Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2390/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
La Giudice delegata
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 marzo 2025, nel procedimento iscritto al r.g.
n. 1017/2024, avente ad oggetto la separazione dei sig.ri e Parte_1 Controparte_1
con allegazioni di violenza domestica,
Esaminati gli atti del subprocedimento iscritto al n. r.g. 2390-1/2024, all'esito del quale è stato adottato un ordine di protezione contro gli abusi familiari nei confronti del resistente, al quale è stato ordinato, ai sensi degli artt. 473-bis.69 ss. c.p.c., di allontanarsi dalla casa familiare e di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati moglie e dai figli e sono stati assunti ulteriori provvedimenti indifferibili nell'interesse dei minori;
Esaminati gli atti del procedimento principale e sentite separatamente le parti all'udienza del 13 marzo 2025;
Ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., emette la seguente
O R D I N A N Z A
Osservato che
Sussistono fondate ragioni per ritenere che il resistente si sia reso responsabile di condotte lesive dell'integrità fisica e psicologica della moglie e di figli minori.
Parte ricorrente ha allegato plurimi e specifici episodi di violenza familiare posti in essere dal resistente ai danni della moglie e dei figli minori.
La chiara e specifica esposizione del quadro di violenza domestica delineato negli atti di parte ricorrente ha trovato riscontro probatorio nelle dichiarazioni rese dai figli minore alle operatrici del servizio sociale (relazione servizio sociale, pag. n. 4 e 5).
ha dichiarato che «“prima, quando il AB viveva con noi, si doveva fare come diceva lui… Tes_1
tornava nervoso e urlava, sbatteva la roba (..) ora la mamma sta bene, perché può pensare un pochino a se stessa”» e ha raccontato «di avere avuto paura durante l'ultima lite e di avere invitato
1
». CP_2
pur esprimendo un sentimento di nostalgia del padre e pur dimostrandosi contento di CP_2 vederlo negli incontri, al servizio sociale ha riferito spontaneamente «“il AB mi ha sbattuto la testa nel muro" (…) "il AB non si è comportato bene, trattava male la mamma e anche a me ha sbattuto la testa nel muro"». Il bambino ha altresì riferito «in sede di colloquio psicologico di avere atteggiamenti aggressivi in casa che lui stesso definisce “come quelli di papà”».
Anche si è mostrata contenta di vedere il padre negli incontri organizzati ma ha dichiarato al CP_3 servizio «di ricordare che “il AB che urlava”».
Considerato che
Tali elementi rendono indispensabile assumere provvedimenti urgenti a tutela del benessere psicofisico dei minori che rischia di essere gravemente compromesso dal comportamento violento e aggressivo del padre.
In primo luogo, deve disporsi in via provvisoria e urgente l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, che potrà assumere unilateralmente anche le decisioni di maggiore interesse per i minori.
Deve poi essere confermato il divieto del padre di incontrare i figli liberamente, anche perché ciò corrisponde alla volontà dei minori che sono apparsi più sereni all'idea di incontrare il padre in un contesto protetto.
Anche i contatti telefonici tra i figli e il padre dovranno avvenire sotto la supervisione di un assistente sociale o di un educatore professionale. I servizi sociali provvederanno ad organizzare, compatibilmente con le risorse del servizio e tenuto conto degli impegni scolastici e ludici dei minori, una videochiamata tra il padre e i figli, con cadenza di almeno una volta alla settimana.
Le frequentazioni del padre con i minori potranno essere implementate laddove il padre – che ha già manifestato la propria disponibilità in tal senso in udienza (cfr. verbale dell'udienza del 13 marzo
2025) – frequenti con impegno un percorso di recupero per autori di violenza domestica. Va infatti osservato che nei primi colloqui con il servizio sociale il resistente ha espresso «o negazione o colpevolizzazione dell'ex moglie, alle cui “istigazioni”» rispetto alle condotte di violenza domestica
2 allegate dalla ricorrente, che hanno trovato conferma nelle dichiarazioni dei minori, pertanto, è opportuno che il intraprenda un percorso che lo aiuti a comprendere la gravità delle CP_1
proprie condotte e ad assumersene la responsabilità, così da non reiterare simili atti in futuro.
Per ciò che concerne la determinazione della misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli vanno in primo luogo ricostruite le condizioni economiche e reddituali delle parti.
La ricorrente è priva di attività lavorativa, non percepisce alcun reddito (ha percepito l'indennità
NASpI fino al 10 ottobre 2024), ha iniziato un percorso di autonomia anche lavorativa presso il
Centro Aiutodonna, ha iniziato un corso per assistenza di base ed è in attesa di iniziare un tirocinio retribuito extracurriculare organizzato dal Centro per l'impiego di Pistoia. Non è titolare di diritti reali su beni immobili, non ha partecipazioni societarie, non è titolare di risparmi, è intestataria della propria automobile, ha dichiarato di beneficiare dell'aiuto della propria famiglia di origine e occasionalmente ha beneficiato di sostegni economici erogati dal servizio pubblico. In quanto affidataria esclusiva dei minori, beneficerà dell'intero importo dell'assegno unico universale che allo stato ammonta ad euro (circostanza incontroversa).
È gravata dal pagamento di un canone di locazione di euro 700 (doc. 5 fasc. ricorrente).
Il resistente lavora come carpentiere per la società Incement S.r.l. percependo una retribuzione mensile netta di circa 1.400 euro (cfr. ultime buste paga in atti ed estratti conto, doc. n. 7 e n. 11 fasc. resistente, al netto del pignoramento del quinto per il pagamento di debiti pregressi) e presta altresì attività lavorativa come pizzaiolo con contratto di lavoro intermittente per l'impresa Stravizio di Lorenzo D'Uva (doc. n. 8 fasc. resistente) ma non ha documentato gli effettivi importi percepiti.
È gravato dal pagamento di un canone di locazione dell'importo di euro 500 mensili (doc. n. 4 fasc. resistente).
Considerate le condizioni economiche e reddituali delle parti, considerate le presumibili esigenze dei figli minori, rapportate alla loro età ed al tenore di vita della famiglia, considerato altresì che attualmente la madre è integralmente onerata della cura e dell'accudimento dei figli, il Collegio ritiene congruo determinare nella misura di euro 450 l'assegno perequativo dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 150 per ciascun figlio). La somma dovrà essere corrisposta con decorrenza dal mese di dicembre 2024, avuto riguardo al momento della domanda.
3 In accoglimento della concorde richiesta delle parti, deve essere disposto il concorso paritario dei genitori nel pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli.
Quanto alla domanda di condanna del convenuto al pagamento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, va considerato che, a norma dell'art. 156 c.c., il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio, sempre che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Considerate le condizioni economiche e reddituali delle parti, tenuto conto quindi che allo stato la ricorrente è priva di redditi, e considerata la durata del matrimonio, appare congruo prevedere in via provvisoria e urgente che il resistente provveda a contribuire al mantenimento della moglie corrispondendo un assegno mensile dell'importo di euro 100. La somma dovrà essere corrisposta con decorrenza dal mese di dicembre 2024, avuto riguardo al momento della domanda.
In via istruttoria
Le parti hanno chiesto il rinvio della causa ad altra udienza al fine di verificare l'andamento degli incontri protetti prima di passare alla fase istruttoria.
Con decreto di fissazione dell'udienza era stato chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.42 c.p.c., al
Pubblico Ministero in sede, all' e all' circa Controparte_4 Controparte_5
l'esistenza i procedimenti esistenti (pendenti o definiti) nei confronti del resistente per condotte di violenza domestica nei confronti della moglie o dei figli e la trasmissione dei relativi atti. Il
Pubblico Ministero ha depositato un CD contenente “copia digitale degli atti penali richiesti relativi al procedimento N. 2202/24” ma i documenti non sono leggibili e ne è stata già richiesta il deposito di nuova copia.
Tenuto conto della richiesta delle parti e considerata la necessità di visionare gli atti del procedimento penale (che potrebbero rendere superflue alcune delle richieste istruttorie delle parti), appare opportuno rinviare la decisione sulle istanze istruttorie e la fissazione del calendario del processo all'esito della prossima udienza.
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P.Q.M.
1) Visti gli artt. 473-bis.69 ss c.p.c.:
Conferma l'ordine di protezione nei confronti di di divieto di avvicinamento Controparte_1
a meno di 900 metri dalla sig.ra e ai figli minori e ai luoghi dagli stessi abitualmente Parte_1
frequentati, precisando che tale misura avrà una durata ulteriore di sei mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;
2) Ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
a) Autorizza i coniugi a vivere separati;
b) Affida i figli minori (nata il [...]), (nato il 25 Persona_1 Persona_2
novembre 2014) e (nata il [...]) alla madre, , con esercizio Persona_3 Parte_1
esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggior interesse per i minori riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, la residenza abituale, l'espatrio, da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, anche senza il consenso del padre. Dispone che i minori risiedano stabilmente presso l'abitazione materna;
c) Assegna la casa coniugale sita in Pistoia in Via Giuseppe Gentile n. 438 a;
Parte_1
d) Dispone che il sig. incontri i figli minori Controparte_1 Persona_1 [...]
e solo con modalità protette alla presenza di un educatore e/o di un Per_2 Persona_3
assistente sociale, con delega al servizio sociale del Comune di Pistoia all'organizzazione di tali incontri protetti con modalità idonee a non compromettere la sicurezza della madre e dei figli;
l'eventuale violazione delle prescrizioni dovrà essere immediatamente comunicata dalle parti e/o dai responsabili dei servizi sociali al giudice della separazione onde consentire la valutazione dell'opportunità di disporre l'immediata sospensione degli incontri protetti;
e) Dispone che il sig. veda e senta il i figli minori a mezzo di videochiamata Controparte_1
solo alla presenza di un educatore e/o di un assistente sociale, con delega al servizio sociale del
Comune di Pistoia per l'organizzazione, la gestione e la supervisione di tali videochiamate che dovranno avvenire, salvo diverse esigenze del servizio sociale e dei minori, con cadenza di una volta alla settimana;
l'eventuale violazione delle prescrizioni dovrà essere immediatamente comunicata dalle parti e/o dai responsabili dei servizi sociali al giudice della separazione onde consentire la valutazione dell'opportunità di disporre l'immediata sospensione degli incontri protetti;
5 f) invita il sig. a partecipare ad un percorso di recupero presso enti o Controparte_1
associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti autori di condotte violente o aggressive;
g) dispone la prosecuzione della presa a carico del nucleo familiare e della presa a carico psicologica dei minori da parte del Servizio Sociale del Comune di Pistoia in collaborazione con l' ; CP_6
h) manda al Servizio Sociale del Comune di Pistoia di far pervenire entro il 16 giugno 2025 una relazione sulla complessiva situazione familiare e, in particolare, sulla situazione psicologica dei minori e sull'andamento degli incontri protetti tra il padre e i figli;
i) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
minori corrispondendo in favore della sig.ra , entro il giorno 15 di ciascun mese, con Parte_1
decorrenza dal mese di dicembre 2024, rivalutabile al termine di ogni anno secondo indici ISTAT;
j) dispone che alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come individuate e secondo le modalità previste dall'art. 6 del Protocollo d'intesa concluso tra l'intestato Tribunale e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia in data 1 ottobre 2018, contribuiscano entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
k) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1
moglie corrispondendo in favore della stessa, entro il giorno 15 di ciascun mese, con Parte_1
decorrenza dal mese di dicembre 2024 la somma di euro 100, rivalutabile al termine di ogni anno secondo indici ISTAT;
3) Fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 19 giugno 2025 ore 10.30.
Si comunichi alle parti, al Servizio Sociale del Comune di Pistoia, all' e al Pubblico CP_6
Ministero.
Pistoia, 14 marzo 2025
La Giudice
Giulia Gargiulo
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