Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1395 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Domenico Corvino, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
, contumace;
Controparte_1
- CONVENUTO-
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili
All'udienza del 08/07/2024, la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/02/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Vernole (LE) il 06/03/1999; che dalla loro Controparte_1 unione sono nate due figlie: , il 21/02/2000 e il 29/08/2002; che i Per_1 Per_2 coniugi si sono separati consensualmente, secondo gli accordi tra loro intercorsi, omologati con decreto del Tribunale di Lecce del 26/07/2022; che sin dall'epoca della separazione era cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
1
All'udienza del 08/07/2024, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, seppur con talune modifiche delle condizioni stesse, espresse nei seguenti termini:
a) Assegnare alla la porzione posta al piano primo della casa Parte_1 coniugale sita in Vernole – Le – alla Via Convento Dei Francescani Scalzi civico
5, affinchè essa continui ad abitarci unitamente alle due figlie;
b) Assegnare la porzione dello scantinato della casa coniugale sita in Vernole – Le
– alla Via Convento Dei Francescani Scalzi civico 5 al Sig. ; Controparte_1
c) Dichiarare i coniugi sollevati dal versamento reciproco di un assegno divorzile;
d) Dichiarare il Sig. obbligato al versamento, a mezzo Controparte_1 bonifico, in favore delle due figlie ed di un assegno Per_1 Per_2 alimentare mensile di € 180,00 (centottanta/00) cadauna, rivalutabile ISTAT, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese fino a che costoro non diventino economicamente autosufficienti;
e) Disporre l'obbligo, a carico di entrambi i coniugi, di corrispondere nella misura, pari al 50% cadauno, delle spese straordinarie sostenute per le figlie secondo
Protocollo vigente in materia presso il Tribunale Civile di Lecce.
Nella medesima udienza, parte ricorrente ha rinunciato ai termini per conclusionali. La causa, pertanto, è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti costituite, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso è stata omologata la separazione fra i coniugi ed erano decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
in ossequio alle deduzioni della ricorrente e del disinteresse manifestato dal convenuto per le sorti del presente procedimento,
2 deve ritenersi che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata e che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi, siccome venuta meno definitivamente, si palesi insuscettibile di ricostituzione.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, anche alla luce della contumacia di , ritiene il Tribunale che le condizioni richieste Controparte_1 dalla ricorrente, in parte e sostanzialmente confermative di quanto già disposto in sede di separazione, non risultino in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, come specificato in dispositivo.
La natura del giudizio e la contumacia del convenuto giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vernole (LE) il
06/03/1999 da e trascritto nei registri Controparte_1 Parte_1 dello stato civile di quel Comune al n. 2, Parte II, serie A, anno 1999, alle seguenti condizioni:
a) assegna a la porzione posta al piano primo della casa Parte_1 coniugale sita in Vernole (LE) alla Via Convento Dei Francescani Scalzi, n. 5;
b) assegna la porzione dello scantinato della casa coniugale sita in Vernole – Le
– alla Via Convento Dei Francescani Scalzi civico 5 a;
Controparte_1
c) il sig. verserà, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento delle figlie maggiorenni, a mezzo bonifico in favore di ed l'importo mensile di € 180,00 (centottanta/00) Per_1 Per_2 cadauna rivalutabile secondo l'indice ISTAT, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese fino al raggiungimento della indipendenza economica da parte delle medesime;
d) la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento;
Parte_1
3 e) entrambi i coniugi contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute per le figlie secondo il Protocollo vigente in materia presso il Tribunale Civile di Lecce.
2) spese compensate;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14/10/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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