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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 4003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4003 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, IV Unità,
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente rel.
Dott. ssa Carmen Lombardi Consigliere
Dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al N.R.G. 6120/2018 degli affari civili, avente ad oggetto “Opposizione a sanzioni amministrative”, decisa all'esito della trattazione scritta all'udienza collegiale di discussione del 24.06.2025 ,
vertente
TRA
P.IVA , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Pozzuoli, alla Via Provinciale Pianura - Loc. S. Martino, in persona dell'Amministratore legale rapp.te pro - tempore Sig. CP_1
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 25.3.2019, dall'Avv. Francesco
Fidanza, c.f. , e con lo stesso elett.te dom.to in C.F._1
Napoli, al Viale Antonio Gramsci 19, con richiesta ex che ogni comunicazione relativa al giudizio venga indirizzata al numero di fax
081/7611211, ovvero presso l'indirizzo di posta elettronica Email_1
APPELLANTE
E
P.I. Controparte_2 P.IVA_2
subentrata con decorrenza dall'1.1.2015, ai sensi dell'art 1,
comma 16 della L. 7/4/14 n. 56 alla Provincia di Napoli, in in persona del pro- tempore, rapp.to e Controparte_3
difeso dall'Avv. Maurizio Massimo Marsico nonché dall'avv.
Monica Cicala giusta procura Generale ad lites per notar del 22.11.2017, rep. n. 6, racc. 267, e contestuale Per_1
elezione di domicilio in Napoli, alla Piazza Matteotti n.1.
PEC Email_2
PEC Email_3
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso all'intestata Corte di Appello di Napoli del 18.12.2018 la
in persona del suo legale rappresentante pro - Parte_1 tempore,
proponeva impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 6064/2018 del 25.06.2018, con la quale era stata rigettata - con condanna dell'istante al pagamento delle spese e competenze di lite come ivi liquidate - l'opposizione da essa proposta, con ricorso dell08.06.2015, avverso la le ordinanze ingiunzioni nn.1817,1818,1819,1820,1821 e 1822 del 19.03.2015 nonché
nn.1860,1861 del 23.03.2015 e nn.2174,2175,2176,2177,2178,2179,2181,2184,2185,2186 e 2187 del
02.04.2015 e n.2440 del 13.04.2015 e nr.2975 del 27.04.2015 e nn.3244, 3245 e 3246 del 04.05.2015 ; con le suddette ordinanze veniva ingiunto alla società il pagamento per ciascuna della somma di euro 1611,00 per la dedotta violazione dell'art.193 del
D.lgs.nr.152/2006, in quanto ometteva di indicare nel formulario dei rifiuti “nell'apposita casella delle annotazioni, il motivo ed il luogo della sosta prolungata”. L'istante premetteva quindi di esercitare l'attività di impresa nel settore "ambientale" - essendo specializzata, tra le altre cose, nella bonifica e sistemazione ambientale, nella trasformazione e recupero di rottami metallici e di carta, nella raccolta,
trasporto, recupero, trattamento e smaltimento rifiuti
- svolta nell'anno 2009 presso il cantiere di Costruire S.p.A. sito in
Quarto (Na), alla Via G. De Falco, ove venivano prodotti rifiuti non pericolosi misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER
170904).
Detti rifiuti venivano da essa trasportati -in quanto autorizzata al trasporto giusta Determina NA00504 prot. n. 7787 del 28.09.2007 -
presso il sito di smaltimento della Liccarblock di Liccardo M. Sas: la società appellante, quindi, esercitava sia da produttore che da trasportatore.
A tal fine essa istante, all'atto della produzione ed ai fini del conferimento, compilava, per ogni spedizione, l'apposito Formulario
di Identificazione del Rifiuto (F.I.R.), come stabilito dall'art. 193 del
D.lgs. 152/2006 secondo cui: "i rifiuti devono essere accompagnati da
un formulario di identificazione………. Il formulario di
identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e
controfirmato dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto
i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e
le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono
acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a
trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti”.
In particolare, nelle giornate indicate nei rispettivi F.I.R. , le operazioni di carico dei rifiuti sugli autocarri deputati al trasporto erano terminate nella tarda mattinata, ossia alle ore 13.00 e, in ragione di ciò, gli autisti , prima di uscire dal cantiere, aveva contattato il responsabile dell'impianto di destinazione, al fine di assicurarsi della relativa apertura;
detta procedura era conforme alla legge, essendo eseguita in ottemperanza ad una prescrizione generale in materia di trasporti di rifiuti riportata anche nell'autorizzazione in titolarità della
(iscrizione NA00504 prot. n. 7787 del 28.09.2007) che, Parte_1
all'art. 4, comma 4, prevede espressamente quanto segue: “E' fatto
obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da
parte del destinatario prima di iniziare il trasporto. ".
In conseguenza, avendo accertato l'indisponibilità dell'impianto di destinazione, le partenze del trasporto erano state rimandate alla riapertura dell'azienda destinataria;
nelle more, gli automezzi , in assetto di carico, erano stato lasciato nel cantiere;
al verificarsi di detta circostanza, la nella compilazione dei F.I.R. di Parte_1
accompagnamento dei rifiuti, avevano riportato nella sezione dedicata alle "annotazioni", il giorno e l'orario in cui gli automezzi erano ripartiti in seguito al differimento.
Tuttavia, tra il 23.07.2009 ed il 04.08.2009 , la Polizia
Provinciale di Napoli aveva effettuato un controllo presso la sede della e, nei citati casi di differimento della partenza, con 24 Parte_1
verbali, avevano contestato l'incompleta compilazione dei F.I.R. "in
quanto veniva omessa l'indicazione nell'apposita casella delle
annotazioni il motivo ed il luogo della sosta prolungata"; con gli stessi verbali , in relazione al medesimo FIR, la Polizia aveva contestato la
"carenza indicazione codice CER". In ragione di tale accertamento, era stata quindi contestata la violazione dell'art. 193, comma 1/2, del D.lgs. n. 152/2006,
sanzionata dall'art. 258, comma 4, del medesimo D.lgs., per la compilazione incompleta del formulario;
a conclusione dell'iter sanzionatorio, la
[...]
già aveva emesso le citate ordinanze Controparte_2 Controparte_4
ingiunzione , intimando, alla società il pagamento della sanzione di Parte_1
€ 1.611,00 per ciascuna ordinanza avverso le quale era stata proposta l'opposizione rigettata con la impugnata sentenza.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa dell'11.06.2013 si costituiva la in persona del legale Controparte_2
rapp.te pro – tempore e contestava nel merito, per i motivi meglio ivi indicati, l'infondatezza della proposta impugnazione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza di discussione del 24.06.2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. – la causa veniva quindi decisa come da dispositivo e contestuale motivazione che seguono.
Nel merito, l'appello non è fondato e va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione, nei termini e per le motivazioni che di seguito si espongono.
Ed invero il primo giudice, nel respingere la proposta opposizione, osservava innanzitutto quanto segue: << Tanto premesso ,
va detto che, nel caso di specie, le argomentazioni svolte dalla ricorrente in ordine all'insussistenza della violazione contestata, sono contraddette dalle risultanze dei formulari;
in essi, infatti, viene indicato un giorno quale data di inizio del trasporto, mentre nella casella “annotazioni”- deputata a contenere tutte le indicazioni che non anno uno spazio preciso di destinazione o relative ad accadimenti imprevisti o sopraggiunti- è specificato che l'automezzo riparte il giorno dopo ( o, come sopra detto, in caso di carico avvenuto di sabato, due giorni dopo). E' evidente, allora, sulla base di tali risultanze, che risulta integrata appieno la fattispecie prevista dl comma 11 dell'art.193 D.lgs. nr.152/2006, riguardante la sosta del veicolo deputato al trasporto dei rifiuti, la quale è consentita purchè la stessa sia dettata da “esigenze di trasporto”, e non superi le quarantottore. Pertanto, andavano indicati, nella casella “annotazioni” ,
come ritenuto dall'Amministrazione, il motivo ed il luogo della sosta prolungata, risultando dallo stesso formulario che i rifiuti erano giunti a destinazione due giorni dopo la data di partenza. Infatti, una volta avviata con la compilazione del formulario la fase di invio dei rifiuti presso l'impianto di smaltimento, incombeva sull'opponente l'obbligo di annotare qualsiasi evento- e, dunque, anche la sosta forzosa presso il cantiere- incidente sull'arrivo dei rifiuti a destinazione e ciò in ragione della necessità di rendere tracciabile in ogni momento il percorso degli stessi . Peraltro, non può dirsi che gravava sull'amministrazione opposta l'onere della prova della effettiva sosta degli automezzi;
ed invero, dalla lettura degli stessi formulari, emerge evidente la prova che l'automezzo , caricato ed iniziato il trasporto nel giorno precedente, poi ripartiva il giorno successivo , così facendo naturalmente presumere l'intervento di soste tecniche. Era perciò
onere della società ricorrente provare la mancanza di soste.>>.
Ciò posto, con la sua prima censura l'appellante deduce l'erroneità e contraddittorietà di tale motivazione, posto che, nella specie,
l'automezzo in questione non aveva mai effettuato alcuna sosta lungo il proprio tragitto, essendo stata solo differita la sua partenza del sito di produzione, per le ragioni sopra indicate, legate all'indisponibilità temporanea del sito di smaltimento.
In realtà, non è in contestazione nella specie l'avvenuta sosta dell'automezzo dopo la partenza dal sito di produzione ed antecedentemente al conferimento presso il sito di smaltimento ma,
piuttosto, la sosta, avvenuta dopo il carico delle merci e con esclusione quindi di qualsivoglia ipotesi di cd. “deposito temporaneo”, presso lo stesso sito di produzione;
quest'ultima, infatti, si è di fatto risolta in una sosta durante la fase di trasporto che, come correttamente chiarito dal primo giudice, non ha trovato neanche giustificazione nelle
“annotazioni” previste dal FIR.
Non ha quindi fondamento la tesi di parte appellante secondo la quale sarebbe inconferente il richiamo all'art. 193, comma 11,
del D.lgs. 152/2006, non essendosi realizzato nella specie il relativo presupposto di operatività, e cioè la sosta durante il tragitto,
con conseguente modifica del percorso.
Né appare corretto il rilievo di parte appellante laddove questa assume che vi sarebbe stata nella specie una violazione dei principi generali in materia di onere probatorio, posto che, risultando dimostrata
per tabulas le ritardate partenze dal sito di produzione, rispetto alle date inizialmente indicate nel FIR, spettava all'odierno appellante dare prova dell'esistenza di eventuali circostanze esimenti rispetto alla responsabilità amministrativa da ciò derivante.
Allo stesso modo, appare errata la considerazione che non vi sarebbe stata alcuna necessità di provvedere all'annotazione nel FIR
delle circostanze che avevano impedito l'immediata partenza verso il sito di smaltimento, posto che detto obbligo sussisterebbero solo in caso di modifica del percorso o cambio del destinatario.
Detto assunto si fonda ancora una volta sull'errato presupposto che il semplice differimento della partenza dal sito di produzione - di ben due
- giorni non integrerebbe gli estremi della sosta e, quindi, di un mutamento dell'originario programma di trasporto;
ciò è invece quanto nella specie avvenuto, posto che la sosta per due giorni presso il sito di produzione del mezzo di trasporto in pieno assetto di carico e pronto alla partenza verso il sito di smaltimento, costituisce una sostanziale alterazione del percorso previsto dal FIR, privo di giustificazione. D'altra parte, dai FIR in atti allegati si evincono chiaramente l'indicazione, quale momento iniziale dei trasporti, con successiva precisazione, nella parte riservata alle annotazioni, che
“l'automezzo riparte il giorno … ”, senza nessun ulteriore elemento esplicativo. Solo a titolo di esempio nel formulario XRIF 0384872 del
15.07.2009 relativo al verbale nr.48/10/NPN del 15.09.2010 si legge che la data di inizio del trasporto è il 16.07.2009 e che l'automezzo ripartiva il 17.07.2009; nel formulario n.XRIF 0385829 del
04.08.2009 relativo al verbale nr.141/10/NPN del 15.09.2010 si legge che la data di inizio trasporto è il 05.08.2009 e che l'automezzo ripartiva il 06.08.2009; nel formulario n.XRIF 0385772 del 03.08.2009
relativo al verbale n.120/10/NPN del 15.09.2010 si legge che la data di inizio trasporto è il 04.08.2009 e che l'automezzo ripartiva ilo
05.08.2009. Tali annotazioni si ritrovano nella stessa identica maniera nei restanti 21 formulari in atti versati. Il primo motivo di impugnazione è destituito di fondamento.
Si legge ancora nella impugnata sentenza: <
Opponenti secondo cui il regime sanzionatorio applicabile sarebbe quello più
blando previsto dall'art.258 comma 5 D.lgs. n.152/2006, applicabile quando
<
ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge>>. Non ricorrono , infatti, nella fattispecie concreta i presupposti richiesti dalla suindicata disposizione ., poiché la incompletezza rilevata non è meramente formale ma , ma consiste in una sostanziale e totale omissione di dati richiesti dalla legge, che non è ricostruibile in base alle indicazioni contenute nel formulario . Peraltro, come affermato dalla Suprema Corte, è l'interessato e non l'Amministrazione
che deve fornire agli organi accertatori gli elementi necessari per ricostruire i movimenti di carico e scarico e tutti gli elementi che devono risultare dai registri
( cfr. Cass. 27/9/2007 nr.20324). >> L'appellante società sostiene il contrario perché dagli elementi riportati si potrebbero ricavare anche gli altri elementi normativamente stabiliti. Osserva il Collegio che trattasi appunto di elementi entrambi normativamente previsti,
e non in via alternativa, volti alla compiuta identificazione delle caratteristiche del rifiuto oggetto di trasporto - come rilevato dal primo giudice -per cui la censura della parte appellante risulta destituita di fondamento.
In realtà, essendosi parte appellante limitata alla mera reiterazione delle argomentazioni oggetto di analisi con riguardo ai già esaminati motivi di gravame, la stessa non ha fornito elementi nuovi, tale da porre in discussione la motivazione del primo giudice, sopra riportata. Ed invero, il Tribunale ha correttamente rilevato come le omissioni evidenziate non possano essere considerate di carattere meramente formale, attenendo alla correttezza del tracciamento dell'esatto percorso seguito dai rifiuti, anche se riguardante il mero elemento temporale, oltre che l'esatta identificazione degli stessi;
da ciò si desume l'infondatezza anche di tale censura.
Le spese e competenze relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in persona del Parte_1
legale rappresentante pro – tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. P.Q,M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, con ricorso del 18.12.2028, dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro - tempore, nei
[...]
confronti della
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, così decide: a) rigetta l'appello; b) condanna la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro - tempore, al
[...]
pagamento in favore della in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, di spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
4,757,50 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa ,
se dovute;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in persona del legale Parte_1
rappresentante pro - tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, all'udienza del 24.06.2025 .
Il PRESIDENTE EST.
Dott. Gennaro Iacone