Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5275 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5275/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. LAMURAGLIA ENZO GASPARE Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CP_1
CASTELLANETA ELVIRA Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
L' , costituendosi e sostenendo la congruità della propria valutazione, ha concluso per il rigetto CP_1 del ricorso.
*
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
«tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Passando al merito della domanda, si osserva che dalla disposta CTU, all'esito dell'esame obiettivo espletato e sulla scorta della documentazione esaminata, è emerso che “il signor Parte_1
- a seguito di trauma da schiacciamento (pressa idraulica), occorsogli il 10/4/14, e che comportò l'amputazione traumatica trans-radiale sinistra - presenta le seguenti menomazioni: «Perdita anatomica della mano sinistra;
Dermopatia cronica del moncone con alterata sensibilità; Disturbo post-traumatico da stress». Nonostante i trattamenti effettuati - tra cui la più recente asportazione di neuroma, effettuata nel maggio 2022 - l'Infortunato presenta a tutt'oggi un moncone di amputazione molto dolente a livello dell'estremità distale dell'avambraccio; il che rende difficoltoso indossare la protesi mioelettrica di cui è dotato.
È pur vero che - allorquando venne sottoposto alla precedente CTU (2019) - il non era Pt_1 stato ancora sottoposto all'asportazione dei neuromi di amputazione, e che quindi tale intervento avrebbe potuto determinare un “miglioramento” sintomatologico successivo alla CTU stessa;
ma è altrettanto vero - come desumibile dalla descrizione dell'intervento chirurgico, e dalla pratica chirurgica quotidiana – che il “neuroma” che si sviluppa a seguito di un'amputazione non è
2 facilmente distinguibile dal tessuto cicatriziale che lo circonda. E dunque, anche l'esperto Pt_2 che effettuò nel 2022 l'escissione di tali neuromi, non riuscendo a distinguerli in maniera precisa, li asportò “in blocco”, assieme al tessuto cicatriziale. Come frequentemente accade, dunque, anche in questo caso i neuromi non furono asportati selettivamente;
per cui, da un lato alcuni neuromi potrebbero essere residuati al trattamento di asportazione;
e, dall'altro, lo stesso trattamento chirurgico di “neuromectomia” genera cicatrici, che a loro volta “intrappolano” i nervetti amputati: inducendoli quindi alla formazione di altri neuromi.
Sta di fatto che - a tutt'oggi - l'apice del moncone di amputazione del Periziato presenta caratteristiche di dolenzia e di alterata e accentuata sensibilità, tali da esulare quanto strettamente previsto nella Tabella.
In essa, al codice 240, viene infatti contemplata la sola perdita della mano sinistra (con una percentuale del 45%): senza alcuna menzione di disturbi trofico-sensitivi che potrebbero essere presenti a carico del moncone.
È pur vero, infatti, che - differentemente da quanto previsto dal T.U. '65 (che valorizzava l'”attitudine al lavoro”, e quindi la capacità biologica di “produrre reddito”) - l'attuale Tabella assomma in sé il pregiudizio funzionale, quello estetico e quello relazionale (o sociale); ma è altrettanto vero che essa nulla lascia intendere circa eventuali “complicanze” dell'amputazione transradiale: complicanze che - evidentemente - il Legislatore affida a tabellazione separata. Nel caso in oggetto, dunque, non posso concordare con i che inglobano in un'unica CP_2 voce valutativa del “moncone dolente” e la “perdita anatomica della mano sinistra” (benchè quest'ultima venga correttamente percentualizzata con il 45%). Infatti, per quanto sopra detto, in “moncone dolente” non è tabellarmente compreso nel 45% ascritto all'amputazione di mano. A mio avviso, dunque, esso va contemplato a parte, in analogia con quanto previsto dal Cod. 39 (Dermopatia cronica irritativa con alta sensibilità): voce che - in base al tipo e diffusione del disturbo - può prevedere un danno biologico “fino al” 7%.
Nella fattispecie, dunque, in considerazione della modesta superficie del moncone, della dermopatia senz'altro parestesica ed irritativa - ma altrettanto certamente non complicata, ad esempio, da ulcerazioni o zone distrofiche localizzate - ritengo che possa attribuirsi al “moncone dolente” una percentuale autonoma del 2%, da sommarsi al 45% tabellare per la sola “amputazione di mano”.
In sintesi, dunque, avremo:
• Cod. 240: perdita della mano non dominante = 45%;
• Cod. 39: dermopatia cronica del moncone con alterata sensibilità = 2%;
• Cod. 180: Disturbo post-traumatico da stress moderato = 5%.
Ne discende una valutazione del danno biologico di tipo sincretico, che consente l'attribuzione di una percentuale complessiva del 51%.
Tale elevazione del punteggio complessivo consente anche di modificare quello che considero il
“cardine” della presente valutazione, ossia il coefficiente di indennizzo, attualmente attribuito dall' nella misura dello 0,7% (correlato alla percentuale di danno biologico riconosciuta CP_1 dall'Ente nella misura del 50%). Infatti, la menomazione subita dal Periziato determinò il sostanziale mutamento del suo profilo lavorativo. Fino all'infortunio, il svolgeva mansioni di autista: attività divenuta però del Pt_1 tutto impossibile a seguito dell'amputazione della mano sinistra. Il conseguente passaggio al ruolo di magazziniere ha rappresentato quindi la necessità di svolgere attività lavorative del tutto diverse da quelle svolte con l'attività di appartenenza;
e ciò in maniera permanente (ossia, fino al pensionamento). Pertanto, l'Assicurato risulta meritevole dell'attribuzione di un coefficiente di contribuzione dello 0,8%; non solo in quanto portatore di un danno biologico del 51% (come espressamente previsto
3 dalla tabella dei coefficienti), e non più del 50% finora corrisposto dall' ; ma quanto CP_1 principalmente per l'impossibilità di mantenere la stessa categoria di appartenenza lavorativa.”.
Il CTU ha pertanto concluso che “il sig. è divenuto meritevole di un Danno Biologico Pt_1 complessivo (per Inf. Lav. 10/4/14) del 51(cinquantuno)%. Conseguentemente, gli può essere attribuito un “coeffiente alla contribuzione” dello 0,8(zerovirgolaotto).”.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che possono dirsi immuni da vizi logici o contraddizioni, dovendosi, inoltre, rilevare che i procuratori delle parti non hanno prospettato ulteriori elementi di valutazione tali da validamente ed efficacemente contrastare le conclusioni peritali.
L' va dunque condannato al pagamento in favore della parte ricorrente della rendita ex art. 13 CP_1 del D.lgs. n. 38/00 relativa alla menomazione - come sopra dal CTU valutata e riconducibile all'infortunio sul lavoro del 10.04.2014 - di grado pari al 51%, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione sino al saldo.
Il ridimensionamento della pretesa della parte istante giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti nella misura di 1/2, mentre la restante parte va posta a carico dell' e liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività CP_1 istruttoria svolta.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di , in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 04.05.2023, così CP_1 provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla rendita ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 commisurata al grado di menomazione pari al 51%;
2. Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente una rendita correlata ad un danno biologico CP_1 del 51%, dedotto quanto già percepito, oltre ad accessori come per legge;
3. Compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna l' alla rifusione in favore del CP_1 ricorrente della restante parte liquidata in € 700,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
4. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, lì 17.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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