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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/08/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2850/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2850/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. PAOLA PISANO CASATI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Viareggio (LU) in Via P. Savi 219, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
CRISTIANA FRANCESCONI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Viareggio (LU) in Via S. Borromei n. 24, come da procura in atti;
CONVENUTA con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti udienza del 18.06.2025 con riferimento all'accordo in quella sede raggiunto, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 contratto con a Camaiore il 09.07.1988, con contestuale revoca Controparte_1 dell'assegnazione della casa familiare alla coniuge, per le ragioni indicate nel ricorso.
si è costituita chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio alle seguenti condizioni: porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere
€ 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in quanto disabile, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da versare alla stessa quale genitore convivente;
confermare l'assegnazione a sé della casa coniugale, stante la convivenza con la figlia disabile;
la previsione di un assegno divorzile di € 250,00 mensili, ovvero, nella denegata ipotesi di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, di importo non inferiore ad €
500,00 mensili.
Con provvedimento del 10.04.2025, emesso a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, il Giudice delegato ha, in via provvisoria, rigettato le richieste formulate dalla convenuta di corresponsione di un assegno di mantenimento per la figlia e di assegnazione della casa coniugale, ponendo a carico del ricorrente l'importo di Per_1
€ 300,00 mensili per il mantenimento della coniuge.
All'udienza del 18.06.2025, all'esito della discussione, le parti e i loro procuratori hanno danno atto di avere raggiunto un accordo che prevede la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui ai provvedimenti provvisori, come di seguito specificate, chiedendone il recepimento:
-Le parti riconoscono che i figli sono tutti economicamente autosufficienti;
-La conferma della revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita a Viareggio in via
Udine n. 50 alla convenuta;
-Le parti concordano quale termine per il rilascio, da parte della convenuta, della casa coniugale, il 15/11/2025;
pagina 2 di 5 -Il ricorrente verserà alla convenuta, a titolo di assegno divorzile, l'importo di € 300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal rilascio dell'abitazione, con rivalutazione annuale Istat;
-Compensazione delle spese processuali.
***
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla decisa e ferma volontà manifestata di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti, aderente al contenuto dei provvedimenti assunti in via provvisoria.
Infatti, pacifica essendo l'autosufficienza economica dei figli maggiorenni e Per_2
, con riguardo all'autosufficienza economica della figlia maggiorenne deve Per_3 Per_1 richiamarsi quanto già esplicitato nell'ordinanza del 10.04.2025, che qui si riporta:
“considerato che le condizioni di salute psico-fisica della figlia maggiorenne , di Per_1 anni 36, emergenti dalla documentazione in atti, non concretano un handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992 (che comporterebbe automaticamente l'obbligo del mantenimento), essendo stato depositato il riconoscimento dell'handicap da parte della commissione medica ai sensi dell'art. 3 comma 1, e che, secondo la condivisibile pronuncia della Corte di Cassazione n. 5177/2024, “il figlio di genitori divorziati, nel caso in cui abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito un'occupazione lavorativa stabile (o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente), non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando
pagina 3 di 5 l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. 29264/2022). Questo principio non soffre eccezioni ove il figlio ultramaggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia, ma non tale da integrare - come appena detto - la condizione di grave handicap che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento. In una simile fattispecie, per soddisfare le essenziali esigenze di vita del figlio ultramaggiorenne non autosufficiente, occorrerà richiedere, ove ne sussistano i presupposti, un sussidio di ausilio sociale, oppure sarà possibile proporre l'azione per il riconoscimento degli alimenti (i quali rappresentano un minus rispetto all'assegno di mantenimento, con la conseguenza che nella richiesta di tale assegno può ritenersi compresa anche quella di alimenti;
cfr.
Cass. 23133/2023)”. Sono, pertanto, da recepire le indicazioni relative alla riconosciuta autosufficienza economica di tutti i figli ed alla consequenziale revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla convenuta. È, infine, da reputarsi congruo, anche in ragione di tale ultima statuizione, l'importo dell'assegno divorzile in favore della convenuta come congiuntamente quantificato dalle parti.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Camaiore il
09.07.1988 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Camaiore all'atto n. 60, parte II, serie A, anno 1988, alle condizioni congiuntamente indicate all'udienza del 18.06.2025 e sopra trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Camaiore di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali.
pagina 4 di 5 Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 20 agosto 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2850/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. PAOLA PISANO CASATI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Viareggio (LU) in Via P. Savi 219, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
CRISTIANA FRANCESCONI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Viareggio (LU) in Via S. Borromei n. 24, come da procura in atti;
CONVENUTA con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti udienza del 18.06.2025 con riferimento all'accordo in quella sede raggiunto, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 contratto con a Camaiore il 09.07.1988, con contestuale revoca Controparte_1 dell'assegnazione della casa familiare alla coniuge, per le ragioni indicate nel ricorso.
si è costituita chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio alle seguenti condizioni: porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere
€ 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in quanto disabile, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da versare alla stessa quale genitore convivente;
confermare l'assegnazione a sé della casa coniugale, stante la convivenza con la figlia disabile;
la previsione di un assegno divorzile di € 250,00 mensili, ovvero, nella denegata ipotesi di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, di importo non inferiore ad €
500,00 mensili.
Con provvedimento del 10.04.2025, emesso a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, il Giudice delegato ha, in via provvisoria, rigettato le richieste formulate dalla convenuta di corresponsione di un assegno di mantenimento per la figlia e di assegnazione della casa coniugale, ponendo a carico del ricorrente l'importo di Per_1
€ 300,00 mensili per il mantenimento della coniuge.
All'udienza del 18.06.2025, all'esito della discussione, le parti e i loro procuratori hanno danno atto di avere raggiunto un accordo che prevede la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui ai provvedimenti provvisori, come di seguito specificate, chiedendone il recepimento:
-Le parti riconoscono che i figli sono tutti economicamente autosufficienti;
-La conferma della revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita a Viareggio in via
Udine n. 50 alla convenuta;
-Le parti concordano quale termine per il rilascio, da parte della convenuta, della casa coniugale, il 15/11/2025;
pagina 2 di 5 -Il ricorrente verserà alla convenuta, a titolo di assegno divorzile, l'importo di € 300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal rilascio dell'abitazione, con rivalutazione annuale Istat;
-Compensazione delle spese processuali.
***
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla decisa e ferma volontà manifestata di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti, aderente al contenuto dei provvedimenti assunti in via provvisoria.
Infatti, pacifica essendo l'autosufficienza economica dei figli maggiorenni e Per_2
, con riguardo all'autosufficienza economica della figlia maggiorenne deve Per_3 Per_1 richiamarsi quanto già esplicitato nell'ordinanza del 10.04.2025, che qui si riporta:
“considerato che le condizioni di salute psico-fisica della figlia maggiorenne , di Per_1 anni 36, emergenti dalla documentazione in atti, non concretano un handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992 (che comporterebbe automaticamente l'obbligo del mantenimento), essendo stato depositato il riconoscimento dell'handicap da parte della commissione medica ai sensi dell'art. 3 comma 1, e che, secondo la condivisibile pronuncia della Corte di Cassazione n. 5177/2024, “il figlio di genitori divorziati, nel caso in cui abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito un'occupazione lavorativa stabile (o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente), non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando
pagina 3 di 5 l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. 29264/2022). Questo principio non soffre eccezioni ove il figlio ultramaggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia, ma non tale da integrare - come appena detto - la condizione di grave handicap che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento. In una simile fattispecie, per soddisfare le essenziali esigenze di vita del figlio ultramaggiorenne non autosufficiente, occorrerà richiedere, ove ne sussistano i presupposti, un sussidio di ausilio sociale, oppure sarà possibile proporre l'azione per il riconoscimento degli alimenti (i quali rappresentano un minus rispetto all'assegno di mantenimento, con la conseguenza che nella richiesta di tale assegno può ritenersi compresa anche quella di alimenti;
cfr.
Cass. 23133/2023)”. Sono, pertanto, da recepire le indicazioni relative alla riconosciuta autosufficienza economica di tutti i figli ed alla consequenziale revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla convenuta. È, infine, da reputarsi congruo, anche in ragione di tale ultima statuizione, l'importo dell'assegno divorzile in favore della convenuta come congiuntamente quantificato dalle parti.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Camaiore il
09.07.1988 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Camaiore all'atto n. 60, parte II, serie A, anno 1988, alle condizioni congiuntamente indicate all'udienza del 18.06.2025 e sopra trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Camaiore di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali.
pagina 4 di 5 Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 20 agosto 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
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