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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/06/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2248/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2248/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARCHINI RO- Parte_1 C.F._1
BERTO
ATTRICE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5 con il patrocinio dell'Avv. MAESTRI ANTONELLA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo in via preliminare rimettere la causa in istruttoria, revocando l'ordinanza del 8.2.2022 nella parte che limita a soli tre testi la prova orale dedotta, in quanto illegittima, ingiustificata e lesiva del diritto di difesa costituzionalmente garantito, e quindi ammettere la prova orale dedotta in giudizio nella memoria ex art. 183
VI c., n. II, cpc, assumendo a prova diretta e contraria i signori e geom. e degli altri CP_5 CP_6 testi indicati, così come già richiesto e motivato nel corso dell'istruttoria. Nel merito, Voglia il Tribunale Ill.mo, ac- pagina 1 di 7 certato che l'esponente ha esercitato il possesso ultraventennale a titolo di proprietà, ex art. 1158 c.c., sull'immobile descritto in atti, accertare e dichiarare che , nata a [...] il [...] ivi residente in [...] vour n. 24, c.f. , è divenuta unica ed esclusiva proprietaria del seguente immobile: auto- C.F._1 rimessa sita in Comune di Parma, Borgo Primo Groppi n. 15 e censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune alla Sezione Urbana 001, Foglio 34, particella 425, subalterno 105, con i seguenti dati di classamento: zona cen- suaria 1, categoria C/6, classe 5, consistenza 15 m², superficie catastale totale 15 m², rendita € 68,95; ordinare al conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari l'annotazione dell'emanando titolo di acquisto nonché all'U.T.E. la voltura del titolo con esonero di responsabilità; vittoria di spese, compenso professionale.”
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, -in via preliminare rigettare la richiesta svolta da parte attrice di rimessione della causa in istruttoria, previa revoca dell'ordinanza 08.02.2022 essendo la presente causa sufficientemente istruita;
-nel merito rigettare la domanda proposta dall'attrice siccome inammissibile, illegittima, infondata, non provata o come meglio, con condanna dell'attrice alla rifusione di tutte le spese di giudizio, con compensi professionali, 15% rimborso spese generali, 4% C.N.P.A. e IVA come per Legge”, nonché delle competenze del CTP Geom. come da sua fattura in atti.” Controparte_7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato per pubblici proclami la sig.ra conveniva Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale i sig.ri Controparte_1 Controparte_2
e al fine di sentir dichiarare il proprio Controparte_3 Controparte_4 intervenuto acquisto, per usucapione ventennale, di un'autorimessa posta al piano seminterrato dello stabile condominiale sito in Parma, Via Primo Groppi n. 15, identificata al Catasto Fabbricati del predetto Comune alla Sezione Urbana 001, Foglio 34, Particella 425, Subalterno 105.
Deduceva l'attrice di aver utilizzato ininterrottamente per oltre venti anni il bene immobile sopra indicato, costituente una pertinenza di fatto dell'unità immobiliare di cui essa era proprietaria nel medesimo stabile condominiale.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali, eccepita preliminarmente l'improcedibilità della do- manda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, contestavano nel merito la pretesa attorea, chiedendone il rigetto.
I convenuti, in particolare, premesso di esser tutti residenti in [...], davano atto che da sempre venivano periodicamente in Italia varie volte all'anno, utilizzando costantemente in tali oc-
pagina 2 di 7 casioni le autorimesse di loro proprietà site nello stabile condominiale sopra indicato, ivi compresa quella oggetto della domanda di usucapione.
Esperito senza successo il tentativo di mediazione disposto dal GI, la causa veniva successivamen- te istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, mediante l'audizione di testimoni ed a mezzo di una CTU volta a precisare i caratteri storico catastali e lo stato di fatto attuale del bene immobile di cui è causa.
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 5/12/2024 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. La domanda di usucapione proposta da parte dell'attrice è infondata e deve pertanto essere re- spinta, per le ragioni di seguito specificate.
2.1. È ben noto che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la prova del maturarsi della c.d. prescrizione acquisitiva deve essere piena, rigorosa, certa e completa: ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'intero onere probatorio ricade su chi, sotto qualunque forma, faccia valere l'usucapione, e riguar- da, in particolare, il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione per il tempo all'uopo previsto dalla legge (cfr. ex multis Cass. n. 19568/2021).
La Suprema Corte, a riguardo, ha avuto anche modo di precisare che il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto,
l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principa- le del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione (cfr. Cass. n. 108528/2023).
2.2. Nell'ambito di queste coordinate ermeneutiche, occorre dare atto che, nel caso di specie, è in- dubbio che le risultanze istruttorie attestino un uso, da parte dell'attrice, dell'autorimessa posta al piano seminterrato del Condomino di Borgo Regale n. 15 (cerchiata sulla planimetria prodotta sub doc. 3 di parte attrice) di cui la stessa rivendica l'usucapione in questa sede.
Depongono in tal senso, invero, le dichiarazioni rese nel corso dell'udienza del 8/06/2022 dai testi e , condomini proprietari di lunga data di altre autorimesse, che Testimone_1 Testimone_2
pagina 3 di 7 riconoscono di aver visto “spesso” nel corso degli anni l'autovettura dell'attrice parcheggiata nel po- sto auto in corrispondenza dell'autorimessa di cui è causa.
Il complesso degli elementi acquisiti agli atti, tuttavia, non consente in alcun modo di ricondurre all'uso dell'autorimessa operato dall'attrice i caratteri di un possesso uti dominus esercitato in modo pieno, pacifico e ininterrotto, per tutto il tempo prescritto dalla legge, in termini apertamente con- trastanti ed inoppugnabilmente incompatibili con il possesso altrui.
Non offre alcun univoco riscontro in tal senso il fatto che, nella planimetria prodotta da parte dell'attrice sub doc.
3 - redatta per esigenze interne del condominio e poi approvata dall'assemblea condominiale ai fini del riparto delle spese condominiali - l'autorimessa in questione venga contras- segnata con l'indicazione del cognome della madre dell'attrice, in contrasto alle risul- CP_7 tanze catastali ed ai titoli di proprietà (si veda la relazione del CTU), posto che tale elemento non si ricollega al rilievo di un possesso esclusivo del bene da parte della famiglia dell'attrice, tanto che lo stesso amministratore di condominio, nel riferire in sede testimoniale delle vi- Persona_1 cende di tale planimetria, ha dato atto di non essere a conoscenza di chi effettivamente utilizzasse l'autorimessa (cfr. verbale udienza del 8/06/2022).
D'altra parte, l'uso (pur frequente) da parte dell'attrice del posto auto a cui si riferisce l'autorimessa non esclude la possibilità che i convenuti, come allegato in sede di costituzione in giudizio, abbiano utilizzato “saltuariamente” il medesimo posto auto (di loro proprietà) nel corso degli anni in occasio- ne delle loro visite in Italia.
Le risultanze agli atti, invero, danno conto di come l'autorimessa in questione, per lungo tempo, sia stata delimitata soltanto da un cancello di legno che non risulta potesse obiettivamente precludere un qualche accesso a terzi, tanto che il teste ha riconosciuto come tale cancello Testimone_1 fosse “sempre aperto”.
Un uso del bene in questione (anche) da parte dei convenuti, del resto, si pone in termini coerenti con quanto riferito in sede testimoniale dal loro commercialista, (che ha conferma- Testimone_3 to che i convenuti, venendo regolarmente ogni anno in Italia nei periodi festivi sino a quanto non è esplosa l'emergenza pandemica, si recavano nel suo studio parcheggiando l'auto nelle autorimesse di loro proprietà nel Condominio di Via Groppi), le cui le dichiarazioni, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, non possono ritenersi inficiate dal riscontro di un conflitto di inte- ressi, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., per il semplice fatto che lo stesso ha rappresentato i convenuti nell'ambito del procedimento di mediazione esperito nel corso del presente giudizio.
pagina 4 di 7 Inoltre, risulta per tabulas che, con contratto del 15/01/2012 (doc. 13 di parte convenuta), i conve- nuti abbiano concesso in locazione alla società BSA S.r.l. due autorimesse nello stabile condomi- niale, tra cui quella attualmente identificata al Foglio 34, Particella 425, Subalterno 105 del Catasto
Fabbricati del Comune di Parma, corrispondente alla previgente Particella 424 (si vedano sul punto le risultanze della CTU), oggetto del presente giudizio.
Il fatto che in sede testimoniale il legale rappresentante della società conduttrice, ab- Tes_4 bia contrassegnato autorimesse diverse da quella oggetto di causa (si veda la planimetria acquisita agli atti con i contrassegni del teste), di proprietà dei convenuti, per indicare quella da lui effettiva- mente utilizzata appare frutto di un errore se si considera che: i) lo stesso teste, dopo aver identifi- cato espressamente l'autorimessa da lui utilizzata come l'ultima a destra rispetto alla scala di acces- so al garage, in conformità al titolo da lui sottoscritto, ha manifestato difficoltà nell'individuarla sul- la planimetria (tanto da segnare due autorimesse distanti tra loro); ii) il medesimo teste ha dato atto di aver provveduto personalmente a chiudere l'autorimessa da lui utilizzata, in un contesto in cui, come accertato da parte del CTU, tutte le autorimesse di proprietà dei convenuti, ad esclusione di quella per cui è causa, sono aperte e delimitate soltanto da blocchi di cemento.
La circostanza che il contratto di locazione con la BSA S.r.l., come evidenziato da parte attrice, sia stato risolto anteriormente alla sua scadenza non incide sul rilievo probatorio degli elementi sopra richiamati, comunque capaci di far emergere un fatto impeditivo al riconoscimento della pretesa at- torea attraverso il riferimento ad un uso, più o meno prolungato, da parte di un terzo del medesi- mo bene oggetto della domanda di usucapione in forza di un contratto concluso con i legittimi proprietari.
In effetti, tenuto conto delle caratteristiche concrete del bene, dal complesso delle risultanze istrut- torie agli atti l'unico elemento che potrebbe attestare un uso da parte dell'attrice incompatibile con il possesso altrui è rappresentato dal fatto che, nel corso del tempo, l'autorimessa di cui trattasi, su autorizzazione concessa all'attrice dall'amministratore condominiale, è stata chiusa da un portone di metallo (si veda la figura 4 della relazione del CTU) che allo stato attuale pacificamente garanti- sce all'attrice un accesso esclusivo all'autorimessa.
Nessuno degli elementi agli atti, tuttavia, consente di riconoscere a tale intervento un carattere risa- lente, potendo al contrario rilevarsi, sulla base della documentazione agli atti (si veda in particolare la richiesta autorizzata dall'amministratore sub doc. 17 di parte attrice), che lo stesso è stato indub- biamente eseguito successivamente al 2011.
pagina 5 di 7 In questo contesto, non vi è prova del fatto che un possesso idoneo a fondare l'usucapione si sia protratto, anteriormente alla instaurazione del presente giudizio, per il termine ventennale prescrit- to dall'art. 1158 c.c. in relazione all'usucapione dei beni immobili.
D'altra parte, a definitiva conferma della infondatezza della pretesa attorea, non può che rilevarsi, da ultimo, come, anche all'esito degli approfondimenti storico catastali delegati al CTU, non emer- ga dagli atti alcuna certezza in ordine ai tempi ed ai modi in cui l'attrice avrebbe acquisito il posses- so dell'autorimessa per cui è causa, ciò escludendo la possibilità di accertare un ulteriore elemento costitutivo della fattispecie il cui onere probatorio ricadeva indubbiamente su chi, in questa sede, invoca l'intervenuta usucapione.
Le carenze probatorie sopra riscontrate, peraltro, non potrebbero essere colmate dall'ammissione di ulteriori testi di parte attrice, sui medesimi capitoli di prova già ammessi nel corso del giudizio e su cui sono stati sentiti altri testi, così come richiesto dalla difesa attorea in sede di conclusioni, la cui audizione risulta, pertanto, del tutto superflua.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo all'attrice. La relativa liquidazione è operata in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto dell'attività difensiva svolta
(scaglione da € 26.001 ad € 52.000, valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisio- nale).
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, così come liquidate agli atti, sono definitivamente poste in capo a parte attrice, che viene ad essere altresì condannata al rimborso nei confronti degli attori delle spese di CTP documentate agli atti (doc. 28 di parte convenuta)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di usucapione proposta dall'attrice;
- condanna al rimborso nei confronti dei convenuti delle spese del pre- Parte_1
sente giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre a spe- se generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre ad € 1.260,00 per rimborso di spese di
CTP;
- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto agli atti, a carico di parte attrice.
pagina 6 di 7 Parma, 13/06/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2248/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARCHINI RO- Parte_1 C.F._1
BERTO
ATTRICE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5 con il patrocinio dell'Avv. MAESTRI ANTONELLA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo in via preliminare rimettere la causa in istruttoria, revocando l'ordinanza del 8.2.2022 nella parte che limita a soli tre testi la prova orale dedotta, in quanto illegittima, ingiustificata e lesiva del diritto di difesa costituzionalmente garantito, e quindi ammettere la prova orale dedotta in giudizio nella memoria ex art. 183
VI c., n. II, cpc, assumendo a prova diretta e contraria i signori e geom. e degli altri CP_5 CP_6 testi indicati, così come già richiesto e motivato nel corso dell'istruttoria. Nel merito, Voglia il Tribunale Ill.mo, ac- pagina 1 di 7 certato che l'esponente ha esercitato il possesso ultraventennale a titolo di proprietà, ex art. 1158 c.c., sull'immobile descritto in atti, accertare e dichiarare che , nata a [...] il [...] ivi residente in [...] vour n. 24, c.f. , è divenuta unica ed esclusiva proprietaria del seguente immobile: auto- C.F._1 rimessa sita in Comune di Parma, Borgo Primo Groppi n. 15 e censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune alla Sezione Urbana 001, Foglio 34, particella 425, subalterno 105, con i seguenti dati di classamento: zona cen- suaria 1, categoria C/6, classe 5, consistenza 15 m², superficie catastale totale 15 m², rendita € 68,95; ordinare al conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari l'annotazione dell'emanando titolo di acquisto nonché all'U.T.E. la voltura del titolo con esonero di responsabilità; vittoria di spese, compenso professionale.”
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, -in via preliminare rigettare la richiesta svolta da parte attrice di rimessione della causa in istruttoria, previa revoca dell'ordinanza 08.02.2022 essendo la presente causa sufficientemente istruita;
-nel merito rigettare la domanda proposta dall'attrice siccome inammissibile, illegittima, infondata, non provata o come meglio, con condanna dell'attrice alla rifusione di tutte le spese di giudizio, con compensi professionali, 15% rimborso spese generali, 4% C.N.P.A. e IVA come per Legge”, nonché delle competenze del CTP Geom. come da sua fattura in atti.” Controparte_7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato per pubblici proclami la sig.ra conveniva Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale i sig.ri Controparte_1 Controparte_2
e al fine di sentir dichiarare il proprio Controparte_3 Controparte_4 intervenuto acquisto, per usucapione ventennale, di un'autorimessa posta al piano seminterrato dello stabile condominiale sito in Parma, Via Primo Groppi n. 15, identificata al Catasto Fabbricati del predetto Comune alla Sezione Urbana 001, Foglio 34, Particella 425, Subalterno 105.
Deduceva l'attrice di aver utilizzato ininterrottamente per oltre venti anni il bene immobile sopra indicato, costituente una pertinenza di fatto dell'unità immobiliare di cui essa era proprietaria nel medesimo stabile condominiale.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali, eccepita preliminarmente l'improcedibilità della do- manda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, contestavano nel merito la pretesa attorea, chiedendone il rigetto.
I convenuti, in particolare, premesso di esser tutti residenti in [...], davano atto che da sempre venivano periodicamente in Italia varie volte all'anno, utilizzando costantemente in tali oc-
pagina 2 di 7 casioni le autorimesse di loro proprietà site nello stabile condominiale sopra indicato, ivi compresa quella oggetto della domanda di usucapione.
Esperito senza successo il tentativo di mediazione disposto dal GI, la causa veniva successivamen- te istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, mediante l'audizione di testimoni ed a mezzo di una CTU volta a precisare i caratteri storico catastali e lo stato di fatto attuale del bene immobile di cui è causa.
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 5/12/2024 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. La domanda di usucapione proposta da parte dell'attrice è infondata e deve pertanto essere re- spinta, per le ragioni di seguito specificate.
2.1. È ben noto che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la prova del maturarsi della c.d. prescrizione acquisitiva deve essere piena, rigorosa, certa e completa: ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'intero onere probatorio ricade su chi, sotto qualunque forma, faccia valere l'usucapione, e riguar- da, in particolare, il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione per il tempo all'uopo previsto dalla legge (cfr. ex multis Cass. n. 19568/2021).
La Suprema Corte, a riguardo, ha avuto anche modo di precisare che il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto,
l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principa- le del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione (cfr. Cass. n. 108528/2023).
2.2. Nell'ambito di queste coordinate ermeneutiche, occorre dare atto che, nel caso di specie, è in- dubbio che le risultanze istruttorie attestino un uso, da parte dell'attrice, dell'autorimessa posta al piano seminterrato del Condomino di Borgo Regale n. 15 (cerchiata sulla planimetria prodotta sub doc. 3 di parte attrice) di cui la stessa rivendica l'usucapione in questa sede.
Depongono in tal senso, invero, le dichiarazioni rese nel corso dell'udienza del 8/06/2022 dai testi e , condomini proprietari di lunga data di altre autorimesse, che Testimone_1 Testimone_2
pagina 3 di 7 riconoscono di aver visto “spesso” nel corso degli anni l'autovettura dell'attrice parcheggiata nel po- sto auto in corrispondenza dell'autorimessa di cui è causa.
Il complesso degli elementi acquisiti agli atti, tuttavia, non consente in alcun modo di ricondurre all'uso dell'autorimessa operato dall'attrice i caratteri di un possesso uti dominus esercitato in modo pieno, pacifico e ininterrotto, per tutto il tempo prescritto dalla legge, in termini apertamente con- trastanti ed inoppugnabilmente incompatibili con il possesso altrui.
Non offre alcun univoco riscontro in tal senso il fatto che, nella planimetria prodotta da parte dell'attrice sub doc.
3 - redatta per esigenze interne del condominio e poi approvata dall'assemblea condominiale ai fini del riparto delle spese condominiali - l'autorimessa in questione venga contras- segnata con l'indicazione del cognome della madre dell'attrice, in contrasto alle risul- CP_7 tanze catastali ed ai titoli di proprietà (si veda la relazione del CTU), posto che tale elemento non si ricollega al rilievo di un possesso esclusivo del bene da parte della famiglia dell'attrice, tanto che lo stesso amministratore di condominio, nel riferire in sede testimoniale delle vi- Persona_1 cende di tale planimetria, ha dato atto di non essere a conoscenza di chi effettivamente utilizzasse l'autorimessa (cfr. verbale udienza del 8/06/2022).
D'altra parte, l'uso (pur frequente) da parte dell'attrice del posto auto a cui si riferisce l'autorimessa non esclude la possibilità che i convenuti, come allegato in sede di costituzione in giudizio, abbiano utilizzato “saltuariamente” il medesimo posto auto (di loro proprietà) nel corso degli anni in occasio- ne delle loro visite in Italia.
Le risultanze agli atti, invero, danno conto di come l'autorimessa in questione, per lungo tempo, sia stata delimitata soltanto da un cancello di legno che non risulta potesse obiettivamente precludere un qualche accesso a terzi, tanto che il teste ha riconosciuto come tale cancello Testimone_1 fosse “sempre aperto”.
Un uso del bene in questione (anche) da parte dei convenuti, del resto, si pone in termini coerenti con quanto riferito in sede testimoniale dal loro commercialista, (che ha conferma- Testimone_3 to che i convenuti, venendo regolarmente ogni anno in Italia nei periodi festivi sino a quanto non è esplosa l'emergenza pandemica, si recavano nel suo studio parcheggiando l'auto nelle autorimesse di loro proprietà nel Condominio di Via Groppi), le cui le dichiarazioni, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, non possono ritenersi inficiate dal riscontro di un conflitto di inte- ressi, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., per il semplice fatto che lo stesso ha rappresentato i convenuti nell'ambito del procedimento di mediazione esperito nel corso del presente giudizio.
pagina 4 di 7 Inoltre, risulta per tabulas che, con contratto del 15/01/2012 (doc. 13 di parte convenuta), i conve- nuti abbiano concesso in locazione alla società BSA S.r.l. due autorimesse nello stabile condomi- niale, tra cui quella attualmente identificata al Foglio 34, Particella 425, Subalterno 105 del Catasto
Fabbricati del Comune di Parma, corrispondente alla previgente Particella 424 (si vedano sul punto le risultanze della CTU), oggetto del presente giudizio.
Il fatto che in sede testimoniale il legale rappresentante della società conduttrice, ab- Tes_4 bia contrassegnato autorimesse diverse da quella oggetto di causa (si veda la planimetria acquisita agli atti con i contrassegni del teste), di proprietà dei convenuti, per indicare quella da lui effettiva- mente utilizzata appare frutto di un errore se si considera che: i) lo stesso teste, dopo aver identifi- cato espressamente l'autorimessa da lui utilizzata come l'ultima a destra rispetto alla scala di acces- so al garage, in conformità al titolo da lui sottoscritto, ha manifestato difficoltà nell'individuarla sul- la planimetria (tanto da segnare due autorimesse distanti tra loro); ii) il medesimo teste ha dato atto di aver provveduto personalmente a chiudere l'autorimessa da lui utilizzata, in un contesto in cui, come accertato da parte del CTU, tutte le autorimesse di proprietà dei convenuti, ad esclusione di quella per cui è causa, sono aperte e delimitate soltanto da blocchi di cemento.
La circostanza che il contratto di locazione con la BSA S.r.l., come evidenziato da parte attrice, sia stato risolto anteriormente alla sua scadenza non incide sul rilievo probatorio degli elementi sopra richiamati, comunque capaci di far emergere un fatto impeditivo al riconoscimento della pretesa at- torea attraverso il riferimento ad un uso, più o meno prolungato, da parte di un terzo del medesi- mo bene oggetto della domanda di usucapione in forza di un contratto concluso con i legittimi proprietari.
In effetti, tenuto conto delle caratteristiche concrete del bene, dal complesso delle risultanze istrut- torie agli atti l'unico elemento che potrebbe attestare un uso da parte dell'attrice incompatibile con il possesso altrui è rappresentato dal fatto che, nel corso del tempo, l'autorimessa di cui trattasi, su autorizzazione concessa all'attrice dall'amministratore condominiale, è stata chiusa da un portone di metallo (si veda la figura 4 della relazione del CTU) che allo stato attuale pacificamente garanti- sce all'attrice un accesso esclusivo all'autorimessa.
Nessuno degli elementi agli atti, tuttavia, consente di riconoscere a tale intervento un carattere risa- lente, potendo al contrario rilevarsi, sulla base della documentazione agli atti (si veda in particolare la richiesta autorizzata dall'amministratore sub doc. 17 di parte attrice), che lo stesso è stato indub- biamente eseguito successivamente al 2011.
pagina 5 di 7 In questo contesto, non vi è prova del fatto che un possesso idoneo a fondare l'usucapione si sia protratto, anteriormente alla instaurazione del presente giudizio, per il termine ventennale prescrit- to dall'art. 1158 c.c. in relazione all'usucapione dei beni immobili.
D'altra parte, a definitiva conferma della infondatezza della pretesa attorea, non può che rilevarsi, da ultimo, come, anche all'esito degli approfondimenti storico catastali delegati al CTU, non emer- ga dagli atti alcuna certezza in ordine ai tempi ed ai modi in cui l'attrice avrebbe acquisito il posses- so dell'autorimessa per cui è causa, ciò escludendo la possibilità di accertare un ulteriore elemento costitutivo della fattispecie il cui onere probatorio ricadeva indubbiamente su chi, in questa sede, invoca l'intervenuta usucapione.
Le carenze probatorie sopra riscontrate, peraltro, non potrebbero essere colmate dall'ammissione di ulteriori testi di parte attrice, sui medesimi capitoli di prova già ammessi nel corso del giudizio e su cui sono stati sentiti altri testi, così come richiesto dalla difesa attorea in sede di conclusioni, la cui audizione risulta, pertanto, del tutto superflua.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo all'attrice. La relativa liquidazione è operata in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto dell'attività difensiva svolta
(scaglione da € 26.001 ad € 52.000, valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisio- nale).
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, così come liquidate agli atti, sono definitivamente poste in capo a parte attrice, che viene ad essere altresì condannata al rimborso nei confronti degli attori delle spese di CTP documentate agli atti (doc. 28 di parte convenuta)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di usucapione proposta dall'attrice;
- condanna al rimborso nei confronti dei convenuti delle spese del pre- Parte_1
sente giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre a spe- se generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre ad € 1.260,00 per rimborso di spese di
CTP;
- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto agli atti, a carico di parte attrice.
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Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
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