TRIB
Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9660/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Monia Marrocu Parte_1 C.F._1
e
C.F. con il patrocinio dell'avv. Emanuela Paschino CP_1 C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 5 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“Premesso che
1) Tra gli odierni ricorrenti è intercorsa una relazione sentimentale, confluita in una convivenza more uxorio dalla quale nasceva in Cagliari in data 09/04/2022 la minore Per_1
(doc. 1 estratto di nascita;
Persona_2
2) La figlia minore ha sempre convissuto unitamente alla coppia di fatto nell'abitazione in comproprietà tra i ricorrenti;
3) Di recente si è interrotta la relazione sentimentale e la convivenza di fatto tra gli esponenti
Part e la IG.ra ha manifestato l'intendimento di lasciare, unitamente alla minore, la casa familiare;
Part 4) La IG.ra attualmente è disoccupata, salvo lavori sporadici, mentre il IG. lavora CP_1
come operaio nel settore edile, e percepisce la retribuzione di € 1.700,00 mensili circa;
5) La coppia nell'interesse della famiglia ha peraltro contratto i seguenti debiti: – mutuo per l'acquisto della casa familiare con rateo mensile di € 269,74; -finanziamento per l'acquisto del
Part veicolo intestato e in uso esclusivo alla e per i mobili di arredo dell'abitazione, con rateo mensile di € 234,73;
6) I ricorrenti, a seguito dell'interruzione del loro rapporto sentimentale, sono addivenuti all'accordo sulla regolamentazione dei rapporti con la figlia minore e finanche dei rapporti economico-patrimoniali tra gli stessi;
Tutto ciò premesso, i ricorrenti come sopra rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 337 ter c.c.
RICORRONO
Pag. 2 a 5 All'Ill.mo Tribunale di Cagliari adito, affinché Voglia, disciplinare i rapporti tra ciascun genitore e i figli minori alle seguenti
CONDIZIONI
A) Disporre l'affidamento condiviso della minore, con domicilio prevalente presso la madre e,
stabilire che, ai fini delle registrazioni anagrafiche venga indicato come luogo di residenza della figlia minore quello della madre;
B) Stabilire che i genitori adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse della minore riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute;
C) Il IG. previo accordo con la madre e compatibilmente con le eIGenze della minore CP_1
e gli impegni lavorativi di ciascun genitore, potrà tenere con sè la figlia minore per tre giornate alla settimana (lunedi, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore 21,30) e nei fine settimana alternati, (dalle ore 16 del sabato alle ore 21,30 della domenica), compatibilmente con le eIGenze scolastiche ed extrascolastiche della minore e dei rispettivi impegni lavorativi dei genitori;
Il IG. inoltre, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà con la figlia, in CP_1
alternanza con la madre, le festività principali, quali Vigilia di Natale, Natale, Vigilia di
Capodanno, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Il IG. durante le vacanze estive, se non impegnato nell'attività lavorativa, trascorrerà CP_1
con la figlia, sette giorni consecutivi, da determinarsi di comune accordo tra i genitori, anche in base al periodo di riposo lavorativo del padre e della madre e comunque con un congruo preavviso.
D) Il IG. corrisponderà mensilmente (entro il giorno 15 di ogni mese) l'importo CP_1
complessivo di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore;
Detto
assegno da rivalutarsi a decorrere da Dicembre 2025 secondo gli indici Istat verrà versato a
Pag. 3 a 5 Part mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla IG.ra : IBAN
T05Y3608105138204931704934 ;
E) Le parti sull'accordo stabiliscono che l'assegno unico per la figlia minore, verrà percepito per l'intero dalla IG.ra ; Parte_1
F) Le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la figlia minore, previamente concordate, salvo urgenza, saranno invece ripartite tra ciascun genitore nella misura del 50%
. G) Le parti dichiarano di considerare quali spese straordinarie obbligatorie, ovvero quelle per le quali non è richiesta la previa concertazione come disciplinate dalla delibera del
ConIGlio Nazionale Forense del 29.11.2017 le seguenti: tasse scolastiche ed universitarie,
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di occhiali da vista correttivi, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie (compresi gli esami diagnostici e le analisi cliniche) effettuate tramite il SSN e in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
H) Con il presente accordo i ricorrenti intendono regolare definitivamente anche i reciprochi rapporti economici e patrimoniali;
Part 1) La IG.ra si obbliga a trasferire la quota di sua proprietà sulla casa familiare sita in
Arbus, Via Libertà, 133, unitamente agli arredi ivi contenuti, al IG. che per l'effetto si CP_1
obbliga ad accollarsi l'intero pagamento del mutuo contratto per l'acquisto del suddetto
Part immobile, manlevando espressamente la IG.ra , e a notificare all'istituto di credito il rogito notarile contenente la clausola di accollo;
le spese notarili di trasferimento della proprietà
saranno interamente a carico del IG. CP_1
2) Il IG. si obbliga altresì ad accollarsi integralmente il pagamento di eventuali sanzioni CP_1
Part che venissero comminate alla a seguito di detto trasferimento immobiliare;
Pag. 4 a 5 3) Il IG. continuerà a farsi carico dell'intero pagamento del finanziamento contratto CP_1
per l'acquisto degli arredi della casa familiare e del veicolo Fiat Bravo manlevando
Part espressamente la IG.ra ,
Part 4) Il veicolo Fiat Bravo tg EH050DS, già intestato alla rimarrà nell'esclusiva proprietà e disponibilità di quest'ultima;
Part 5) La IG.ra da atto di aver già provveduto a ritirare i suoi beni personali dalla casa familiare.
L) Spese legali della presente procedura compensate tra le parti”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra e Parte_1
CP_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non essendo Parte_1 CP_1
in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 05.03.02025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 5 a 5