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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/03/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6990/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6990/2024 promossa da
Parte_1
In proprio e con l'avv. MARCO BARBIERI RICORRENTE contro
CP_1 contumace CONVENUTO
Avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Posta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso e verbale di udienza del
28 novembre 2024 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il ricorrente Avvocato ha dedotto, e documentalmente pro- vato, di avere svolto attività quale difensore d'ufficio di nel pro- CP_1
cedimento penale RGNR 10106/2016 innanzi al Tribunale Penale Collegiale
1 di Venezia, 2^ sezione (c.d. processo al “ dei di ”) Pt_2 Pt_3 Pt_4
(docc. 1 – 2 ric.) che ha visto mputato per i capi sub A/1, J/1 e E/6; CP_2
rilevato che l'avv. ha assistito l'odierno convenuto nelle attività di Pt_1
cui ai documenti in atti (all. 3 – 8 ric.) e per oltre cento udienze, dopo le quali
è stata pronunciata la sentenza n° 1845/2023 del 5.6.2023 (doc. 10 ric.), che he escluso in capo a o stampo mafioso dell'associazione di cui al capo CP_2
di imputazione sub A/1, dichiarato prescritto il reato di cui al capo J/1 a se- guito di riqualifica ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 e assolto per il capo E/6 perché il fatto non sussiste;
rilevato che pur avendone più volte ricevuto richiesta dall'odierno ricorrente
(doc. 12 e 13 ric.), on gli ha versato alcun compenso, neppure a titolo CP_2
di acconto;
ritenuto, in punto di an, che l'inadempimento dell'obbligazione ex lege (art. 31 disp. att. c.p.p. in rel. art. 1173 c.c.) dedotta in giudizio, una volta prova- tane dal creditore la sussistenza, ex art. 1218 in rel. art. 2697 c.c. esiga la prova liberatoria da parte del debitore, secondo la regola generale sancita già da
C. Cass. SS.UU. sent. 13533/2001; rilevato che nella specie il convenuto è invece rimasto contumace, non as- solvendo al proprio onere probatorio;
ritenuta pertanto la sussistenza dell'obbligo azionato dal ricorrente, ai fini della relativa quantificazione può farsi riferimento all'art. 4 d.m. 10 marzo
2014, n. 55 applicabile ratione temporis all'attività conclusasi
2 successivamente alla sua entrata in vigore;
ritenuto che
per la copiosa attività svolta e dei risultati per la parte la quan- tificazione del compenso indicata dall'avv. in ricorso sia congrua;
Pt_1
ritenuto in particolare che tenuto conto di natura, complessità e gravità del procedimento, delle contestazioni e delle imputazioni, del numero e dell'im- portanza delle questioni trattate e della loro rilevanza e facendo riferimento ai valori medi della tariffa ministeriale allegata al decreto 55/2014, cit. la quantificazione attorea vada qui recepita;
ritenuto pertanto che il convenuto debba essere dichiarato tenuto e con- dannato al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 13.021,81, oltre al pagamento degli interessi moratori ex art. 1284, IV co. c.c. in rel. d.lgs.
231/02 dal deposito del presente ricorso fino alla data dell'effettivo soddisfo ritenuto che le spese del presente procedimento, liquidate come da dispo- sitivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, debbano porsi a carico del convenuto soccombente,
P.Q.M.
liquida in favore del ricorrente e per i titoli di cui in motivazione, della com- plessiva somma di € 13.021,81, inclusi accessori di legge, e condanna il con- venuto al relativo pagamento, oltre al pagamento degli interessi moratori ex art. 1284, IV co. c.c. in rel. d.lgs. 231/02 dal deposito del presente ricorso fino alla data dell'effettivo soddisfo;
condanna il convenuto alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di
3 questo giudizio, liquidate in € 3000,00 complessivi, oltre al 15% per spese ge- nerali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 26 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6990/2024 promossa da
Parte_1
In proprio e con l'avv. MARCO BARBIERI RICORRENTE contro
CP_1 contumace CONVENUTO
Avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Posta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso e verbale di udienza del
28 novembre 2024 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il ricorrente Avvocato ha dedotto, e documentalmente pro- vato, di avere svolto attività quale difensore d'ufficio di nel pro- CP_1
cedimento penale RGNR 10106/2016 innanzi al Tribunale Penale Collegiale
1 di Venezia, 2^ sezione (c.d. processo al “ dei di ”) Pt_2 Pt_3 Pt_4
(docc. 1 – 2 ric.) che ha visto mputato per i capi sub A/1, J/1 e E/6; CP_2
rilevato che l'avv. ha assistito l'odierno convenuto nelle attività di Pt_1
cui ai documenti in atti (all. 3 – 8 ric.) e per oltre cento udienze, dopo le quali
è stata pronunciata la sentenza n° 1845/2023 del 5.6.2023 (doc. 10 ric.), che he escluso in capo a o stampo mafioso dell'associazione di cui al capo CP_2
di imputazione sub A/1, dichiarato prescritto il reato di cui al capo J/1 a se- guito di riqualifica ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 e assolto per il capo E/6 perché il fatto non sussiste;
rilevato che pur avendone più volte ricevuto richiesta dall'odierno ricorrente
(doc. 12 e 13 ric.), on gli ha versato alcun compenso, neppure a titolo CP_2
di acconto;
ritenuto, in punto di an, che l'inadempimento dell'obbligazione ex lege (art. 31 disp. att. c.p.p. in rel. art. 1173 c.c.) dedotta in giudizio, una volta prova- tane dal creditore la sussistenza, ex art. 1218 in rel. art. 2697 c.c. esiga la prova liberatoria da parte del debitore, secondo la regola generale sancita già da
C. Cass. SS.UU. sent. 13533/2001; rilevato che nella specie il convenuto è invece rimasto contumace, non as- solvendo al proprio onere probatorio;
ritenuta pertanto la sussistenza dell'obbligo azionato dal ricorrente, ai fini della relativa quantificazione può farsi riferimento all'art. 4 d.m. 10 marzo
2014, n. 55 applicabile ratione temporis all'attività conclusasi
2 successivamente alla sua entrata in vigore;
ritenuto che
per la copiosa attività svolta e dei risultati per la parte la quan- tificazione del compenso indicata dall'avv. in ricorso sia congrua;
Pt_1
ritenuto in particolare che tenuto conto di natura, complessità e gravità del procedimento, delle contestazioni e delle imputazioni, del numero e dell'im- portanza delle questioni trattate e della loro rilevanza e facendo riferimento ai valori medi della tariffa ministeriale allegata al decreto 55/2014, cit. la quantificazione attorea vada qui recepita;
ritenuto pertanto che il convenuto debba essere dichiarato tenuto e con- dannato al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 13.021,81, oltre al pagamento degli interessi moratori ex art. 1284, IV co. c.c. in rel. d.lgs.
231/02 dal deposito del presente ricorso fino alla data dell'effettivo soddisfo ritenuto che le spese del presente procedimento, liquidate come da dispo- sitivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, debbano porsi a carico del convenuto soccombente,
P.Q.M.
liquida in favore del ricorrente e per i titoli di cui in motivazione, della com- plessiva somma di € 13.021,81, inclusi accessori di legge, e condanna il con- venuto al relativo pagamento, oltre al pagamento degli interessi moratori ex art. 1284, IV co. c.c. in rel. d.lgs. 231/02 dal deposito del presente ricorso fino alla data dell'effettivo soddisfo;
condanna il convenuto alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di
3 questo giudizio, liquidate in € 3000,00 complessivi, oltre al 15% per spese ge- nerali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 26 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
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