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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 04/06/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 539/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 539/2023 introdotta con atto di ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
da
C.F.: in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, con sede in La Spezia (SP), Via Torino 13, elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via
[...]
Ceccardi 1/6, nello studio dell'Avv. Giovanni Pattay che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente/attrice contro
P.I. , con sede in Savona (SV), Via Santuario 75, in persona Controparte_1 P.IVA_2 del suo legale rappresentate pro-tempore Sig. , elettivamente domiciliata in Controparte_2
Savona (SV), Via Paleocapa 8/8, presso lo studio dell'Avv. Elisa Corda che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente/convenuta
Conclusioni delle parti
Per la ricorrente: “"Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, 1) dichiarare tenuta e condannare la Società Controparte_1
a corrispondere alla Società l'importo pari a € 27.500,00, oltre interessi;
2) con vittoria delle spese di lite. Ciò anche Parte_1 previa ammissione delle prove articolate per le quali si insta e che qui di seguito si riportano:
1. Vero che nell'anno 2022 la Parte_1 ha ricevuto in subappalto dalla due cantieri: quello in Genova Cornigliano via Malaspina 19 e quello a Bargagli in via CP_3 1 Pasubio;
2. Vero che la eseguiva i lavori ad essa conferiti nei due cantieri nel periodo estivo 2022; 3. Vero che, nel periodo
Parte_1 estivo dell'anno 2022, nell'immobile di Genova Cornigliano in via Malaspina 19 la eseguiva i lavori di copertura di tutte
Parte_1 le parti delle piane delle finestre e dei pavimenti con nylon e nastro;
4. Vero che, nel medesimo periodo estivo anno 2022, nell'immobile di Genova Cornigliano via Malaspina 19 la svolgeva lavori di pulizia della facciata esterna con pompa d'acqua;
5. Vero
Parte_1 che, che nel periodo estivo dell'anno 2022, nell'immobile di Genova Cornigl 6. iano via Malaspina 19 la provvedeva a
Parte_1 passare il fissativo;
7. Vero che, nel medesimo periodo estivo anno 2022, nell'immobile di Genova Cornigliano via Malaspina 19 la eseguiva la pitturazione di tutta la parete e dei cornicioni con due mani di pittura per esterni;
8. Vero che, nel periodo estivo
Parte_1 dell'anno 2022, nell'immobile di Genova Cornigliano via Malaspina 19 la eseguiti i lavori provvedeva a pulire il cantiere;
Parte_1
9. Vero che i lavori di cui ai capitoli precedenti corrispondono alle voci di lavoro e spesa di cui alla fattura n. 20/2022; 10. Vero che, nel periodo estivo dell'anno 2022, nell'immobile di Genova Cornigliano via Malaspina 19 i lavoratori della eseguivano la Parte_1 demolizione dei pavimenti e della guaina e trasportavano a mano i materiali demoliti a piano strada perché venissero portati in discarica;
11. Vero che, nel periodo estivo dell'anno 2022, nell'immobile di Genova Cornigliano via Malaspina 19 i lavoratori della Parte_1 provvedevano al rifacimento in materiale cementizio per porta pendenze, passavano la guaina bituminata con il rullo e provvedevano alla posa di due strati di guaina a caldo;
12. Vero che, che nel periodo estivo dell'anno 2022, i lavoratori della nel cantiere Parte_1 in Genova Cornigliano via Malaspina 19 provvedevano al rifacimento del sottofondo con mazzetto e alla posa del pavimento con la colla e successiva copertura delle fughe e alla zoccolatura e infine alla pulizia finale;
13. Vero che, nei mesi estivi dell'anno 2022, nel cantiere in Genova Cornigliano via Malaspina 19 i lavoratori di lavoravano i 6 terrazzini dell'immobile come si vede dalle Parte_1 foto allegate (sub A, B, C); 14. Vero che, nel periodo estivo dell'anno 2022, nel cantiere in Genova Cornigliano via Malaspina 19,
i lavoratori di provvedevano a mettere in posa i pavimenti e le lastre esterne di ardesia;
15. Vero che, nel cantiere in Genova Parte_1 via Malaspina 19, la facciata misurava circa 550 mq;
16. Vero che e concordavano per i lavori di cui alla Parte_1 CP_3 fattura n. 22 € 10.000,00= e per i lavori di cui alla fattura n. 30 € 17.000,00; 17. Vero che sempre nel periodo estivo, Parte_1 eseguiva per conto di i lavori nel cantiere di Bargagli in via Pasubio e per essi concordavano il compenso nell'importo di € CP_3
15.500,00; 18. Vero che, nell'estate 2022, nel cantiere di Bargagli via Pasubio i lavoratori di eseguivano la posa con la Parte_1 colla dei pannelli in polistirene, tassellatura dei fori per la posa dei tasselli per sostenere il polistirene;
la posa in opera dei paraspigoli di rete per squadrare la facciata, la posa in opera di due mani di colla con affogatura di rete interna della plastica, la posa in opera di una mano di acrilico silossanico fratazzato e la posa in opera dei marmi nelle finestre, oltre la pulizia finale del cantiere. 19. Vero che le opere eseguite da nei mesi estivi 2022 nel cantiere di Bargagli via Pasubio sono in parte elencate alle voci 27, 28, 29, 30 Parte_1
e 60, 61 del computo metrico prodotto da mentre altre opere eseguite sono fuori da detto computo;
20. Vero che nel CP_3 cantiere in Baragli via Pasubio, la ha dovuto staccare il cappotto eseguito dalla RE (o altra ditta) per il 25%, essendo Parte_1 stato montato erroneamente, e poi rifarlo totalmente;
21. Vero che i lavori eseguiti nei cantieri in Genova-via Malaspina e in Bargagli- via Pasubio si vedono alle foto prodotte sub A, B, C.; 22. Vero che le foto di cui al fascicolo sono state effettuate quando CP_3 gli operai stavano ancora lavorando nel cantiere e le opere sono state successivamente terminate;
23. Vero che il tetto dell'immobile del cantiere in Genova via Malaspina 19 è stata effettuato da altra ditta;
24. Vero che, oltre alla altre due ditte lavoravano Parte_1 in quel cantiere. Si indicano a testi su tutti i sopradedotti capitoli i Sigg.ri: residente a [...]e Tes_1 Testimone_2 residente a [...], i Sigg.ri residente a [...], residente a [...]nonché il Sig. Tes_3 Persona_1 Testimone_4 residente a [...]. Si chiede, altresì, la controprova sui capitoli avversari. Si chiede, inoltre, il licenziamento di CTU volta
a valutare i lavori eseguiti dalla e il loro valore”. Parte_1
2 Per la convenuta: ““Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, in via principale, respingere la domanda perché priva dei requisiti minimi per l'accoglimento e perché totalmente indeterminata, non individuando le ragioni del preteso credito, rigettando le istanze istruttorie ex adverso dedotte;
qualora venisse dedotto e dimostrato il titolo della domanda giudiziale, previo accertamento dei pagamenti eseguiti da in favore della ricorrente, dichiarare che più nulla è dovuto in considerazione della quantità e Controparte_1 qualità delle opere effettivamente realizzate, degli accordi intercorsi tra le parti, respingendone pertanto tutte le domande per le ragioni esposte in parte motiva;
in via riconvenzionale, previo accertamento dei vizi, dell' incompletezza e della non conformità a contratto delle opere realizzate da in persona del legale pro tempore quantificarne l'esatto ammontare sulla scorta di quanto verrà dedotto Parte_1
e provato in giudizio e disporre la corrispondente riduzione di prezzo sull'ammontare dell'importo pattuito tra le parti;
in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale pro tempore a risarcire ad In persona del legale Parte_1 Controparte_1 pro tempore tutti i danni patiti e patendi come emergenti in corso di causa inerenti e conseguenti alla mal esecuzione del contratto In via di ulteriore subordine nel caso residuasse un credito, compensarlo in via riconvenzionale. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa maggiorate degli accessori di legge. Si insiste, qualora occorresse e senza inversione dell'onere della prova per l'ammissione dei capitoli di prova e per interpello del legale rappresentante ricorrente anche in controparte dedotti nelle memorie ex art 183 c.p.c. n.2 e
3 e ci si oppone fin d'ora all'ammissione di eventuale prova contraria, nonché per il licenziamento di CTU tecnica ed avente ad oggetto le opere commissionate, l'accertamento della loro non conformità a contratto nonché dei vizi e/o incompletezze denunziate dalle parti.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la adiva questo Tribunale per sentire Controparte_4 condannata la al pagamento di € 27.500,00, oltre interessi, a titolo di Parte_3 corrispettivo per l'appalto eseguito in favore della società odierna convenuta. La ricorrente, in particolare, asseriva di aver svolto attività di manodopera in favore di presso il Controparte_1 cantiere sito in Genova, alla Via Malaspina 19, ma di avere ricevuto esclusivamente il pagamento di € 15.000,00 (tramite due acconti) su un importo totale di € 42.500,00 così come da fattura versata in atti e posta alla base del ricorso introduttivo (doc. 1).
Si costituiva esponendo di avere subappaltato a i lavori di Controparte_1 Parte_1 ristrutturazione di due immobili siti in Genova, rispettivamente in via Malaspina e in Via Pasubio.
L'odierna convenuta, quindi, contestava l'altrui pretesa in quanto non corrispondente agli accordi intervenuti tra le parti, né al valore effettivo delle opere realizzate, asserendo che la domanda posta dalla ricorrente e la relativa fatturazione fossero frutto di una non corretta commistione fra i due appalti.
In particolare, con riferimento all'appalto relativo al cantiere di Via Pansubio – cui era specificamente riferita la fattura n.31/22 di € 15.500,00 – la resistente asseriva che le uniche opere effettivamente subappaltate fossero quelle corrispondenti alle voci nn. 28/29/30, pattuite con il committente originario al prezzo di € 6.399,45, motivo per cui il compenso per il subappalto
3 richiesto dalla controparte non poteva che essere completamente sovradimensionato rispetto a tale ultimo importo.
Con specifico riferimento alle opere svolte nel cantiere di Via Malaspina, viceversa, la resistente asseriva di aver specificamente pattuito il corrispettivo nella misura di € 14.000,00 e di aver sostenuto in proprio i costi dei materiali, pari ad € 10.297,01 come da fatture prodotte in atti
(all. 4 prod. convenuta). Così ricostruito il quadro delle originarie intese, la resistente eccepiva di aver adempiuto il pagamento dei compensi complessivamente spettanti a versando Parte_1
€ 20.000,00 (a saldo e non a titolo di acconto), di cui € 15.000,00 già riconosciuti dalla controparte ed € 5.000,00 corrisposti pro manibus.
eccepiva, altresì, l'inadempimento del subappaltatore con riferimento alle Controparte_1 opere eseguite in questo secondo cantiere, motivo per cui, in via riconvenzionale e previo accertamento dei vizi meglio dettagliati in atti, la resistente domandava la determinazione del valore delle opere effettivamente eseguite da nonché il costo degli interventi necessari Parte_1 alla rimozione dei vizi, oltre la condanna del subappaltatore al risarcimento del danno.
Alla prima udienza parte ricorrente si limitava a insistere come da ricorso e avanzava istanza di mutamento del rito per prendere posizione in merito alle eccezioni e difese avversarie
(cfr. Verbale di udienza 12.5.2023). Preso atto della richiesta, peraltro avanzata dalla stessa ricorrente, nonché dell'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento o il rigetto immediato del ricorso, questo Tribunale disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'abrogato art. 702 ter c.p.c.
(cfr. ord. del 5.6.2023).
All'udienza del 14.7.2023 venivano concessi i termini di cui al vigente comma sesto dell'art. 183 c.p.c. ma nulla veniva specificamente contestato o controdedotto dalla attrice, che non depositava la prima memoria di replica. nella prima memoria eccepiva l'intervenuta decadenza di Controparte_1 Parte_1 dalle eccezioni di merito, per non avere tempestivamente replicato alle Parte_1 argomentazioni né eccepito alcunché anche con riguardo ai fatti posti dalla convenuta, anche a sostegno della propria domanda riconvenzionale, questo già nella prima occasione utile. eccepiva altresì che, essendo il ricorso introduttivo del giudizio “privo dei requisiti Controparte_1 minimi di specificità in relazione alla pretesa azionata”, dovesse ritenersi decaduta anche Parte_1 dalla facoltà di formulare istanze istruttorie. Parte convenuta asseriva, infine, che in conseguenza della mancata contestazione tempestiva, dovessero ritenersi provate le circostanze da essa specificamente dedotte, ovvero il tenore degli accordi intervenuti tra le parti con riguardo al 4 compenso pattuito per i due cantieri e il prezzo complessivo, l'avvenuto pagamento in contanti di € 5.000,00 e l'inadempimento del subappaltatore con riferimento alle opere non correttamente eseguite.
L'attrice in seconda memoria sosteneva l'idoneità delle fatture prodotte a comprovare la fondatezza della pretesa azionata ed eccepiva la tardività della denunzia dei vizi, da parte del subappaltante. Quanto al merito della pretesa, parte attrice ammetteva di aver “svolto una serie di opere in diversi cantieri per conto della (Memoria 2 attore, pag. 1); affermava che la Controparte_3 domanda di condanna di fosse giustificata in quanto aveva eseguito Controparte_1 Parte_1 opere ulteriori, rispetto a quelle originariamente pattuite, inclusi alcuni lavori extracapitolato
(Memoria 2 attore, pag. 2); avanzava quindi istanze istruttorie volte a comprovare l'esatto adempimento del subappalto, il tenore degli accordi intercorsi con la controparte e l'esecuzione di lavori extracapitolato, chiedendo il licenziamento di una consulenza tecnica allo scopo di valutare l'eventuale sussistenza di vizi e difetti delle opere realizzate e di accertare il valore delle stesse.
Nella terza memoria eccepiva la decadenza di controparte dalla facoltà Controparte_1 di formulare istanze istruttorie su circostanze nuove ed eccezioni di merito che avrebbero dovuto essere sollevate, a pena di decadenza, nella prima memoria mai depositata da in ogni Parte_1 caso, contestava la circostanza dell'avvenuta realizzazione di opere extracapitolato nel cantiere di
Via Pasubio, sia pur dedotta tardivamente.
All'udienza fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori, emersa la possibilità di una soluzione conciliativa della controversia, la causa era rinviata al 23.1.2024, “impregiudicata ogni decisione sulle istanze istruttorie formulate” (Verbale 17.11.2023). All'udienza del 23.1.24, sfumata la composizione amichevole della controversia, nessuno compariva per Controparte_5
ritenendo che tale contegno equivalesse all'abbandono delle rispettive istanze istruttorie,
[...] da parte attrice, domandava la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni
(Verbale 23.1.24). Prima della data dell'udienza in questione, parte attrice formulava istanza di revoca della stessa, sostenendo che la mancata comparizione all'udienza del 23.1.24 fosse dovuta
“a mera svista nella trasposizione delle udienze dall'agenda 2023 a quella 2024” da parte del difensore, affermando di avere in ogni caso coltivato diligentemente le proprie istanze istruttorie ed
“espressamente verbalizzato in tale senso all'udienza precedente e su tale istanza la nulla aveva deciso CP_6 in attesa dell'esito della pendente trattativa tra le parti” (Istanza ex art. 177 c.p.c. . Il Giudice, Parte_1
5 ritenendo di dover provocare il contraddittorio delle parti sul punto, con decreto del 14.2.24 fissava udienza per il 14.5.2424.
All'udienza del 14.5.24, in continuità con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la mancata comparizione all'udienza fissata per l'ammissione delle prove non integra rinuncia all'istanza istruttoria (Cass. civile sez. II, 15/12/2016, n. 25894), veniva fissata una nuova udienza per la decisione sulle istanze istruttorie. All'udienza del 13.12.2024 le istanze di prova orale formulate da parte attrice venivano rigettate in quanto irrilevanti, implicanti valutazioni di carattere tecnico non demandabili al teste, nonché vertenti su circostanze tardivamente dedotte.
Con ordinanza del 4.2.2025 la causa veniva quindi introitata in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, in via pregiudiziale va respinta l'eccezione relativa all'asserita violazione del diritto della difesa sollevata da parte convenuta con riferimento al mutamento del rito da sommario a ordinario. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la decisione di mutare il rito spetta al giudice sulla base di una verifica di “compatibilità tra istruzione sommaria propria del procedimento di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e segg., e fattispecie portata concretamente in giudizio” (Cass. civile sez. II, 10/05/2022, n. 14734). Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha chiarito che tale verifica va compiuta sulla base “dell'intero complesso delle difese ed argomentazioni che vengono svolte in quel dato giudizio, tenendo conto, tra l'altro, della complessità della controversia, del numero e della natura delle questioni in discussione”, e che i principi che regolavano l'abrogato procedimento sommario di cognizione non ingenerano, in capo al ricorrente, alcun “vincolo […] tale da escludere il passaggio al rito ordinario anche nell'ipotesi in cui dall'articolazione dei mezzi di prova possa desumersi che l'istruttoria esige delle verifiche complesse. Infatti, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., comma 3, il giudice deve valutare l'opportunità del mutamento del rito sulla scorta delle difese delle parti, ove da esse rilevi che la causa necessiti di un'istruttoria non sommaria” (Cass. civile sez. II, 10/05/2022, n. 14734). Nel caso di specie il mutamento del rito è stato disposto sulla base dell'esigenza di celebrare una istruttoria non sommaria che si preannunciava a seguito delle eccezioni e difese della convenuta e della proposizione di domanda riconvenzionale in sede di comparsa di costituzione e risposta, oltre che delle conseguenti esigenze di contestazione e difesa manifestate da parte attrice (cfr. Ordinanza del 5.6.2024). Non sussiste, pertanto, l'affermato pregiudizio per i diritti della difesa, i quali invece avrebbero potuto essere astrattamente compromessi ove la causa fosse stata trattenuta la decisione senza che alle
6 parti fosse stata concessa la possibilità di espletare una attività di trattazione e una conseguente fase istruttoria adeguate alle eccezioni e domande formulate.
Venendo al merito, la domanda di parte attrice non può essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Occorre premettere che, in materia di compenso spettante per l'esecuzione di un contratto di appalto, grava sull'affermato creditore l'onere della prova relativo alla congruità delle somme domandate (Cass. civile sez. II, 18/01/2025, n. 1253: “In tema di contratto di appalto o subappalto,
l'appaltatore o subappaltatore che richiede il pagamento del proprio compenso deve dimostrare la congruità della somma pretesa in base alla natura, entità e consistenza delle opere realizzate. Le fatture emesse dalla stessa parte non costituiscono prove sufficienti dell'ammontare del credito, così come la contabilità redatta dal direttore dei lavori
o dall'appaltatore, a meno che non sia stata portata a conoscenza del committente e accettata senza riserve”).
L'appaltatore non può avvalersi, a tale scopo, delle fatture da lui stesso emesse, trattandosi di documenti provenienti dal medesimo soggetto che afferma la sussistenza del credito azionato in giudizio (Cass. civile sez. VI, 11/11/2021, n. 33575: “L'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa”).
Con riferimento alla fattispecie di cui in causa, l'attore ha sostenuto la fondatezza della propria pretesa producendo fatture e copia estratto delle scritture contabili (rispettivamente, produzioni 1 e 2 attore), documentazione idonea a conseguire un decreto ingiuntivo in sede monitoria ma non anche a fondare l'accoglimento domanda nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione. Nessuna delle istanze istruttorie astrattamente ammissibili, inoltre, avrebbe condotto all'accertamento degli elementi costitutivi della pretesa: va rilevato, infatti, che alla luce del disposto dell'art. 183 c.p.c., quale applicabile ratione temporis, avrebbe potuto Parte_1 precisare o modificare le domande ed eccezioni già proposte entro il termine per il deposito della prima memoria di trattazione. Omettendo tale atto processuale, invece, incorreva nella relativa preclusione, non potendo essa aggirare la decadenza de quo insistendo per l'ammissione di prova orale su circostanze che non era più ammessa a provare.
Inoltre, va rilevato come l'odierna convenuta abbia dedotto in comparsa di costituzione il raggiungimento di accordi per un compenso complessivo sui due cantieri di certo pari se non addirittura inferiore alla somma di € 20.000,00 (cfr. comparsa di costituzione, pag. 3), e che tale importo fosse stato integralmente corrisposto mediante il pagamento in contanti di € 5.000,00 in 7 aggiunta alle somme già riconosciute versate dall'attore (Cfr. comparsa di costituzione, pagg. 3 e ss.). Parte attrice non ha specificamente contestato nessuna delle due circostanze, né in prima udienza (V. Verbale udienza 12.5.23: “l'avv. Persiani, in sostituzione dell'avv. Pattay, per la ricorrente, per la quale è presente l'amministratore delegato personalmente. Insiste come da ricorso, contesta quanto domandato ed eccepito dalla controparte, e chiede il mutamento del rito per meglio replicare alle difese di controparte”), né alla successiva udienza fissata ai sensi dell'art. 183 vigente ratione temporis (Verbale udienza 14.7.23:
“Oggi, all'orario di udienza previsto, […] è presente l'avv. Biale, in sostituzione dell'avv. Pattay Giovanni, per
l'attrice e l'avv. Corda per la convenuta;
entrambe le parti insistono nelle rispettive domande ed eccezioni e chiedono che vengano concessi i termini ex art. 183, co.6, c.p.c.”); occorre rammentare, a riguardo, che le espressioni di mero stile non possono ritenersi utili ai fini dell'assolvimento dell'onere di contestazione, che deve essere assolto in maniera specifica ed analitica (Cass. civ. ord. n. 31837 del 4 novembre 2021). Tale onere non appare assolto nella prima difesa utile e neppure in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., mai depositata da parte attrice. Tali circostanze per ciò solo vanno dunque ritenute provate.
Si rileva, altresì, che in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ha posto a Parte_1 fondamento del proprio credito fatti diversi. Ed invero, l'odierna attrice ha allegato lo svolgimento di opere ulteriori non ricomprese nel capitolato d'appalto (cfr. memoria 2 attore, pag. 2). Tale argomentazione, integrante un inammissibile ampliamento del thema decidendum segnato dal ricorso introduttivo del giudizio, è inammissibile in ragione della preclusione maturata allo spirare del termine di cui all'art. 183, comma sesto n. 1) c.p.c. (ex alia, Cass. civile sez. I,
14/09/2021, n. 24724: “La seconda memoria di cui all'articolo 183, comma 6, del codice di procedura civile -
i cui contenuti sono di mera reazione alle iniziative avversarie e sono, come tali, destinati alle repliche rispetto alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte nella prima memoria e alla proposizione di eccezioni che sono conseguenza delle prime, oltre che alla prima indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali - non può valere a porre in contestazione, in modo puntuale e per la prima volta in giudizio, fatti non contestati e rispetto ai quali, nel consolidarsi delle preclusioni processuali e, segnatamente, nel decorso del termine di cui alla prima memoria ex articolo 183, comma 6, n. 2, del codice di procedura civile, si sia venuto a definire il tema di decisione).
In ragione del rigetto della domanda proposta da restano assorbite tutte le Parte_1 domande formulate da per il caso di accoglimento della pretesa attorea. Controparte_1
La domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni “patiti e patiendi […] conseguenti alla mal esecuzione del contratto” deve parimenti essere rigettata. La convenuta, infatti, alla luce della 8 condotta processuale di controparte si determinava a chiedere espressamente il rinvio per la decisione, così manifestando disinteresse ad istruire la propria domanda riconvenzionale (cfr. udienza del 23.01.2024). Tale contegno processuale – se non può essere equiparato ad una rinuncia alla domanda (che, sia pur attuabile i forme non rigorose, deve essere inequivoca, cfr.
Cass. civile sez. I, 10/07/2014, n.15860; Cass. civile sez. II, 14/07/2017, n.17582) – quantomeno può essere inteso come un condizionamento della domanda stessa all'accoglimento della altrui pretesa (cfr. anche udienza del 13.12.2024), circostanza che l'ha resa, rispetto alle conclusioni successivamente precisate, di fatto non provata.
Alla luce dell'esito della lite e della soccombenza reciproca devono essere compensate le spese di lite fra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione,
P.Q.M.
1. RIGETTA il ricorso presentato da Parte_1
2. RIGETTA la domanda formulata in via riconvenzionale da Controparte_1
3. COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Così è deciso.
Savona, 4.06.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 539/2023 introdotta con atto di ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
da
C.F.: in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, con sede in La Spezia (SP), Via Torino 13, elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via
[...]
Ceccardi 1/6, nello studio dell'Avv. Giovanni Pattay che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente/attrice contro
P.I. , con sede in Savona (SV), Via Santuario 75, in persona Controparte_1 P.IVA_2 del suo legale rappresentate pro-tempore Sig. , elettivamente domiciliata in Controparte_2
Savona (SV), Via Paleocapa 8/8, presso lo studio dell'Avv. Elisa Corda che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente/convenuta
Conclusioni delle parti
Per la ricorrente: “"Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, 1) dichiarare tenuta e condannare la Società Controparte_1
a corrispondere alla Società l'importo pari a € 27.500,00, oltre interessi;
2) con vittoria delle spese di lite. Ciò anche Parte_1 previa ammissione delle prove articolate per le quali si insta e che qui di seguito si riportano:
1. Vero che nell'anno 2022 la Parte_1 ha ricevuto in subappalto dalla due cantieri: quello in Genova Cornigliano via Malaspina 19 e quello a Bargagli in via CP_3 1 Pasubio;
2. Vero che la eseguiva i lavori ad essa conferiti nei due cantieri nel periodo estivo 2022; 3. Vero che, nel periodo
Parte_1 estivo dell'anno 2022, nell'immobile di Genova Cornigliano in via Malaspina 19 la eseguiva i lavori di copertura di tutte
Parte_1 le parti delle piane delle finestre e dei pavimenti con nylon e nastro;
4. Vero che, nel medesimo periodo estivo anno 2022, nell'immobile di Genova Cornigliano via Malaspina 19 la svolgeva lavori di pulizia della facciata esterna con pompa d'acqua;
5. Vero
Parte_1 che, che nel periodo estivo dell'anno 2022, nell'immobile di Genova Cornigl 6. iano via Malaspina 19 la provvedeva a
Parte_1 passare il fissativo;
7. Vero che, nel medesimo periodo estivo anno 2022, nell'immobile di Genova Cornigliano via Malaspina 19 la eseguiva la pitturazione di tutta la parete e dei cornicioni con due mani di pittura per esterni;
8. Vero che, nel periodo estivo
Parte_1 dell'anno 2022, nell'immobile di Genova Cornigliano via Malaspina 19 la eseguiti i lavori provvedeva a pulire il cantiere;
Parte_1
9. Vero che i lavori di cui ai capitoli precedenti corrispondono alle voci di lavoro e spesa di cui alla fattura n. 20/2022; 10. Vero che, nel periodo estivo dell'anno 2022, nell'immobile di Genova Cornigliano via Malaspina 19 i lavoratori della eseguivano la Parte_1 demolizione dei pavimenti e della guaina e trasportavano a mano i materiali demoliti a piano strada perché venissero portati in discarica;
11. Vero che, nel periodo estivo dell'anno 2022, nell'immobile di Genova Cornigliano via Malaspina 19 i lavoratori della Parte_1 provvedevano al rifacimento in materiale cementizio per porta pendenze, passavano la guaina bituminata con il rullo e provvedevano alla posa di due strati di guaina a caldo;
12. Vero che, che nel periodo estivo dell'anno 2022, i lavoratori della nel cantiere Parte_1 in Genova Cornigliano via Malaspina 19 provvedevano al rifacimento del sottofondo con mazzetto e alla posa del pavimento con la colla e successiva copertura delle fughe e alla zoccolatura e infine alla pulizia finale;
13. Vero che, nei mesi estivi dell'anno 2022, nel cantiere in Genova Cornigliano via Malaspina 19 i lavoratori di lavoravano i 6 terrazzini dell'immobile come si vede dalle Parte_1 foto allegate (sub A, B, C); 14. Vero che, nel periodo estivo dell'anno 2022, nel cantiere in Genova Cornigliano via Malaspina 19,
i lavoratori di provvedevano a mettere in posa i pavimenti e le lastre esterne di ardesia;
15. Vero che, nel cantiere in Genova Parte_1 via Malaspina 19, la facciata misurava circa 550 mq;
16. Vero che e concordavano per i lavori di cui alla Parte_1 CP_3 fattura n. 22 € 10.000,00= e per i lavori di cui alla fattura n. 30 € 17.000,00; 17. Vero che sempre nel periodo estivo, Parte_1 eseguiva per conto di i lavori nel cantiere di Bargagli in via Pasubio e per essi concordavano il compenso nell'importo di € CP_3
15.500,00; 18. Vero che, nell'estate 2022, nel cantiere di Bargagli via Pasubio i lavoratori di eseguivano la posa con la Parte_1 colla dei pannelli in polistirene, tassellatura dei fori per la posa dei tasselli per sostenere il polistirene;
la posa in opera dei paraspigoli di rete per squadrare la facciata, la posa in opera di due mani di colla con affogatura di rete interna della plastica, la posa in opera di una mano di acrilico silossanico fratazzato e la posa in opera dei marmi nelle finestre, oltre la pulizia finale del cantiere. 19. Vero che le opere eseguite da nei mesi estivi 2022 nel cantiere di Bargagli via Pasubio sono in parte elencate alle voci 27, 28, 29, 30 Parte_1
e 60, 61 del computo metrico prodotto da mentre altre opere eseguite sono fuori da detto computo;
20. Vero che nel CP_3 cantiere in Baragli via Pasubio, la ha dovuto staccare il cappotto eseguito dalla RE (o altra ditta) per il 25%, essendo Parte_1 stato montato erroneamente, e poi rifarlo totalmente;
21. Vero che i lavori eseguiti nei cantieri in Genova-via Malaspina e in Bargagli- via Pasubio si vedono alle foto prodotte sub A, B, C.; 22. Vero che le foto di cui al fascicolo sono state effettuate quando CP_3 gli operai stavano ancora lavorando nel cantiere e le opere sono state successivamente terminate;
23. Vero che il tetto dell'immobile del cantiere in Genova via Malaspina 19 è stata effettuato da altra ditta;
24. Vero che, oltre alla altre due ditte lavoravano Parte_1 in quel cantiere. Si indicano a testi su tutti i sopradedotti capitoli i Sigg.ri: residente a [...]e Tes_1 Testimone_2 residente a [...], i Sigg.ri residente a [...], residente a [...]nonché il Sig. Tes_3 Persona_1 Testimone_4 residente a [...]. Si chiede, altresì, la controprova sui capitoli avversari. Si chiede, inoltre, il licenziamento di CTU volta
a valutare i lavori eseguiti dalla e il loro valore”. Parte_1
2 Per la convenuta: ““Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, in via principale, respingere la domanda perché priva dei requisiti minimi per l'accoglimento e perché totalmente indeterminata, non individuando le ragioni del preteso credito, rigettando le istanze istruttorie ex adverso dedotte;
qualora venisse dedotto e dimostrato il titolo della domanda giudiziale, previo accertamento dei pagamenti eseguiti da in favore della ricorrente, dichiarare che più nulla è dovuto in considerazione della quantità e Controparte_1 qualità delle opere effettivamente realizzate, degli accordi intercorsi tra le parti, respingendone pertanto tutte le domande per le ragioni esposte in parte motiva;
in via riconvenzionale, previo accertamento dei vizi, dell' incompletezza e della non conformità a contratto delle opere realizzate da in persona del legale pro tempore quantificarne l'esatto ammontare sulla scorta di quanto verrà dedotto Parte_1
e provato in giudizio e disporre la corrispondente riduzione di prezzo sull'ammontare dell'importo pattuito tra le parti;
in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale pro tempore a risarcire ad In persona del legale Parte_1 Controparte_1 pro tempore tutti i danni patiti e patendi come emergenti in corso di causa inerenti e conseguenti alla mal esecuzione del contratto In via di ulteriore subordine nel caso residuasse un credito, compensarlo in via riconvenzionale. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa maggiorate degli accessori di legge. Si insiste, qualora occorresse e senza inversione dell'onere della prova per l'ammissione dei capitoli di prova e per interpello del legale rappresentante ricorrente anche in controparte dedotti nelle memorie ex art 183 c.p.c. n.2 e
3 e ci si oppone fin d'ora all'ammissione di eventuale prova contraria, nonché per il licenziamento di CTU tecnica ed avente ad oggetto le opere commissionate, l'accertamento della loro non conformità a contratto nonché dei vizi e/o incompletezze denunziate dalle parti.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la adiva questo Tribunale per sentire Controparte_4 condannata la al pagamento di € 27.500,00, oltre interessi, a titolo di Parte_3 corrispettivo per l'appalto eseguito in favore della società odierna convenuta. La ricorrente, in particolare, asseriva di aver svolto attività di manodopera in favore di presso il Controparte_1 cantiere sito in Genova, alla Via Malaspina 19, ma di avere ricevuto esclusivamente il pagamento di € 15.000,00 (tramite due acconti) su un importo totale di € 42.500,00 così come da fattura versata in atti e posta alla base del ricorso introduttivo (doc. 1).
Si costituiva esponendo di avere subappaltato a i lavori di Controparte_1 Parte_1 ristrutturazione di due immobili siti in Genova, rispettivamente in via Malaspina e in Via Pasubio.
L'odierna convenuta, quindi, contestava l'altrui pretesa in quanto non corrispondente agli accordi intervenuti tra le parti, né al valore effettivo delle opere realizzate, asserendo che la domanda posta dalla ricorrente e la relativa fatturazione fossero frutto di una non corretta commistione fra i due appalti.
In particolare, con riferimento all'appalto relativo al cantiere di Via Pansubio – cui era specificamente riferita la fattura n.31/22 di € 15.500,00 – la resistente asseriva che le uniche opere effettivamente subappaltate fossero quelle corrispondenti alle voci nn. 28/29/30, pattuite con il committente originario al prezzo di € 6.399,45, motivo per cui il compenso per il subappalto
3 richiesto dalla controparte non poteva che essere completamente sovradimensionato rispetto a tale ultimo importo.
Con specifico riferimento alle opere svolte nel cantiere di Via Malaspina, viceversa, la resistente asseriva di aver specificamente pattuito il corrispettivo nella misura di € 14.000,00 e di aver sostenuto in proprio i costi dei materiali, pari ad € 10.297,01 come da fatture prodotte in atti
(all. 4 prod. convenuta). Così ricostruito il quadro delle originarie intese, la resistente eccepiva di aver adempiuto il pagamento dei compensi complessivamente spettanti a versando Parte_1
€ 20.000,00 (a saldo e non a titolo di acconto), di cui € 15.000,00 già riconosciuti dalla controparte ed € 5.000,00 corrisposti pro manibus.
eccepiva, altresì, l'inadempimento del subappaltatore con riferimento alle Controparte_1 opere eseguite in questo secondo cantiere, motivo per cui, in via riconvenzionale e previo accertamento dei vizi meglio dettagliati in atti, la resistente domandava la determinazione del valore delle opere effettivamente eseguite da nonché il costo degli interventi necessari Parte_1 alla rimozione dei vizi, oltre la condanna del subappaltatore al risarcimento del danno.
Alla prima udienza parte ricorrente si limitava a insistere come da ricorso e avanzava istanza di mutamento del rito per prendere posizione in merito alle eccezioni e difese avversarie
(cfr. Verbale di udienza 12.5.2023). Preso atto della richiesta, peraltro avanzata dalla stessa ricorrente, nonché dell'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento o il rigetto immediato del ricorso, questo Tribunale disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'abrogato art. 702 ter c.p.c.
(cfr. ord. del 5.6.2023).
All'udienza del 14.7.2023 venivano concessi i termini di cui al vigente comma sesto dell'art. 183 c.p.c. ma nulla veniva specificamente contestato o controdedotto dalla attrice, che non depositava la prima memoria di replica. nella prima memoria eccepiva l'intervenuta decadenza di Controparte_1 Parte_1 dalle eccezioni di merito, per non avere tempestivamente replicato alle Parte_1 argomentazioni né eccepito alcunché anche con riguardo ai fatti posti dalla convenuta, anche a sostegno della propria domanda riconvenzionale, questo già nella prima occasione utile. eccepiva altresì che, essendo il ricorso introduttivo del giudizio “privo dei requisiti Controparte_1 minimi di specificità in relazione alla pretesa azionata”, dovesse ritenersi decaduta anche Parte_1 dalla facoltà di formulare istanze istruttorie. Parte convenuta asseriva, infine, che in conseguenza della mancata contestazione tempestiva, dovessero ritenersi provate le circostanze da essa specificamente dedotte, ovvero il tenore degli accordi intervenuti tra le parti con riguardo al 4 compenso pattuito per i due cantieri e il prezzo complessivo, l'avvenuto pagamento in contanti di € 5.000,00 e l'inadempimento del subappaltatore con riferimento alle opere non correttamente eseguite.
L'attrice in seconda memoria sosteneva l'idoneità delle fatture prodotte a comprovare la fondatezza della pretesa azionata ed eccepiva la tardività della denunzia dei vizi, da parte del subappaltante. Quanto al merito della pretesa, parte attrice ammetteva di aver “svolto una serie di opere in diversi cantieri per conto della (Memoria 2 attore, pag. 1); affermava che la Controparte_3 domanda di condanna di fosse giustificata in quanto aveva eseguito Controparte_1 Parte_1 opere ulteriori, rispetto a quelle originariamente pattuite, inclusi alcuni lavori extracapitolato
(Memoria 2 attore, pag. 2); avanzava quindi istanze istruttorie volte a comprovare l'esatto adempimento del subappalto, il tenore degli accordi intercorsi con la controparte e l'esecuzione di lavori extracapitolato, chiedendo il licenziamento di una consulenza tecnica allo scopo di valutare l'eventuale sussistenza di vizi e difetti delle opere realizzate e di accertare il valore delle stesse.
Nella terza memoria eccepiva la decadenza di controparte dalla facoltà Controparte_1 di formulare istanze istruttorie su circostanze nuove ed eccezioni di merito che avrebbero dovuto essere sollevate, a pena di decadenza, nella prima memoria mai depositata da in ogni Parte_1 caso, contestava la circostanza dell'avvenuta realizzazione di opere extracapitolato nel cantiere di
Via Pasubio, sia pur dedotta tardivamente.
All'udienza fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori, emersa la possibilità di una soluzione conciliativa della controversia, la causa era rinviata al 23.1.2024, “impregiudicata ogni decisione sulle istanze istruttorie formulate” (Verbale 17.11.2023). All'udienza del 23.1.24, sfumata la composizione amichevole della controversia, nessuno compariva per Controparte_5
ritenendo che tale contegno equivalesse all'abbandono delle rispettive istanze istruttorie,
[...] da parte attrice, domandava la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni
(Verbale 23.1.24). Prima della data dell'udienza in questione, parte attrice formulava istanza di revoca della stessa, sostenendo che la mancata comparizione all'udienza del 23.1.24 fosse dovuta
“a mera svista nella trasposizione delle udienze dall'agenda 2023 a quella 2024” da parte del difensore, affermando di avere in ogni caso coltivato diligentemente le proprie istanze istruttorie ed
“espressamente verbalizzato in tale senso all'udienza precedente e su tale istanza la nulla aveva deciso CP_6 in attesa dell'esito della pendente trattativa tra le parti” (Istanza ex art. 177 c.p.c. . Il Giudice, Parte_1
5 ritenendo di dover provocare il contraddittorio delle parti sul punto, con decreto del 14.2.24 fissava udienza per il 14.5.2424.
All'udienza del 14.5.24, in continuità con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la mancata comparizione all'udienza fissata per l'ammissione delle prove non integra rinuncia all'istanza istruttoria (Cass. civile sez. II, 15/12/2016, n. 25894), veniva fissata una nuova udienza per la decisione sulle istanze istruttorie. All'udienza del 13.12.2024 le istanze di prova orale formulate da parte attrice venivano rigettate in quanto irrilevanti, implicanti valutazioni di carattere tecnico non demandabili al teste, nonché vertenti su circostanze tardivamente dedotte.
Con ordinanza del 4.2.2025 la causa veniva quindi introitata in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, in via pregiudiziale va respinta l'eccezione relativa all'asserita violazione del diritto della difesa sollevata da parte convenuta con riferimento al mutamento del rito da sommario a ordinario. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la decisione di mutare il rito spetta al giudice sulla base di una verifica di “compatibilità tra istruzione sommaria propria del procedimento di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e segg., e fattispecie portata concretamente in giudizio” (Cass. civile sez. II, 10/05/2022, n. 14734). Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha chiarito che tale verifica va compiuta sulla base “dell'intero complesso delle difese ed argomentazioni che vengono svolte in quel dato giudizio, tenendo conto, tra l'altro, della complessità della controversia, del numero e della natura delle questioni in discussione”, e che i principi che regolavano l'abrogato procedimento sommario di cognizione non ingenerano, in capo al ricorrente, alcun “vincolo […] tale da escludere il passaggio al rito ordinario anche nell'ipotesi in cui dall'articolazione dei mezzi di prova possa desumersi che l'istruttoria esige delle verifiche complesse. Infatti, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., comma 3, il giudice deve valutare l'opportunità del mutamento del rito sulla scorta delle difese delle parti, ove da esse rilevi che la causa necessiti di un'istruttoria non sommaria” (Cass. civile sez. II, 10/05/2022, n. 14734). Nel caso di specie il mutamento del rito è stato disposto sulla base dell'esigenza di celebrare una istruttoria non sommaria che si preannunciava a seguito delle eccezioni e difese della convenuta e della proposizione di domanda riconvenzionale in sede di comparsa di costituzione e risposta, oltre che delle conseguenti esigenze di contestazione e difesa manifestate da parte attrice (cfr. Ordinanza del 5.6.2024). Non sussiste, pertanto, l'affermato pregiudizio per i diritti della difesa, i quali invece avrebbero potuto essere astrattamente compromessi ove la causa fosse stata trattenuta la decisione senza che alle
6 parti fosse stata concessa la possibilità di espletare una attività di trattazione e una conseguente fase istruttoria adeguate alle eccezioni e domande formulate.
Venendo al merito, la domanda di parte attrice non può essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Occorre premettere che, in materia di compenso spettante per l'esecuzione di un contratto di appalto, grava sull'affermato creditore l'onere della prova relativo alla congruità delle somme domandate (Cass. civile sez. II, 18/01/2025, n. 1253: “In tema di contratto di appalto o subappalto,
l'appaltatore o subappaltatore che richiede il pagamento del proprio compenso deve dimostrare la congruità della somma pretesa in base alla natura, entità e consistenza delle opere realizzate. Le fatture emesse dalla stessa parte non costituiscono prove sufficienti dell'ammontare del credito, così come la contabilità redatta dal direttore dei lavori
o dall'appaltatore, a meno che non sia stata portata a conoscenza del committente e accettata senza riserve”).
L'appaltatore non può avvalersi, a tale scopo, delle fatture da lui stesso emesse, trattandosi di documenti provenienti dal medesimo soggetto che afferma la sussistenza del credito azionato in giudizio (Cass. civile sez. VI, 11/11/2021, n. 33575: “L'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa”).
Con riferimento alla fattispecie di cui in causa, l'attore ha sostenuto la fondatezza della propria pretesa producendo fatture e copia estratto delle scritture contabili (rispettivamente, produzioni 1 e 2 attore), documentazione idonea a conseguire un decreto ingiuntivo in sede monitoria ma non anche a fondare l'accoglimento domanda nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione. Nessuna delle istanze istruttorie astrattamente ammissibili, inoltre, avrebbe condotto all'accertamento degli elementi costitutivi della pretesa: va rilevato, infatti, che alla luce del disposto dell'art. 183 c.p.c., quale applicabile ratione temporis, avrebbe potuto Parte_1 precisare o modificare le domande ed eccezioni già proposte entro il termine per il deposito della prima memoria di trattazione. Omettendo tale atto processuale, invece, incorreva nella relativa preclusione, non potendo essa aggirare la decadenza de quo insistendo per l'ammissione di prova orale su circostanze che non era più ammessa a provare.
Inoltre, va rilevato come l'odierna convenuta abbia dedotto in comparsa di costituzione il raggiungimento di accordi per un compenso complessivo sui due cantieri di certo pari se non addirittura inferiore alla somma di € 20.000,00 (cfr. comparsa di costituzione, pag. 3), e che tale importo fosse stato integralmente corrisposto mediante il pagamento in contanti di € 5.000,00 in 7 aggiunta alle somme già riconosciute versate dall'attore (Cfr. comparsa di costituzione, pagg. 3 e ss.). Parte attrice non ha specificamente contestato nessuna delle due circostanze, né in prima udienza (V. Verbale udienza 12.5.23: “l'avv. Persiani, in sostituzione dell'avv. Pattay, per la ricorrente, per la quale è presente l'amministratore delegato personalmente. Insiste come da ricorso, contesta quanto domandato ed eccepito dalla controparte, e chiede il mutamento del rito per meglio replicare alle difese di controparte”), né alla successiva udienza fissata ai sensi dell'art. 183 vigente ratione temporis (Verbale udienza 14.7.23:
“Oggi, all'orario di udienza previsto, […] è presente l'avv. Biale, in sostituzione dell'avv. Pattay Giovanni, per
l'attrice e l'avv. Corda per la convenuta;
entrambe le parti insistono nelle rispettive domande ed eccezioni e chiedono che vengano concessi i termini ex art. 183, co.6, c.p.c.”); occorre rammentare, a riguardo, che le espressioni di mero stile non possono ritenersi utili ai fini dell'assolvimento dell'onere di contestazione, che deve essere assolto in maniera specifica ed analitica (Cass. civ. ord. n. 31837 del 4 novembre 2021). Tale onere non appare assolto nella prima difesa utile e neppure in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., mai depositata da parte attrice. Tali circostanze per ciò solo vanno dunque ritenute provate.
Si rileva, altresì, che in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ha posto a Parte_1 fondamento del proprio credito fatti diversi. Ed invero, l'odierna attrice ha allegato lo svolgimento di opere ulteriori non ricomprese nel capitolato d'appalto (cfr. memoria 2 attore, pag. 2). Tale argomentazione, integrante un inammissibile ampliamento del thema decidendum segnato dal ricorso introduttivo del giudizio, è inammissibile in ragione della preclusione maturata allo spirare del termine di cui all'art. 183, comma sesto n. 1) c.p.c. (ex alia, Cass. civile sez. I,
14/09/2021, n. 24724: “La seconda memoria di cui all'articolo 183, comma 6, del codice di procedura civile -
i cui contenuti sono di mera reazione alle iniziative avversarie e sono, come tali, destinati alle repliche rispetto alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte nella prima memoria e alla proposizione di eccezioni che sono conseguenza delle prime, oltre che alla prima indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali - non può valere a porre in contestazione, in modo puntuale e per la prima volta in giudizio, fatti non contestati e rispetto ai quali, nel consolidarsi delle preclusioni processuali e, segnatamente, nel decorso del termine di cui alla prima memoria ex articolo 183, comma 6, n. 2, del codice di procedura civile, si sia venuto a definire il tema di decisione).
In ragione del rigetto della domanda proposta da restano assorbite tutte le Parte_1 domande formulate da per il caso di accoglimento della pretesa attorea. Controparte_1
La domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni “patiti e patiendi […] conseguenti alla mal esecuzione del contratto” deve parimenti essere rigettata. La convenuta, infatti, alla luce della 8 condotta processuale di controparte si determinava a chiedere espressamente il rinvio per la decisione, così manifestando disinteresse ad istruire la propria domanda riconvenzionale (cfr. udienza del 23.01.2024). Tale contegno processuale – se non può essere equiparato ad una rinuncia alla domanda (che, sia pur attuabile i forme non rigorose, deve essere inequivoca, cfr.
Cass. civile sez. I, 10/07/2014, n.15860; Cass. civile sez. II, 14/07/2017, n.17582) – quantomeno può essere inteso come un condizionamento della domanda stessa all'accoglimento della altrui pretesa (cfr. anche udienza del 13.12.2024), circostanza che l'ha resa, rispetto alle conclusioni successivamente precisate, di fatto non provata.
Alla luce dell'esito della lite e della soccombenza reciproca devono essere compensate le spese di lite fra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione,
P.Q.M.
1. RIGETTA il ricorso presentato da Parte_1
2. RIGETTA la domanda formulata in via riconvenzionale da Controparte_1
3. COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Così è deciso.
Savona, 4.06.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
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