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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 11/08/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA Sezione civile in persona della dott.ssa Monica Bighetti, in funzione di Giudice Unico, all'esito dell'udienza di discussione del 17 luglio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa n. 792/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. Parte_1
in persona del curatore speciale dott.ssa difesa P.IVA_1 Parte_2
dall'Avvocato STEFANELLI ANTONIO del Foro di Ferrara;
Parte_3
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] C.F._1
RUSSO LUIGI del Foro di Ferrara;
ATTORI CONTRO
• (C.F. e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._3
PETRI ELISA e dall'Avv. POLIZZI GIOVANNI entrambi del Foro di Ferrara;
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
distribuzione utili società di persone.
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI: per in persona del curatore speciale Parte_1
“voglia l'On.le Tribunale di Ferrara, ogni avversa istanza ed eccezione respinta, Nel merito: dichiarare la nullità e comunque revocare l'ingiunzione opposta n. 127/2024 del 4-5.3.24 (R.G. n. 482/2024) del Tribunale di Ferrara, accertata l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda monitoria così come proposta per le motivazioni esposte in narrativa;
Ancora nel merito: rigettare ogni ulteriore domanda svolta dalle parti opposte con la propria comparsa di costituzione e risposta nei confronti della
1 società in quanto infondata in fatto e Parte_1 in diritto. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.” Per DE BO IA: - dichiarare la nullità e comunque revocare l'ingiunzione opposta n. 127/2024 del 4-5.3.24 (R.G. n. 482/2024) del Tribunale di Ferrara, accertata l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda monitoria così come proposta;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Per e : “In via preliminare di merito, Controparte_1 Controparte_2 accertato che la IG.ra , socia accomandataria e coamministratrice, Parte_3
è priva di legittimazione ad agire, disporre l'estromissione della stessa dal presente giudizio con ogni conseguente statuizione;
accertato che la IG.ra , Parte_3 socia accomandataria e coamministratrice, non avendo richiesto la nomina di un curatore speciale per la società ed Parte_1 avendo contestualmente rilasciato all'avvocato Luigi Russo, storico legale di propria fiducia, procura a difendere sé e la società Parte_1
con cui sussiste conflitto di interessi, ha determinato la violazione del diritto di
[...] difesa della società e del principio Parte_1 del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti, dichiarare l'inammissibilità sia dell'opposizione proposta sia della costituzione in giudizio delle opponenti a mezzo di uno stesso procuratore, con ogni conseguente statuizione ivi compresa l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della superiore istanza, rigettare, perché infondata in fatto e in diritto, ogni istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, spiegata da parte opponente e dalla società per le ragioni sopra dedotte, confermando integralmente l'opposto decreto ingiuntivo N. Ing. 127/2024 – R.G. 482/2024, per l'importo di € 18.934,65* oltre ad interessi legali dalla domanda al definitivo saldo a favore della IG.ra per l'importo di € 15.729,69* oltre ad interessi Controparte_1 legali dalla domanda al definitivo saldo a favore del IG. ed a Parte_4 spese legali liquidate in € 1.606,00*, a rimborso forfettario, a CNA e ad IVA come per legge, oltre a successive occorrende. Nel merito, accertare e dichiarare l'avvenuta rituale approvazione dei rendiconti degli anni 2021 e precedenti e dell'anno 2022, e, per l'effetto, condannare al Parte_1
(pagamento) dell'importo € 18.934,65* oltre ad interessi legali dalla domanda al definitivo saldo a favore della IG.ra dell'importo di € 15.729,69* Controparte_1 oltre ad interessi legali dalla domanda al definitivo saldo a favore del IG. Parte_4
ed a spese legali liquidate in € 1.606,00*, a rimborso forfettario, a CNA e
[...] ad IVA come per legge oltre a successive occorrende;
- dichiarare, per i suesposti motivi, nulle e/o inammissibili e, comunque, infondate in fatto e diritto, e conseguentemente, respingere le eccezioni proposte dalle opponenti. In ogni caso, con vittoria di spese, di competenze e di spese, ivi compresi il rimborso forfettario, IVA e CNA, oltre a successive occorrende”.
2 MOTIVAZIONE
§1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 4 marzo 2024 Controparte_1 socia coamministratrice unitamente a della società Parte_3 [...]
(d'ora in avanti e Parte_1 Pt_1 Parte_1 CP_2
socio accomandante della società, premesso che
[...]
- erano stati predisposti i rendiconti di gestione degli anni 2021 e 2022
- i rendiconti, confluiti nei modelli fiscali, erano stati inviati ai soci Parte_3
, e senza che costoro
[...] Parte_5 Parte_6 osservassero alcunché nel termine di un mese
- Ai sensi dell'art.11 del patti sociali il rendiconto si doveva quindi ritenere approvato
- Gli utili distribuibili del 2021 pari ad €86.450,50, tuttavia, a seguito di dissidi insanabili tra i soci, erano stati distribuiti solo in maniera parziale ossia €17500 a €17500 a Controparte_1 Controparte_3 Parte_6 ed €15.000 a (per un totale di €50.000) Controparte_2
- Gli utili distribuibili dell'anno 2022 pari ad €17.648,48 non erano stati distribuiti, a causa del permanere dei dissidi tra soci Ciò premesso, e ritenendo di essere creditori della società quanto a Controparte_1 della somma di €18.934,65 di cui €12.757,68 residuo 2021 ed €6176,97 utili 2022 e quanto a della somma di €15.729,69 (residuo 2021 Controparte_2
€10.435,15 ed €5294,54 anno 2022) i soci hanno adito il Tribunale di Ferrara per la condanna della al pagamento delle predette somme oltre interessi legali Parte_1 dall'approvazione dei rendiconti al saldo. Il Tribunale di Ferrara, accogliendo la domanda, ha emesso il decreto ingiuntivo n.127/2024 in data 4 marzo 2024.
§2. Ha proposto tempestiva opposizione la società in nome Parte_1 dell'amministratrice , costituitasi anche in proprio. La parte Parte_3 opponente ha evidenziato i seguenti dati
- l'amministrazione della società, a seguito delle modifiche di cui al rogito notaio del 21 maggio 2021 e 9 luglio 2021 era congiunta tanto per l'ordinaria Per_1 quanto per la straordinaria amministrazione in capo alle socie accomandatarie
[...]
e (modalità e firma congiunta) CP_1 Parte_3
- il conflitto di interessi tra e la società dalla stessa Controparte_1 Parte_1 amministrata
- nullità del decreto ingiuntivo e del rapporto processuale instaurato con la debitrice con la notifica dell'ingiunzione per la mancata nomina di un curatore Parte_1 speciale che rappresentasse la società, avendo negato la il consenso per CP_1 proporre opposizione al decreto ingiuntivo nell'interesse della società Parte_1
- infondatezza della domanda avversa in quanto il rendiconto 2022 non era stato redatto dai soci accomandatari gerenti, come da patti sociali (art.11) bensì approvato in
3 una assemblea costituita solo da (35%) e dal socio accomandante Controparte_1
(30%) privo del diritto di voto ex lege (art.2320 c.c.) CP_2
- la socia accomandataria non aveva né redatto il rendiconto 2022 né Parte_3 approvato la distribuzione degli utili relativi al medesimo anno
- la socia accomandataria non aveva dato il consenso alla ulteriore distribuzione degli utili 2021, conseguendone la non eIGibilità per i soci.
Hanno concluso quindi per la nullità e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
§2.1. Si sono costituiti e resistendo Controparte_1 Controparte_2 all'avversa azione di cui hanno chiesto l'inammissibilità ed il rigetto. Hanno dedotto l'inammissibilità dell'opposizione della società dal momento che Pt_3 del non poteva rappresentarla. La socia avrebbe dovuto chiedere Pt_3 Parte_3 la nomina di un curatore speciale prima di proporre opposizione affinché il curatore ne valutasse l'opportunità per la società; hanno altresì dedotto l'inammissibilità dell'opposizione perché esercitata attraverso la difesa di uno stesso legale difensore della socia e della società, portatrici di istanze confliggenti, in quanto la distribuzione degli utili è un diritto dei soci e la contrarietà di a tale erogazione Parte_3 sostenuta esclusivamente da scopi emulativi. Nel merito hanno dedotto
- l'urgenza di provvedere al rendiconto 2022, stante la mancata collaborazione di
, aveva condotto la coamministratrice a disporlo il 5 Parte_3 CP_1 agosto 2023 e di inviarlo a tutti i soci
- il mancato ritiro della raccomandata da parte di e conseguente Parte_3 perfezionamento della comunicazione per compiuta giacenza il 12 settembre 2023
- l'avvenuta approvazione del rendiconto ai sensi dell'art.11 dei patti sociali, giacché entro il mese non erano pervenute osservazioni
- nell'assemblea successiva del 18 ottobre 2023 si era preso atto dell'avvenuta approvazione del rendiconto e del diritto alla distribuzione degli utili correttamente generati e registrati. Hanno quindi chiesto i soci e previa declaratoria di CP_1 CP_2 inammissibilità dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque l'accertamento del diritto alla distruzione degli utili con condanna della società al versamento degli utili maturati per gli anni 2021 (residuo) e 2022.
§3. In sede di verifiche preliminari ex art.171 bis c.p.c. il giudice ha fissato una udienza anticipata (“pre trial”) affinché le parti interloquissero sulla necessità e sugli effetti della nomina di un curatore speciale ex art.78 c.p.c. tenuto conto che il decreto ingiuntivo era stato ottenuto e notificato nei confronti della società da un creditore che
è anche amministratore della stessa e che il decreto ingiuntivo era stato opposto dalla società rappresentata dalla sola socia accomandataria , sebbene la Parte_3 rappresentanza degli accomandatari fosse congiunta (decreto del 19 luglio 2024).
4 A seguito dell'udienza anticipata del 3 ottobre 2024 il giudice, rilevata la nullità della procura alla società in quanto non conferita dalle socie gerenti e rilevato il Parte_1 conflitto di interessi tra la società e la socia – la quale ha promosso una CP_1 ingiunzione verso la società- ha proceduto alla nomina di un curatore speciale per la società ai sensi dell'art.78 comma secondo c.p.c. e 182 comma 2 c.p.c nella persona della dott.ssa ha assegnato un termine perentorio per la Parte_2 rinnovazione della procura e per la costituzione in giudizio.
§4. Si è costituita in giudizio nel termine assegnato la società in persona del Parte_1 curatore speciale. La società ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, osservando che il rendiconto 2022 non è stato approvato regolarmente, difettando la partecipazione ed il consenso della socia , ai sensi dell'art.2262 del codice Parte_3 civile e dell'art.11 dei patti sociali. Anche la distribuzione degli utili doveva essere approvata dalla socia coamministratrice e accomandataria, nessun potere gestorio né tantomeno deliberativo potendo appartenere all'accomandante ai sensi CP_2 dell'art.2320 c.c.
§5. Depositate le memorie integrative, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa era discussa oralmente il giorno 17 luglio 2025 ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. con riserva di deposito della motivazione nei 30 giorni.
§6. Il decreto ingiuntivo non è nullo, ed anche se lo fosse, la cognizione del giudice si estenderebbe comunque alla fondatezza della pretesa creditoria, in quanto
“l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”. (Cass. Sez. U., 13/01/2022, n. 927, Rv. 663586 - 02).
Si osserva comunque sul punto che i soci e hanno agito in proprio CP_1 CP_2 contro la società, soggetto diverso dai singoli soci, in ragione della mancata distribuzione degli utili. Il conflitto di interessi che sussiste in (ogni) controversia che un socio o un amministratore promuova contro la società di cui fa parte non determina la nullità del provvedimento giurisdizionale che ne consegue. Diversa è la questione della rappresentanza in giudizio della società, la quale spetterà al soggetto previsto dallo statuto e, nel caso in cui tale soggetto fosse proprio colui che ha promosso la controversia, sovviene l'istituto di cui all'art.78 del codice di procedura civile. Nel caso di specie, quindi, come già osservato, è la società Parte_1
a non essere correttamente rappresentata in giudizio, spettando la rappresentanza ai due coamministratori e non ad uno solo. Ai sensi dell'art.182 c.p.c. comma secondo tale difetto di rappresentanza, può essere sanato entro il termine perentorio assegnato
5 dal giudice. L'osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione. Non potendo costituirsi in giudizio per la società la socia che ha promosso il CP_1 procedimento di ingiunzione contro la società, e si trova quindi in conflitto di interessi, è stato nominato dal giudice un curatore speciale ai sensi dell'art.78 comma secondo del codice di rito.
L'avvenuta costituzione della società nel termine perentorio ha sanato ogni vizio, conseguendone la tempestività dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
§7. Nel merito la domanda è infondata ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato. L'art.5 dei patti sociali stabilisce che “le IGnore e Controparte_1 Parte_3 sono socie accomandatarie gerenti con pieni poteri tanto per l'ordinaria che per
[...] la straordinaria amministrazione, nulla escluso, sempre con modalità e firma congiunta, le quali si sottoscriveranno insieme apponendo anche la ragione sociale;
i IGnori e sono soci accomandatari senza Parte_5 Parte_6 acquisizione di incarichi gestionali della società; il IGnor è Controparte_2 socio accomandante con responsabilità personale limitata al capitale conferito”
L'art.11 dei patti sociali dispone che “gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Nei termini di legge i soci accomandatari gerenti redigeranno l'inventario ed il rendiconto di gestione comprensivo delle spese da loro stessi sostenute. I documenti di cui sopra, uniti alla proposta di ripartizione degli utili, verranno inviati agli altri soci per la firma, sempre nei termini di legge;
il tutto si riterrà approvato se non sia stato impugnato entro un mese dalla data di ricezione. In ogni caso gli utili netti, dedotto il 10% per la riserva ordinaria, verranno attribuiti ai soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale”. E' pacifico che a causa di dissidi tra soci, il rendiconto di gestione per l'anno 2022 NON sia stato redatto dai soci accomandatari gerenti ma da un solo socio. Il rendiconto pertanto non ha alcun valore vincolante per la società.
L'art.2262 del codice civile, dettato per le società semplice ed applicabile anche alle società in accomandita semplice (artt.2315 e 2293 c.c.) dispone che “salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto”. Nel caso di specie il rendiconto non è stato formato regolarmente, di talché anche l'approvazione tacita da parte dei soci non gerenti non ha alcun IGnificato. Peraltro la disposizione dei patti sociali relativa all'approvazione tacita è riferita “agli altri soci” ossia ai soci diversi dai gerenti. Non può quindi nemmeno ipotizzarsi statutariamente una approvazione tacita da parte del socio gerente (art.11 patti sociali). Ne consegue che in assenza di regolare rendiconto gli utili anno 2022 non possono essere distribuiti. Quanto agli utili residui dell'anno 2021, anch'essi non possono essere distribuiti. Se è vero che il rendiconto approvato è il presupposto fondamentale per la distruzione degli utili, la disposizione di cui all'art.2262 c.c. ma non individua un momento
6 specifico in cui tale distribuzione debba essere effettuata, sicché la distribuzione può essere anche differita. La disposizione non prevede, inoltre, un obbligo di distribuzione degli utili, ben potendo la società investirne in tutto o in parte in vista di progetti di crescita oppure per cautela a fronte di possibili eventi negativi. Riguardo alla distribuzione degli utili per l'anno 2021 risulta che la volontà dei soci, concordemente espressa, concerna la sola somma di €50.000 (vedi verbale assemblea
20 gennaio 2023 in cui le socie gerenti esprimono la volontà di mantenere dei fondi in banca e quindi limitano la distribuzione degli utili doc.13 allegato al fasc. monitorio). Nessuna altra proposta di distribuzione degli utili è stata formulata dalle gerenti congiuntamente. È facoltà delle socie gerenti, invero, proporre (art.11 dei patti sociali) la distribuzione totale o parziale degli utili, al fine evidente di programmare la futura attività sociale, gli eventuali investimenti, eccetera. si è espressamente Parte_3 opposta alla ulteriore distribuzione degli utili 2021 con lettera raccomandata del 21 luglio 2023 (doc.19 DE ). Pt_3
Superfluo sottolineare che il socio accomandante non ha alcun potere deliberativo e gestionale ai sensi dell'art.2320 c.c. e quindi nessuna influenza rispetto alla produzione del regolare rendiconto da parte delle amministratrici o nella decisione di distribuzione degli utili. La sentenza citata dai convenuti opposti a sostegno della distribuibilità degli utili 2021 il cui rendiconto era stato approvato (Cass. Sez. 1, 28/04/2021, n. 11223, Rv. 661189) riguarda le società di capitali e concerne fattispecie concreta del tutto diversa da quella oggetto del processo. Ne consegue l'infondatezza della pretesa creditoria.
§8. Le spese eseguono la soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c.. A tale riguardo deve qualificarsi la presenza in causa di come intervento adesivo alle Parte_3 tesi della società, peraltro sposate dal curatore speciale. In tale veste anche Parte_3
ha diritto alla rifusione delle spese a carico dei soccombenti Cass. Sez. 2,
[...]
14/05/2018, n. 11670). Le spese comprendono il compenso per il curatore speciale, nella misura liquidata con separato provvedimento. Le spese di giudizio sono liquidate secondo gli onorari medi, eccetto che per la discussione, in €4358 quanto all'Avv. Stefanelli Antonio (€1701 studio, €1204 atto introduttivo, €1453 discussione, non avendo il difensore depositate altre memorie se non quella costitutiva) ed €6164 quanto all'Avv. Luigi Russo (studio €1701, introduttiva €1204, trattazione €1806, discussione €1453) oltre accessori.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni istanza ed eccezione disattese
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.127/2024 del 4 marzo 2024. Condanna e in solido tra loro alla rifusione Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite a favore dell'avv. Antonio Stefanelli che liquida in €4358 per
7 compensi, oltre 15% sui compensi per spese forfettarie, Iva e Cpa. nonché a corrispondere a le spese di lite, che liquida in €6164 per compensi, Parte_3 oltre al 15% sui compensi per spese forfettarie, Iva e c.p.a. Pone il compenso del curatore speciale a carico di e Controparte_1 [...]
nella misura liquidata in separato provvedimento. CP_2
Così deciso in Ferrara l'11 agosto 2025
IL GIUDICE Monica Bighetti
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