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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 945/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 17 aprile 2025, promossa in questo grado
DA
nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Trapani, via Osorio n. 19, presso lo studio legale dell'avv. Tommaso Abbate che la rappresenta e difende, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
in persona del suo vice Sindaco (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio , sito in Palermo, Via
Massimo D'Azeglio n.5,per procura in atti
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l'appellato: come in atti. 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 12 novembre 2019, il Tribunale di Trapani, pronunciando sulla domanda spiegata da nei confronti del così disponeva : Parte_1 Controparte_1
“ rigetta la domanda;
condanna al pagamento, in favore del delle spese di giudizio, Parte_1 Controparte_1
liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge ”.
Esponeva il primo giudice che aveva chiesto al il risarcimento dei Parte_1 Controparte_1
danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 10/03/2017 nella via Cesarò di , CP_1
allorquando, mentre era alla guida del ciclomotore tg. X498KK con a bordo era Persona_1
scivolata su di una chiazza di olio presente sull'asfalto.
Rilevava il primo giudice che il sinistro si era verificato su di un tratto di strada aperto all'uso generalizzato degli utenti della strada (perché non riservato ad esempio solo ad alcune categorie di veicoli o solo al transito pedonale), mentre era indubbia l'affermazione della estensione del tessuto viario cittadino, il quale ricomprendeva oltre al centro vero e proprio anche diverse borgate che costellavano ed ampliavano il territorio estendendone la superficie complessiva, con conseguente impossibilità per il di controllare contemporaneamente l'intero tessuto viario e di Controparte_1
impedire l'insorgenza di eventi lesivi, qualora appunto questi non fossero immanenti alla struttura della strada (quali l'apposizione di tombini, l'esistenza di pendenze, dossi, spartitraffico o dislivelli, ecc), ma restavano a questa estranei e si connotavano per la loro subitanea e repentina - ancorché non imprevedibile - insorgenza, quali appunto la presenza di una macchia di sostanza scivolosa – nel caso di specie, probabilmente olio di motore - sulla carreggiata, tenuto altresì conto che l'attrice non aveva addotto utili elementi per affermare l'incuria del convenuto nell'assolvimento degli obblighi CP_1
di manutenzione e custodia, quali, ad esempio, la persistenza della macchia sulla strada da lungo tempo ovvero l'intervenuta segnalazione della sua presenza ad opera di altri utenti della strada o dei
Vigili Urbani senza che il responsabile della manutenzione fosse intervenuto rapidamente.
Esponeva che la domanda andava rigettata anche qualificando l'azione esercitata dall'attrice ex art. 2043 c.c., non essendo stata fornita alcuna prova della non visibilità oggettiva della chiazza di olio, né tantomeno della non prevedibilità soggettiva, tenuto peraltro conto che non era stata fornita nemmeno alcuna prova positiva della correttezza della condotta di guida della al momento Pt_1
del sinistro, correttezza che le avrebbe permesso di mantenere il controllo del mezzo anche a fronte della presenza di una macchia oleosa. 4
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che erroneamente il primo Parte_1
giudice aveva affermato che l'estensione del fosse tale da giustificare l'incuria Controparte_1
dell'Ente. In realtà il Comune di risultava essere tra i più piccoli della provincia di Trapani in CP_1
termini di estensione territoriale e ciò dimostrava che la disciplina applicata dal Giudice mal si conciliava con le caratteristiche possedute dalla parte convenuta.
Inoltre anche volendo considerare il un Ente con un vasto tessuto viario andava Controparte_1
considerato che la Cassazione, con sentenza del 26 settembre 2006 n.20823 e successive pronunce
(da ultimo Cass. 13/11/2012 n.19758), aveva a ribadito che “La responsabilità civile da custodia ex art. 2051 cod. civ. non rimane in modo automatico esclusa in ragione dell'estensione della rete viaria e dell'uso da parte della collettività, che costituivano meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza” con la conseguenza che l'organo giudicante doveva verificare se vi era l'impossibilità di controllo e vigilanza da parte dell'Ente, stabilendo cioè che “se si tratta di strada comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato, la localizzazione della strada è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del . CP_1
In tali ipotesi l'Ente convenuto sarà responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. e potrà liberarsi da tale responsabilità presunta solo fornendo la prova del caso fortuito (prova mai fornita nel corso del processo di primo grado), consistente non solo nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche dalla dimostrazione - in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova - di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del "neminem laedere", di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto che non gli era ascrivibile. Tale prova non era mai stata raggiunta dal che nel corso del processo di Controparte_1
primo grado (all'interno del quale era stato ampliamente dimostrato dalle dichiarazioni testimoniali che la chiazza d'olio era presente sul manto stradale già da tempo prima del sinistro e che l'insidia che aveva provocato il sinistro era scarsamente visibile) si era limitato a sostenere l'ipotesi di interruzione del nesso causale provocato dalla circostanza che il motociclo su cui la stessa viaggiava, con a bordo terza trasportata, non fosse omologato per il trasporto di due passeggeri, circostanza questa smentita nel corso del processo con la produzione del libretto di circolazione che aveva dimostrato il contrario. 5
Il Giudice di primo grado, inoltre, aveva posta a suo carico l'onere di provare l'incuria del CP_1
convenuto nell'assolvimento degli obblighi di manutenzione. L'onere della prova, così come richiesto dal Giudice, risultava eccessivamente gravoso per la parte danneggiata sia in caso di applicazione della responsabilità ex art. 2051 c.c, sia nell'ipotesi di applicazione dell'art. 2043 c.c..
L'art. 2051 c.c. poneva, infatti, una presunzione di responsabilità a carico di colui che ha il dovere di custodia della cosa, in quanto proprietario, usufruttuario, enfiteuta o conduttore. Mentre a carico del danneggiato gravava il solo onere di dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
ossia la dimostrazione che l'evento si era prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre il custode, dal canto suo, era tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che aveva quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Il Giudice di prime cure, inoltre, aveva errato nel rigettare la domanda attrice poiché, a suo avviso, non era stata fornita alcuna prova della non visibilità oggettiva della chiazza di olio, né tantomeno della non prevedibilità soggettiva, tenuto peraltro conto che non era stata fornita nemmeno alcuna prova positiva della correttezza della condotta di guida della al momento del sinistro, Pt_1
correttezza che le avrebbe permesso di mantenere il controllo del mezzo anche a fronte della presenza di una macchia oleosa.
Nel caso in esame il Giudice non aveva tenuto conto dell'evidenza probatoria fornita dalla prova testimoniale di che all'udienza del 03/07/2019, confermando i capitolati di prova, Persona_1
aveva ribadito la non visibilità della chiazza d'olio, affermando altresì di essersi accorta della suddetta chiazza solo successivamente alla verificazione del sinistro.
Il Giudice, inoltre, aveva chiesto alla parte attrice, invertendo nuovamente l'onere della prova, che questa fornisse la prova positiva della correttezza della condotta di guida al momento del sinistro, onere che evidentemente spettava alla parte convenuta che doveva provare i fatti impeditivi (mai provati nel corso del processo di primo grado) della propria responsabilità come, appunto, una condotta negligente da parte della danneggiata idonea ad interrompere il nesso causale .
La dinamica del sinistro e la documentazione fornita erano sufficienti a dimostrare la correttezza della sua condotta di guida e ne era riprovava il fatto che il motociclo sul quale viaggiava non aveva subito danni e che anche la terza trasportata, era risultata illesa dal sinistro. Una condotta Persona_1 6
di guida sconsiderata da lei posta in essere avrebbe sicuramente arrecato maggiori danni materiali al veicolo e danni fisici alla terza trasportata.
In definitiva, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice – che aveva ritenuto che non aveva addotto utili elementi per affermare l'incuria del convenuto nell'assolvimento degli obblighi CP_1
di manutenzione e custodia, quali, ad esempio, la persistenza della macchia sulla strada da lungo tempo ovvero l'intervenuta segnalazione della sua presenza ad opera di altri utenti della strada o dei
Vigili Urbani senza che il responsabile della manutenzione fosse intervenuto rapidamente.- si poteva affermare – in considerazione da quanto riferito dalla testimone nel corso Testimone_1
dell'udienza del 13/05/2019. che la suddetta insidia fosse già presente sul luogo del sinistro almeno mezz'ora prima della verificazione dell'evento, lasso di tempo che avrebbe dovuto essere già sufficiente ai fini dell'individuazione della responsabilità del CP_1
Il in qualità di Ente proprietario della strada e di custode, avrebbe dovuto provare Controparte_1
che la macchia d'olio fosse talmente recente rispetto all'incidente da non poter evitare che accadesse.
Il si costituiva in giudizio e contestava l'avverso appello ed esponeva che il Giudice Controparte_1
di prime cure aveva ritenuto non accoglibile la domanda attorea non solo sulla scorta dell'art. 2043
c.c. (non essendo stata fornita alcuna prova della non visibilità oggettiva della chiazza di olio e non prevedibilità soggettiva, né alcuna prova positiva della correttezza della condotta di guida della al momento del sinistro, correttezza che le avrebbe permesso di mantenere il controllo del Pt_1
mezzo anche a fronte della presenza di una macchia oleosa) ma facendo, altresì, applicazione proprio del disposto di cui all'art. 2051 c.c. in quanto la situazione di pericolo del manto stradale era stata determinata per fatto di un terzo (perdita di materiale oleoso da parte di un mezzo precedentemente transitato), senza che vi fosse il tempo necessario per l'Ente oggi appellato, in assenza di preventiva indicazione, per intervenire,
L'Ente comunale, infatti, non aveva ricevuto alcuna segnalazione, antecedentemente al verificarsi sinistro, che avrebbe consentito un intervento finalizzato alla rimozione/ della macchia di olio presente sull'asfalto ed al ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità e non poteva, quindi, in ogni caso, essere chiamato a rispondere del danno asseritamente riportato da controparte.
Nè, nel corso del primo grado di giudizio, era emersa l'incuria del convenuto CP_1
nell'assolvimento dei propri obblighi di manutenzione e custodia, comprovata, ad esempio, dalla persistenza, da lungo tempo, della macchia sulla strada ovvero dall'intervenuta segnalazione della 7
sua presenza ad opera di altri utenti o dei Vigili Urbani, senza che il responsabile della manutenzione fosse intervenuto rapidamente.
Dalle dichiarazioni testimoniali rese sul punto da la quale ha dichiarato che la Testimone_2
macchia in questione era stata da lei avvistata circa mezzora prima dell'accaduto- si rilevava . che non sarebbe potuto intervenire per non avere ricevuto alcuna preventiva segnalazione del pericolo, poco prima venutosi a creare.
La circostanza che nessun altro utente della strada era incorso nella stessa “situazione di pericolo” dimostrava, peraltro, come la presenza del liquido in questione fosse presente sulla sede stradale da poco tempo.
Ed ancora, considerata la natura porosa dell'asfalto, se la traccia di liquido viscido fosse stata lasciata parecchio tempo prima rispetto al contestato passaggio della la macchia sarebbe stata Pt_1
assorbita dall'asfalto, rendendosi innocua.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, nessuna responsabilità per quanto occorso si poteva ascrivere all' convenuto, dovendosi qualificare come fortuito il fattore di pericolo CP_2
venutosi a creare.
Sotto il diverso profilo dell'art. 2043 c.c., doveva , altresì, ritenersi come- nel caso di specie- l'attrice non aveva dato prova che l'anomalia presente sulla sede stradale fosse tale da risultare oggettivamente pericolosa per l'utenza, e precisamente come la non aveva fornito “alcuna Pt_1
prova della non visibilità oggettiva della chiazza di olio né tanto meno non prevedibilità soggettiva, tenuto peraltro conto che non è stata fornita nemmeno alcuna prova positiva della correttezza della condotta di guida della al momento del sinistro, correttezza che le avrebbe permesso di Pt_1
mantenere il controllo del mezzo anche a fronte della presenza di una macchia oleosa”.
Nel caso in esame la situazione di pericolo (macchia d'olio) era assolutamente visibile e, dunque, evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza richiesta a tutti gli utenti della strada, tanto più se si consideri che il sinistro si era verificato in prima mattinata (ore 8.15) e, dunque, in condizioni di piena visibilità.
Inoltre rilevava che: la macchia in questione- per come si evinceva dalla documentazione fotografica in atti riproducente lo stato dei luoghi- era molto lunga ed occupava una buona parte della carreggiata, il che la rendeva particolarmente visibile e percepibile;
lungo la strada di percorrenza della vigeva il limite di velocità a 30 km/h; Pt_1 8
la conducente il motociclo si trovava in prossimità di un'intersezione; la come affermato dalla stessa e confermato in sede di escussione testimoniale- trasportava Pt_1
un passeggero sul ciclomotore, il cui peso, determinando un carico eccessivo, riduceva non solo la stabilità del mezzo ma anche la sua capacità di frenata;
il conducente doveva sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile; ai sensi del comma 1 dell'art. 145 del C.d.S.comma 1, i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti;
ai sensi dell'art. 141, comma 1 e 2, del C.d.S., gli utenti della strada sono tenuti a “regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed a ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione” .
Non vi era dubbio che la presenza della chiazza di olio sul manto stradale era visibile e, quindi, evitabile, per cui doveva ritenersi che il comportamento negligente della conducente il ciclomotore aveva interrotto il nesso di causalità.
Era, dunque, evidente come la non aveva usato quella condotta prudenziale che le avrebbe Pt_1
permesso di scongiurare la verificazione dell'evento lesivo: se la stessa, infatti, avesse prestato una maggiore attenzione nel percorrere la via Cesarò, procedendo ad andatura moderata e/o nei limiti di velocità imposti su quel tratto di strada (30 km/h), trovandosi peraltro in prossimità dell'incrocio con la via Cosenza, avrebbe, sicuramente, scorto per tempo la lunga chiazza oleosa presente sull'asfalto e avrebbe potuto evitare il verificarsi dello spiacevole incidente per cui oggi è causa.
La circostanza che la unitamente all'amica trasportata, abbiano visto la chiazza di olio solo Pt_1
dopo essere rovinate al suolo, e dunque, che la non abbia tentato di frenare e/o modificare Pt_1
la traiettoria percorsa, dimostrava, peraltro, che procedesse a velocità sostenuta.
L'uso della diligenza media ed il rispetto delle norme del Codice della Strada avrebbero, dunque, consentito alla di percepire tempestivamente e, quindi, evitare la presunta situazione di Pt_1
pericolo, ovvero di affrontarla in condizioni di sicurezza.
La condotta colposa della valeva, quindi, ad integrare gli estremi di una tipica ipotesi di Pt_1
caso fortuito (cd. fortuito incidentale), che agiva come causa di interruzione del nesso di causalità. 9
Rilevava altresì, che, nel corso del primo giudizio, parte attrice non aveva , in ogni caso, fornito prova a sostegno della propria domanda ed eccepiva, in proposito, l'irrilevanza delle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste che, per sua stessa ammissione, non aveva assistito Testimone_2
direttamente alla dinamica della caduta, precisando di “essersi affacciata dopo aver sentito un rumore”, sicché nulla aveva potuto riferire sulle cause del sinistro.
Il testimone non era stato in grado di riferire se il liquido presente sull'asfalto fosse acqua o altro, precisando che il liquido era presente sull'asfalto dal circa “30 minuti” e non “da qualche ora” come asserito da controparte.
Rilevava, altresì, l'inammissibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste escussa all'udienza del 03/07/2019 che, al momento del verificarsi del sinistro, era a bordo del Persona_1
motociclo condotto dall'attrice, in qualità di trasportata.
Le dichiarazioni rese dalla erano infatti inammissibili, poiché provenienti da un soggetto Per_1
radicalmente incapace a deporre ex art. 246 c.p.c., a mente del quale: “non possono essere assunti come testimoni coloro i quali abbiano nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”.
La predetta teste, sebbene abbia dichiarato di non aver riportato lesioni in conseguenza dell'occorso, essendo trasportato sul motociclo condotto dall'attrice, era tutt'altro che indifferente ed imparziale rispetto alle sorti del presente giudizio.
Invero l'incapacità a deporre ex art. 246 c.p.c. persisteva anche in quei casi in cui il testimone aveva espressamente rinunciato al risarcimento del danno, ovvero quando tale diritto risultava estinto per prescrizione o anche quando egli fosse stato già stato risarcito.
Tutte queste circostanze, unitamente al fatto che le Autorità erano comunque intervenute successivamente al verificarsi del sinistro, andavano, in ogni caso, debitamente valutate ai fini della decisione anche del secondo grado di giudizio, non potendosi ritenere provato l'evento secondo le modalità riferite da controparte.
In via meramente subordinata, esponeva che l'evento doveva essere quanto meno addebitato a responsabilità concorrente dell'attrice medesima, la cui disattenzione, imprudenza e negligenza alla guida si poneva quale causa prevalente di quanto occorso.
Pertanto, in sede di liquidazione del danno, la Corte di gravame non poteva che tenersi conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., della gravità della colpa ascrivibile al soggetto predetto e, per l'effetto, ridurlo in proporzione l'entità del risarcimento spettante a controparte. 10
Con riferimento alla richiesta risarcitoria reiterata dall'appellante, rilevava che correttamente il primo giudice aveva rigettato l'avversa domanda.
Invero, non essendo stata provata la riconducibilità dei danni lamentati a responsabilità del convenuto, nonché la loro effettiva sussistenza e consistenza, nulla poteva essere riconosciuto, a tale titolo, a controparte.
Chiedeva, pertanto, anche con riferimento a tale aspetto, la conferma della sentenza resa nell'ambito del primo grado di giudizio, tenuto peraltro conto che, sotto il profilo strettamente probatorio, alcun valore poteva essere riconosciuto alla perizia medico legale di parte dimessa in atti dall'attrice, il cui contenuto, contestava.
In ogni caso, per l'eventuale liquidazione del danno in questione doveva farsi applicazione dei criteri di cui all'art. 139 Cod. Ass., pacificamente applicabile, secondo costante giurisprudenza, anche in ipotesi diverse da quelle del danno da circolazione stradale,
Nulla era dovuto a parte attrice per il richiesto risarcimento del danno morale, in ragione della totale assenza di prova e, prima ancora, di allegazione sul punto e tenuto conto che ciò comportava una duplicazione risarcitoria.
Così, ugualmente, per le spese mediche, per le quali non era stata dimostrata la congruità e riconducibilità al sinistro.
Si opponeva, altresì, alla richiesta di ammissione della consulenza medica d'ufficio, in quanto non essendo stata dimostrata la fondatezza della domanda attorea, non sussistevano ragioni per disporre un siffatto accertamento peritale.
Il 17 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione , con l'assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
E' pacifico, in punto di fatto, che il sinistro per cui è causa si è verificato a causa delle chiazza d'olio presente sull'asfalto stradale che ha cagionato la perdita di controllo da parte della del Pt_1
ciclomotore dallo stesso condotto e a bardo della quale si trovava Persona_1
La prova per testi resa dalla era certamente ammissibile in quanto la stessa non aveva Per_1
nella causa un interesse concreto ed attuale che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio, non avendo riportato alcun danno a seguito del sinistro in esame.
La ha dichiarato che “ erano le 8,15 circa del mattino e stavamo andando a scuola, Persona_1
all'istituto Sciascia;
nello svoltare da via Cesarò in via Cosenza, lo scooter è scivolato a terra. Dopo essere cadute abbiamo notato che vi erano delle chiazze di olio. Una signora che ci ha soccorso, tale 11
, ci ha detto che aveva visto che, da qualche ora, erano presenti dette chiazze d'olio, Testimone_1
ma non ci ha detto da cosa erano state causate ”. ha dichiarato “ Non ho assistito al sinistro, ma ho sentito il botto e mi sono Testimone_1
affacciata. Ho visto due ragazze: una, quella che indossava il casco, non dava segni di ripresa ed era a terra, mentre l'altra era in piedi. Ho sentito i presenti dire che guidava quella che indossava il casco.
Avevo visto, una mezz'ora prima, sempre affacciandomi, che accanto al marciapiede c'era del liquido, non so se acqua o altro.
Da quanto suesposto si rileva che il sinistro sé verificato certamente a causa della presenza di una chiazza d'olio sulla carreggiata stradale che ha fatto perdere il contro del ciclomotore alla Pt_1
circostanza costituente un'anomalia non prevedibile ed inevitabile essendo presente detta chiazza d'olio subito dopo che la aveva effettuato la svolta con il suo ciclomotore da via Cesarò in Pt_1
via Cosenza.
In proposito non vi sono circostanze comprovanti che il sinistro possa essere stato cagionato da una velocità eccessiva del mezzo, ed anzi la circostanza che la passeggera del motoveicolo sia rimasta del tutto illesa è idonea a provare presuntivamente il contrario .
E' circostanza pacifica che il motoveicolo era omologato per il trasporto di due persone e, pertanto,
è da escludere che il suo eccessivo peso – determinato dalla presenza di un passeggero – possa essere stato causa o concausa del sinistro .
Irrilevante è pure la circostanza che il sinistro si è verificato in ore diurne e in condizioni di ottima vivibilità in quanto l'anomalia del manto stradale costituita dalla macchia d'olio era certamente non prevedibile ed evitabile essendo presente detta macchia dì olio subito dopo che la aveva Pt_1
effettuato la svolta con il suo ciclomotore da via Cesarò in via Cosenza.
In definitiva è da escludere che il sinistro sia stato cagionato dal comportamento stesso della stessa danneggiata con conseguente elisione del nesso causale tra lo stato di pericolo della sede stradale e l'evento dannoso.
Tanto premesso si osserva, altresì, che in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria su questi gravante per sottrarsi alla propria responsabilità, occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada (e delle sue pertinenze) e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa;
12
In questa seconda ipotesi, l'esonero da responsabilità dell'ente richiede la dimostrazione che l'evento
è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, che abbiano esplicato la loro potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode: allorquando, cioè, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imponderabile condizione di pericolo creatasi (Cass. 27/03/2024, n. 8306 ; Cass. 16/11/2023, n. 31949 ; Cass. 11/11/2021, n.
34790; Cass. 01/03/2021, n. 6826; Cass. 10/06/2020, n. 11096 ; Cass., 18/6/2019, n. 16295 ; Cass.,
19/3/2018, n. 6703 ; Cass. 01/02/2018, n. 2480 ), circostanze che renderebbe non prevedibile e dunque non evitabile l'evento dannoso.
Nella specie è pacifico che la chiazza d'olio sulla carreggiata stradale è stata cagionata dalla condotta di un terzo e che era presente da circa mezz'ora prima del sinistro ( dep. ). Testimone_1
Inattendibile è in proposito la deposizione resa da passeggero del ciclomotore, che Persona_1
ha riferito che le aveva comunicato che, da qualche ora, erano presenti le chiazze Testimone_1
d'olio, avendo in proposito precisato la che dette chiazze d'olio erano invece presenti da Tes_1
circa mezz'ora prima del sinistro.
Ritiene il Collegio che la predetta deposizione testimoniale- peraltro addotta dalla stessa appellante -
è idonea a provare che la situazione di pericolo si è creata in un tempo eccessivamente breve, rispetto al verificarsi dell'evento dannoso, con conseguente impossibilità da parte del di intervenire CP_1
tempestivamente per rimuoverla e che, pertanto l'evento dannoso va imputato al fatto di un terzo.
In proposito non appare superfluo rilevare che il sinistro si è verificato in area periferica del
[...]
, nella quale non può pretendersi razionalmente la presenza continua ed ininterrotta di CP_1
un'attività di vigilanza della sede stradale, e che, pertanto, il breve lasso di tempo intercorso tra la presenza della situazione di pericolo e l'evento dannoso non ha consentito al appellato di CP_1
intervenire tempestivamente per rimuoverla.
Per le suesposte considerazioni va esclusa la sussistenza della responsabilità del Controparte_1
ex art. 2051 c.c e/o, comunque, ex art. 2043 c.c. non avendo posto in essere un comportamento ingiusto omissivo causa dell'evento dannoso. 13
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.000,00, oltre spese generali C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto da nei confronti del avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza resa in data 12 novembre 2019 dal Tribunale di Trapani.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 2.000,00, oltre spese generali C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025 della I sezione Civile della
Corte di Appello.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 945/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 17 aprile 2025, promossa in questo grado
DA
nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Trapani, via Osorio n. 19, presso lo studio legale dell'avv. Tommaso Abbate che la rappresenta e difende, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
in persona del suo vice Sindaco (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio , sito in Palermo, Via
Massimo D'Azeglio n.5,per procura in atti
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l'appellato: come in atti. 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 12 novembre 2019, il Tribunale di Trapani, pronunciando sulla domanda spiegata da nei confronti del così disponeva : Parte_1 Controparte_1
“ rigetta la domanda;
condanna al pagamento, in favore del delle spese di giudizio, Parte_1 Controparte_1
liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge ”.
Esponeva il primo giudice che aveva chiesto al il risarcimento dei Parte_1 Controparte_1
danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 10/03/2017 nella via Cesarò di , CP_1
allorquando, mentre era alla guida del ciclomotore tg. X498KK con a bordo era Persona_1
scivolata su di una chiazza di olio presente sull'asfalto.
Rilevava il primo giudice che il sinistro si era verificato su di un tratto di strada aperto all'uso generalizzato degli utenti della strada (perché non riservato ad esempio solo ad alcune categorie di veicoli o solo al transito pedonale), mentre era indubbia l'affermazione della estensione del tessuto viario cittadino, il quale ricomprendeva oltre al centro vero e proprio anche diverse borgate che costellavano ed ampliavano il territorio estendendone la superficie complessiva, con conseguente impossibilità per il di controllare contemporaneamente l'intero tessuto viario e di Controparte_1
impedire l'insorgenza di eventi lesivi, qualora appunto questi non fossero immanenti alla struttura della strada (quali l'apposizione di tombini, l'esistenza di pendenze, dossi, spartitraffico o dislivelli, ecc), ma restavano a questa estranei e si connotavano per la loro subitanea e repentina - ancorché non imprevedibile - insorgenza, quali appunto la presenza di una macchia di sostanza scivolosa – nel caso di specie, probabilmente olio di motore - sulla carreggiata, tenuto altresì conto che l'attrice non aveva addotto utili elementi per affermare l'incuria del convenuto nell'assolvimento degli obblighi CP_1
di manutenzione e custodia, quali, ad esempio, la persistenza della macchia sulla strada da lungo tempo ovvero l'intervenuta segnalazione della sua presenza ad opera di altri utenti della strada o dei
Vigili Urbani senza che il responsabile della manutenzione fosse intervenuto rapidamente.
Esponeva che la domanda andava rigettata anche qualificando l'azione esercitata dall'attrice ex art. 2043 c.c., non essendo stata fornita alcuna prova della non visibilità oggettiva della chiazza di olio, né tantomeno della non prevedibilità soggettiva, tenuto peraltro conto che non era stata fornita nemmeno alcuna prova positiva della correttezza della condotta di guida della al momento Pt_1
del sinistro, correttezza che le avrebbe permesso di mantenere il controllo del mezzo anche a fronte della presenza di una macchia oleosa. 4
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che erroneamente il primo Parte_1
giudice aveva affermato che l'estensione del fosse tale da giustificare l'incuria Controparte_1
dell'Ente. In realtà il Comune di risultava essere tra i più piccoli della provincia di Trapani in CP_1
termini di estensione territoriale e ciò dimostrava che la disciplina applicata dal Giudice mal si conciliava con le caratteristiche possedute dalla parte convenuta.
Inoltre anche volendo considerare il un Ente con un vasto tessuto viario andava Controparte_1
considerato che la Cassazione, con sentenza del 26 settembre 2006 n.20823 e successive pronunce
(da ultimo Cass. 13/11/2012 n.19758), aveva a ribadito che “La responsabilità civile da custodia ex art. 2051 cod. civ. non rimane in modo automatico esclusa in ragione dell'estensione della rete viaria e dell'uso da parte della collettività, che costituivano meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza” con la conseguenza che l'organo giudicante doveva verificare se vi era l'impossibilità di controllo e vigilanza da parte dell'Ente, stabilendo cioè che “se si tratta di strada comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato, la localizzazione della strada è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del . CP_1
In tali ipotesi l'Ente convenuto sarà responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. e potrà liberarsi da tale responsabilità presunta solo fornendo la prova del caso fortuito (prova mai fornita nel corso del processo di primo grado), consistente non solo nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche dalla dimostrazione - in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova - di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del "neminem laedere", di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto che non gli era ascrivibile. Tale prova non era mai stata raggiunta dal che nel corso del processo di Controparte_1
primo grado (all'interno del quale era stato ampliamente dimostrato dalle dichiarazioni testimoniali che la chiazza d'olio era presente sul manto stradale già da tempo prima del sinistro e che l'insidia che aveva provocato il sinistro era scarsamente visibile) si era limitato a sostenere l'ipotesi di interruzione del nesso causale provocato dalla circostanza che il motociclo su cui la stessa viaggiava, con a bordo terza trasportata, non fosse omologato per il trasporto di due passeggeri, circostanza questa smentita nel corso del processo con la produzione del libretto di circolazione che aveva dimostrato il contrario. 5
Il Giudice di primo grado, inoltre, aveva posta a suo carico l'onere di provare l'incuria del CP_1
convenuto nell'assolvimento degli obblighi di manutenzione. L'onere della prova, così come richiesto dal Giudice, risultava eccessivamente gravoso per la parte danneggiata sia in caso di applicazione della responsabilità ex art. 2051 c.c, sia nell'ipotesi di applicazione dell'art. 2043 c.c..
L'art. 2051 c.c. poneva, infatti, una presunzione di responsabilità a carico di colui che ha il dovere di custodia della cosa, in quanto proprietario, usufruttuario, enfiteuta o conduttore. Mentre a carico del danneggiato gravava il solo onere di dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
ossia la dimostrazione che l'evento si era prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre il custode, dal canto suo, era tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che aveva quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Il Giudice di prime cure, inoltre, aveva errato nel rigettare la domanda attrice poiché, a suo avviso, non era stata fornita alcuna prova della non visibilità oggettiva della chiazza di olio, né tantomeno della non prevedibilità soggettiva, tenuto peraltro conto che non era stata fornita nemmeno alcuna prova positiva della correttezza della condotta di guida della al momento del sinistro, Pt_1
correttezza che le avrebbe permesso di mantenere il controllo del mezzo anche a fronte della presenza di una macchia oleosa.
Nel caso in esame il Giudice non aveva tenuto conto dell'evidenza probatoria fornita dalla prova testimoniale di che all'udienza del 03/07/2019, confermando i capitolati di prova, Persona_1
aveva ribadito la non visibilità della chiazza d'olio, affermando altresì di essersi accorta della suddetta chiazza solo successivamente alla verificazione del sinistro.
Il Giudice, inoltre, aveva chiesto alla parte attrice, invertendo nuovamente l'onere della prova, che questa fornisse la prova positiva della correttezza della condotta di guida al momento del sinistro, onere che evidentemente spettava alla parte convenuta che doveva provare i fatti impeditivi (mai provati nel corso del processo di primo grado) della propria responsabilità come, appunto, una condotta negligente da parte della danneggiata idonea ad interrompere il nesso causale .
La dinamica del sinistro e la documentazione fornita erano sufficienti a dimostrare la correttezza della sua condotta di guida e ne era riprovava il fatto che il motociclo sul quale viaggiava non aveva subito danni e che anche la terza trasportata, era risultata illesa dal sinistro. Una condotta Persona_1 6
di guida sconsiderata da lei posta in essere avrebbe sicuramente arrecato maggiori danni materiali al veicolo e danni fisici alla terza trasportata.
In definitiva, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice – che aveva ritenuto che non aveva addotto utili elementi per affermare l'incuria del convenuto nell'assolvimento degli obblighi CP_1
di manutenzione e custodia, quali, ad esempio, la persistenza della macchia sulla strada da lungo tempo ovvero l'intervenuta segnalazione della sua presenza ad opera di altri utenti della strada o dei
Vigili Urbani senza che il responsabile della manutenzione fosse intervenuto rapidamente.- si poteva affermare – in considerazione da quanto riferito dalla testimone nel corso Testimone_1
dell'udienza del 13/05/2019. che la suddetta insidia fosse già presente sul luogo del sinistro almeno mezz'ora prima della verificazione dell'evento, lasso di tempo che avrebbe dovuto essere già sufficiente ai fini dell'individuazione della responsabilità del CP_1
Il in qualità di Ente proprietario della strada e di custode, avrebbe dovuto provare Controparte_1
che la macchia d'olio fosse talmente recente rispetto all'incidente da non poter evitare che accadesse.
Il si costituiva in giudizio e contestava l'avverso appello ed esponeva che il Giudice Controparte_1
di prime cure aveva ritenuto non accoglibile la domanda attorea non solo sulla scorta dell'art. 2043
c.c. (non essendo stata fornita alcuna prova della non visibilità oggettiva della chiazza di olio e non prevedibilità soggettiva, né alcuna prova positiva della correttezza della condotta di guida della al momento del sinistro, correttezza che le avrebbe permesso di mantenere il controllo del Pt_1
mezzo anche a fronte della presenza di una macchia oleosa) ma facendo, altresì, applicazione proprio del disposto di cui all'art. 2051 c.c. in quanto la situazione di pericolo del manto stradale era stata determinata per fatto di un terzo (perdita di materiale oleoso da parte di un mezzo precedentemente transitato), senza che vi fosse il tempo necessario per l'Ente oggi appellato, in assenza di preventiva indicazione, per intervenire,
L'Ente comunale, infatti, non aveva ricevuto alcuna segnalazione, antecedentemente al verificarsi sinistro, che avrebbe consentito un intervento finalizzato alla rimozione/ della macchia di olio presente sull'asfalto ed al ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità e non poteva, quindi, in ogni caso, essere chiamato a rispondere del danno asseritamente riportato da controparte.
Nè, nel corso del primo grado di giudizio, era emersa l'incuria del convenuto CP_1
nell'assolvimento dei propri obblighi di manutenzione e custodia, comprovata, ad esempio, dalla persistenza, da lungo tempo, della macchia sulla strada ovvero dall'intervenuta segnalazione della 7
sua presenza ad opera di altri utenti o dei Vigili Urbani, senza che il responsabile della manutenzione fosse intervenuto rapidamente.
Dalle dichiarazioni testimoniali rese sul punto da la quale ha dichiarato che la Testimone_2
macchia in questione era stata da lei avvistata circa mezzora prima dell'accaduto- si rilevava . che non sarebbe potuto intervenire per non avere ricevuto alcuna preventiva segnalazione del pericolo, poco prima venutosi a creare.
La circostanza che nessun altro utente della strada era incorso nella stessa “situazione di pericolo” dimostrava, peraltro, come la presenza del liquido in questione fosse presente sulla sede stradale da poco tempo.
Ed ancora, considerata la natura porosa dell'asfalto, se la traccia di liquido viscido fosse stata lasciata parecchio tempo prima rispetto al contestato passaggio della la macchia sarebbe stata Pt_1
assorbita dall'asfalto, rendendosi innocua.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, nessuna responsabilità per quanto occorso si poteva ascrivere all' convenuto, dovendosi qualificare come fortuito il fattore di pericolo CP_2
venutosi a creare.
Sotto il diverso profilo dell'art. 2043 c.c., doveva , altresì, ritenersi come- nel caso di specie- l'attrice non aveva dato prova che l'anomalia presente sulla sede stradale fosse tale da risultare oggettivamente pericolosa per l'utenza, e precisamente come la non aveva fornito “alcuna Pt_1
prova della non visibilità oggettiva della chiazza di olio né tanto meno non prevedibilità soggettiva, tenuto peraltro conto che non è stata fornita nemmeno alcuna prova positiva della correttezza della condotta di guida della al momento del sinistro, correttezza che le avrebbe permesso di Pt_1
mantenere il controllo del mezzo anche a fronte della presenza di una macchia oleosa”.
Nel caso in esame la situazione di pericolo (macchia d'olio) era assolutamente visibile e, dunque, evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza richiesta a tutti gli utenti della strada, tanto più se si consideri che il sinistro si era verificato in prima mattinata (ore 8.15) e, dunque, in condizioni di piena visibilità.
Inoltre rilevava che: la macchia in questione- per come si evinceva dalla documentazione fotografica in atti riproducente lo stato dei luoghi- era molto lunga ed occupava una buona parte della carreggiata, il che la rendeva particolarmente visibile e percepibile;
lungo la strada di percorrenza della vigeva il limite di velocità a 30 km/h; Pt_1 8
la conducente il motociclo si trovava in prossimità di un'intersezione; la come affermato dalla stessa e confermato in sede di escussione testimoniale- trasportava Pt_1
un passeggero sul ciclomotore, il cui peso, determinando un carico eccessivo, riduceva non solo la stabilità del mezzo ma anche la sua capacità di frenata;
il conducente doveva sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile; ai sensi del comma 1 dell'art. 145 del C.d.S.comma 1, i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti;
ai sensi dell'art. 141, comma 1 e 2, del C.d.S., gli utenti della strada sono tenuti a “regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed a ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione” .
Non vi era dubbio che la presenza della chiazza di olio sul manto stradale era visibile e, quindi, evitabile, per cui doveva ritenersi che il comportamento negligente della conducente il ciclomotore aveva interrotto il nesso di causalità.
Era, dunque, evidente come la non aveva usato quella condotta prudenziale che le avrebbe Pt_1
permesso di scongiurare la verificazione dell'evento lesivo: se la stessa, infatti, avesse prestato una maggiore attenzione nel percorrere la via Cesarò, procedendo ad andatura moderata e/o nei limiti di velocità imposti su quel tratto di strada (30 km/h), trovandosi peraltro in prossimità dell'incrocio con la via Cosenza, avrebbe, sicuramente, scorto per tempo la lunga chiazza oleosa presente sull'asfalto e avrebbe potuto evitare il verificarsi dello spiacevole incidente per cui oggi è causa.
La circostanza che la unitamente all'amica trasportata, abbiano visto la chiazza di olio solo Pt_1
dopo essere rovinate al suolo, e dunque, che la non abbia tentato di frenare e/o modificare Pt_1
la traiettoria percorsa, dimostrava, peraltro, che procedesse a velocità sostenuta.
L'uso della diligenza media ed il rispetto delle norme del Codice della Strada avrebbero, dunque, consentito alla di percepire tempestivamente e, quindi, evitare la presunta situazione di Pt_1
pericolo, ovvero di affrontarla in condizioni di sicurezza.
La condotta colposa della valeva, quindi, ad integrare gli estremi di una tipica ipotesi di Pt_1
caso fortuito (cd. fortuito incidentale), che agiva come causa di interruzione del nesso di causalità. 9
Rilevava altresì, che, nel corso del primo giudizio, parte attrice non aveva , in ogni caso, fornito prova a sostegno della propria domanda ed eccepiva, in proposito, l'irrilevanza delle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste che, per sua stessa ammissione, non aveva assistito Testimone_2
direttamente alla dinamica della caduta, precisando di “essersi affacciata dopo aver sentito un rumore”, sicché nulla aveva potuto riferire sulle cause del sinistro.
Il testimone non era stato in grado di riferire se il liquido presente sull'asfalto fosse acqua o altro, precisando che il liquido era presente sull'asfalto dal circa “30 minuti” e non “da qualche ora” come asserito da controparte.
Rilevava, altresì, l'inammissibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste escussa all'udienza del 03/07/2019 che, al momento del verificarsi del sinistro, era a bordo del Persona_1
motociclo condotto dall'attrice, in qualità di trasportata.
Le dichiarazioni rese dalla erano infatti inammissibili, poiché provenienti da un soggetto Per_1
radicalmente incapace a deporre ex art. 246 c.p.c., a mente del quale: “non possono essere assunti come testimoni coloro i quali abbiano nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”.
La predetta teste, sebbene abbia dichiarato di non aver riportato lesioni in conseguenza dell'occorso, essendo trasportato sul motociclo condotto dall'attrice, era tutt'altro che indifferente ed imparziale rispetto alle sorti del presente giudizio.
Invero l'incapacità a deporre ex art. 246 c.p.c. persisteva anche in quei casi in cui il testimone aveva espressamente rinunciato al risarcimento del danno, ovvero quando tale diritto risultava estinto per prescrizione o anche quando egli fosse stato già stato risarcito.
Tutte queste circostanze, unitamente al fatto che le Autorità erano comunque intervenute successivamente al verificarsi del sinistro, andavano, in ogni caso, debitamente valutate ai fini della decisione anche del secondo grado di giudizio, non potendosi ritenere provato l'evento secondo le modalità riferite da controparte.
In via meramente subordinata, esponeva che l'evento doveva essere quanto meno addebitato a responsabilità concorrente dell'attrice medesima, la cui disattenzione, imprudenza e negligenza alla guida si poneva quale causa prevalente di quanto occorso.
Pertanto, in sede di liquidazione del danno, la Corte di gravame non poteva che tenersi conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., della gravità della colpa ascrivibile al soggetto predetto e, per l'effetto, ridurlo in proporzione l'entità del risarcimento spettante a controparte. 10
Con riferimento alla richiesta risarcitoria reiterata dall'appellante, rilevava che correttamente il primo giudice aveva rigettato l'avversa domanda.
Invero, non essendo stata provata la riconducibilità dei danni lamentati a responsabilità del convenuto, nonché la loro effettiva sussistenza e consistenza, nulla poteva essere riconosciuto, a tale titolo, a controparte.
Chiedeva, pertanto, anche con riferimento a tale aspetto, la conferma della sentenza resa nell'ambito del primo grado di giudizio, tenuto peraltro conto che, sotto il profilo strettamente probatorio, alcun valore poteva essere riconosciuto alla perizia medico legale di parte dimessa in atti dall'attrice, il cui contenuto, contestava.
In ogni caso, per l'eventuale liquidazione del danno in questione doveva farsi applicazione dei criteri di cui all'art. 139 Cod. Ass., pacificamente applicabile, secondo costante giurisprudenza, anche in ipotesi diverse da quelle del danno da circolazione stradale,
Nulla era dovuto a parte attrice per il richiesto risarcimento del danno morale, in ragione della totale assenza di prova e, prima ancora, di allegazione sul punto e tenuto conto che ciò comportava una duplicazione risarcitoria.
Così, ugualmente, per le spese mediche, per le quali non era stata dimostrata la congruità e riconducibilità al sinistro.
Si opponeva, altresì, alla richiesta di ammissione della consulenza medica d'ufficio, in quanto non essendo stata dimostrata la fondatezza della domanda attorea, non sussistevano ragioni per disporre un siffatto accertamento peritale.
Il 17 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione , con l'assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
E' pacifico, in punto di fatto, che il sinistro per cui è causa si è verificato a causa delle chiazza d'olio presente sull'asfalto stradale che ha cagionato la perdita di controllo da parte della del Pt_1
ciclomotore dallo stesso condotto e a bardo della quale si trovava Persona_1
La prova per testi resa dalla era certamente ammissibile in quanto la stessa non aveva Per_1
nella causa un interesse concreto ed attuale che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio, non avendo riportato alcun danno a seguito del sinistro in esame.
La ha dichiarato che “ erano le 8,15 circa del mattino e stavamo andando a scuola, Persona_1
all'istituto Sciascia;
nello svoltare da via Cesarò in via Cosenza, lo scooter è scivolato a terra. Dopo essere cadute abbiamo notato che vi erano delle chiazze di olio. Una signora che ci ha soccorso, tale 11
, ci ha detto che aveva visto che, da qualche ora, erano presenti dette chiazze d'olio, Testimone_1
ma non ci ha detto da cosa erano state causate ”. ha dichiarato “ Non ho assistito al sinistro, ma ho sentito il botto e mi sono Testimone_1
affacciata. Ho visto due ragazze: una, quella che indossava il casco, non dava segni di ripresa ed era a terra, mentre l'altra era in piedi. Ho sentito i presenti dire che guidava quella che indossava il casco.
Avevo visto, una mezz'ora prima, sempre affacciandomi, che accanto al marciapiede c'era del liquido, non so se acqua o altro.
Da quanto suesposto si rileva che il sinistro sé verificato certamente a causa della presenza di una chiazza d'olio sulla carreggiata stradale che ha fatto perdere il contro del ciclomotore alla Pt_1
circostanza costituente un'anomalia non prevedibile ed inevitabile essendo presente detta chiazza d'olio subito dopo che la aveva effettuato la svolta con il suo ciclomotore da via Cesarò in Pt_1
via Cosenza.
In proposito non vi sono circostanze comprovanti che il sinistro possa essere stato cagionato da una velocità eccessiva del mezzo, ed anzi la circostanza che la passeggera del motoveicolo sia rimasta del tutto illesa è idonea a provare presuntivamente il contrario .
E' circostanza pacifica che il motoveicolo era omologato per il trasporto di due persone e, pertanto,
è da escludere che il suo eccessivo peso – determinato dalla presenza di un passeggero – possa essere stato causa o concausa del sinistro .
Irrilevante è pure la circostanza che il sinistro si è verificato in ore diurne e in condizioni di ottima vivibilità in quanto l'anomalia del manto stradale costituita dalla macchia d'olio era certamente non prevedibile ed evitabile essendo presente detta macchia dì olio subito dopo che la aveva Pt_1
effettuato la svolta con il suo ciclomotore da via Cesarò in via Cosenza.
In definitiva è da escludere che il sinistro sia stato cagionato dal comportamento stesso della stessa danneggiata con conseguente elisione del nesso causale tra lo stato di pericolo della sede stradale e l'evento dannoso.
Tanto premesso si osserva, altresì, che in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria su questi gravante per sottrarsi alla propria responsabilità, occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada (e delle sue pertinenze) e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa;
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In questa seconda ipotesi, l'esonero da responsabilità dell'ente richiede la dimostrazione che l'evento
è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, che abbiano esplicato la loro potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode: allorquando, cioè, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imponderabile condizione di pericolo creatasi (Cass. 27/03/2024, n. 8306 ; Cass. 16/11/2023, n. 31949 ; Cass. 11/11/2021, n.
34790; Cass. 01/03/2021, n. 6826; Cass. 10/06/2020, n. 11096 ; Cass., 18/6/2019, n. 16295 ; Cass.,
19/3/2018, n. 6703 ; Cass. 01/02/2018, n. 2480 ), circostanze che renderebbe non prevedibile e dunque non evitabile l'evento dannoso.
Nella specie è pacifico che la chiazza d'olio sulla carreggiata stradale è stata cagionata dalla condotta di un terzo e che era presente da circa mezz'ora prima del sinistro ( dep. ). Testimone_1
Inattendibile è in proposito la deposizione resa da passeggero del ciclomotore, che Persona_1
ha riferito che le aveva comunicato che, da qualche ora, erano presenti le chiazze Testimone_1
d'olio, avendo in proposito precisato la che dette chiazze d'olio erano invece presenti da Tes_1
circa mezz'ora prima del sinistro.
Ritiene il Collegio che la predetta deposizione testimoniale- peraltro addotta dalla stessa appellante -
è idonea a provare che la situazione di pericolo si è creata in un tempo eccessivamente breve, rispetto al verificarsi dell'evento dannoso, con conseguente impossibilità da parte del di intervenire CP_1
tempestivamente per rimuoverla e che, pertanto l'evento dannoso va imputato al fatto di un terzo.
In proposito non appare superfluo rilevare che il sinistro si è verificato in area periferica del
[...]
, nella quale non può pretendersi razionalmente la presenza continua ed ininterrotta di CP_1
un'attività di vigilanza della sede stradale, e che, pertanto, il breve lasso di tempo intercorso tra la presenza della situazione di pericolo e l'evento dannoso non ha consentito al appellato di CP_1
intervenire tempestivamente per rimuoverla.
Per le suesposte considerazioni va esclusa la sussistenza della responsabilità del Controparte_1
ex art. 2051 c.c e/o, comunque, ex art. 2043 c.c. non avendo posto in essere un comportamento ingiusto omissivo causa dell'evento dannoso. 13
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.000,00, oltre spese generali C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto da nei confronti del avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza resa in data 12 novembre 2019 dal Tribunale di Trapani.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 2.000,00, oltre spese generali C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025 della I sezione Civile della
Corte di Appello.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE