Decreto cautelare 12 maggio 2022
Ordinanza cautelare 8 giugno 2022
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 17/06/2025, n. 11811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11811 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11811/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05220/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5220 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Agliocchi e Pietro Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Usr Lombardia e Itcs – “Erasmo Da Rotterdam” di Bollate, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
- 1) della Circolare del Ministero dell'Istruzione prot. 28118 del 12.11.2021 recante “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 – Candidati esterni ed interni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione”, avente efficacia su tutto il territorio nazionale nella parte in cui, del tutto illegittimamente, non riconosce il diritto del candidato di essere assegnato all'Istituto scelto in sede di domanda come atto presupposto del pari modo gravato;
- 2) provvedimento dell'USR della Lombardia di contenuto, data ed estremi ignoti con cui è stata disposta l'assegnazione all'ITCS – “ERASMO DA ROTTERDAM” di Bollate (MI), giusta comunicazione mail del 12.04.2022 dell'Istituto resistente, successivamente conosciuta;
- 3) Per quanto di ragione dell'ora richiamata comunicazione mail del 12.04.2022 dell'Istituto resistente, successivamente conosciuta;
- 4) Sebbene ignota poiché non conosciuta in quanto mai trasmessa, della nota dell'USR con la quale quest'ultimo avrebbe disposto l'assegnazione dell'odierno ricorrente;
- 5) ove occorra, dell'Ordinanza Ministeriale Esami Stato n. 65/2022 nella parte in cui del tutto illegittimamente possa consentire ed avallare l'interpretazione fornita dall'USR con il provvedimento oggi parimenti gravato;
- 6) Di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali ai predetti provvedimenti anche se ignoti e/o sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Vista la memoria del 13 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto:
che il Sig. -OMISSIS- ha impugnato i provvedimenti con i quali gli è stata assegnata una sede per sostenere gli esami di maturità, differente rispetto a quella richiesta e, ciò, in asserita assenza di un’idonea motivazione;
che si è costituito il Ministero dell’Istruzione depositando la documentazione relativa ai fatti in causa;
che a seguito della camera di consiglio del 6 giugno 2022 e con ordinanza n. 3609/2022 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo i provvedimenti impugnati;
che nell’imminenza dell’udienza di discussione del 23 maggio 2025 e precisamente il 13 maggio 2025, si è evidenziato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del presente ricorso, in quanto la ricorrente “ ha superato gli esami conclusivi di stato, raggiungendo il bene della vita di cui al presente ricorso ”;
che nella stessa memoria si è chiesta la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, in applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale;
Ritenuto che, un costante orientamento giurisprudenziale, ha sancito che nel processo amministrativo “ vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033);
Considerato, pertanto, che a fronte della espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a.;
Rilevato che, in applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, l’Amministrazione ora costituita va condannata alle spese di lite, in ragione del fatto che nella fattispecie in esame sussistono un numero considerevole di precedenti favorevoli, in relazione ai quali questo Tribunale ha annullato gli analoghi provvedimenti impugnati, ritenendo fondate le censure proposte (in questo senso si veda TAR Lazio n. 4131 dell’8 aprile 2022, nonché TAR Lazio n. 4759, 4760 del 20/04/2022 e nn. 4891, 4892, 4894, 4896 e 4899 del 21 aprile 2022).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’Amministrazione intimata e nei confronti del ricorrente al pagamento di euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO