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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/12/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2158/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2158/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCHINI MARCO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCHINI MARCO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 07/10/2006 in NA (TR), precisando che dall'unione in data 31/10/2012 i figli , e Parte_2 Persona_1 Pt_3
, e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di
[...] separazione, pronunciata con sentenza n. 30/2024 del 18/06/2024, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione. All'udienza presidenziale, tenuta in data 29/10/2025, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1. dichiarare e disporre lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in data
07.10.2006 (concordatario, trascritto nei registri del Comune di NA all'anno 2006, Atto n. 88, parte II serie A, Ufficio 1) ed ordinare le necessarie formalità di rito al competente Ufficiale di
Stato
Civile;
2. affidare i figli minori , e in modo condiviso ad entrambi i genitori i Pt_2 Per_1 Pt_3 quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
3. i figli manterranno la residenza (anagrafica) presso la casa familiare sita in NA (TR) alla
Strada delle Grazie n. 11/F;
4. i tempi di frequentazione dei genitori rispetto ai figli saranno paritetici e, in considerazione degli impegni lavorativi dei primi e di quelli scolastici e sportivi dei secondi, saranno generalmente disciplinati come segue:
a) i figli trascorreranno con ciascun genitore, a settimane alterne, rispettivamente 4 e 3 giorni alla settimana;
durante le festività natalizie, ciascun genitore trascorrerà con i figli, ad anni alterni, le festività di
Natale e quelle di Capodanno intese dal 24/12 al 26/12, e dal 31/12 alla sera del 1° giorno dell'anno, anche l'Epifania verrà trascorsa dai figli con ciascun genitore ad anni alterni;
resta fermo che i figli festeggeranno ad anni alterni con ciascun genitore la sera della vigilia di Natale e il giorno di Natale. Per le vacanze pasquali i figli, salvo diverso accordo, trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo alternandosi di anno in anno;
c) i genitori concordano che i figli, nei periodi di chiusura della scuola, per impedimenti lavorativi dei genitori, potranno essere accuditi dalle nonne sia materna che paterna ed in ipotesi di impossibilità delle stesse verranno affidati ad una babysitter i cui costi saranno sopportati dal genitore che ne avrà bisogno;
5. sotto il profilo economico, i coniugi hanno raggiunto un accordo in forza del quale si impegnano a versare mensilmente su di un conto corrente cointestato la somma complessiva di Euro 350,00
(175,00 ciascuno) e con tale provvista comune provvederanno a pagare le spese ordinarie dei minori, (escluse le sole spese straordinarie relative ai figli). I coniugi si impegnano in ogni caso a mantenere presso il predetto conto corrente un adeguato fondo per far fronte alle spese sopra indicate;
6. i genitori contribuiranno poi, nella misura percentuale del (50 % a carico del padre e 50 % a carico della madre) alle spese straordinarie da individuarsi sulla base del protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati di Terni sulle spese per i figli nella crisi familiare del 27.06.2018, da intendersi nel presente atto richiamato e trascritto.
8) Nessuno assegno divorzile verrà corrisposto dall'uno all'altro coniuge riconoscendosi l'un l'altro economicamente autosufficienti.
9) l'assegno unico universale per i figli sarà percepito al 50% ciascuno da ogni genitore;
10) il ricorrente cede alla ricorrente che accetta: CP_1 Parte_1
a) quota del 50 % della piena proprietà su porzione della villetta 8 (otto) costituita da un appartamento di civile abitazione posta ai piani terra e primo, con accesso pedonale e carrabile dalla strada di lottizzazione, censita al catasto dei fabbricati del Comune di Ussita (MC) al foglio
44, Part. 177, sub 1, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 4,5 (quattro virgola cinque) catastali, superficie catastale totale metri quadri 50 (cinquanta) totale escluse aree scoperte metri quadrati
49 (quarantanove), r,c, 139,44 (allo stesso pervenuto per atto di compravendita Notaio Dott.
[...] del 07.05.2021 N. 71577 Rep. 23776 Racc. registrato a Terni il 24.05-2021 n. Persona_2
3446 e trascritto a Macerata il 25.05.2021, da , , ai Persona_3 CP_2 Controparte_3 quali a loro volta era pervenuto per atto di compravendita Notaio del 30.05.2003 Persona_4
Rep 113948/9179, registrato a Terni il 5.06.2023 al n. 1484 e trascritto a Macerata il 12.06.2003 al n. 5128 di R.P. a favore di e;
Persona_3 CP_2
b) Quota del 50 % della piena proprietà su villino censito al catasto dei fabbricati del Comune di
NA (TR) al foglio 13, Part. 536, categoria A/7, classe 1, consistenza vani 9,5 (nove virgola cinque) catastali, superficie catastale totale metri quadri 246 (duecentoquarantasei) totale escluse aree scoperte metri quadrati 49 (quarantanove), r.c. 956,74 e relativa corte di pertinenza il cui fondo è allo stesso pervenuto per atto di compravendita Notaio Dott. del Persona_5
12.07.2021 Rep 23968 Racc. 12118 ed a questi per atto Notaio del Persona_2
16.09.2004 rep. 40165 rep trascritto a Terni il 02.10.2004 al n. 7150 di formalità
c) Con il trasferimento del bene sub b) espressamente il ricorrente cede e Controparte_1 trasferisce alla ricorrente ogni diritto e concessione relativa all'impianto Parte_1 fotovoltaico presente su tale bene e come di individuato: denominazione : POZZOLI dati catastali : FG 13 PLLA 536 indirizzo: Strada delle Grazie 11/F – 05035 NA potenza: 9,9 kW allaccio: 03.04.2012
POD: IT001E41352927
Censimp: IM_0455636
Identificativo GSE: 708120 Convenzione SSP: SSP00313353
Convenzione FTV: R02H246672607
d) n. 15.000,00 azioni della Free Luce & Gas S.p.A. (P.I.: ) con sede in Roma, Viale P.IVA_1
Gorizia 25/C;
e) n. 14224,00 azioni della (P. IVA: ) con sede in NA, Strada di CP_4 P.IVA_2
Vagno n. 15;
11) A fronte di quanto sopra si impegna al pagamento del corrispettivo Parte_1 complessivo di Euro 25.000,00 a tacitazione di ogni nonché a farsi carico del mutuo residuo e della liberazione della garanzia personale nei termini sopra indicati.
12) I ricorrenti chiedono che sia la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza cessazione effetti civili del matrimonio, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di NA, perché provveda alle prescritte annotazioni.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 07/10/2006 in NA (TR) tra e alle condizioni indicate nel ricorso Parte_1 Controparte_1 congiunto e riportate in parte motiva;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_4
(TR) (atto n.88, parte II, serie A, anno 2006);
[...]
- spese compensate;
Così deciso nella camera di consiglio in data 19/11/2025
Il Presidente est.
IL AR