TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/06/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott. Carlo
Gabutti, nella causa iscritta al n. 1864 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato il [...] a [...], con codice Parte_1
fiscale , rappresentato e difeso unitamente e C.F._1 disgiuntamente dall'Avv. Domenico Pelosi, C.F e C.F._2
dall'Avv. , CF del foro del Tribunale di Parte_2 C.F._3
Palmi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Palmi, via
Roma, 48, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, con Controparte_1 sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to
Ilaria Raffanti e dall'Avv.to Dario Cosimo Adornato (c.f.
), in forza di procura generale alle liti a rogito del Notaio C.F._4
Dr. n ROMA rep. N. rep. N. 37875 / 7313 del 22/03/2024 Persona_1 ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Possidonea 22, 89123;
Resistente
Avente ad oggetto: Contribuzione figurativa ex art. 3 d. lgs. n. 564 del 1996 e art. 31 l. n. 300 del 1970 (aspettativa sindacale). MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe dipendente della Parte_1 Controparte_2
(già dal 05/12/1993 come impiegato cat C1 ccnl chimico settore
[...] CP_3 fibre, adiva il Tribunale di Palmi, con ricorso depositato in data 03.07.2024, convenendo in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo: “1) CP_1 dichiararsi il diritto del ricorrente , come sopra epigrafato, Parte_1 all'accredito dei contributi figurativi per l'anno 2018 e 2019; 2) condannarsi l' CP_1
all'accredito dei contributi figurativi a favore del ricorrente relativamente a tutto l'anno
2018 e 2019; 3) condannarsi in persona del legale rappresentate P.T., CP_1
elettivamente domiciliato presso la sede della stessa in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentate P.T., elettivamente domiciliato presso la CP_1
sede della stessa come già indicato Per la quantificazione delle spese di lite, in considerazione di quanto dedotto in premessa, e cioè che il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, consentendo altresì la ricerca testuale all'interno dell'atto, si chiede all'onorevole
Giudice di volerne tener conto dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37.2018. denominato “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” così prevede: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché' la navigazione all'interno dell'atto”; Oltre il rimborso delle spese forfettarie previste dall'art. 2, comma 2 DM citato commisurate nel 15% del compenso totale per la prestazione, oltre iva e cpa come per legge”.
A sostegno della propria pretesa deduceva:
- di essere sindacalista eletto a ricoprire incarichi sindacali nazionali non solo per gli anni di cui è causa ma anche per gli anni precedenti, chiedendo ed ottenendo dall' CP_1
il riconoscimento del suo diritto a conseguire la copertura contributiva per i relativi periodo;
- che proseguendo la sua azione sindacale veniva eletto nell'Assemblea Nazionale della
Conflia quale responsabile nazionale della categoria lavoratori industria per l'anno 2018
e 2019;
- che quindi, chiedeva, così come per gli anni precedenti, alla società datrice di lavoro, di essere collocato in aspettativa non retribuita per il predetto anno 2018;
- che la società datrice di lavoro, accogliendo la richiesta del proprio lavoratore lo collocava in aspettativa non retribuita per lo svolgimento della carica sindacale per tutto il 2018;
- che l'istante in data 16/09/2019 con ar numero 150049778759, ricevuta dal competente ufficio in data 18/09/2019, chiedeva all' l'accredito figurativo dei contributi CP_1 CP_1
per il periodo di svolgimento della predetta attività sindacale relativo al periodo
01/01/2018 al 31/12/2018;
- che anche per l'anno successivo e precisamente per il 2019 il ricorrente veniva eletto nell'Assemblea Nazionale della Conflia quale responsabile nazionale della categoria lavoratori industria;
- che il ricorrente, quindi, chiedeva alla società datrice di lavoro di essere collocato in aspettativa non retribuita anche per il 2019 per lo svolgimento della carica sindacale;
- che la società datrice di lavoro collocava in aspettativa non retribuita per lo svolgimento dell'incarico sindacale e pertanto il rapporto di lavoro del ricorrente rimaneva sospeso ed in stato di aspettativa non retribuita per tutto il 2019;
- che in data 09/09/2020 con ar numero 143628218818 ricevuta dal competente ufficio in data 11/09/2020, il ricorrente chiedeva all' l'accredito figurativo dei CP_1 CP_1
contributi per lo svolgimento della carica sindacale relativo all'anno 2019;
- che stante il mancato accredito e stante la carenza di qualsivoglia comunicazione da parte dell' , il ricorrente considerato gli inutili tentativi di ottenere l'accredito dei CP_1 predetti contributi recandosi di persona ente presso gli uffici della sede di Reggio CP_1
Calabria, inviava sollecito in data 04/05/2023 con pec prot.
.6700.04/05/2023.0239289; CP_1
- che l' replicava a tale istanza con pec prot. .6700.04/05/2023.0239289 in cui CP_1 CP_1
affermava che per l'anno 2019 è stata già comunicato con Raccomandata AR con prot.
.6700.13/01/2021.0011470, l'impossibilità di dare seguito alla Sua istanza CP_1
trasmessa in modalità cartacea in quanto, come previsto dalla Circ. 153/2017, l'istanza sarebbe stata presentata in forma diversa da quella telematica, e pertanto non poteva essere accettata;
per quanto concerne l'accredito relativo all'anno 2018 in riscontro alla documentazione da Lei inviata tramite pec con prot. .6700.04/05/2023.0239289, CP_1
Le abbiamo risposto che proprio a partire dal 01/01/2018, l'istanza di accredito figurativo
L. 300/70 deve essere presentata all' esclusivamente in via telematica;
CP_1
- che in data 20-03-2024 procedeva ad inoltrare per il tramite dell'avvocato Pelosi ricorso al comitato provinciale per l'accredito del predetto periodo contributivo ma senza alcun riscontro;
- che con il mancato riconoscimento dei contributi per gli anni 2018 e 2019 il ricorrente subisce la lesione del diritto e della determinazione della misura della pensione, ma senza questo periodo contributivo il ricorrente non potrà andare in pensione il 01/12/2026.
Con memoria depositata in via telematica, l' si costituiva in giudizio chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito della pretesa attorea.
La causa veniva istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti.
All'odierna udienza, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, acquisita la documentazione, la causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c.
La domanda è infondata e il ricorso deve essere respinto per i motivi di seguito specificati.
L'art. 31 della l. n. 300 del 1970 recita: “I lavoratori che siano eletti membri del
Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali
e nazionali. I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero”. L'art. 3 del d. lgs. n. 564 del 1996 prevede: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art.
31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza (Il termine ivi previsto è stato prorogato inderogabilmente al 30 settembre 1998, dall'art.
3, d.lg. 29 giugno 1998, n. 278). Per l'accredito dei periodi di aspettativa precedenti
l'anno di entrata in vigore del presente decreto, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso”.
Come si evince chiaramente dal combinato disposto delle disposizioni sopraccitate, i requisiti per poter beneficiare della contribuzione figurativa da parte dei lavoratori che sono collocati in aspettativa non retribuita poiché ricoprono cariche sindacali sono: la sussistenza di un rapporto di lavoro consolidato e a tempo indeterminato;
il collocamento in aspettativa sindacale con atto scritto dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi;
che la domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata sia presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza
(termine prorogato al 30 settembre 1998, dall'art. 3 del d.lg. 29 giugno 1998, n. 278).
Dalla documentazione prodotta risulta la parte ricorrente seppur possedendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per poter beneficiare della contribuzione figurativa, sia incorsa in decadenza non avendo presentato la domanda di accredito secondo le modalità previste dalla legge.
Si rileva come dalla documentazione in atti emerga che sulla posizione assicurativa del
Sig. fino al 2017 risulti regolarmente l'accredito figurativo per Parte_1 carica sindacale.
Diversamente per l'anno 2019 veniva comunicata con Raccomandata AR con prot.
.6700.13/01/2021.0011470, l'impossibilità di dare seguito all'istanza trasmessa in CP_1 modalità cartacea in quanto, come previsto dalla Circ. 153/2017, l'istanza presentata in forma diversa da quella telematica, non poteva essere accettata dall' . CP_1
Mentre con riferimento all'accredito relativo all'anno 2018 solo con pec con prot.
.6700.04/05/2023.0239289 l' aveva notizia dal Sig. della CP_1 CP_1 Pt_1 trasmissione di documentazione relativa alla richiesta di accredito con riferimento all'anno 2018, a suo dire, effettuata sempre tramite raccomandata cartacea, in relazione alla quale l' rispondeva all'interessato che proprio a partire dal 01/01/2018, CP_1
l'istanza di accredito figurativo L. 300/70 doveva essere presentata esclusivamente in via telematica, a pena di decadenza, entro il 30 settembre (circolare n. 153 del CP_1
24.10.2017).
Quanto alla legittimità della circolare con cui è stato disposto l'obbligo di presentazione telematica dell'istanza occorre evidenziare come l'art. 38, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, abbia previsto che:
“Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dell'
[...]
sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge e' CP_4
sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile. All'articolo
3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".”
Per conformarsi a tale norma di legge, l' emanava la circolare n. 153 del 2017 con CP_1 cui veniva stabilito “3. Canale telematico esclusivo e periodo transitorio. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica dal 1° gennaio 2018. Fino a tale data, le domande potranno essere presentate sia attraverso il canale telematico sia tramite PEC, raccomandata A/R o consegna diretta agli sportelli utilizzando i CP_1
moduli AP121, AP122, AP123 e AP124 reperibili sul sito www.inps.it seguendo il percorso: Prestazioni e servizi>Tutti i moduli>Assicurato/Pensionato. I moduli, in formato pdf editabile, sono anche disponibili in allegato alla presente circolare. A partire dal 1° gennaio 2018 l'istanza presentata in forma diversa da quella telematica non sarà accettata. Le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno CP_ dei seguenti canali: Sito internet www. it>Tutti i servizi>Accredito figurativo per aspettativa per cariche sindacali e elettorali accessibile con PIN dispositivo, SPID
(Sistema Pubblico di IdentitàDigitale) - almeno di Livello 2[1] - o CNS (Carta Nazionale dei Servizi); Contact Center chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestoretelefonico;
Patronati e altri soggetti abilitati all'intermediazione con
l'Istituto ai sensi dell'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.”
Pertanto, la modalità esclusiva di presentazione telematica delle istanze veniva instaurata e prevista dal legislatore con il citato art. 38, comma 5, e successivamente disciplinata nei suoi aspetti pratici ed operativi dalla circolare citata.
È pertanto la norma di legge, prima ancora delle circolari, peraltro, dalla stessa delegate a stabilire le modalità operative, a fissare l'“utilizzo esclusivo” della modalità telematica.
In mancanza di presentazione della domanda in modalità telematica, il ricorrente risulta decaduto dal diritto all'accreditamento della contribuzione Parte_1 figurativa.
Infatti, la mancanza di idonea domanda amministrativa entro il 30 settembre ha determinato la decadenza dall'accredito, in quanto la domanda di accredito figurativo per aspettativa per cariche sindacali o elettorali deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa. Anche per le aspettative di durata pluriennale, la domanda di accredito deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente (art.3, comma 3, del
D.Lgs.564/96).
Per le ragioni espresse il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite vengono compensate nella misura dei 2/3, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4 comma 1 stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il dott. Carlo Gabutti quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite nella misura dei 2/3;
- condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte, in favore dell' che si liquidano in € 900,00 oltre accessori di legge se dovuti. CP_1
Palmi, 11.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Carlo Gabutti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott. Carlo
Gabutti, nella causa iscritta al n. 1864 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato il [...] a [...], con codice Parte_1
fiscale , rappresentato e difeso unitamente e C.F._1 disgiuntamente dall'Avv. Domenico Pelosi, C.F e C.F._2
dall'Avv. , CF del foro del Tribunale di Parte_2 C.F._3
Palmi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Palmi, via
Roma, 48, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, con Controparte_1 sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to
Ilaria Raffanti e dall'Avv.to Dario Cosimo Adornato (c.f.
), in forza di procura generale alle liti a rogito del Notaio C.F._4
Dr. n ROMA rep. N. rep. N. 37875 / 7313 del 22/03/2024 Persona_1 ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Possidonea 22, 89123;
Resistente
Avente ad oggetto: Contribuzione figurativa ex art. 3 d. lgs. n. 564 del 1996 e art. 31 l. n. 300 del 1970 (aspettativa sindacale). MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe dipendente della Parte_1 Controparte_2
(già dal 05/12/1993 come impiegato cat C1 ccnl chimico settore
[...] CP_3 fibre, adiva il Tribunale di Palmi, con ricorso depositato in data 03.07.2024, convenendo in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo: “1) CP_1 dichiararsi il diritto del ricorrente , come sopra epigrafato, Parte_1 all'accredito dei contributi figurativi per l'anno 2018 e 2019; 2) condannarsi l' CP_1
all'accredito dei contributi figurativi a favore del ricorrente relativamente a tutto l'anno
2018 e 2019; 3) condannarsi in persona del legale rappresentate P.T., CP_1
elettivamente domiciliato presso la sede della stessa in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentate P.T., elettivamente domiciliato presso la CP_1
sede della stessa come già indicato Per la quantificazione delle spese di lite, in considerazione di quanto dedotto in premessa, e cioè che il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, consentendo altresì la ricerca testuale all'interno dell'atto, si chiede all'onorevole
Giudice di volerne tener conto dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37.2018. denominato “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” così prevede: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché' la navigazione all'interno dell'atto”; Oltre il rimborso delle spese forfettarie previste dall'art. 2, comma 2 DM citato commisurate nel 15% del compenso totale per la prestazione, oltre iva e cpa come per legge”.
A sostegno della propria pretesa deduceva:
- di essere sindacalista eletto a ricoprire incarichi sindacali nazionali non solo per gli anni di cui è causa ma anche per gli anni precedenti, chiedendo ed ottenendo dall' CP_1
il riconoscimento del suo diritto a conseguire la copertura contributiva per i relativi periodo;
- che proseguendo la sua azione sindacale veniva eletto nell'Assemblea Nazionale della
Conflia quale responsabile nazionale della categoria lavoratori industria per l'anno 2018
e 2019;
- che quindi, chiedeva, così come per gli anni precedenti, alla società datrice di lavoro, di essere collocato in aspettativa non retribuita per il predetto anno 2018;
- che la società datrice di lavoro, accogliendo la richiesta del proprio lavoratore lo collocava in aspettativa non retribuita per lo svolgimento della carica sindacale per tutto il 2018;
- che l'istante in data 16/09/2019 con ar numero 150049778759, ricevuta dal competente ufficio in data 18/09/2019, chiedeva all' l'accredito figurativo dei contributi CP_1 CP_1
per il periodo di svolgimento della predetta attività sindacale relativo al periodo
01/01/2018 al 31/12/2018;
- che anche per l'anno successivo e precisamente per il 2019 il ricorrente veniva eletto nell'Assemblea Nazionale della Conflia quale responsabile nazionale della categoria lavoratori industria;
- che il ricorrente, quindi, chiedeva alla società datrice di lavoro di essere collocato in aspettativa non retribuita anche per il 2019 per lo svolgimento della carica sindacale;
- che la società datrice di lavoro collocava in aspettativa non retribuita per lo svolgimento dell'incarico sindacale e pertanto il rapporto di lavoro del ricorrente rimaneva sospeso ed in stato di aspettativa non retribuita per tutto il 2019;
- che in data 09/09/2020 con ar numero 143628218818 ricevuta dal competente ufficio in data 11/09/2020, il ricorrente chiedeva all' l'accredito figurativo dei CP_1 CP_1
contributi per lo svolgimento della carica sindacale relativo all'anno 2019;
- che stante il mancato accredito e stante la carenza di qualsivoglia comunicazione da parte dell' , il ricorrente considerato gli inutili tentativi di ottenere l'accredito dei CP_1 predetti contributi recandosi di persona ente presso gli uffici della sede di Reggio CP_1
Calabria, inviava sollecito in data 04/05/2023 con pec prot.
.6700.04/05/2023.0239289; CP_1
- che l' replicava a tale istanza con pec prot. .6700.04/05/2023.0239289 in cui CP_1 CP_1
affermava che per l'anno 2019 è stata già comunicato con Raccomandata AR con prot.
.6700.13/01/2021.0011470, l'impossibilità di dare seguito alla Sua istanza CP_1
trasmessa in modalità cartacea in quanto, come previsto dalla Circ. 153/2017, l'istanza sarebbe stata presentata in forma diversa da quella telematica, e pertanto non poteva essere accettata;
per quanto concerne l'accredito relativo all'anno 2018 in riscontro alla documentazione da Lei inviata tramite pec con prot. .6700.04/05/2023.0239289, CP_1
Le abbiamo risposto che proprio a partire dal 01/01/2018, l'istanza di accredito figurativo
L. 300/70 deve essere presentata all' esclusivamente in via telematica;
CP_1
- che in data 20-03-2024 procedeva ad inoltrare per il tramite dell'avvocato Pelosi ricorso al comitato provinciale per l'accredito del predetto periodo contributivo ma senza alcun riscontro;
- che con il mancato riconoscimento dei contributi per gli anni 2018 e 2019 il ricorrente subisce la lesione del diritto e della determinazione della misura della pensione, ma senza questo periodo contributivo il ricorrente non potrà andare in pensione il 01/12/2026.
Con memoria depositata in via telematica, l' si costituiva in giudizio chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito della pretesa attorea.
La causa veniva istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti.
All'odierna udienza, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, acquisita la documentazione, la causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c.
La domanda è infondata e il ricorso deve essere respinto per i motivi di seguito specificati.
L'art. 31 della l. n. 300 del 1970 recita: “I lavoratori che siano eletti membri del
Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali
e nazionali. I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero”. L'art. 3 del d. lgs. n. 564 del 1996 prevede: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art.
31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza (Il termine ivi previsto è stato prorogato inderogabilmente al 30 settembre 1998, dall'art.
3, d.lg. 29 giugno 1998, n. 278). Per l'accredito dei periodi di aspettativa precedenti
l'anno di entrata in vigore del presente decreto, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso”.
Come si evince chiaramente dal combinato disposto delle disposizioni sopraccitate, i requisiti per poter beneficiare della contribuzione figurativa da parte dei lavoratori che sono collocati in aspettativa non retribuita poiché ricoprono cariche sindacali sono: la sussistenza di un rapporto di lavoro consolidato e a tempo indeterminato;
il collocamento in aspettativa sindacale con atto scritto dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi;
che la domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata sia presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza
(termine prorogato al 30 settembre 1998, dall'art. 3 del d.lg. 29 giugno 1998, n. 278).
Dalla documentazione prodotta risulta la parte ricorrente seppur possedendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per poter beneficiare della contribuzione figurativa, sia incorsa in decadenza non avendo presentato la domanda di accredito secondo le modalità previste dalla legge.
Si rileva come dalla documentazione in atti emerga che sulla posizione assicurativa del
Sig. fino al 2017 risulti regolarmente l'accredito figurativo per Parte_1 carica sindacale.
Diversamente per l'anno 2019 veniva comunicata con Raccomandata AR con prot.
.6700.13/01/2021.0011470, l'impossibilità di dare seguito all'istanza trasmessa in CP_1 modalità cartacea in quanto, come previsto dalla Circ. 153/2017, l'istanza presentata in forma diversa da quella telematica, non poteva essere accettata dall' . CP_1
Mentre con riferimento all'accredito relativo all'anno 2018 solo con pec con prot.
.6700.04/05/2023.0239289 l' aveva notizia dal Sig. della CP_1 CP_1 Pt_1 trasmissione di documentazione relativa alla richiesta di accredito con riferimento all'anno 2018, a suo dire, effettuata sempre tramite raccomandata cartacea, in relazione alla quale l' rispondeva all'interessato che proprio a partire dal 01/01/2018, CP_1
l'istanza di accredito figurativo L. 300/70 doveva essere presentata esclusivamente in via telematica, a pena di decadenza, entro il 30 settembre (circolare n. 153 del CP_1
24.10.2017).
Quanto alla legittimità della circolare con cui è stato disposto l'obbligo di presentazione telematica dell'istanza occorre evidenziare come l'art. 38, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, abbia previsto che:
“Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dell'
[...]
sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge e' CP_4
sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile. All'articolo
3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".”
Per conformarsi a tale norma di legge, l' emanava la circolare n. 153 del 2017 con CP_1 cui veniva stabilito “3. Canale telematico esclusivo e periodo transitorio. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica dal 1° gennaio 2018. Fino a tale data, le domande potranno essere presentate sia attraverso il canale telematico sia tramite PEC, raccomandata A/R o consegna diretta agli sportelli utilizzando i CP_1
moduli AP121, AP122, AP123 e AP124 reperibili sul sito www.inps.it seguendo il percorso: Prestazioni e servizi>Tutti i moduli>Assicurato/Pensionato. I moduli, in formato pdf editabile, sono anche disponibili in allegato alla presente circolare. A partire dal 1° gennaio 2018 l'istanza presentata in forma diversa da quella telematica non sarà accettata. Le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno CP_ dei seguenti canali: Sito internet www. it>Tutti i servizi>Accredito figurativo per aspettativa per cariche sindacali e elettorali accessibile con PIN dispositivo, SPID
(Sistema Pubblico di IdentitàDigitale) - almeno di Livello 2[1] - o CNS (Carta Nazionale dei Servizi); Contact Center chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestoretelefonico;
Patronati e altri soggetti abilitati all'intermediazione con
l'Istituto ai sensi dell'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.”
Pertanto, la modalità esclusiva di presentazione telematica delle istanze veniva instaurata e prevista dal legislatore con il citato art. 38, comma 5, e successivamente disciplinata nei suoi aspetti pratici ed operativi dalla circolare citata.
È pertanto la norma di legge, prima ancora delle circolari, peraltro, dalla stessa delegate a stabilire le modalità operative, a fissare l'“utilizzo esclusivo” della modalità telematica.
In mancanza di presentazione della domanda in modalità telematica, il ricorrente risulta decaduto dal diritto all'accreditamento della contribuzione Parte_1 figurativa.
Infatti, la mancanza di idonea domanda amministrativa entro il 30 settembre ha determinato la decadenza dall'accredito, in quanto la domanda di accredito figurativo per aspettativa per cariche sindacali o elettorali deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa. Anche per le aspettative di durata pluriennale, la domanda di accredito deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente (art.3, comma 3, del
D.Lgs.564/96).
Per le ragioni espresse il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite vengono compensate nella misura dei 2/3, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4 comma 1 stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il dott. Carlo Gabutti quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite nella misura dei 2/3;
- condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte, in favore dell' che si liquidano in € 900,00 oltre accessori di legge se dovuti. CP_1
Palmi, 11.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Carlo Gabutti