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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19115 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in Roma alla via Simon Parte_1 C.F._1
Boccanegra n. 8 presso lo studio dell'avv. Silvia Pirrone (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo opponente
CONTRO
con sede legale in Roma alla via G. Grezar 14, (P. Controparte_1
Iva e C.F. ), nella persona del Dott. (CF ) P.IVA_1 Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Napoli alla via B. Cirino n. 1 presso lo studio dell'avv. Stefano Maria Abete
(C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.08.2022, proponeva, dinanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071 2020 0047443 32000 dell'importo complessivo di euro
26.846,23 notificata dall in data 22.07.2022, atteso l'asserito omesso Controparte_3 rimborso della somma prevista dal finanziamento, elargitole dall'Ente titolare del credito, l'
[...]
(di seguito solo ). Controparte_4 CP_5 Con provvedimento del 14.09.2022, l'adito Tribunale, ritenendo che la predetta cartella esattoriale dovesse essere impugnata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con atto di citazione, ordinava alla parte istante di notificare l'atto introduttivo del giudizio.
Dunque, con atto di citazione ritualmente notificato il 18.01.2023, l'istante conveniva, innanzi all'intestato
Tribunale di Napoli, l proponendo opposizione all'esecuzione ex art. 615 Controparte_3
c.p.c. avverso la cartella esattoriale suindicata e, a sostegno della proposta opposizione, eccepiva la mancata notifica dell'ingiunzione che, ai sensi dell'art. 2 R.D. n. 639/2010, deve precedere la notifica dell'atto impositivo;
l'infondatezza della pretesa creditoria, in ogni caso, la prescrizione del credito intimato nonché la mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Si costituiva l' , la quale deduceva la regolarità della notifica della cartella Controparte_3 di pagamento n. 071 2020 0047443 32000 ed eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di essersi limitata alla sola notifica dell'atto impositivo, essendo competente per la formazione del ruolo solo ed esclusivamente l'Ente impositore e solo a quest'ultimo potessero essere mosse le eccezioni, relative alla fondatezza o meno della pretesa creditoria. Concludeva come in atti, con vittoria di spese di lite.
Istruita documentalmente sulle conclusioni riportate in atti, all'udienza del 28.11.2024 la causa veniva posta in decisione, previa attribuzione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione non merita accoglimento, per quanto di ragione.
La domanda proposta da parte attrice va qualificata, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., come opposizione all'esecuzione in ordine alle contestazioni, relative al merito della pretesa creditoria ed alla insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, e ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c. come opposizione agli atti esecutivi con riferimento alle contestazioni, relative alla regolarità del procedimento di notificazione, stante l'asserita mancanza della notifica dell'ingiunzione quale atto presupposto alla cartella de qua.
Volendo ritenere provato il rapporto intercorso tra e il è da esaminare l'unico motivo CP_5 Parte_1 di opposizione all'esecuzione, ovvero quello relativo all'asserita estinzione del diritto di credito sotteso alla cartella, per decorso del termine di prescrizione. La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, prevede che l'eccezione di prescrizione in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice, con la conseguenza che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini ( cfr. Cass. Civ. n. 3465 del 12 febbraio 2013). Invero, secondo i principi generali in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore, che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. SS UU n. 13533/2011 e ss.).
Imprescindibile corollario di tale principio è quello secondo cui il debitore è gravato, altresì, dell'onere di dimostrare, in modo completo ed esaustivo l'invalidità/inefficacia del vincolo negoziale, fonte del rapporto generatore dell'obbligo di pagamento così come allegato dal creditore (cfr. Cass. n. 11290/2011). Nella fattispecie, l'opponente non ha allegato, né provato quanto contestato, argomentando in maniera assolutamente generica ed astratta.
Inoltre, per stabilire l'eventuale decorrenza della prescrizione del diritto del creditore, nel contratto di mutuo, così come nel contratto di finanziamento, questa non deve calcolarsi dalla singola rata insoluta, ma dalla scadenza dell'ultima rata pattuita, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. È dunque corretto affermare che il momento a partire dal quale la prescrizione inizia a decorrere con riguardo a un contratto di finanziamento, coincide con il giorno della scadenza dell'ultima rata. Invero, il giudicante aderisce al costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass. civ. Sent. n. 4232/2023, Sent. n. 18915/2013, Sent. n. 17798/2011, Sent. n. 12707/2002, Sent. n.
1110/1994, etc.).
Nel caso di specie, stante la mancanza di materiale probatorio, non può evincersi la modalità di restituzione della somma e pertanto non è possibile stabilire il dies a quo ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione. Pertanto, il credito di non può considerarsi estinto. CP_5
L'opposizione proposta dal in quanto infondata, deve essere rigettata, con conseguente diritto Parte_1 di parte convenuta di procedere in via esecutiva per il credito portato dalla cartella de qua, che pertanto deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in euro 3.809,00 per compenso, oltre spese generali (15%), i.v.a. e
[...]
c.p.a. come per legge.
Napoli il 24 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19115 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in Roma alla via Simon Parte_1 C.F._1
Boccanegra n. 8 presso lo studio dell'avv. Silvia Pirrone (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo opponente
CONTRO
con sede legale in Roma alla via G. Grezar 14, (P. Controparte_1
Iva e C.F. ), nella persona del Dott. (CF ) P.IVA_1 Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Napoli alla via B. Cirino n. 1 presso lo studio dell'avv. Stefano Maria Abete
(C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.08.2022, proponeva, dinanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071 2020 0047443 32000 dell'importo complessivo di euro
26.846,23 notificata dall in data 22.07.2022, atteso l'asserito omesso Controparte_3 rimborso della somma prevista dal finanziamento, elargitole dall'Ente titolare del credito, l'
[...]
(di seguito solo ). Controparte_4 CP_5 Con provvedimento del 14.09.2022, l'adito Tribunale, ritenendo che la predetta cartella esattoriale dovesse essere impugnata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con atto di citazione, ordinava alla parte istante di notificare l'atto introduttivo del giudizio.
Dunque, con atto di citazione ritualmente notificato il 18.01.2023, l'istante conveniva, innanzi all'intestato
Tribunale di Napoli, l proponendo opposizione all'esecuzione ex art. 615 Controparte_3
c.p.c. avverso la cartella esattoriale suindicata e, a sostegno della proposta opposizione, eccepiva la mancata notifica dell'ingiunzione che, ai sensi dell'art. 2 R.D. n. 639/2010, deve precedere la notifica dell'atto impositivo;
l'infondatezza della pretesa creditoria, in ogni caso, la prescrizione del credito intimato nonché la mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Si costituiva l' , la quale deduceva la regolarità della notifica della cartella Controparte_3 di pagamento n. 071 2020 0047443 32000 ed eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di essersi limitata alla sola notifica dell'atto impositivo, essendo competente per la formazione del ruolo solo ed esclusivamente l'Ente impositore e solo a quest'ultimo potessero essere mosse le eccezioni, relative alla fondatezza o meno della pretesa creditoria. Concludeva come in atti, con vittoria di spese di lite.
Istruita documentalmente sulle conclusioni riportate in atti, all'udienza del 28.11.2024 la causa veniva posta in decisione, previa attribuzione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione non merita accoglimento, per quanto di ragione.
La domanda proposta da parte attrice va qualificata, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., come opposizione all'esecuzione in ordine alle contestazioni, relative al merito della pretesa creditoria ed alla insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, e ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c. come opposizione agli atti esecutivi con riferimento alle contestazioni, relative alla regolarità del procedimento di notificazione, stante l'asserita mancanza della notifica dell'ingiunzione quale atto presupposto alla cartella de qua.
Volendo ritenere provato il rapporto intercorso tra e il è da esaminare l'unico motivo CP_5 Parte_1 di opposizione all'esecuzione, ovvero quello relativo all'asserita estinzione del diritto di credito sotteso alla cartella, per decorso del termine di prescrizione. La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, prevede che l'eccezione di prescrizione in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice, con la conseguenza che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini ( cfr. Cass. Civ. n. 3465 del 12 febbraio 2013). Invero, secondo i principi generali in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore, che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. SS UU n. 13533/2011 e ss.).
Imprescindibile corollario di tale principio è quello secondo cui il debitore è gravato, altresì, dell'onere di dimostrare, in modo completo ed esaustivo l'invalidità/inefficacia del vincolo negoziale, fonte del rapporto generatore dell'obbligo di pagamento così come allegato dal creditore (cfr. Cass. n. 11290/2011). Nella fattispecie, l'opponente non ha allegato, né provato quanto contestato, argomentando in maniera assolutamente generica ed astratta.
Inoltre, per stabilire l'eventuale decorrenza della prescrizione del diritto del creditore, nel contratto di mutuo, così come nel contratto di finanziamento, questa non deve calcolarsi dalla singola rata insoluta, ma dalla scadenza dell'ultima rata pattuita, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. È dunque corretto affermare che il momento a partire dal quale la prescrizione inizia a decorrere con riguardo a un contratto di finanziamento, coincide con il giorno della scadenza dell'ultima rata. Invero, il giudicante aderisce al costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass. civ. Sent. n. 4232/2023, Sent. n. 18915/2013, Sent. n. 17798/2011, Sent. n. 12707/2002, Sent. n.
1110/1994, etc.).
Nel caso di specie, stante la mancanza di materiale probatorio, non può evincersi la modalità di restituzione della somma e pertanto non è possibile stabilire il dies a quo ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione. Pertanto, il credito di non può considerarsi estinto. CP_5
L'opposizione proposta dal in quanto infondata, deve essere rigettata, con conseguente diritto Parte_1 di parte convenuta di procedere in via esecutiva per il credito portato dalla cartella de qua, che pertanto deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in euro 3.809,00 per compenso, oltre spese generali (15%), i.v.a. e
[...]
c.p.a. come per legge.
Napoli il 24 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale