TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GI IL
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di RE MI, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG n.262/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], residente a [...]Parte_1
MI, via Martiri di Vercalle, n 10, codice fiscale , CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Patete
- RICORRENTE –
c o n t r o
RE MI (C. F. e P. IVA Controparte_1
con sede legale in via Amendola, n. 2 42122, RE MI in P.IVA_1
persona del legale rappresentante – Direttore Generale rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Cesare Bonazzi
-CONVENUTO -
in punto a: impugnazione licenziamento per giusta causa FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la sig. conviene in giudizio dinanzi a Parte_1
questo Giudice del Lavoro la Controparte_2
propria ex datrice di lavoro, assumendo di essere stata illegittimamente licenziata per asserita giusta causa e censurando l'espulsione in quanto illegittima affermando sia l'inesistenza dei fatti contestati, sia la tardività e genericità della contestazione.
– premesso di impugnare la delibera n. 2024/0089 del 26/02/2024 Parte_1 del Direttore Generale dell' con cui era stato Parte_2 irrogato il licenziamento senza preavviso nonché i “provvedimenti antecedenti, successivi ed ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e correlato al provvedimento di licenziamento disciplinare..” - rassegna le seguenti conclusioni:
“In via preliminare. Accordare la più ampia tutela in sede cautelare, accogliere
l'istanza di sospensiva e disporre la reintegrazione immediata della dipendente nelle funzioni di Infermiere. In via principale A) Accertare e dichiarare illegittimo
e, comunque, annullare il provvedimento del licenziamento disciplinare senza preavviso comunicato dall' alla Controparte_3 dipendente con PEC del 27.02.2024 e per l'effetto condannare ai sensi dell'art.
18 legge n. 300/1970 in persona del legale rappresentante pro tempore alla reintegra dell'odierna ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutole a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria…, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
In via subordinata B)
Accertare e dichiarare illegittimo e, comunque annullare il provvedimento di licenziamento disciplinare senza preavviso, condannare ai sensi dell'art. 18 legge
n. 300/1970 in persona del legale rappresentante pro tempore alla reintegra dell'odierna ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica e rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative
Pag. 2 di 9 e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato ai sensi dell'art.63 comma 2-bis D.lgs.
165/2001; C) Condannare L , al pagamento in Parte_3
favore della ricorrente dello stipendio e di tutte le indennità spettanti dalla data del licenziamento sino alla data della riassunzione oltre al risarcimento dei danni da valutarsi in modo equitativo”
La ricorrente espone di avere lavorato alle dipendenze dell'Azienda dal 1999 con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario, profilo di Infermiere, matricola 232501, da ultimo in servizio presso il Pronto Soccorso Oculistico.
In data 02.01.2024 L'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell' di RE CP_1
MI contestava alla lavoratrice quanto di seguito: “la signora ha Per_1 comunicato che in data 06.12.2023, alle ore 12:00 circa l'infermiera _1
e l'OSS NT LI si presentavano nel suo ufficio, situato ai
[...]
Poliambulatori – stanza 0.012, alla presenza dell'infermiera , Testimone_2
riferendo di aver subito un'aggressione da parte della S. V. aggressione avvenuta nell'ufficio AO – 118 dove erano assegnate la sig.ra e la sig.ra _1
. Dopo pochi istanti, la S. V. entrava nell'ufficio Parte_4
della sig.ra Mentre la sig.ra si apprestava ad uscire Per_1 Tes_2 dall'ufficio, la sig.ra chiedeva alle altre due Colleghe di seguirla. A Per_1 quel punto, la S. V. si frapponeva tra l'ingresso dell'Ufficio e la signora
spingendola per le spalle e chiudendole la porta contro per Tes_2 impedirle di uscire. Alle parole della sig.ra “non mettermi più le Tes_2 mani addosso”, la S.V. rispondeva “no tu rimani qui”. La sig.ra Tes_2 riusciva comunque ad allontanarsi dall'ufficio insieme alla sig.ra NT. La S.
V. si rivolgeva quindi contro la sig.ra urlando “tu da qui non esci” _1
spingendola violentemente contro lo spigolo di un armadio presente in ufficio.
Dopo di che la S. V. si allontanava dall'Ufficio per rientrare nella sua postazione di lavoro”.
All'esito del procedimento disciplinare, sentite le persone coinvolte e la stessa lavoratrice, era comminata la sanzione espulsiva qui impugnata, contestata sia
Pag. 3 di 9 sotto aspetti formali che sostanziali, allegando la sig. una radicalmente Pt_1
diversa versione dei fatti a lei imputati.
Ritualmente radicato il contraddittorio, si è costituita l'Azienda evocata, contestando ogni avversario assunto e chiedendo il rigetto del ricorso ovvero, in via subordinata, la riqualificazione della sanzione espulsiva in licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Previo esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con l'escussione dei testi indotti dalle parti (Sig.ra per la Testimone_3
ricorrente; , e Testimone_1 Testimone_4 Tes_5
per la resistente) ed oggi decisa previo deposito di note scritte e discussione
[...]
orale.
Il ricorso proposto non è fondato e va respinto.
Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni di tardività e genericità della contestazione disciplinare (per altro non più coltivate nelle note finali della lavoratrice).
Quanto alla tardività, l'art. 55 bis del D.lgs 165/2001 come modificato dall'art. 13 del D.lgs n. 75/2017 prevede che “...l'Ufficio Competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e, comunque, non oltre 30 giorni decorrenti dalla ricevimento della segnalazione, … provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato con un preavviso di almeno 20 giorni…”. I fatti disciplinarmente rilevanti sono avvenuti il 6.12.2023 e la segnalazione è stata fatta il 7.12.2023, l'attivazione del procedimento disciplinare con la contestazione dell'addebito è stato notificato alla casella di posta certificata della lavoratrice in data 02.01.2024. Le scansioni di cui sopra non sono contestate, e tutto il procedimento è durato meno di 30 giorni.
Quanto alla genericità, il principio di specificità della contestazione disciplinare di elaborazione giurisprudenziale prevede la necessità di fornire le indicazioni essenziali per individuare nella sua materialità il fatto censurato, in modo che non ci sia incertezza circa l'ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi.Il requisito in esame è, dunque, integrato dalla idoneità della
Pag. 4 di 9 contestazione a realizzare il risultato perseguito dalla legge, ossia consentire al lavoratore una puntuale difesa e a tal fine si richiede soltanto che la contestazione individui i fatti addebitati con sufficiente precisione, anche se sinteticamente. La contestazione in oggetto, sopra riportata integralmente (quanto alla descrizione del fatto addebitato) non lascia spazio a dubbi sulla piena ed esaustiva descrizione della vicenda occorsa il 6/12/2023 all'interno dell'Ospedale SMN. Per altro, la lavoratrice ha mostrato di ben aver compreso la censura, pur fornendo una ricostruzione del fatto differente da quella prospettata dall'Azienda.
Venendo al merito, l'istruttoria ha pienamente confermato la ricostruzione della vicenda fornita dall' CP_1
La Sig.ra nella tarda mattinata del 6.12.2023, ha dapprima aggredito le Pt_1
colleghe NT e per futili motivi legati all'approvvigionamento di _1
un collirio, ed ha poi reiterato la condotta, aggravandola, nell'ufficio della
Coordinatrice Bondavalli, in danno delle colleghe e Testimone_2
_1
Mentre la prima più blanda aggressione è stata suffragata dalla netta testimonianza delle due persone offese NT e e indirettamente _1
dalla teste , la coordinatrice del reparto;
la seconda e ben più grave Tes_6 aggresione e minaccie sono avvenute nell'ufficio della stessa che ha Per_1
significativamente chiarito: “Mentre NT e erano nel mio ufficio per _1
spiegarmi ciò che era accaduto, è entrata senza bussare e si è messa Pt_1
davanti a me con le braccia incrociate, gambe aperte e mi fissava. Nel mio ufficio era presente pure l'infermiera Ho chiesto a NT, Testimone_2
e di uscire per rimanere da sola a parlare con . _1 Tes_2 Pt_1
è stata la prima a cercare di uscire dall'ufficio e (n.d.r. la Tes_2 Pt_1
ricorrente) si è frapposta tra la porta e impedendole di uscire e Tes_2 spingendola verso l'interno dell'ufficio, e le ha detto che lei doveva rimanere lì. ha detto ad di tenere giù le mani ed è riuscita ad uscire assieme Tes_2 Pt_1
Pag. 5 di 9 ad NT LI. si è avvicinata quindi a e l'ha Pt_1 Testimone_1 sbattuta con la parte sinistra contro lo spigolo dell'armadio che abbiamo in ufficio. poi è uscita e sotto shock ha chiesto aiuto e ha detto di Pt_1 _1
avere male a tutta la parte sinistra ovvero alla spalla, alla coscia e alla testa. Poi
ha abbassato i pantaloni della divisa e mi ha fatto vedere che era _1
arrossata sulla parte esterna della coscia e si teneva la spalla perché dolorante.
A questo punto aiutata anche da che nel frattempo era ritornata, Tes_2 abbiamo fatto sedere sulla carrozzina e l'abbiamo portata in Pronto _1
Soccorso”.
La veridicità della deposizione testè riportata, della quale non vi è motivo di dubitare, è stata, comunque, suffragata dalla testimonianza dell'infermiera che ha confermato il capitolo 17, aggiungendo che _1 Parte_1 arrivata nell'ufficio della Coordinatrice “si è messa davanti alla Per_1
scrivania della con le braccia incrociate e sul piede di guerra. In quella Per_1 circostanza in ufficio era pure presente e ulteriormente Testimone_2
confermando che la nella circostanza, ebbe a chiedere a tutti i presenti Per_1
(NT LI, e di uscire dalla stanza Testimone_1 Testimone_2
per potere rimanere da sola con la ricorrente (nel tentativo di governarne l'aggressività), ma mentre si dirigeva verso la porta per Testimone_2 aprirla, veniva raggiunta da che si frapponeva tra l'uscita e la stessa Parte_1 urlandole “tu da qui non esci” (cap. 19) e impedendole di uscire Tes_2 fisicamente spingendola all'interno dell'ufficio: spingeva Pt_1 Tes_2 all'interno dell'Ufficio per non farla uscire”(cap. 20), spingendola contro lo spigolo di un armadio e provocandole lesioni.
E' poi stato confermato da tutti i testi escussi che nel mese di dicembre 2023 la
Coordinatrice, era stata costretta a chiedere l'intervento della Testimone_5
Polizia in ben quattro occasioni a causa del comportamento della ricorrente, aggressivo e tale da creare disservizio all'Azienda: “Sì è vero e sono stata io a chiedere gli interventi della Polizia a tutela sia degli utenti, sia degli infermieri che a mia tutela. In un'occasione c'era un utente che doveva fare l'elettrocardiogramma con il foglio dell'appuntamento ma non risultava nella lista
Pag. 6 di 9 di e lei si rifiutava di fargli l'elettrocardiogramma; ne è nata una Pt_1 controversia con l'utente e mi hanno chiamato per intervenire. Poiché si Pt_1 rifiutava di seguirmi nel mio ufficio e di consentire la prosecuzione dell'attività con gli utenti cardiopatici, ho dovuto chiamare la Polizia. Lo stesso comportamento era stato tenuto da anche nelle altre occasioni” (cap. 14 Pt_1
memoria difensiva ello stesso senso i testi e . CP_1 Parte_4 _1
Perfino il teste indotto dalla difesa Sig. Parte_1 Testimone_7 all'udienza del 19.11.2024, sentita sul capito 12 di parte ricorrente, ha smentito la circostanza di cui al capitolo, ossia ha negato recisamente di avere mai sentito la
Coordinatrice “gridare contro l'infermiera . Per_1 Parte_1
Va poi richiamata, perché specificamente contestata dall' anche la CP_1
precedente sanzione disciplinare comminata alla ricorrente, per un episodio di violenza verbale e fisica in danno di una collega2, la Sig.ra Tes_8
[...]
Orbene, l'episodio del 6/12/2023, come ricostruito più sopra, appare di estrema gravità perché, oltre a evidenziare l'indole prepotente e impositiva della ricorrente nei confronti del personale a lei sottoposto e delle colleghe, introduce un elemento di violenza fisica e non solo verbale che non appare tollerabile in un consesso civile, e ancor meno in un ambiente di lavoro complesso e attenzionato come un
Ospedale, finalizzato alla cura ed assistenza di persone fragili e malate.
La vicenda, sfociata in due momenti di aggressione corporea palesemente dolosi in quanto commessi con coscienza e volontà e anzi accanimento, trascende
Pag. 7 di 9 l'ipotesi prevista dall'articolo 84 comma 8 lettera d) del C.C.N.L. “alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro” e della quale chiede applicazione la lavoratrice (ipotesi punita con la massima sanzione conservativa), in quanto la norma mira a sanzionare una discussione lavorativa sconfinata in atti fisici ('vie di fatto' è termine generico che può alludere sia ad una reciproca violenza corporea, sia a danni alle cose o a reazioni incongrue con altre modalità -es: utilizzo improprio di dispositivi elettronici, posta, social ecc…).
In questo caso invece non vi era stata nessuna provocazione da parte delle colleghe della Casa, né alcun alterco che poi sia sfociato in rissa, in situazione di reciprocità e dunque parzialmente giustificabile. In questo caso vi è stata una disposizione incongrua data dalla Casa alla OSS LI NT (rifornire gli ambulatori di mansione che non è di competenza della OSS3) e al rifiuto CP_4 di quest'ultima (che si era per altro accertata dell'esistenza di almeno una confezione di quel collirio in ogni ambulatorio, quindi non vi era urgenza a provvedere al rifornimento) vi è stata un'escalation di rabbia della Casa, che è poi sfociata in violenza verbale e infine fisica. E tanto in due distinti episodi nel corso della stessa mattina.
Tale condotta si appalesa intollerabile ove poi si consideri che non si tratta di un episodio isolato ma dell'apice di una serie di situazioni già verificatesi nell'ultimo periodo, e sopra evidenziate.
Pag. 8 di 9 La sig. è risultata incapace, nel tempo, di contenere la propria aggressività Pt_1 nei confronti del personale ma anche dell'utenza, con la conseguenza amara ma necessaria adotata dall' anche al fine di adempiere al debito di sicurezza CP_1
ex art.2087 gravante nei confronti degli altri lavoratori.
Ne consegue la legittimità della sanzione espulsiva.
Le spese di lite sono compensate tra le parti a fronte della differente posizione economica delle stesse.
PQM
1. rigetta il ricorso;
2. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in RE MI, li 28/1/2025
Il Giudice
Dott.Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Quest'ultima, escussa all'udienza del 19.11.2024, dopo avere confermato le circostanze da 1 a 5 della memoria perché riferitele dalla NT e dalla CP_1
_1 2 Si tratta di un episodio verificatosi in data 05.05.2022: “intorno alle 13 del giorno 05.05.2022 in
Audiologia, tra il corridoio e l'ambulatorio 2.007, la S.V. avrebbe imposto alla Sig.ra Parte_5 edere su una sedia da Lei recuperata nelle vicinanze e, rimanendo in piedi, con fare concitato e
[...] argomentando fatti riferiti al passato, avrebbe profferito minacce del tipo : “state attenti tu e tuo marito (Dr. medico operante presso la medesima struttura) che mi avete rotto (omissis)…” Persona_2 esplicitando i concetti con movimenti intimidatori delle mani e ondeggiando il busto. Dopo di che la S.V. si sarebbe allontanata lungo il corridoio mantenendo il solito atteggiamento locutorio” (doc.20, allegato alla memoria Esperita la necessaria istruttoria (verbali audizione testi, docc. 21,22,23,24, all.
CP_1 memoria , preso atto del fatto che la non si era presentata per rendere giustificazioni
CP_1 Parte_1 a difesa (doc. 25, all. memoria , veniva comminata alla stessa la sanzione della multa pari a quattro
CP_1 ore di retribuzione (doc.26, all. memoria .
CP_1 Anche nell'occasione ebbe ad aggredire verbalmente e minacciare una propria collega. Parte_1 3 Nello specifico la teste ha asserito essere vero – così come riferitole dalla OOS LI NT _1
- che “nella prima mattina del 06.12.2023 assegnata all'ambulatorio di oculistica, fermava Parte_1 la OSS LI NT, preposta al rifornimento dei ferri e dei parafarmici nei vari ambulatori dei Poliambulatori dell'Arcispedale Santa Maria Nuova e, facendole notare che mancava il collirio CP_4 le intimava di recarsi dalla infermiera addetta all'approvvigionamento dei Testimone_1 farmaci/prodotti per i Poliambulatori, per dirle di ordinare il collirio” (cap. 1). Ugualmente la teste ha confermato avere l'NT preventivamente accertato la presenza del collirio in tutti gli ambulatori, specificando - sul punto - che “c'era una scatola con 5 flaconi di collirio CP_4 in ogni ambulatorio” e che della circostanza essa teste aveva “conoscenza diretta”. Suffragate anche le circostanze di cui ai capitoli n. 3 e 4 della memoria ossia che la OSS NT, CP_1 nell'occorso, ebbe a fare presente a che la distribuzione dei farmaci e la segnalazione di Parte_1 quelli mancanti non rientrava nelle sue mansioni, ma in quelle del personale infermieristico e che nonostante ciò continuava a incalzare l'NT perché si recasse dall' per Parte_1 _1 chiedere a quest'ultima di ordinare il collirio asseritamente mancante, precisando – la teste – in risposta al capitolo 6 peraltro confermato (cap. 6“Vero che l'infermiera rassicurava l'NT sul fatto che _1 doveva essere in qualità di infermiera, ad avvisarla se avesse riscontrato mancanza di Parte_1 farmaci, in ciò confermata anche da presente nella circostanza”), che i fatti di cui sopra Testimone_5 si erano verificati verso le h. 8,00 circa del 6.12.2023
TRIBUNALE DI GI IL
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di RE MI, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG n.262/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], residente a [...]Parte_1
MI, via Martiri di Vercalle, n 10, codice fiscale , CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Patete
- RICORRENTE –
c o n t r o
RE MI (C. F. e P. IVA Controparte_1
con sede legale in via Amendola, n. 2 42122, RE MI in P.IVA_1
persona del legale rappresentante – Direttore Generale rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Cesare Bonazzi
-CONVENUTO -
in punto a: impugnazione licenziamento per giusta causa FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la sig. conviene in giudizio dinanzi a Parte_1
questo Giudice del Lavoro la Controparte_2
propria ex datrice di lavoro, assumendo di essere stata illegittimamente licenziata per asserita giusta causa e censurando l'espulsione in quanto illegittima affermando sia l'inesistenza dei fatti contestati, sia la tardività e genericità della contestazione.
– premesso di impugnare la delibera n. 2024/0089 del 26/02/2024 Parte_1 del Direttore Generale dell' con cui era stato Parte_2 irrogato il licenziamento senza preavviso nonché i “provvedimenti antecedenti, successivi ed ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e correlato al provvedimento di licenziamento disciplinare..” - rassegna le seguenti conclusioni:
“In via preliminare. Accordare la più ampia tutela in sede cautelare, accogliere
l'istanza di sospensiva e disporre la reintegrazione immediata della dipendente nelle funzioni di Infermiere. In via principale A) Accertare e dichiarare illegittimo
e, comunque, annullare il provvedimento del licenziamento disciplinare senza preavviso comunicato dall' alla Controparte_3 dipendente con PEC del 27.02.2024 e per l'effetto condannare ai sensi dell'art.
18 legge n. 300/1970 in persona del legale rappresentante pro tempore alla reintegra dell'odierna ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutole a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria…, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
In via subordinata B)
Accertare e dichiarare illegittimo e, comunque annullare il provvedimento di licenziamento disciplinare senza preavviso, condannare ai sensi dell'art. 18 legge
n. 300/1970 in persona del legale rappresentante pro tempore alla reintegra dell'odierna ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica e rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative
Pag. 2 di 9 e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato ai sensi dell'art.63 comma 2-bis D.lgs.
165/2001; C) Condannare L , al pagamento in Parte_3
favore della ricorrente dello stipendio e di tutte le indennità spettanti dalla data del licenziamento sino alla data della riassunzione oltre al risarcimento dei danni da valutarsi in modo equitativo”
La ricorrente espone di avere lavorato alle dipendenze dell'Azienda dal 1999 con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario, profilo di Infermiere, matricola 232501, da ultimo in servizio presso il Pronto Soccorso Oculistico.
In data 02.01.2024 L'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell' di RE CP_1
MI contestava alla lavoratrice quanto di seguito: “la signora ha Per_1 comunicato che in data 06.12.2023, alle ore 12:00 circa l'infermiera _1
e l'OSS NT LI si presentavano nel suo ufficio, situato ai
[...]
Poliambulatori – stanza 0.012, alla presenza dell'infermiera , Testimone_2
riferendo di aver subito un'aggressione da parte della S. V. aggressione avvenuta nell'ufficio AO – 118 dove erano assegnate la sig.ra e la sig.ra _1
. Dopo pochi istanti, la S. V. entrava nell'ufficio Parte_4
della sig.ra Mentre la sig.ra si apprestava ad uscire Per_1 Tes_2 dall'ufficio, la sig.ra chiedeva alle altre due Colleghe di seguirla. A Per_1 quel punto, la S. V. si frapponeva tra l'ingresso dell'Ufficio e la signora
spingendola per le spalle e chiudendole la porta contro per Tes_2 impedirle di uscire. Alle parole della sig.ra “non mettermi più le Tes_2 mani addosso”, la S.V. rispondeva “no tu rimani qui”. La sig.ra Tes_2 riusciva comunque ad allontanarsi dall'ufficio insieme alla sig.ra NT. La S.
V. si rivolgeva quindi contro la sig.ra urlando “tu da qui non esci” _1
spingendola violentemente contro lo spigolo di un armadio presente in ufficio.
Dopo di che la S. V. si allontanava dall'Ufficio per rientrare nella sua postazione di lavoro”.
All'esito del procedimento disciplinare, sentite le persone coinvolte e la stessa lavoratrice, era comminata la sanzione espulsiva qui impugnata, contestata sia
Pag. 3 di 9 sotto aspetti formali che sostanziali, allegando la sig. una radicalmente Pt_1
diversa versione dei fatti a lei imputati.
Ritualmente radicato il contraddittorio, si è costituita l'Azienda evocata, contestando ogni avversario assunto e chiedendo il rigetto del ricorso ovvero, in via subordinata, la riqualificazione della sanzione espulsiva in licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Previo esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con l'escussione dei testi indotti dalle parti (Sig.ra per la Testimone_3
ricorrente; , e Testimone_1 Testimone_4 Tes_5
per la resistente) ed oggi decisa previo deposito di note scritte e discussione
[...]
orale.
Il ricorso proposto non è fondato e va respinto.
Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni di tardività e genericità della contestazione disciplinare (per altro non più coltivate nelle note finali della lavoratrice).
Quanto alla tardività, l'art. 55 bis del D.lgs 165/2001 come modificato dall'art. 13 del D.lgs n. 75/2017 prevede che “...l'Ufficio Competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e, comunque, non oltre 30 giorni decorrenti dalla ricevimento della segnalazione, … provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato con un preavviso di almeno 20 giorni…”. I fatti disciplinarmente rilevanti sono avvenuti il 6.12.2023 e la segnalazione è stata fatta il 7.12.2023, l'attivazione del procedimento disciplinare con la contestazione dell'addebito è stato notificato alla casella di posta certificata della lavoratrice in data 02.01.2024. Le scansioni di cui sopra non sono contestate, e tutto il procedimento è durato meno di 30 giorni.
Quanto alla genericità, il principio di specificità della contestazione disciplinare di elaborazione giurisprudenziale prevede la necessità di fornire le indicazioni essenziali per individuare nella sua materialità il fatto censurato, in modo che non ci sia incertezza circa l'ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi.Il requisito in esame è, dunque, integrato dalla idoneità della
Pag. 4 di 9 contestazione a realizzare il risultato perseguito dalla legge, ossia consentire al lavoratore una puntuale difesa e a tal fine si richiede soltanto che la contestazione individui i fatti addebitati con sufficiente precisione, anche se sinteticamente. La contestazione in oggetto, sopra riportata integralmente (quanto alla descrizione del fatto addebitato) non lascia spazio a dubbi sulla piena ed esaustiva descrizione della vicenda occorsa il 6/12/2023 all'interno dell'Ospedale SMN. Per altro, la lavoratrice ha mostrato di ben aver compreso la censura, pur fornendo una ricostruzione del fatto differente da quella prospettata dall'Azienda.
Venendo al merito, l'istruttoria ha pienamente confermato la ricostruzione della vicenda fornita dall' CP_1
La Sig.ra nella tarda mattinata del 6.12.2023, ha dapprima aggredito le Pt_1
colleghe NT e per futili motivi legati all'approvvigionamento di _1
un collirio, ed ha poi reiterato la condotta, aggravandola, nell'ufficio della
Coordinatrice Bondavalli, in danno delle colleghe e Testimone_2
_1
Mentre la prima più blanda aggressione è stata suffragata dalla netta testimonianza delle due persone offese NT e e indirettamente _1
dalla teste , la coordinatrice del reparto;
la seconda e ben più grave Tes_6 aggresione e minaccie sono avvenute nell'ufficio della stessa che ha Per_1
significativamente chiarito: “Mentre NT e erano nel mio ufficio per _1
spiegarmi ciò che era accaduto, è entrata senza bussare e si è messa Pt_1
davanti a me con le braccia incrociate, gambe aperte e mi fissava. Nel mio ufficio era presente pure l'infermiera Ho chiesto a NT, Testimone_2
e di uscire per rimanere da sola a parlare con . _1 Tes_2 Pt_1
è stata la prima a cercare di uscire dall'ufficio e (n.d.r. la Tes_2 Pt_1
ricorrente) si è frapposta tra la porta e impedendole di uscire e Tes_2 spingendola verso l'interno dell'ufficio, e le ha detto che lei doveva rimanere lì. ha detto ad di tenere giù le mani ed è riuscita ad uscire assieme Tes_2 Pt_1
Pag. 5 di 9 ad NT LI. si è avvicinata quindi a e l'ha Pt_1 Testimone_1 sbattuta con la parte sinistra contro lo spigolo dell'armadio che abbiamo in ufficio. poi è uscita e sotto shock ha chiesto aiuto e ha detto di Pt_1 _1
avere male a tutta la parte sinistra ovvero alla spalla, alla coscia e alla testa. Poi
ha abbassato i pantaloni della divisa e mi ha fatto vedere che era _1
arrossata sulla parte esterna della coscia e si teneva la spalla perché dolorante.
A questo punto aiutata anche da che nel frattempo era ritornata, Tes_2 abbiamo fatto sedere sulla carrozzina e l'abbiamo portata in Pronto _1
Soccorso”.
La veridicità della deposizione testè riportata, della quale non vi è motivo di dubitare, è stata, comunque, suffragata dalla testimonianza dell'infermiera che ha confermato il capitolo 17, aggiungendo che _1 Parte_1 arrivata nell'ufficio della Coordinatrice “si è messa davanti alla Per_1
scrivania della con le braccia incrociate e sul piede di guerra. In quella Per_1 circostanza in ufficio era pure presente e ulteriormente Testimone_2
confermando che la nella circostanza, ebbe a chiedere a tutti i presenti Per_1
(NT LI, e di uscire dalla stanza Testimone_1 Testimone_2
per potere rimanere da sola con la ricorrente (nel tentativo di governarne l'aggressività), ma mentre si dirigeva verso la porta per Testimone_2 aprirla, veniva raggiunta da che si frapponeva tra l'uscita e la stessa Parte_1 urlandole “tu da qui non esci” (cap. 19) e impedendole di uscire Tes_2 fisicamente spingendola all'interno dell'ufficio: spingeva Pt_1 Tes_2 all'interno dell'Ufficio per non farla uscire”(cap. 20), spingendola contro lo spigolo di un armadio e provocandole lesioni.
E' poi stato confermato da tutti i testi escussi che nel mese di dicembre 2023 la
Coordinatrice, era stata costretta a chiedere l'intervento della Testimone_5
Polizia in ben quattro occasioni a causa del comportamento della ricorrente, aggressivo e tale da creare disservizio all'Azienda: “Sì è vero e sono stata io a chiedere gli interventi della Polizia a tutela sia degli utenti, sia degli infermieri che a mia tutela. In un'occasione c'era un utente che doveva fare l'elettrocardiogramma con il foglio dell'appuntamento ma non risultava nella lista
Pag. 6 di 9 di e lei si rifiutava di fargli l'elettrocardiogramma; ne è nata una Pt_1 controversia con l'utente e mi hanno chiamato per intervenire. Poiché si Pt_1 rifiutava di seguirmi nel mio ufficio e di consentire la prosecuzione dell'attività con gli utenti cardiopatici, ho dovuto chiamare la Polizia. Lo stesso comportamento era stato tenuto da anche nelle altre occasioni” (cap. 14 Pt_1
memoria difensiva ello stesso senso i testi e . CP_1 Parte_4 _1
Perfino il teste indotto dalla difesa Sig. Parte_1 Testimone_7 all'udienza del 19.11.2024, sentita sul capito 12 di parte ricorrente, ha smentito la circostanza di cui al capitolo, ossia ha negato recisamente di avere mai sentito la
Coordinatrice “gridare contro l'infermiera . Per_1 Parte_1
Va poi richiamata, perché specificamente contestata dall' anche la CP_1
precedente sanzione disciplinare comminata alla ricorrente, per un episodio di violenza verbale e fisica in danno di una collega2, la Sig.ra Tes_8
[...]
Orbene, l'episodio del 6/12/2023, come ricostruito più sopra, appare di estrema gravità perché, oltre a evidenziare l'indole prepotente e impositiva della ricorrente nei confronti del personale a lei sottoposto e delle colleghe, introduce un elemento di violenza fisica e non solo verbale che non appare tollerabile in un consesso civile, e ancor meno in un ambiente di lavoro complesso e attenzionato come un
Ospedale, finalizzato alla cura ed assistenza di persone fragili e malate.
La vicenda, sfociata in due momenti di aggressione corporea palesemente dolosi in quanto commessi con coscienza e volontà e anzi accanimento, trascende
Pag. 7 di 9 l'ipotesi prevista dall'articolo 84 comma 8 lettera d) del C.C.N.L. “alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro” e della quale chiede applicazione la lavoratrice (ipotesi punita con la massima sanzione conservativa), in quanto la norma mira a sanzionare una discussione lavorativa sconfinata in atti fisici ('vie di fatto' è termine generico che può alludere sia ad una reciproca violenza corporea, sia a danni alle cose o a reazioni incongrue con altre modalità -es: utilizzo improprio di dispositivi elettronici, posta, social ecc…).
In questo caso invece non vi era stata nessuna provocazione da parte delle colleghe della Casa, né alcun alterco che poi sia sfociato in rissa, in situazione di reciprocità e dunque parzialmente giustificabile. In questo caso vi è stata una disposizione incongrua data dalla Casa alla OSS LI NT (rifornire gli ambulatori di mansione che non è di competenza della OSS3) e al rifiuto CP_4 di quest'ultima (che si era per altro accertata dell'esistenza di almeno una confezione di quel collirio in ogni ambulatorio, quindi non vi era urgenza a provvedere al rifornimento) vi è stata un'escalation di rabbia della Casa, che è poi sfociata in violenza verbale e infine fisica. E tanto in due distinti episodi nel corso della stessa mattina.
Tale condotta si appalesa intollerabile ove poi si consideri che non si tratta di un episodio isolato ma dell'apice di una serie di situazioni già verificatesi nell'ultimo periodo, e sopra evidenziate.
Pag. 8 di 9 La sig. è risultata incapace, nel tempo, di contenere la propria aggressività Pt_1 nei confronti del personale ma anche dell'utenza, con la conseguenza amara ma necessaria adotata dall' anche al fine di adempiere al debito di sicurezza CP_1
ex art.2087 gravante nei confronti degli altri lavoratori.
Ne consegue la legittimità della sanzione espulsiva.
Le spese di lite sono compensate tra le parti a fronte della differente posizione economica delle stesse.
PQM
1. rigetta il ricorso;
2. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in RE MI, li 28/1/2025
Il Giudice
Dott.Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Quest'ultima, escussa all'udienza del 19.11.2024, dopo avere confermato le circostanze da 1 a 5 della memoria perché riferitele dalla NT e dalla CP_1
_1 2 Si tratta di un episodio verificatosi in data 05.05.2022: “intorno alle 13 del giorno 05.05.2022 in
Audiologia, tra il corridoio e l'ambulatorio 2.007, la S.V. avrebbe imposto alla Sig.ra Parte_5 edere su una sedia da Lei recuperata nelle vicinanze e, rimanendo in piedi, con fare concitato e
[...] argomentando fatti riferiti al passato, avrebbe profferito minacce del tipo : “state attenti tu e tuo marito (Dr. medico operante presso la medesima struttura) che mi avete rotto (omissis)…” Persona_2 esplicitando i concetti con movimenti intimidatori delle mani e ondeggiando il busto. Dopo di che la S.V. si sarebbe allontanata lungo il corridoio mantenendo il solito atteggiamento locutorio” (doc.20, allegato alla memoria Esperita la necessaria istruttoria (verbali audizione testi, docc. 21,22,23,24, all.
CP_1 memoria , preso atto del fatto che la non si era presentata per rendere giustificazioni
CP_1 Parte_1 a difesa (doc. 25, all. memoria , veniva comminata alla stessa la sanzione della multa pari a quattro
CP_1 ore di retribuzione (doc.26, all. memoria .
CP_1 Anche nell'occasione ebbe ad aggredire verbalmente e minacciare una propria collega. Parte_1 3 Nello specifico la teste ha asserito essere vero – così come riferitole dalla OOS LI NT _1
- che “nella prima mattina del 06.12.2023 assegnata all'ambulatorio di oculistica, fermava Parte_1 la OSS LI NT, preposta al rifornimento dei ferri e dei parafarmici nei vari ambulatori dei Poliambulatori dell'Arcispedale Santa Maria Nuova e, facendole notare che mancava il collirio CP_4 le intimava di recarsi dalla infermiera addetta all'approvvigionamento dei Testimone_1 farmaci/prodotti per i Poliambulatori, per dirle di ordinare il collirio” (cap. 1). Ugualmente la teste ha confermato avere l'NT preventivamente accertato la presenza del collirio in tutti gli ambulatori, specificando - sul punto - che “c'era una scatola con 5 flaconi di collirio CP_4 in ogni ambulatorio” e che della circostanza essa teste aveva “conoscenza diretta”. Suffragate anche le circostanze di cui ai capitoli n. 3 e 4 della memoria ossia che la OSS NT, CP_1 nell'occorso, ebbe a fare presente a che la distribuzione dei farmaci e la segnalazione di Parte_1 quelli mancanti non rientrava nelle sue mansioni, ma in quelle del personale infermieristico e che nonostante ciò continuava a incalzare l'NT perché si recasse dall' per Parte_1 _1 chiedere a quest'ultima di ordinare il collirio asseritamente mancante, precisando – la teste – in risposta al capitolo 6 peraltro confermato (cap. 6“Vero che l'infermiera rassicurava l'NT sul fatto che _1 doveva essere in qualità di infermiera, ad avvisarla se avesse riscontrato mancanza di Parte_1 farmaci, in ciò confermata anche da presente nella circostanza”), che i fatti di cui sopra Testimone_5 si erano verificati verso le h. 8,00 circa del 6.12.2023