatto; che, Per_1 al fine di colpire il carrello del , il ha movim l proprio in maniera Per_1 Pt_3 contraria alla norma, ossia con le pale in avanti.
Le eventuali incongruenze possono trovare spiegazione in relazione al tempo trascorso dai fatti e non inficiano il nucleo della ricostruzione univocamente effettuata dai testi quanto ai fatti sopra riportati.
Da quanto riferito, emerge poi chiaramente che l'impatto è stato volontariamente o dal ricorrente quale reazione alla richiesta dei colleghi, ed in particolare del che si trovava nei pressi, di spostarsi dal luogo ove si trovava per far passare gli Per_1 altri.
È stato quindi smentito del tutto quanto riferito dal ricorrente nel propr o, ossia che sarebbe stato il proprio transpallet ad essere colpito da quello del e Per_1 che sarebbe stato quest'ultimo a guidarlo frontalmente.
8 È stato poi confermato che il ricorrente, sempre quale reazione alle richieste dei colleghi e a margine dell'impatto sopra descritto, ha apostrofato il collega con Per_1 termini quali “handicappato” e “mongoloide”.
E' pacifico che il sig. sia persona disabile, ne dà conto anche il ricorrente Per_1 nel proprio ricorso.
Che si trattasse di epiteti diretti proprio al emerge in maniera chiara dalle Per_1 deposizioni dei testi e TE S_
S_
se l'è presa e ha cominciato ad offendere e poi ha preso il muletto e è andato Pt_2 contro al muletto de Pt_4
Ha detto “mongolo, sei un mongoloide, è un reparto di mongoloidi”
: TE
è uscito con le pale in avanti andando contro e ha incominciato ad Pt_3 Per_1 apostrofarlo dicendogli “mongoloide”.
Il ha riferito una frase diversa ma in ogni caso chiaramente riferita alla sua Per_1 persona: “Poi lui mi ha incominciato a offendere, ha detto “tutte queste persone mongoloidi vengono assunte in azienda.”
6. Quanto alla attendibilità dei testi escussi deve osservarsi quanto segue.
I testi in questione hanno rilasciato deposizioni convergenti, come evidenziato al paragrafo precedente.
Alla udienza del 27.2.2025, dopo aver sentito il teste , la difesa di parte TE ricorrente ha dichiarato che il teste in questione avrebbe avuto una conversazione telefonica con il ricorrente nel corso della quale avrebbe dichiarato di non essere stato presente ai fatti.
In data successiva ha poi prodotto l'audio di tale conversazione telefonica, unitamente ad una denuncia querela nei confronti del teste per falsa testimonianza (doc. depositati in data 18.3.2025).
Nella conversazione telefonica in questione si sente effettivamente il teste che afferma di non esserci stato nel giorno in cui sono accaduti i fatti.
Tale dichiarazione, tuttavia, non va estrapolata dal contesto della conversazione stessa, dovendosi anche considerare le modalità con le quali enuta e non potendosi escludere che il teste, colto di sorpresa dalla chiamata del , abbia voluto Pt_2 cercare in tal modo di sottrarsi ad una conversazione scomoda e ad eventuali iniziative del stesso nei suoi confronti. Pt_3
Deve, inoltre, tenersi conto di tutto quanto emerso in corso di causa e delle stesse deduzioni del ricorrente.
Innanzitutto, tutti i testi escussi, a precisa domanda fatta dal giudice, hanno riferito che ai fatti di causa hanno assistito tre persone: il caporeparto Lauria, il sig. Persona_2
e il sig. . Per_1
9 In secondo luogo, lo stesso ricorrente nel proprio ricorso ha espressamente to “all'episodio ora descritto assistevano i sig.r colleghi del sig. TE S_
, che si recavano immediatamente dal direttor n quanto accaduto Per_1 con modalità del tutto mistificanti”. (ricorso, pag. 8, cap. 9).
Infine, la conversazione telefonica in questione risale al 12.6.2024, mentre il ricorso è datato 15.11.2024 ed è stato depositato in data 19.11.2024.
Sorprende quindi che tali circostanze non s iportate nel ricorso introduttivo, soprattutto in quanto si afferma che e oltre ad essere stati TE S_ presenti entrambi, avrebbero riportato i fatti “in maniera mistificatoria”.
Nulla è stato dedotto, inoltre, all'indomani della costituzione della società convenuta, con l'indicazione del come testimone. TE
In ogni caso, anche a voler espungere sizio l dal quadro TE probatorio acquisito, restano le deposizioni del e del c ono ritenersi Per_1 S_ comunque idonee e sufficienti a ritenere accertati i fatti di causa.
Non è emersa alcuna concreta ragione per la quale possa ritenersi che il S_ abbia dichiarato il falso circa quanto accaduto.
Alcuna prova è, infatti, emersa circa i contrasti che sarebbero insorti in precedenza nel reparto ortofrutta tra il e i suoi colleghi. Pt_2
Non vi sono, inoltre, motivi per ritenere che il abbia riportato i fatti in Per_1 maniera non corretta: il teste ha dichiarato, con sinc esserci rimasto male e di essersi sentito offeso per quanto accaduto;
con altrettanta sincerità ha però anche dichiarato di avere poi parlato con il e di essersi “dimenticato” dell'episodio. Tale Pt_2 circostanza dimostra che non vi era i o teste animosità, né volontà di danneggiare il ricorrente.
7. Le violazioni contestate sono idonee a far venire meno il rapporto fiduciario e a giustificare il licenziamento.
La Suprema Corte ha chiarito che:
“La "giusta causa" di licenziamento ex art. 2119 c.c. integra una clausola generale che l'interprete deve concretizzare tramite fattori esterni relativi alla coscienza generale e principi tacitamente richiamati dalla norma e, quindi, mediante specificazioni di natura giuridica, la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi integranti il parametro normativo costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici”. (Cass. Sez. L., 09/03/2023, n. 7029, Rv. 667031 - 01);
“In tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo
10 di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento”. (Cass. Sez. L., 02/11/2021, n. 31202, Rv. 662682 - 01).
Nel caso di specie deve ritenersi che i fatti accertati siano idonei a giustificare il recesso di cui è causa.
L'avere offeso un collega disabile con un epiteto che contiene un volgare e dispregiativo riferimento alla disabilità stessa è contrario alle ordinarie regole di convivenza civile ed ai valori fondanti dell'ordinamento giuridico, tenuto conto della centralità che nel disegno della Carta costituzionale assumono i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2), il riconoscimento della pari dignità sociale senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, il pieno sviluppo della persona umana (art. 3), il lavoro come ambito di esplicazione della personalità dell'individuo (art. 4), oggetto di particolare tutela "in tutte le sue forme ed applicazioni" ( art. 35).
Allo stesso modo, contrario alle regole del vivere civile è il fatto di avere spinto volontariamente il proprio muletto, con le pale davanti, contro il muletto del medesimo collega. Al di là della pacifica violazione delle regole di conduzione del mezzo (si veda in proposito quanto dichiarato dallo stesso ricorrente alle pagine 4 e 5 del ricorso), si tratta di un gesto dalla natura aggressiva e minacciosa, che equivale al passare alle vie di fatto nel corso di una discussione, aggravando la condotta complessivamente tenuta nei confronti del collega.
Va tenuto conto, inoltre, del fatto che quanto posto in essere poteva avere conseguenze lesive di non poco conto ai danni del o di altro dipendente che si Per_1 trovava nei pressi.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in considerazione delle condizioni delle parti e della complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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