TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4572 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Pasqualina Grauso ha pronunziato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-SEXIES C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56539 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Prati degli Strozzi, n. 34, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Di Cataldo, che la rappresenta e difende;
attrice
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Baiamonti. n. 10, presso lo studio dell'Avv.to
Carmelo Piraino, che la rappresentano e difendono;
convenuta
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione a comparire dinanzi all'intestato Tribunale, – Parte_1
premesso di aver ricevuto in data 13 dicembre 2024 atto di precetto di rilascio dell'immobile sito in
1 Roma, piazza Giuseppe Gioacchino Belli, n. 9/c, che in esso era indicato quale titolo
(presuntivamente notificato contestualmente) l'ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio resa nell'ambito del procedimento R.G. n. 15627/2024 del Tribunale di Roma corretta a seguito di errore materiale il 10.12.2024, che detto precetto risultava viziato sia poiché non risultava indicata ex art. 480 c.p.c. la data di notifica del presunto titolo esecutivo, sia in quanto, comunque, il titolo di rilascio meramente provvisorio risulta esser stato emesso senza esaminare fatti impeditivi che, inevitabilmente, incidono sul diritto della parte opposta a procedere ad esecuzione forzata per rilascio e che, in parallelo, giustificano e motivano la sussistenza dei cosiddetti gravi motivi che devono condurre alla sospensione ai sensi degli articoli 615 e 624 c.p.c. – ha citato in giudizio
[...]
chiedendo in via preliminare di sospendere l'esecutività del titolo e del precetto, CP_1
disponendo ove ritenuto opportuno anche la prestazione da parte dell'opponente di idonea cauzione, determinandone le relative modalità ai sensi degli articoli 119 c.p.c. e 86 disp. att. c.p.c.; nel merito, ex art. 617 c.p.c., di accertare e dichiarare l'atto di precetto nullo ex art. 480 c.p.c.; in via subordinata, nel merito ex art. 615 c.p.c., considerata anche la pendenza della mediazione e del giudizio di merito avverso il titolo provvisorio posto in esecuzione, nonché il giudizio ex art. 39 della legge n. 392/1978 che incide sulla titolarità attiva del diritto azionato, di accertare e dichiarare la carenza (se del caso, anche sopravvenuta) di legittimazione processuale / titolarità sostanziale dell'opposta e, in ogni caso, l'illegittimità, ovvero la nullità (in tutto o in parte) dell'atto di precetto opposto e della relativa iniziativa, disponendo in caso di mancata sospensione e di prosecuzione dell'illegittima iniziativa esecutiva, la declaratoria di responsabilità aggravata della CP_1
riservando in separato giudizio l'effettiva determinazione del danno subito dall'opponente.
[...]
2. Si è costituita in giudizio eccependo l'irritualità e l'infondatezza dell'avversa Controparte_1
opposizione in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.; ha domandato altresì la dichiarazione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ovvero la carenza di interesse ad agire sopravvenuta in capo a parte opponente, avendo la provveduto a rinnovare in data 08.01.2025 CP_1 la notifica dell'atto di precetto di rilascio, accompagnandola dalla (nuova) notifica di titolo esecutivo e relativa ordinanza di correzione di errore materiale.
3. All'odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti e decisa, previo avviso in tal senso alle parti, ex art. 281-sexies c.p.c..
4. In via pregiudiziale, va respinta l'eccezione d'irritualità dell'atto introduttivo, per essere l'opposizione, ad avviso dell'opposta, da introdurre con ricorso, attenendo a materia locatizia.
2 Premesso che l'opponente ha veicolato un'opposizione ai sensi degli articoli 615 e 617 cp.c., in proposito si osserva che l'opposizione a precetto, tanto agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.) quanto preventiva all'esecuzione (ex art. 615, comma 1, c.p.c.), va introdotta con citazione, a prescindere dalla materia oggetto del titolo esecutivo, alla luce degli espressi riferimenti alla “citazione” contenuti in ambedue le citate disposizioni. Il giudizio di opposizione a precetto, infatti, ha forme sue proprie, insensibili alle forme previste per il processo che ha condotto alla formazione del titolo, che ne rappresenta un presupposto, ma non è oggetto del giudizio di opposizione.
4.1. Sempre in via pregiudiziale, va respinta l'eccezione inerente al lamentato rispetto dei termini a comparire, giacché, a prescindere da qualsivoglia considerazione circa la legittimità del dimezzamento dei termini, l'opposta si è costituita senza specificare un'effettiva lesione del proprio diritto di difesa (avendo tra l'altro diffusamente dedotto anche nel merito) e senza chiedere la concessione di termini per integrare le proprie difese.
5. Va dichiarata cessata la materia del contendere.
In proposito si evidenzia che l'ipotesi di cessazione della materia del contendere si verifica laddove sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
il che si è verificato nel caso di specie, laddove nelle more del giudizio, l'oggetto del processo, ovverosia l'atto di precetto notificato in data 8 gennaio 2025 è stato superato da un secondo atto di precetto notificato in data 13 dicembre 2024 e relativo al medesimo titolo esecutivo (cioè l'ordinanza di rilascio emessa nel giudizio r.g. 15627/2024).
In particolare, parte opposta ha dedotto di aver continuato l'esecuzione sulla base di tale secondo precetto, sicché il primo precetto è da intendersi ormai privo di effetti concreti e sostanzialmente privo di utilità.
Parte opponente non ha rappresentato profili di potenziale interesse alla coltivazione del presente giudizio di opposizione. Ha tuttavia insistito, in ogni caso, per la condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite alla luce del criterio della soccombenza virtuale.
5.1. Con riferimento alla regolazione delle spese di lite, è necessario procedere alla delibazione della soccombenza virtuale.
Al riguardo si evidenzia che, da un lato, formalmente nel primo precetto non vi era una specifica indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo e, dall'altro, l'opponente era comunque a conoscenza dell'ordinanza di rilascio e non poteva aver dubbi su quale fosse il titolo azionato, non
3 essendovi altri rapporti di locazione tra le parti (come dedotto dall'opposta e non specificamente contestato dall'opponente).
Pertanto, in forza del principio di strumentalità delle forme, il precetto ha raggiunto il suo scopo d'intimazione.
Le censure della parte di opposizione qualificabile come opposizione all'esecuzione (paragrafo 3 del libello introduttivo) si inseriscono nel quadro di una più ampia vicenda sostanziale presupposta, che in ogni caso esula dal fuoco del giudizio di opposizione a precetto, recando doglianze relative a fatti precedenti al titolo.
Pertanto, la soccombenza virtuale è a carico dell'opponente.
Cionondimeno le spese di lite devono essere comunque compensate, in ragione della presenza di gravi ed eccezionali motivi.
Invero, la presenza di un vizio non invalidante nel primo precetto rende l'opposizione (nella sua parte di opposizione agli atti esecutivi) non sfornita palesemente di fondatezza (almeno ex ante).
Inoltre, va considerato l'inserimento del rilascio nel quadro di una lite più vasta, in cui s'innesta anche un giudizio pendente dinanzi a questo Tribunale con il numero di ruolo 25357/2024 su una domanda di riscatto del bene locato azionata dalla . Parte_1
Infine, la rinnovazione della notificazione del precetto, atto prodromico all'esecuzione forzata, è frutto di una scelta della di iniziare nuovamente la procedura esecutiva, abbandonando, per tal CP_1
via, la precedente iniziativa.
6. In conclusione, va dichiarata la cessata la materia del contendere sul giudizio di opposizione e vanno compensate integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Roma, 20.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso
4