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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/03/2025, n. 3562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3562 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22029/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 22029 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 9/10/2024, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., applicabile anche per i procedimenti pendenti dall'1/1/2023, con assegnazione del termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale, e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Milano, in Via Barozzi n. 1, presso lo studio dell'avv. Manuela Malavasi che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 20280/2021 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI
La parte costituita concludeva come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti in primo grado, la documentazione allegata, l'atto di appello e i verbali di causa del primo e del secondo grado di giudizio.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, i motivi di appello nonché le domande formulate in questa sede.
ha proposto appello avverso la sentenza n. 20280/2021 con la quale il Giudice di Pace Parte_1
di Roma aveva rigettato l'opposizione che aveva proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 1558/2021, emesso in favore di , a titolo di ripetizione di quanto gli era stato addebitato dalla Controparte_1
suddetta società per addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica per i consumi del periodo settembre 2010 – dicembre 2011.
Come motivi di appello, la ha sostenuto, in estrema sintesi, che la sentenza impugnata Parte_1 fosse errata per: 1) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.. Illogicità della motivazione. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra Cliente e Fornitore.
Omissione di pronuncia”; 2) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della
Direttiva n. 2008/118/CE. Omissione di pronuncia”; 3) “Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione. Contraddittorietà della decisione. Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n.
2008/118/CE (richiesta – all'occorrenza – di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia). Omissione di pronuncia”; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c..
L'appellante ha quindi chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi dedotti – previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra
(secondo motivo e terzo motivo) – riformare la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 20280/2021,
Dott.ssa Pina Cipollone, pubblicata in data 24 settembre 2021 (R.G. 21510/2021) e non notificata, e
pagina 2 di 7 rigettare ogni domanda proposta nei confronti di . Con vittoria di spese, diritti ed onorari Parte_1 del doppio grado di giudizio”.
, nonostante rituale notifica dell'atto di appello, non si è costituito e ne è stata Controparte_1
dichiarata, pertanto, la contumacia.
****
L'appello proposto da è infondato e va rigettato. Parte_1
Deve premettersi in iure che:
• l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52 e ss. del D. Lgs. n. 504/1995 (c.d.
Testo Unico o TUA), è stata istituita dall'art. 6, comma 1 lett. c), D.L. n. 511/1988 Per_1
(convertito con modificazioni dalla Legge n. 20/1989), modificato dal D. Lgs. n. 26/2007;
• la Direttiva 2008/118/CE “relativa al regime generale delle accise che abroga la precedente direttiva 92/12/CEE”, ha previsto all'art. 1, par. 1, tra i “prodotti sottoposti ad accisa”, oltre a tabacchi e bevande alcooliche, anche i “prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva
2003/96/CE”; sul consumo di questi prodotti, si legge al par. 2 dell'articolo, “Gli Stati membri possono applicare altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché … conformi alle normi fiscali comunitarie”;
• la Direttiva suddetta è stata recepita dallo Stato con il D.Lgs. n. 48/2010 che ha modificato con, decorrenza dall'1/4/2010, numerose disposizioni del TUA, tra cui, l'art.14, che disciplina i rimborsi dell'accisa;
• l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata soppressa per le Regioni a Statuto ordinario dall'art. 18, comma 5, D. Lgs. n. 68/ 2011 a far data dall'1/1/2012 e, per l'intero territorio nazionale, dall'art. 4, comma 10 del D.L. n. 16/2012 (convertito con la Legge n. 44/2012) che ha abrogato, con decorrenza dall'1/4/2012, l'art. 6 D.L. n. 511/1988 citato “al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE”;
• la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 5 marzo 2015 in causa n. C-553/13, richiesta di fornire l'interpretazione del citato art.1 par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, ha precisato, sulla base della sua precedente giurisprudenza, che una finalità specifica è una finalità che non sia
“puramente di bilancio”, intendendosi come tale anche “la sola destinazione del gettito dell'imposta in questione al finanziamento di spese generali incombenti all'ente pubblico in un dato settore”; ha aggiunto che è necessario che l'imposta miri, di per se stessa, a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata, e che quindi vi sia un nesso diretto tra l'uso del gettito dell'imposta e pagina 3 di 7 tale finalità oppure, in mancanza di ciò, che l'imposta sia strutturata in modo da influenzare il comportamento dei contribuenti al fine di consentirne la realizzazione;
ha quindi ritenuto che non perseguisse la necessaria finalità specifica un'imposta estone sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa, il cui gettito era destinato a finanziare l'organizzazione del trasporto pubblico nel territorio dell'ente locale che istituiva tale imposta, dato che l'ente aveva l'obbligo di eseguire e finanziare tale attività, utilizzando a tal fine il gettito di qualunque imposta;
• la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella successiva sentenza 25/7/2018 in causa C-103/17, ha ribadito, in merito alla nozione di finalità specifica, le stesse considerazioni della decisione sopra citata, affermando che non è sufficiente l'assegnazione predeterminata del gettito dell'imposta
“rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio”; su tale base, ha ritenuto che l'imposta francese sull'energia elettrica sottoposta al suo esame, perseguisse la finalità ambientale invocata solamente per una parte, ossia quella destinata a finanziare i costi supplementari derivanti ai fornitori dall'obbligo a essi imposto di acquistare energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili e da cogenerazione;
• la Corte di Cassazione, sulla scia della predetta giurisprudenza comunitaria, ha più volte affermato che, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere a una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi e pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del
D.L. n. 511 del 1988, conv. in L. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (cfr. Cass. Civ., Sez. V,
04/06/2019, n. 15198; nello stesso senso Cass. Civ. n. 27101/19);
• la Corte di Cassazione, in seguito, ha ulteriormente precisato che “il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della Direttiva
2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia
U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost., 8 giugno 1984, n. 170 e successive;
C.
G. U.E., 22 giugno 1989, in causa C103/88, Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria,
Sez. U, 12 aprile 1996, n. 3458)” (cfr. Cass. 22343/2020 cit. in motivazione);
• tali principi sono stati ribaditi successivamente dal Primo Presidente della Suprema Corte, con pagina 4 di 7 l'ordinanza n. 7959 del 10/05/23, con cui ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Verona;
• la Corte di Cassazione ha affermato, inoltre, che il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, D.L. n. 511 del
1988, conv. dalla L. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela (cfr.
Cass. n. 27099/2019; nello stesso senso Cass. n. 14200/2019, Cass. n. 15506/20).
A tali condivisibili principi ha dato corretta applicazione il Giudice di Pace nella sentenza impugnata, evidenziando il contrasto esistente tra l'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988, istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, e la Direttiva n. 2008/118/CE e precisando che la disapplicazione del citato art. 6 comma 2 è avvenuta perché in contrasto con le “direttive” - o meglio con le sentenze - della Corte di Giustizia Europea e quindi in forza dell'interpretazione adeguatrice del diritto comunitario imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia.
Va infatti ribadito che, come ha chiarito la Suprema Corte, il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della Direttiva 2008/112/CE, va disapplicato in ossequio al principio generale per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni che confliggono con esso, qual è il citato art. 6, che contrasta con il principio di diritto unionale per cui le imposte addizionali devono avere una finalità specifica che non sia puramente di bilancio, così come interpretato, con efficacia vincolante, dalla
Corte di Giustizia UE.
Dalla disapplicazione di tale norma deriva, dunque, il carattere indebito dell'imputazione, a carico del consumatore finale, di somme a titolo di rimborso delle addizionali alle accise e il conseguente l'obbligo del rivenditore di restituire al medesimo l'importo pagato a tale titolo sulle forniture di energia relative al periodo da settembre 2010 a dicembre 2011, essendo compreso in quello di riferimento che va dall'1/4/2010 al 31/12/2011.
Va inoltre sottolineato che si appalesa inconferente la questione rimessa alla Corte di Giustizia Europea dal Tribunale di Como e da questa decisa con la sentenza dell'11/4/2024.
La Corte di Giustizia, infatti, con la citata decisione, oltre a occuparsi del potere spettante al cliente finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare pagina 5 di 7 sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, non ha riconosciuto al giudice nazionale la possibilità di disapplicare, in una controversia tra privati, una norma nazionale istitutiva di un'imposta indiretta contraria a una disposizione di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
Ebbene, va ribadito che l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 deve essere disapplicato non per contrasto con la direttiva 2008/118 CE ma perché confliggente con i principi vigenti nel diritto unionale, così come interpretato, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia UE, con conseguente irrilevanza della suddetta decisione per la presente fattispecie.
Né risulta che vi sia carenza di motivazione nella sentenza impugnata, avendo il Giudice a quo comunque dato conto del proprio convincimento che ha portato a una decisione corretta sul piano giuridico, riconoscendo il diritto di alla ripetizione di quanto addebitato da Controparte_1 [...]
a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nel citato periodo. Parte_1
Si deve inoltre evidenziare che non sussistono i presupposti per l'invocata rimessione pregiudiziale alla
Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E..
Giova premettere, al riguardo, che il rinvio pregiudiziale alla CGUE è volto a sollecitare la pronuncia della Corte: a) sull'interpretazione dei trattati;
b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.
Occorre altresì precisare che tale rinvio è obbligatorio solamente laddove la questione sia sollevata nell'ambito di un giudizio di ultima istanza, essendo nei restanti casi rimessa al giudice nazionale la valutazione di opportunità in ordine alla sua disposizione e che, affinché il giudice interno possa esercitare tale facoltà, è comunque necessario che la questione interpretativa sia dotata di significativa rilevanza in ordine alla controversia e al provvedimento giurisdizionale che questi è chiamato ad emettere.
Ebbene, è agevole evidenziare che le questioni interpretative indicate dall'appellante appaiono essere state già esaminate dalla Corte di Legittimità e dalla stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea e che, per questo motivo, non si tratta di questioni la cui delibazione sia necessaria al fine di decidere la controversia.
Anche l'ultimo motivo di appello è infondato, avendo il giudice di Pace condannato Parte_1
al pagamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c..
Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La contumacia dell'appellato e la soccombenza dell'appellante comportano l'irripetibilità delle spese pagina 6 di 7 processuali.
Va infine evidenziato che, essendo stato instaurato il presente giudizio di secondo grado successivamente al 30/1/2013 ed essendo stato il gravame integralmente respinto, sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma del co. 1 bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nel giudizio di appello di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da , confermando integralmente la sentenza impugnata;
Parte_1
2. Dichiara irripetibili le spese di giudizio;
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002.
Così deciso in Roma, l'8/03/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 22029 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 9/10/2024, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., applicabile anche per i procedimenti pendenti dall'1/1/2023, con assegnazione del termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale, e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Milano, in Via Barozzi n. 1, presso lo studio dell'avv. Manuela Malavasi che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 20280/2021 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI
La parte costituita concludeva come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti in primo grado, la documentazione allegata, l'atto di appello e i verbali di causa del primo e del secondo grado di giudizio.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, i motivi di appello nonché le domande formulate in questa sede.
ha proposto appello avverso la sentenza n. 20280/2021 con la quale il Giudice di Pace Parte_1
di Roma aveva rigettato l'opposizione che aveva proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 1558/2021, emesso in favore di , a titolo di ripetizione di quanto gli era stato addebitato dalla Controparte_1
suddetta società per addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica per i consumi del periodo settembre 2010 – dicembre 2011.
Come motivi di appello, la ha sostenuto, in estrema sintesi, che la sentenza impugnata Parte_1 fosse errata per: 1) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.. Illogicità della motivazione. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra Cliente e Fornitore.
Omissione di pronuncia”; 2) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della
Direttiva n. 2008/118/CE. Omissione di pronuncia”; 3) “Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione. Contraddittorietà della decisione. Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n.
2008/118/CE (richiesta – all'occorrenza – di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia). Omissione di pronuncia”; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c..
L'appellante ha quindi chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi dedotti – previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra
(secondo motivo e terzo motivo) – riformare la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 20280/2021,
Dott.ssa Pina Cipollone, pubblicata in data 24 settembre 2021 (R.G. 21510/2021) e non notificata, e
pagina 2 di 7 rigettare ogni domanda proposta nei confronti di . Con vittoria di spese, diritti ed onorari Parte_1 del doppio grado di giudizio”.
, nonostante rituale notifica dell'atto di appello, non si è costituito e ne è stata Controparte_1
dichiarata, pertanto, la contumacia.
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L'appello proposto da è infondato e va rigettato. Parte_1
Deve premettersi in iure che:
• l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52 e ss. del D. Lgs. n. 504/1995 (c.d.
Testo Unico o TUA), è stata istituita dall'art. 6, comma 1 lett. c), D.L. n. 511/1988 Per_1
(convertito con modificazioni dalla Legge n. 20/1989), modificato dal D. Lgs. n. 26/2007;
• la Direttiva 2008/118/CE “relativa al regime generale delle accise che abroga la precedente direttiva 92/12/CEE”, ha previsto all'art. 1, par. 1, tra i “prodotti sottoposti ad accisa”, oltre a tabacchi e bevande alcooliche, anche i “prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva
2003/96/CE”; sul consumo di questi prodotti, si legge al par. 2 dell'articolo, “Gli Stati membri possono applicare altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché … conformi alle normi fiscali comunitarie”;
• la Direttiva suddetta è stata recepita dallo Stato con il D.Lgs. n. 48/2010 che ha modificato con, decorrenza dall'1/4/2010, numerose disposizioni del TUA, tra cui, l'art.14, che disciplina i rimborsi dell'accisa;
• l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata soppressa per le Regioni a Statuto ordinario dall'art. 18, comma 5, D. Lgs. n. 68/ 2011 a far data dall'1/1/2012 e, per l'intero territorio nazionale, dall'art. 4, comma 10 del D.L. n. 16/2012 (convertito con la Legge n. 44/2012) che ha abrogato, con decorrenza dall'1/4/2012, l'art. 6 D.L. n. 511/1988 citato “al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE”;
• la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 5 marzo 2015 in causa n. C-553/13, richiesta di fornire l'interpretazione del citato art.1 par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, ha precisato, sulla base della sua precedente giurisprudenza, che una finalità specifica è una finalità che non sia
“puramente di bilancio”, intendendosi come tale anche “la sola destinazione del gettito dell'imposta in questione al finanziamento di spese generali incombenti all'ente pubblico in un dato settore”; ha aggiunto che è necessario che l'imposta miri, di per se stessa, a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata, e che quindi vi sia un nesso diretto tra l'uso del gettito dell'imposta e pagina 3 di 7 tale finalità oppure, in mancanza di ciò, che l'imposta sia strutturata in modo da influenzare il comportamento dei contribuenti al fine di consentirne la realizzazione;
ha quindi ritenuto che non perseguisse la necessaria finalità specifica un'imposta estone sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa, il cui gettito era destinato a finanziare l'organizzazione del trasporto pubblico nel territorio dell'ente locale che istituiva tale imposta, dato che l'ente aveva l'obbligo di eseguire e finanziare tale attività, utilizzando a tal fine il gettito di qualunque imposta;
• la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella successiva sentenza 25/7/2018 in causa C-103/17, ha ribadito, in merito alla nozione di finalità specifica, le stesse considerazioni della decisione sopra citata, affermando che non è sufficiente l'assegnazione predeterminata del gettito dell'imposta
“rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio”; su tale base, ha ritenuto che l'imposta francese sull'energia elettrica sottoposta al suo esame, perseguisse la finalità ambientale invocata solamente per una parte, ossia quella destinata a finanziare i costi supplementari derivanti ai fornitori dall'obbligo a essi imposto di acquistare energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili e da cogenerazione;
• la Corte di Cassazione, sulla scia della predetta giurisprudenza comunitaria, ha più volte affermato che, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere a una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi e pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del
D.L. n. 511 del 1988, conv. in L. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (cfr. Cass. Civ., Sez. V,
04/06/2019, n. 15198; nello stesso senso Cass. Civ. n. 27101/19);
• la Corte di Cassazione, in seguito, ha ulteriormente precisato che “il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della Direttiva
2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia
U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost., 8 giugno 1984, n. 170 e successive;
C.
G. U.E., 22 giugno 1989, in causa C103/88, Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria,
Sez. U, 12 aprile 1996, n. 3458)” (cfr. Cass. 22343/2020 cit. in motivazione);
• tali principi sono stati ribaditi successivamente dal Primo Presidente della Suprema Corte, con pagina 4 di 7 l'ordinanza n. 7959 del 10/05/23, con cui ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Verona;
• la Corte di Cassazione ha affermato, inoltre, che il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, D.L. n. 511 del
1988, conv. dalla L. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela (cfr.
Cass. n. 27099/2019; nello stesso senso Cass. n. 14200/2019, Cass. n. 15506/20).
A tali condivisibili principi ha dato corretta applicazione il Giudice di Pace nella sentenza impugnata, evidenziando il contrasto esistente tra l'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988, istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, e la Direttiva n. 2008/118/CE e precisando che la disapplicazione del citato art. 6 comma 2 è avvenuta perché in contrasto con le “direttive” - o meglio con le sentenze - della Corte di Giustizia Europea e quindi in forza dell'interpretazione adeguatrice del diritto comunitario imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia.
Va infatti ribadito che, come ha chiarito la Suprema Corte, il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della Direttiva 2008/112/CE, va disapplicato in ossequio al principio generale per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni che confliggono con esso, qual è il citato art. 6, che contrasta con il principio di diritto unionale per cui le imposte addizionali devono avere una finalità specifica che non sia puramente di bilancio, così come interpretato, con efficacia vincolante, dalla
Corte di Giustizia UE.
Dalla disapplicazione di tale norma deriva, dunque, il carattere indebito dell'imputazione, a carico del consumatore finale, di somme a titolo di rimborso delle addizionali alle accise e il conseguente l'obbligo del rivenditore di restituire al medesimo l'importo pagato a tale titolo sulle forniture di energia relative al periodo da settembre 2010 a dicembre 2011, essendo compreso in quello di riferimento che va dall'1/4/2010 al 31/12/2011.
Va inoltre sottolineato che si appalesa inconferente la questione rimessa alla Corte di Giustizia Europea dal Tribunale di Como e da questa decisa con la sentenza dell'11/4/2024.
La Corte di Giustizia, infatti, con la citata decisione, oltre a occuparsi del potere spettante al cliente finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare pagina 5 di 7 sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, non ha riconosciuto al giudice nazionale la possibilità di disapplicare, in una controversia tra privati, una norma nazionale istitutiva di un'imposta indiretta contraria a una disposizione di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
Ebbene, va ribadito che l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 deve essere disapplicato non per contrasto con la direttiva 2008/118 CE ma perché confliggente con i principi vigenti nel diritto unionale, così come interpretato, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia UE, con conseguente irrilevanza della suddetta decisione per la presente fattispecie.
Né risulta che vi sia carenza di motivazione nella sentenza impugnata, avendo il Giudice a quo comunque dato conto del proprio convincimento che ha portato a una decisione corretta sul piano giuridico, riconoscendo il diritto di alla ripetizione di quanto addebitato da Controparte_1 [...]
a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nel citato periodo. Parte_1
Si deve inoltre evidenziare che non sussistono i presupposti per l'invocata rimessione pregiudiziale alla
Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E..
Giova premettere, al riguardo, che il rinvio pregiudiziale alla CGUE è volto a sollecitare la pronuncia della Corte: a) sull'interpretazione dei trattati;
b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.
Occorre altresì precisare che tale rinvio è obbligatorio solamente laddove la questione sia sollevata nell'ambito di un giudizio di ultima istanza, essendo nei restanti casi rimessa al giudice nazionale la valutazione di opportunità in ordine alla sua disposizione e che, affinché il giudice interno possa esercitare tale facoltà, è comunque necessario che la questione interpretativa sia dotata di significativa rilevanza in ordine alla controversia e al provvedimento giurisdizionale che questi è chiamato ad emettere.
Ebbene, è agevole evidenziare che le questioni interpretative indicate dall'appellante appaiono essere state già esaminate dalla Corte di Legittimità e dalla stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea e che, per questo motivo, non si tratta di questioni la cui delibazione sia necessaria al fine di decidere la controversia.
Anche l'ultimo motivo di appello è infondato, avendo il giudice di Pace condannato Parte_1
al pagamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c..
Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La contumacia dell'appellato e la soccombenza dell'appellante comportano l'irripetibilità delle spese pagina 6 di 7 processuali.
Va infine evidenziato che, essendo stato instaurato il presente giudizio di secondo grado successivamente al 30/1/2013 ed essendo stato il gravame integralmente respinto, sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma del co. 1 bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nel giudizio di appello di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da , confermando integralmente la sentenza impugnata;
Parte_1
2. Dichiara irripetibili le spese di giudizio;
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002.
Così deciso in Roma, l'8/03/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
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