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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/04/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. ed est.
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 102/2023 R.G.;
PROMOSSA DA
(C.F. , residente in [...] Controparte_1 C.F._1
via Senigallia 18, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Romanello del Foro di
Roma, giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_2 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...] cod. fisc. Controparte_3 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Vojvodic, giusta procura in atti;
- APPELLATI -
All'udienza del 19.11.2024, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
IN FATTO E IN DIRITTO 1 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2018/2017, emesso dal Tribunale di
Siracusa il 20.10.2017, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di Pt_1
la somma di euro 23.600,00, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione
[...]
del prestito infruttifero di somme, erogate a mezzo sette bonifici bancari.
Si costituiva l'opposto , chiedendo il rigetto delle domande. Parte_1
Con sentenza n. 2437/2022, pubblicata il 16.10.2022 (nel proc. n. 6973/2017
RG), il Tribunale di Siracusa: 1) rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, 2) rigettava, altresì, la domanda proposta in via riconvenzionale dall'opponente,
volta al risarcimento dei danni (patrimoniale e biologico), da Controparte_1
quantificarsi in corso di causa, derivanti dall'improvvisa cessazione della convivenza more uxorio intrapresa tra le parti, e 3) condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la Controparte_1
riforma sulla base di due motivi di appello.
Il processo è stato dichiarato interrotto per morte dell'appellato, dichiarata dal suo procuratore alle liti, solo a tal fine costituitosi in giudizio.
Quindi, riassunta la causa da parte appellante nei confronti degli eredi, si sono costituiti e che hanno contestato l'appello, Controparte_2 Controparte_3
chiedendone il rigetto.
All'udienza del 19.11.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, la causa veniva posta in decisione.
***
Il Tribunale, nel rigettare la domanda, ha ritenuto: 1) quanto al credito azionato in via monitoria, che la qualificazione espressa data dal alle dazioni di denaro CP_2
quale prestito infruttifero (a corredo di ciascuno bonifico) non lascia dubbi sulla esistenza tra le parti di un contratto di mutuo, non bastando la convivenza more uxorio a convertire il mutuo in un'obbligazione naturale di mantenimento, con soluti retentio;
2) quanto alla domanda riconvenzionale risarcitoria, che il cambiamento del CP_2
nelle sue scelte sentimentali, insindacabile, non può essere ritenuto fatto illecito
2 causativo di danno al di fuori della disciplina codicistica della promessa di matrimonio.
Con il primo motivo di gravame, critica la sentenza per avere Controparte_1
ritenuto fondata la domanda restitutoria fondata sull'asserito mutuo, in virtù della mera consegna di somme di denaro e della qualificazione causale data dal solvens.
Assume, in particolare, l'appellante che il giudice ha disatteso il costante indirizzo della Corte di Cassazione che, in tema di convivenza more uxorio, ritiene che le attribuzioni patrimoniali, in presenza di diversità di condizioni economiche delle parti, vadano ricondotte all'adempimento di un obbligo morale e, dunque, alla categoria delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c., fermo restando il necessario riferimento ai criteri di proporzionalità analoghi a quelli valevoli per i coniugi ex art. 143 c.c.
Il motivo è infondato.
E' bensì vero che nella giurisprudenza di legittimità, e anche di merito, si rinvengono significative pronunce (alcune delle quali richiamate dall'appellante) in cui la convivenza more uxorio assume il rilievo di formazione sociale dalla quale scaturiscono doveri di natura sociale e morale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, da cui discendono, sotto vari aspetti, conseguenze di natura giuridica, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente "more uxorio", effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della famiglia configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza (v. tra le tante, Cass. 168642023; Cass.
18721/2021, Cass. 11303/2020, Cass. 1266/2016, Cass. 1277/2014).
L'obbligazione naturale, com'è noto, è quella spontaneamente effettuata in esecuzione di doveri morali o sociali, quali quelli che vincolano i coniugi, e anche
(come nell'ipotesi in esame) i conviventi more uxorio.
È purtuttavia necessario, al fine di ritenere l'atto di attribuzione patrimoniale effettuato in favore del convivente come eseguito in adempimento di una obbligazione naturale,
e quindi non ripetibile, che l'atto in parola sia destinato a soddisfare obbligazioni normalmente connesse e originate dal rapporto di convivenza e quindi possa
3 considerarsi proporzionato al dovere di assistenza e di solidarietà derivante dal rapporto affettivo.
Al contrario quando la prestazione esula dal diritto di assistenza morale e civile e di mutua collaborazione sorge il diritto - in capo al soggetto che ha effettuato in favore dell'altro la prestazione - alla restituzione della stessa.
Ciò posto in linea generale, è condivisibile, alla luce delle emergenze istruttorie,
l'apprezzamento del primo giudice in ordine alla riconducibilità dei versamenti di somme effettuati dal in favore della ad un contratto di mutuo. CP_2 CP_1
In tal senso depone, in primo luogo, la circostanza valorizzata dal Tribunale della qualificazione espressa data dal solvens ai versamenti, eseguiti a mezzo bonifici bancari (in numero di sette) con la inequivoca indicazione, in ciascuno di essi, della causale del “prestito”.
Peraltro, risulta che la beneficiaria, odierna appellante, abbia ricevuto tali accrediti senza mai contestare, prima della odierna sede giudiziale, tale qualificazione, implicante tra l'altro un obbligo restitutorio, e ciò neppure a seguito della formale richiesta di restituzione, con diffida e messa in mora, rivoltale dal il 13 luglio CP_2
2017.
A ciò va aggiunto che, considerato il notevole quantum dell'esborso (€
23.600,00), e la ridotta estensione temporale dei versamenti (sei mesi), corrispondente ad un importo medio mensile di quasi €4.000,00, si deduce che lo stesso non possa essere ritenuto strumentale alle concrete esigenze della coppia e non possa essere, quindi, considerato effettuato per adempiere ai doveri morali e sociali propri dell'obbligazione naturale di assistenza.
Tanto più ove si consideri che il rapporto di convivenza tra le parti non si è connotato come un legame stabile e duraturo – certamente fonte di doveri di solidarietà e di assistenza- ma piuttosto come una breve parentesi sentimentale, durata solo otto mesi, tra due persone mature, entrambi con pregresse esperienze matrimoniali e con prole.
Peraltro, al di là di un accenno, fatto negli atti difensivi, al recente incasso da parte del di una elevata somma di denaro (circa 2 milioni di euro), quale CP_2
4 provento della vendita della propria attività di ristorazione e del relativo immobile, nessun elemento è stato fornito da parte appellante volto a comprovare le concrete capacità patrimoniali e reddituali del Per altro verso, anche la condizione CP_2
economica della appariva buona, risultando la stessa proprietaria di una villa di CP_1
circa mq. 300 nella località marittima di NE HE (Siracusa), oltrechè - all'epoca della convivenza- funzionaria dell'Automobil Club d'Italia presso l'Ufficio di Roma.
Da quanto sopra consegue che, oltre all'espressa qualificazione degli esborsi in questione come prestiti, gli stessi superano, in ogni caso, i limiti di adeguatezza e proporzionalità, e dunque non possono essere ricondotti al paradigma normativo dell'obbligazione naturale di cui all'art. 2034 c.c., risultando pertanto fondata l'azione di restituzione esperita dal mutuante, per come ritenuto dal giudice di prime cure.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante critica la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda, da essa formulata, di risarcimento danni.
Assume in particolare che il giudice ha erroneamente valutato la ricostruzione assertiva fornita da essa appellante, provata documentalmente, circa il subito licenziamento, imputabile al che l'aveva ingannata con promesse ingannevoli CP_2
(anche di matrimonio) non mantenute, e circa il danno alla salute conseguente alla improvvisa scelta del di interrompere la convivenza. CP_2
Anche detto motivo è infondato.
Invero, in disparte che l'eventuale decisione di rinunciare al lavoro, se pur suggerita dal partner, non può che costituire frutto di una libera scelta dell'appellante, in ogni caso appare determinante la considerazione che, come chiarito anche dalla unanime giurisprudenza che si è occupata dell'argomento, la mera relazione tra fidanzati è fondata su un libero e spontaneo impegno;
si evidenzia che non esiste alcuna norma che imponga la prosecuzione del rapporto, sicché non sarebbe ipotizzabile alcun tipo di danno contra ius anche in caso di rottura ingiustificata della relazione, sulla base del noto principio secondo cui volenti non fit iniura (v. ex multis
Cass 15/04/2010 n° 9052; Cass. 8 e 9 del 02/01/2012).
Pertanto, non ricorrendo nella specie una ipotesi (neppure dedotta) di promessa di matrimonio formalizzata – per la quale l'ordinamento prevede (art. 81 c.c.) una
5 particolare forma di riparazione pur al di fuori di un presupposto di illiceità-, stando alla stessa ricostruzione dei fatti operata dalla parte appellante, va esclusa la configurabilità di un illecito extracontrattuale, in quanto l'interruzione della convivenza costituisce espressione del diritto fondamentale della libertà di contrarre matrimonio, e come tale non può essere considerata condotta antigiuridica.
Corretta, e meritevole di conferma, appare dunque la anche statuizione del primo giudice che ha rigettato la domanda riconvenzionale di avente Controparte_1
ad oggetto il risarcimento danni.
In definitiva, il proposto appello va interamente rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense (v. D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), e dell'attività difensiva effettivamente svolta dal difensore con applicazione del parametro minimo solo per la fase di trattazione/istruttoria).
Avuto riguardo all'integrale rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 102/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2437/2022 Controparte_1
del Tribunale di Siracusa, emessa il 16.10.2022; condanna l'appellante al pagamento, in favore di e di Controparte_2
, delle spese processuali del presente giudizio di appello, che si Controparte_3
liquidano in complessivi €4.888,00 per compensi, di cui €1134,00 per fase studio,
€921,00 per fase introduttiva, €922,00 per fase istruttoria/trattazione, e € 1911,00 per fase decisoria, oltre IVA, c.p.a. e spese generali nella misura del 15%;
6 Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile della Corte d'Appello in data 11.04.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Stella Arena) (dott. Giovanni Dipietro)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. ed est.
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 102/2023 R.G.;
PROMOSSA DA
(C.F. , residente in [...] Controparte_1 C.F._1
via Senigallia 18, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Romanello del Foro di
Roma, giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_2 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...] cod. fisc. Controparte_3 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Vojvodic, giusta procura in atti;
- APPELLATI -
All'udienza del 19.11.2024, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
IN FATTO E IN DIRITTO 1 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2018/2017, emesso dal Tribunale di
Siracusa il 20.10.2017, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di Pt_1
la somma di euro 23.600,00, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione
[...]
del prestito infruttifero di somme, erogate a mezzo sette bonifici bancari.
Si costituiva l'opposto , chiedendo il rigetto delle domande. Parte_1
Con sentenza n. 2437/2022, pubblicata il 16.10.2022 (nel proc. n. 6973/2017
RG), il Tribunale di Siracusa: 1) rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, 2) rigettava, altresì, la domanda proposta in via riconvenzionale dall'opponente,
volta al risarcimento dei danni (patrimoniale e biologico), da Controparte_1
quantificarsi in corso di causa, derivanti dall'improvvisa cessazione della convivenza more uxorio intrapresa tra le parti, e 3) condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la Controparte_1
riforma sulla base di due motivi di appello.
Il processo è stato dichiarato interrotto per morte dell'appellato, dichiarata dal suo procuratore alle liti, solo a tal fine costituitosi in giudizio.
Quindi, riassunta la causa da parte appellante nei confronti degli eredi, si sono costituiti e che hanno contestato l'appello, Controparte_2 Controparte_3
chiedendone il rigetto.
All'udienza del 19.11.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, la causa veniva posta in decisione.
***
Il Tribunale, nel rigettare la domanda, ha ritenuto: 1) quanto al credito azionato in via monitoria, che la qualificazione espressa data dal alle dazioni di denaro CP_2
quale prestito infruttifero (a corredo di ciascuno bonifico) non lascia dubbi sulla esistenza tra le parti di un contratto di mutuo, non bastando la convivenza more uxorio a convertire il mutuo in un'obbligazione naturale di mantenimento, con soluti retentio;
2) quanto alla domanda riconvenzionale risarcitoria, che il cambiamento del CP_2
nelle sue scelte sentimentali, insindacabile, non può essere ritenuto fatto illecito
2 causativo di danno al di fuori della disciplina codicistica della promessa di matrimonio.
Con il primo motivo di gravame, critica la sentenza per avere Controparte_1
ritenuto fondata la domanda restitutoria fondata sull'asserito mutuo, in virtù della mera consegna di somme di denaro e della qualificazione causale data dal solvens.
Assume, in particolare, l'appellante che il giudice ha disatteso il costante indirizzo della Corte di Cassazione che, in tema di convivenza more uxorio, ritiene che le attribuzioni patrimoniali, in presenza di diversità di condizioni economiche delle parti, vadano ricondotte all'adempimento di un obbligo morale e, dunque, alla categoria delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c., fermo restando il necessario riferimento ai criteri di proporzionalità analoghi a quelli valevoli per i coniugi ex art. 143 c.c.
Il motivo è infondato.
E' bensì vero che nella giurisprudenza di legittimità, e anche di merito, si rinvengono significative pronunce (alcune delle quali richiamate dall'appellante) in cui la convivenza more uxorio assume il rilievo di formazione sociale dalla quale scaturiscono doveri di natura sociale e morale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, da cui discendono, sotto vari aspetti, conseguenze di natura giuridica, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente "more uxorio", effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della famiglia configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza (v. tra le tante, Cass. 168642023; Cass.
18721/2021, Cass. 11303/2020, Cass. 1266/2016, Cass. 1277/2014).
L'obbligazione naturale, com'è noto, è quella spontaneamente effettuata in esecuzione di doveri morali o sociali, quali quelli che vincolano i coniugi, e anche
(come nell'ipotesi in esame) i conviventi more uxorio.
È purtuttavia necessario, al fine di ritenere l'atto di attribuzione patrimoniale effettuato in favore del convivente come eseguito in adempimento di una obbligazione naturale,
e quindi non ripetibile, che l'atto in parola sia destinato a soddisfare obbligazioni normalmente connesse e originate dal rapporto di convivenza e quindi possa
3 considerarsi proporzionato al dovere di assistenza e di solidarietà derivante dal rapporto affettivo.
Al contrario quando la prestazione esula dal diritto di assistenza morale e civile e di mutua collaborazione sorge il diritto - in capo al soggetto che ha effettuato in favore dell'altro la prestazione - alla restituzione della stessa.
Ciò posto in linea generale, è condivisibile, alla luce delle emergenze istruttorie,
l'apprezzamento del primo giudice in ordine alla riconducibilità dei versamenti di somme effettuati dal in favore della ad un contratto di mutuo. CP_2 CP_1
In tal senso depone, in primo luogo, la circostanza valorizzata dal Tribunale della qualificazione espressa data dal solvens ai versamenti, eseguiti a mezzo bonifici bancari (in numero di sette) con la inequivoca indicazione, in ciascuno di essi, della causale del “prestito”.
Peraltro, risulta che la beneficiaria, odierna appellante, abbia ricevuto tali accrediti senza mai contestare, prima della odierna sede giudiziale, tale qualificazione, implicante tra l'altro un obbligo restitutorio, e ciò neppure a seguito della formale richiesta di restituzione, con diffida e messa in mora, rivoltale dal il 13 luglio CP_2
2017.
A ciò va aggiunto che, considerato il notevole quantum dell'esborso (€
23.600,00), e la ridotta estensione temporale dei versamenti (sei mesi), corrispondente ad un importo medio mensile di quasi €4.000,00, si deduce che lo stesso non possa essere ritenuto strumentale alle concrete esigenze della coppia e non possa essere, quindi, considerato effettuato per adempiere ai doveri morali e sociali propri dell'obbligazione naturale di assistenza.
Tanto più ove si consideri che il rapporto di convivenza tra le parti non si è connotato come un legame stabile e duraturo – certamente fonte di doveri di solidarietà e di assistenza- ma piuttosto come una breve parentesi sentimentale, durata solo otto mesi, tra due persone mature, entrambi con pregresse esperienze matrimoniali e con prole.
Peraltro, al di là di un accenno, fatto negli atti difensivi, al recente incasso da parte del di una elevata somma di denaro (circa 2 milioni di euro), quale CP_2
4 provento della vendita della propria attività di ristorazione e del relativo immobile, nessun elemento è stato fornito da parte appellante volto a comprovare le concrete capacità patrimoniali e reddituali del Per altro verso, anche la condizione CP_2
economica della appariva buona, risultando la stessa proprietaria di una villa di CP_1
circa mq. 300 nella località marittima di NE HE (Siracusa), oltrechè - all'epoca della convivenza- funzionaria dell'Automobil Club d'Italia presso l'Ufficio di Roma.
Da quanto sopra consegue che, oltre all'espressa qualificazione degli esborsi in questione come prestiti, gli stessi superano, in ogni caso, i limiti di adeguatezza e proporzionalità, e dunque non possono essere ricondotti al paradigma normativo dell'obbligazione naturale di cui all'art. 2034 c.c., risultando pertanto fondata l'azione di restituzione esperita dal mutuante, per come ritenuto dal giudice di prime cure.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante critica la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda, da essa formulata, di risarcimento danni.
Assume in particolare che il giudice ha erroneamente valutato la ricostruzione assertiva fornita da essa appellante, provata documentalmente, circa il subito licenziamento, imputabile al che l'aveva ingannata con promesse ingannevoli CP_2
(anche di matrimonio) non mantenute, e circa il danno alla salute conseguente alla improvvisa scelta del di interrompere la convivenza. CP_2
Anche detto motivo è infondato.
Invero, in disparte che l'eventuale decisione di rinunciare al lavoro, se pur suggerita dal partner, non può che costituire frutto di una libera scelta dell'appellante, in ogni caso appare determinante la considerazione che, come chiarito anche dalla unanime giurisprudenza che si è occupata dell'argomento, la mera relazione tra fidanzati è fondata su un libero e spontaneo impegno;
si evidenzia che non esiste alcuna norma che imponga la prosecuzione del rapporto, sicché non sarebbe ipotizzabile alcun tipo di danno contra ius anche in caso di rottura ingiustificata della relazione, sulla base del noto principio secondo cui volenti non fit iniura (v. ex multis
Cass 15/04/2010 n° 9052; Cass. 8 e 9 del 02/01/2012).
Pertanto, non ricorrendo nella specie una ipotesi (neppure dedotta) di promessa di matrimonio formalizzata – per la quale l'ordinamento prevede (art. 81 c.c.) una
5 particolare forma di riparazione pur al di fuori di un presupposto di illiceità-, stando alla stessa ricostruzione dei fatti operata dalla parte appellante, va esclusa la configurabilità di un illecito extracontrattuale, in quanto l'interruzione della convivenza costituisce espressione del diritto fondamentale della libertà di contrarre matrimonio, e come tale non può essere considerata condotta antigiuridica.
Corretta, e meritevole di conferma, appare dunque la anche statuizione del primo giudice che ha rigettato la domanda riconvenzionale di avente Controparte_1
ad oggetto il risarcimento danni.
In definitiva, il proposto appello va interamente rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense (v. D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), e dell'attività difensiva effettivamente svolta dal difensore con applicazione del parametro minimo solo per la fase di trattazione/istruttoria).
Avuto riguardo all'integrale rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 102/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2437/2022 Controparte_1
del Tribunale di Siracusa, emessa il 16.10.2022; condanna l'appellante al pagamento, in favore di e di Controparte_2
, delle spese processuali del presente giudizio di appello, che si Controparte_3
liquidano in complessivi €4.888,00 per compensi, di cui €1134,00 per fase studio,
€921,00 per fase introduttiva, €922,00 per fase istruttoria/trattazione, e € 1911,00 per fase decisoria, oltre IVA, c.p.a. e spese generali nella misura del 15%;
6 Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile della Corte d'Appello in data 11.04.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Stella Arena) (dott. Giovanni Dipietro)
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