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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 24/02/2026, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 795/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4877/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTESTAZ n. T9DCO2L00247/2025 SANZIONI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 434/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, ha impugnato l'atto di contestazione n.T9DCO2L00247/2025, per un importo complessivo di 250 euro, atto avente ad oggetto le sanzioni irrogate a causa del mancato riscontro al questionario n. T9DQ00603/2025, relativamente al periodo di imposta 2019. La ricorrente eccepisce di non aver mai ricevuto il questionario n.T9DQ00603/2025 e che l'Ufficio non ha dato prova di tale presunta notifica in quanto all'atto di contestazione non ha allegato alcuna documentazione comprovante l'avvenuta notifica del Questionario. Inoltre, evidenzia che la sanzione contestata scaturisce da una mancata presentazione della documentazione, ma ciò è dovuto al palese difetto di notifica del questionario che se fosse stato regolarmente comunicato, avrebbe permesso alla ricorrente medesima di chiarire la sua posizione evitando la fase giudiziaria. La ricorrente conclude chiedendo l'annullamento dell'atto di contestazione per omessa notifica del questionario prodromico. Si costituisce nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, eccependo, a sua volta, che l'atto di contestazione impugnato è stato regolarmente notificato dall'Ufficio medesimo all'indirizzo di residenza della contribuente, Indirizzo_1, a mezzo servizio Messi Comunali Comune di Lainate, in data 23/09/2025, consegnandolo a mani proprie. L' Ufficio dichiara di avere eseguito tale procedura di notificazione dopo aver esperito il tentativo di notifica a mezzo del servizio postale che si è rivelato infruttuoso. Sostiene, inoltre, che anche il questionario n. T9DQ00603 emesso dall' Ufficio è stato regolarmente notificato tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. AG:78845048564-3 alla residenza della contribuente, Indirizzo_1
. Al momento della notifica, eseguita in data 12/05/2025, la ricorrente risultava essere temporaneamente assente, ed è stata spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n.66917953297-1 in data 12.05.2025. L' atto non è stato ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. e pertanto si è realizzata una compiuta giacenza. Conclude affermando che il predetto atto è stato regolarmente notificato in data 23.05.2025 e che, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto, dalla documentazione prodotta dall'Ufficio, che l'atto di contestazione impugnato è stato regolarmente notificato all'indirizzo di residenza della contribuente, a mezzo servizio Messi Comunali Comune di Lainate, in data 23/09/2025, consegnandolo a mani proprie. L' ufficio ha eseguito tale procedura di notificazione dopo aver esperito il tentativo di notifica a mezzo del servizio postale rivelatosi infruttuoso. La Corte prende atto che anche il questionario n. T9DQ00603 emesso dallo Ufficio è stato regolarmente notificato tramite raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza della contribuente, che risultava essere temporaneamente assente, ed è stata spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata in data 12.05.2025. L' atto non è stato ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. e pertanto si è realizzata una compiuta giacenza. Si ritiene, pertanto, che il ricorso sia privo di fondamento e come tale viene respinto. In considerazione della natura della decisione e del valore della causa, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Milano, lì 16 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
Avv. Giuseppa Crisafulli
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4877/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTESTAZ n. T9DCO2L00247/2025 SANZIONI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 434/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, ha impugnato l'atto di contestazione n.T9DCO2L00247/2025, per un importo complessivo di 250 euro, atto avente ad oggetto le sanzioni irrogate a causa del mancato riscontro al questionario n. T9DQ00603/2025, relativamente al periodo di imposta 2019. La ricorrente eccepisce di non aver mai ricevuto il questionario n.T9DQ00603/2025 e che l'Ufficio non ha dato prova di tale presunta notifica in quanto all'atto di contestazione non ha allegato alcuna documentazione comprovante l'avvenuta notifica del Questionario. Inoltre, evidenzia che la sanzione contestata scaturisce da una mancata presentazione della documentazione, ma ciò è dovuto al palese difetto di notifica del questionario che se fosse stato regolarmente comunicato, avrebbe permesso alla ricorrente medesima di chiarire la sua posizione evitando la fase giudiziaria. La ricorrente conclude chiedendo l'annullamento dell'atto di contestazione per omessa notifica del questionario prodromico. Si costituisce nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, eccependo, a sua volta, che l'atto di contestazione impugnato è stato regolarmente notificato dall'Ufficio medesimo all'indirizzo di residenza della contribuente, Indirizzo_1, a mezzo servizio Messi Comunali Comune di Lainate, in data 23/09/2025, consegnandolo a mani proprie. L' Ufficio dichiara di avere eseguito tale procedura di notificazione dopo aver esperito il tentativo di notifica a mezzo del servizio postale che si è rivelato infruttuoso. Sostiene, inoltre, che anche il questionario n. T9DQ00603 emesso dall' Ufficio è stato regolarmente notificato tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. AG:78845048564-3 alla residenza della contribuente, Indirizzo_1
. Al momento della notifica, eseguita in data 12/05/2025, la ricorrente risultava essere temporaneamente assente, ed è stata spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n.66917953297-1 in data 12.05.2025. L' atto non è stato ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. e pertanto si è realizzata una compiuta giacenza. Conclude affermando che il predetto atto è stato regolarmente notificato in data 23.05.2025 e che, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto, dalla documentazione prodotta dall'Ufficio, che l'atto di contestazione impugnato è stato regolarmente notificato all'indirizzo di residenza della contribuente, a mezzo servizio Messi Comunali Comune di Lainate, in data 23/09/2025, consegnandolo a mani proprie. L' ufficio ha eseguito tale procedura di notificazione dopo aver esperito il tentativo di notifica a mezzo del servizio postale rivelatosi infruttuoso. La Corte prende atto che anche il questionario n. T9DQ00603 emesso dallo Ufficio è stato regolarmente notificato tramite raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza della contribuente, che risultava essere temporaneamente assente, ed è stata spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata in data 12.05.2025. L' atto non è stato ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. e pertanto si è realizzata una compiuta giacenza. Si ritiene, pertanto, che il ricorso sia privo di fondamento e come tale viene respinto. In considerazione della natura della decisione e del valore della causa, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Milano, lì 16 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
Avv. Giuseppa Crisafulli