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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/12/2025, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 12006/2024 R.G.
Il Tribunale di CC, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria Immacolata Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 21/11/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
, nato a [...], il [...], residente a Parte_1
ON di CC (LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Marco Mellone
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_1 dagli Avvocati Valeria Giroldi e Salvatore Graziuso
Resistente
Oggetto: Liquidazione Assegno Sociale
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 9/10/2024 il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere titolare di Assegno sociale, lamenta che dal mese di Settembre CP_1
2022 non eroga la prestazione e che, nonostante il ricorso ex art.700 presentato dal pensionato sia stato accolto dal Giudice del Lavoro con Ordinanza del
22/5/2023 che ha condannato l' a versare al ricorrente le somme CP_2 spettanti e nonostante l'emissione di tre Decreti Ingiuntivi e un atto di pignoramento presso terzi conclusosi con Ordinanza di assegnazione del
16/4/2024, l' continua a non ripristinare il predetto Assegno. CP_1
Tanto premesso e lamentato, parte ricorrente chiede:
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””” Nel merito, accertare e dichiarare: il diritto del sig. di percepire l'assegno sociale, nella misura Parte_1 precedentemente corrisposta dall' fino al mese di agosto 2022, ovvero con CP_1 erogazione di € 660,78 mensili, o nella misura diversa ritenuta dovuta;
il diritto dello stesso ricorrente di percepire l'assegno sociale, nell'indicata misura
o in quella ritenuta dovuta, con decorrenza dal mese di giugno del 2024 (al netto di quanto già separatamente richiesto);
l'illegittimità della revoca dell'assegno sociale effettuata in danno della parte ricorrente, mai comunicata al pensionato;
il reiterato inadempimento dell' nel ripristino dell'assegno sociale per cui è CP_1 causa.
In ragione di quanto innanzi accertato e dichiarato, condannare l' in CP_1 persona del legale rapp.te p.t.:
a ripristinare l'assegno sociale dovuto al sig. nella misura Parte_1 precedentemente corrisposta, ovvero con erogazione di € 660,78 mensili, o in quella diversa ritenuta dovuta dal Giudice adito, con decorrenza dal mese di giugno 2024;
a corrispondere gli arretrati spettanti al ricorrente a far data dal mese di giugno 2024 fino all'effettivo ripristino della prestazione.
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarre in favore dello scrivente procuratore antistatario.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
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”””””
Si è costituito in giudizio l' , con memoria nella quale chiede dichiararsi CP_1 cessata la materia del contendere, affermando di aver ripristinato la prestazione con riconoscimento degli arretrati da Settembre 2022.
Nelle note depositate il 17/11/2025 il ricorrente si associa alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere, ma insiste per la condanna di al pagamento delle spese di lite, evidenziando i numerosi procedimenti CP_1 giudiziari che è stato costretto ad intraprendere per ottenere il riconoscimento delle sue ragioni.
Tanto premesso, si deve ritenere che sia venuto meno l'interesse del ricorrente ad agire, stante l'intervenuta liquidazione della prestazione richiesta e dei ratei arretrati, sicché va dichiarata cessata la materia del contendere.
Si ritiene equo compensare tra le parti le spese processuali per 1/4, considerata la condotta processuale tenuta dal resistente, il quale, sin dalla memoria di costituzione, ha rappresentato di aver provveduto alla liquidazione dell'Assegno e
2 dei ratei arretrati, sia pure in epoca successiva al deposito del ricorso (alle note depositate dalla difesa di parte ricorrente il 14/3/2025 è allegato cedolino da cui risulta liquidazione degli arretrati dell'Assegno a Marzo 2025 per la somma lorda di € 22.021,56), mentre la parte residua segue la soccombenza virtuale e va quindi posta a carico dell' e liquidata, tenuto conto della attività difensiva CP_1 svolta, della assenza di attività istruttoria e del valore della prestazione riconosciuta dall' , come da dispositivo, con distrazione in favore del CP_2 procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di CC, in funzione di Giudice del Lavoro,
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di lite per 1/4 e condanna l' al pagamento CP_1 della parte residua di spese processuali, liquidate in € 1.500,00, oltre rimborso spese generali IVA e CPA, come per legge, con distrazione.
CC, 21/11/2025 – 18/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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