Sentenza breve 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 02/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00025/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09885/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 74 e 116 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9885 del 2024, proposto da AE JA, UI OR, VI LA, RA LE, UN UN, LU RA, BE RI IU De PA, OS PE, CA LI, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato Alessio Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Aurora Francesca Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cam Sviluppo Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la condanna
di parte resistente all’ostensione degli atti oggetto dell’istanza di accesso da essa inviata, in data 18 giugno 2024, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, via P.E.C., a Roma Capitale, rispetto alla quale si è formato il silenzio-diniego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 116 c.p.a. tempestivamente notificato e depositato, i ricorrenti impugnavano il silenzio diniego maturato sull’istanza di accesso da essi inviata, in data 18 giugno 2024, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, via P.E.C., a Roma Capitale, avente a oggetto l’ostensione degli atti ivi enucleati.
Costituitasi in giudizio, parte resistente dava atto di aver esibito in favore delle parti ricorrenti i documenti da quest’ultimi richiesti.
In data 13.12.2024, i ricorrenti, dal canto proprio, confermavano di aver ricevuto, in data 5.12.2024, tutta la documentazione oggetto dell’istanza per cui è causa e instavano per la condanna di Roma Capitale alla rifusione in proprio favore delle spese di lite del presente giudizio, per non aver l’Ente soddisfatto la pretesa prima del giudizio.
Alla camera di consiglio del 16.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, il Tribunale, dato atto di quanto sopra e verificato il pieno soddisfacimento del diritto di parte istante a opera di Roma Capitale, dichiara cessata la materia del contendere tra le parti.
In chiave di soccombenza virtuale, la condotta di Roma Capitale - che, seppure nelle more del giudizio, ha provveduto a riscontrare l’istanza di accesso de qua - nonché l’assenza dello svolgimento di qualsivoglia attività difensiva a opera di parte resistente, sono circostanze apprezzabili favorevolmente ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 88 c.p.c., cosicchè ritiene il Collegio di poter compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Roma, Sezione II bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere tra le parti.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
IU Licheri, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO